CA
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/09/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 1254/2022 + 1260/2022 R.G., aventi ad oggetto: “morte”, promosse:
1)la n. 1254/2022 R.G.;
[...]
nata a [...] il [...] c.f. Controparte_1 C.F._1
in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà per nato a [...] Persona_1 il 27/07/07 c.f. , C.F._2
nato a [...] il [...] c.f. ; Controparte_2 C.F._3
nato a [...] il [...] c.f. ; Parte_1 C.F._4 gli ultimi tre anche quali eredi di nato a [...] il [...] c.f. Persona_2
e deceduto il 23.10.2020, C.F._5 tutti rappresentati e difesa dall'Avv. Rossana Sicurella, giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
1) la n. 1260/2022 R.G.; DA nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
, in proprio e quale erede di (n. 28.1.1949 C.F._6 Persona_2
e deceduto il 23.10.2020),
1 rappr. e dif. dagli avv.ti e Giuseppe Nesi;
Persona_2
- APPELLANTE –
CONTRO
C.F. Controparte_3 Controparte_3
P.I. nella qualità di Impresa designata a norma P.IVA_1 P.IVA_2
dell'art. 283 e segg. del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Sicilia, in persona del procuratore p.t., rappr. e dif. dall'Avv. Renato Pennisi per procura in atti;
- APPELLATA-
^^^
In esito all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.3.2025, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione dei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Persona_2 Parte_2
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
e convenivano in giudizio e
[...] Persona_1 Controparte_4
quale impresa designata per la liquidazione a carico del Controparte_3
F.G.V.S., chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al decesso di Persona_3
coniuge della e prossimo congiunto degli altri, a seguito di sinistro CP_1 stradale occorso in data 26.07.2011.
La difesa degli attori premetteva, in fatto, che in data 26.07.2011, alle ore 11,30 circa, mentre percorreva la via Orsa Minore di Catania a Persona_3
bordo dello scooter DA SH 00 targato DP43508, veniva investito dall'autovettura FI AN targata CP627TE, di proprietà e condotta da
[...]
risultata priva di copertura assicurativa. Secondo la difesa degli CP_4
attori, l'autovettura proveniente da via Balatelle si era immessa sulla via Orsa
Minore senza dare la precedenza al motociclo condotto dal , Parte_2
proveniente dalla sua destra;
impattato il motociclo, il riportava Parte_2
2 lesioni per le quali veniva trasportato presso il P.O. dell'Ospedale Garibaldi di
Catania e, quindi, ricoverato in prognosi riservata, ove decedeva il successivo
12.08.2011.
Si costituiva in giudizio la nella qualità, chiedendo il rigetto delle CP_3 domande ex adverso proposte.
Assunto l'interrogatorio formale della e acquisita documentazione CP_4 ex art. 213 c.p.c., con sentenza n. 941/2022 pubblicata il 15.2.2022 (nel procedimento n. 648/2015 R.G.), il Tribunale di Catania rigettava le domande e compensava le spese tra le parti, dichiarando non luogo a provvedere nei confronti di . CP_4
Avverso tale sentenza hanno proposto appello (iscritto al n. 1254/22)
[...]
, in proprio e n.q. di genitore di Controparte_1 Per_1
, con e , moglie e
[...] Controparte_2 Parte_1 figli di , questi ultimi in proprio e quali eredi di Persona_3 Per_2
(padre di , morto in corso di causa).
[...] Per_3
Con autonomo atto ha proposto altresì appello (n. 1260/2022) Parte_2
(fratello del de cuius), sia in proprio che quale erede del padre,
[...] Per_2
.
[...]
Si è costituita la quale Fondo di garanzia, chiedendo il rigetto degli CP_3
appelli.
I due giudizi venivano riuniti.
Posta una prima volta in decisione, la causa veniva quindi rimessa sul ruolo per l'espletamento di una CTU medico-legale.
Quindi, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 18.3.2025, previa assegnazione dei termini di legge per comparse e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contumacia
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di non Controparte_4
costituitasi in giudizio benché regolarmente citata.
Sentenza appellata
3 Il Tribunale, nel rigettare le domande attoree, ha escluso la sussistenza di una condotta colposa da parte di alla luce principalmente delle Controparte_4 indagini tecniche svolte nel procedimento penale a suo carico, definitosi col rito abbreviato con sentenza del GUP di Catania (n. 61/2013) di assoluzione dal reato di omicidio colposo.
Motivi di appello
Gli appellanti e , con deduzioni sostanzialmente coincidenti Parte_2 CP_1
e sovrapponibili, criticano la sentenza sostenendo: che il Tribunale è incorso nell'errore di sovrapporre i criteri di imputazione penalistici di un fatto di reato con quelli civilistici della responsabilità aquiliana;
che ha errato il Tribunale a fondare la sua decisione sulla rappresentazione dei fatti fornita in sede di interrogatorio formale dalla convenuta (che ha riferito che il motociclo CP_4
procedeva “contromano”); che tale tesi, oltre a essere sfornita di prova, si pone in antitesi con quanto asserito dai consulenti nominati nel procedimento penale;
che il primo giudice non ha tenuto conto della condotta colpevole della conducente dell'autovettura, la quale ha omesso di cedere la precedenza ai veicoli provenienti da destra senza considerare prudenzialmente la possibilità che altri veicoli circolassero nella corsia di marcia ove si stava immettendo;
che ha errato il giudice a ipotizzare una posizione dei veicoli sulla carreggiata inferendola soltanto dalle dichiarazioni della conducente della AN unitamente alla configurazione del punto d'urto tra i mezzi illustrata nella relazione del CT del PM, non esaustiva e non coerente con le deduzioni dello stesso consulente nella sua relazione;
che il giudice non ha tenuto conto della peculiarità della disciplina sulla circolazione stradale, violando segnatamente un corollario fondamentale in tale materia, costituito dall'art. 2054 c.c. che introduce una presunzione relativa nell'accertamento dell'elemento soggettivo dell'illecito.
Insistono quindi gli appellanti nelle pretese risarcitorie relative ai danni patrimoniali e non patrimoniali o, in subordine, nel riconoscimento di un concorso di colpa, con vittoria di spese di entrambi i gradi.
****
Ragioni della decisione
4 L'appello è fondato.
Deve preliminarmente osservarsi che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale (Cass.
n. 42028/2021).
Nel caso di specie, dunque, non può riconoscersi alcuna efficacia vincolante all'accertamento compiuto in sede penale con riguardo alle responsabilità dei conducenti, posto che, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, l'assoluzione dell'imputato nel processo penale non esclude che il fatto stesso possa aver cagionato un danno risarcibile secondo il diritto civile. Il giudice civile adito con la domanda di risarcimento del danno è tenuto ad effettuare una nuova ed autonoma valutazione degli elementi di fatto già valutati dal giudice penale.
Più precisamente, in materia di circolazione stradale, le nozioni di colpa penale e colpa civile non coincidono, in quanto il comma 1 dell'art. 2054 c.c. onera il conducente del veicolo senza guida di rotaie della prova positiva di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, nel giudizio civile non rileva, di per sè sola, la prova negativa di elementi di responsabilità acquisita in sede penale.
Ritiene quindi il Collegio che abbia errato il giudice di prime cure laddove ha escluso la sussistenza di condotta colposa da parte della , sul CP_4 presupposto che sugli attori incombeva l'onere della prova circa la sussistenza della necessaria condotta colposa che avrebbe dovuto costituire il fondamento per la affermazione della sostenuta responsabilità civile.
Va osservato che, nella fattispecie in esame, gli elementi di prova a disposizione per la ricostruzione della dinamica del sinistro sono assai limitati e poco significativi, essendo costituiti essenzialmente solo dalle dichiarazioni rese dalla stessa parte nel procedimento penale e in questo giudizio, in sede di CP_4 interrogatorio formale, nonché nelle fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi.
5 E invero, nell'immediatezza del fatto nessuno allertava la Polizia dell'accaduto, soltanto diverse ore dopo (intorno alle 19), i parenti del segnalavano la Parte_2 la notizia alle forze di polizia presenti presso l'ospedale Garibaldi ove il loro congiunto era ricoverato, sicchè una pattuglia della polizia municipale, inviata dalla Centrale operativa, si recava sui luoghi;
non veniva però rinvenuta alcuna traccia dell'incidente, né risultava la presenza di testimoni, sicchè la dinamica veniva ricostruita unicamente sulla base delle dichiarazioni resa dalla onducente del veicolo coinvolto, . Controparte_4
Soccorrono gli esiti delle perizie svolte in sede penale, sia in fase di indagini preliminari che nel corso del giudizio abbreviato.
Sia il consulente del Pubblico Ministero che il perito nominato dal GUP hanno evidenziato che il crocevia nel quale si è verificato l'incidente si presenta senza visuale libera, specificando che la condizione d'assenza di visuale libera nell'intersezione fra le due strade è causata dall'altezza dei muretti in cemento esistenti in corrispondenza dell'intersezione che non permettono il reciproco avvistamento dei veicoli nell'approssimarsi al crocevia.
Il perito nominato nel giudizio penale, ing. , sulla Persona_4
base delle scarne risultanze, e in assenza di qualsiasi riferimento che consenta di determinare il presumibile punto d'urto, ha concluso nel senso della impossibilità di attribuire, con elementi probatori, la responsabilità del sinistro a una o a entrambe le parti in causa.
Questi ha precisato, sulla scorta della configurazione dello stato dei luoghi risultante dalle fotografie allegate, che la FI AN (condotta dalla , CP_4 con la propria manovra di immissione nella via Orsa Minore provenendo da via
Balatelle, ha comunque “apportato una turbativa al normale flusso veicolare …, non potendo peraltro attenzionare compiutamente la presenza di mezzi in transito;
similmente il conducente della DA SH 00 ), pur non Persona_3 procedendo a velocità sostenuta (…), ma avendo ampia visibilità e libera lunghezza di campo poteva meglio, e più rapidamente scorgere l'approssimarsi EO la manovra dell'autovettura FI AN”.
6 Ciò posto, ritiene il Collegio che non possa per vero condividersi la valutazione del primo giudice che è giunto ad escludere qualsiasi condotta colpevole in capo alla sul presupposto – non provato- che il ciclomotore procedesse CP_4
all'altezza dell'intersezione “contromano”, ossia impegnando la corsia opposta a quella regolare, impedendo così alla conducente dell'auto di percepire tempestivamente la presenza di mezzi in transito sulla via Orsa Minore.
Tale conclusione non risulta però supportata da alcun dato tecnico, bensì erroneamente presunta dal giudice che si è basato sulle dichiarazioni rese dalla stessa parte in sede di interrogatorio formale (circa il fatto che il CP_4 ciclomotore procedesse “contromano”), nonché sulla ricostruzione grafica dei punti d'urto dei due mezzi contenuta nella relazione del consulente del PM;
da ciò il Tribunale ha desunto che il punto di impatto ricadesse nella zona prossima allo sbocco della stradella sulla via Orsa Minore (e quindi nella corsia opposta a quella in cui procedeva il motociclo).
Va al contrario rilevato, per un verso, che le dichiarazioni favorevoli alla stessa parte che rende l'interrogatorio formale non possono avere valore probatorio in suo favore, ma sono al più liberamente apprezzabili in concorso con altri elementi
(qui mancanti) e, per altro verso, che la conclusione cui giunge il primo decidente
è in contrasto con le deduzioni svolte da entrambi i tecnici nominati in sede penale.
Infatti, lo stesso ing. CT del PM che ha redatto la ricostruzione grafica Per_5 utilizzata dal Tribunale, ha specificato di non essere in grado di stabilire in modo inequivoco in quale corsia di marcia sia avvenuta la collisione ma soltanto che vi è corrispondenza tra i danni presenti sui due mezzi, e a tal fine illustra la compatibilità dell'urto attraverso il disegno che ritrae i rispettivi punti venuti in contatto, richiamato dal primo giudice.
Alla medesima conclusione perviene anche il perito nominato dal gip, che invero conclude per una paritaria corresponsabilità della e del CP_4
nel l'avvenuto sinistro. Parte_2
Detto questo, ritiene la Corte che alla luce di un rinnovato esame degli scarni elementi probatori acquisiti sulla dinamica del sinistro, specie all'esito degli accertamenti svolti in
7 sede penale, non è possibile affermare la totale carenza di colpa dell'appellata e CP_4
la conseguente responsabilità esclusiva del . Parte_2
Pertanto, ritiene la Corte che, attesa la pacifica sussistenza dell'urto tra i due mezzi, si deve applicare nella specie la disposizione di cui al 2° comma dell'art. 2054 c.c., considerato che in tema di danni da circolazione stradale, laddove non sia possibile ricostruire con sufficiente esattezza la dinamica del sinistro, deve affermarsi, in applicazione della presunzione di corresponsabilità di cui al citato articolo, il concorso di colpa in parti uguali dei conducenti dei veicoli, atteso che tale norma opera non soltanto quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti, bensì anche ove non sia possibile stabilire la sequela causale del sinistro.
Indi, la società appellata, nella qualità di Fondo di garanzia, è tenuta al risarcimento dei danni subiti dagli attori nella misura del 50%; solo per comodità espositiva, i danni da risarcire verranno liquidati nell'intero e le somme che ne risulteranno verranno poi ridotte del 50%.
***
A questo punto occorre procedere alla liquidazione dei danni derivati agli appellati dal sinistro in oggetto.
Quanto alla questione del casco di protezione, sollevata dal Fondo di Garanzia sin dal primo grado, e reiterata nel presente, il CTU medico legale nominato in questo giudizio di appello, dott. -le cui conclusioni vanno recepite in Per_6 quanto immuni da vizi logico-giuridici e esaustivamente argomentate, anche con compiute risposte ai rilievi del CTP dell'appellata-, dopo aver confermato che “la grave emorragia cerebrale con ESA post-traumatico diagnosticata al Pronto
Soccorso nell'immediatezza dell'evento lesivo sia in rapporto causale con
l'incidente per cui è causa rispettando tutti i criteri medico legali di giudizio”, ha osservato che: “considerato che al IS è stata descritta solo una frattura lineare composta della squama occipitale di destra, si ritiene verosimile che indossasse il casco al momento del sinistro considerato che lo stesso non protegge
8 l'encefalo da gravi lesioni concussive che possono rappresentare causa del decesso come nel caso de quo.”
Ha comunque soggiunto, per completezza, il CTU che: “pur ammettendosi in astratto che il giovane , quale conducente dello scooter, non indossasse Parte_2 il casco al momento dell'impatto contro l'autovettura, è ragionevole anche ammettere che non vi è evidenza scientifica alcuna nel potere ritenere che qualora il casco fosse stato indossato correttamente le lesioni quoad vitam non si sarebbero prodotte, essendo le lesioni stesse direttamente proporzionali alla modalità ed estrinsecazione dell'impatto.
Di converso, qualora in astratto la testa del , al momento in cui Parte_2
impattava al suolo si trovasse sprovvista di sistema di protezione (casco), il casco stesso, qualora indossato avrebbe potuto ridurre in astratto gli effetti del traumatismo cranico senza tuttavia poterne escludere l'azione efficacemente e globalmente protettiva sull'ovoide cranico ai fini dell'istaurazione di lesioni quoad vitam.”
Alla luce di quanto accertato e chiarito dal CTU medico, va dunque nella specie esclusa una corresponsabilità della vittima per mancato uso del casco, ai sensi dell'art. 1227 c.c., con ciò disattendendosi la relativa eccezione del Fondo di
Garanzia.
Occorre ora passare partitamente all'esame delle singole voci di danno oggetto delle domande risarcitorie degli attori.
Danni non patrimoniali iure successionis
Posto l'evidente e indiscusso nesso causale tra l'incidente occorso a e il Persona_3 suo decesso, all'interno della categoria del danno non patrimoniale, bisogna distinguere tra il risarcimento dei danni da riconoscere "iure proprio" e quelli spettanti "iure hereditatis".
Quanto a questi ultimi, va richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. Sez. III - 05/05/2021, n. 11719; Css. Sez. VI, 06/10/2020, n.21508; Cass. Sez. III,
Ord.
5.7.2019 n. 18056), alla quale questa Corte intende aderire, secondo cui “in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale deve essere tenuto distinto da quello biologico terminale, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno 9 catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'integrità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo… La sentenza delle Sezioni unite n. 15350/2015, conferma l'unitarietà del danno non patrimoniale anche in riferimento al profilo in esame, nel senso che questo tipo di danno non patrimoniale può essere ricondotto tanto all'aspetto biologico in senso stretto, nel settore psichico quanto alla correlata sofferenza d'animo, giacchè l'unica distinzione evincibile dagli orientamenti giurisprudenziali concerne la qualificazione, ai fini della liquidazione, del danno risarcibile, nel senso che un orientamento, con "mera sintesi descrittiva", lo indica come "danno biologico terminale", mentre un altro come "danno catastrofale",
"con riferimento alla sofferenza provata dalla vittima nella cosciente attesa della morte seguita dopo apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni"; e quando intervennero le Sezioni
Unite, alcune sentenze di sezioni semplici avevano attribuito al danno catastrofale
"natura di danno morale soggettivo", e altre natura di "danno biologico psichico" (così, in motivazione, Cass. 23/10/2018, n. 26727).
Ai fini della ricorrenza di tale voce di danno, che è pur sempre un danno conseguenza, è necessario provvedere alla dimostrazione dell'an, che presuppone la prova della
"coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine" nello spatium temporis tra la lesione e la morte, dovendosi escludere che su di esso incida la breve durata della lucida consapevolezza dell'approssimarsi della propria morte”.
Ciò premesso in linea di principio, nella specie, sulla scorta della CTU medico-legale espletata in questo grado di giudizio, è emerso, alla stregua di un'attenta disamina della documentazione clinica allegata dagli appellanti, che “Dall'esame della cartella clinica si evidenzia che il non era più responsivo dal 01/08/2011 epoca in cui il GCS Parte_2
ha un valore di 3, cioè nessuna risposta all'apertura degli occhi, nessuna risposta
10 verbale e nessuna risposta motoria, e tale si mantiene fino al decesso avvenuto in data
12/08/2011 per arresto delle funzioni encefaliche.”
Questa Corte, nell'ambito di una doverosa valutazione equitativa del danno non patrimoniale maturato in capo alla vittima ai sensi degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c. ritiene di utilizzare, quale indiscusso e ormai generalizzato parametro di riferimento giurisprudenziale, le Tabelle di LA (nell'ultima versione del 2024), relative al danno non patrimoniale c.d. “terminale” che propongono, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, “una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita”.
Nella fattispecie, l'applicazione delle tabelle di LA appare opportuna, sia per il riconoscimento avuto dalla Suprema Corte, sia per l'esigenza di individuare criteri chiari e certi al fine di mirare al rispetto del principio di uguaglianza: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di LA sono munite di efficacia para - normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.” (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 8532 del 06/05/2020);
“In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve dare conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito e l'omessa adozione delle tabelle del Tribunale di LA integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiche' i relativi parametri devono essere presi a riferimento dal medesimo giudice ai fini di tale liquidazione, dovendo egli indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle” (cfr. Cass.
Sez. III, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020).
11 Applicando i suddetti principi al caso specifico, consegue che compete a Parte_3
in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore , a
[...] Persona_1
e a iure hereditatis, il danno cd. terminale (nella Controparte_2 Parte_1
unitarietà e onnicomprensività di cui si è ampiamente detto) sofferto da Persona_3 dal 26.7.2011 e fino al 31.7.2011 (data sino alla quale è rimasto lucido, v. CTU cit.)
Per la liquidazione equitativa di tale voce di danno può farsi riferimento agli specifici criteri elaborati nelle tabelle del Tribunale di LA del 2024 le quali, nel caso di danno terminale protrattosi per tre giorni, contemplano un risarcimento massimo prossimo a €
35.000,00 (nella specie giustificabile in ragione del caso concreto) che, proprio in quanto comprensivo di ogni tipo di pregiudizio non patrimoniale patito dalla vittima in quel lasso di tempo, esclude la possibilità di liquidare il danno biologico temporaneo "ordinario", che rimane quindi assorbito.
Al suddetto importo va aggiunto quello ulteriore spettante per i successivi 3 giorni, pari a euro 3.492,00.
La predetta somma, pari a complessivi € 38.492,00, pur costituente debito di valore, non va rivalutata essendo stata liquidata secondo gli attuali valori;
sulla somma sopra liquidata, devalutata al 1.8.2011 (epoca della perdita di coscienza prima del decesso), devono essere corrisposti, altresì, gli interessi compensativi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT del costo della vita per operai ed impiegati, a decorrere dalla stessa data del 1.8.2011 e sino ad oggi.
Tale somma va corrisposta ai quattro eredi suindicati, in proporzione delle rispettive quote ereditarie di ciascuno.
Danni non patrimoniali “iure proprio”
Spetta inoltre certamente alla e ai tre figli, nonché al fratello CP_1 Parte_2
e a questi ultimi (nipoti e figlio) quali eredi di (padre della vittima), morto Persona_2 in corso di causa, il risarcimento iure proprio dei danni non patrimoniali subiti a seguito della morte del proprio congiunto.
Condivisibile giurisprudenza di legittimità, in più occasioni, ha avuto modo di affermare che il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo, in particolare, le tabelle di LA, tenuto conto delle circostanze di fatto rilevanti, tra le
12 quali sono indefettibili l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela, la convivenza, la sopravivvenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga una liquidazione non fondata sulla tabella (cfr. Cass. Sez. III, 10/11/2021, n.3005; Cass. Sez.
III, 29/09/2021, n.2600; Cass. Sez. III, 21/04/2021, n.10579).
Come è noto, si tratta, nel complesso, di una valutazione secondo equità giudiziale, c.d. integrativa o correttiva (Cass. Sez. II, 30.7.2020, n. 16344 e Cass. Sez. II, 22.2.2018, n.
4310).
Applicando al caso che ci occupa tale metodo di liquidazione “a punti”, si ha quanto segue:
- quanto a - di anni 39 all'epoca del sinistro – il “valore punto” Controparte_1
di € 3.911,00 va moltiplicato per totali punti 84 (dati dalla sommatoria di: punti 22 in relazione all'età della vittima primaria;
punti 22 in relazione all'età della vittima secondaria;
punti 16 per la convivenza;
punti 9 stante la sopravvivenza di tre figli;
punti 15 – valore medio di cui fare applicazione in mancanza di prova positiva di una relazione affettiva molto o, al contrario, assai poco intensa - a titolo di personalizzazione del danno per la sofferenza interiore patita e per l'incisione del lutto sulla dimensione dinamico-relazionale della vittima secondaria), per un totale di
€ 328.524,00;
- quanto a - di anni 16 all'epoca del sinistro – il “valore punto” di € Controparte_2
3.911,00 va moltiplicato per totali punti 88 (dati dalla sommatoria di: punti 22 in relazione all'età della vittima primaria;
punti 26 in relazione all'età della vittima secondaria;
punti 16 per la convivenza;
punti 9 stante la sopravvivenza della madre e di due fratelli;
punti 15 – valore medio di cui fare applicazione in mancanza di prova positiva di una relazione affettiva molto o, al contrario, assai poco intensa - a titolo di personalizzazione del danno per la sofferenza interiore patita e per l'incisione del lutto sulla dimensione dinamico-relazionale della vittima secondaria), per un importo di € 344.168,00;
- quanto a - di anni 15 all'epoca del sinistro – il “valore punto” di € Parte_1
3.911,00 va moltiplicato per totali punti 88 (dati dalla sommatoria di: punti 22 in
13 relazione all'età della vittima primaria;
punti 26 in relazione all'età della vittima secondaria;
punti 16 per la convivenza;
punti 9 stante la sopravvivenza della madre e di due fratelli;
punti 15 – valore medio di cui fare applicazione in mancanza di prova positiva di una relazione affettiva molto o, al contrario, assai poco intensa - a titolo di personalizzazione del danno per la sofferenza interiore patita e per l'incisione del lutto sulla dimensione dinamico-relazionale della vittima secondaria), per un importo di € 344.168,00;
- quanto a - di anni 4 all'epoca del sinistro – il “valore punto” di € Persona_1
3.911,00 va moltiplicato per totali punti 90 (dati dalla sommatoria di: punti 22 in relazione all'età della vittima primaria;
punti 28 in relazione all'età della vittima secondaria;
punti 16 per la convivenza;
punti 9 stante la sopravvivenza della madre e di due fratelli;
punti 15 – valore medio di cui fare applicazione in mancanza di prova positiva di una relazione affettiva molto o, al contrario, assai poco intensa - a titolo di personalizzazione del danno per la sofferenza interiore patita e per l'incisione del lutto sulla dimensione dinamico-relazionale della vittima secondaria), per un importo di € 351.990,00;
- quanto a - di anni 38 all'epoca del sinistro – il “valore punto” di Parte_2
€ 1.698,00 va moltiplicato per totali punti 73 (dati dalla sommatoria di: punti 22 in relazione all'età della vittima primaria;
punti 22 in relazione all'età della vittima secondaria;
punti 14 stante la sopravvivenza del padre;
punti 15 – valore medio di cui fare applicazione in mancanza di prova positiva di una relazione affettiva molto o, al contrario, assai poco intensa - a titolo di personalizzazione del danno per la sofferenza interiore patita e per l'incisione del lutto sulla dimensione dinamico- relazionale della vittima secondaria), per un importo di € 123.954,00;
- quanto a e, per lui, ai suoi eredi ( Persona_2 Parte_2 CP_2
e ) - di anni 62 all'epoca del sinistro – il “valore punto” di € 3911,00 Pt_1 Per_1
va moltiplicato per totali punti 67 (dati dalla sommatoria di: punti 22 in relazione all'età della vittima primaria;
punti 16 in relazione all'età della vittima secondaria;
punti 14 stante la sopravvivenza dell'altro figlio;
punti 15 – valore medio di cui fare applicazione in mancanza di prova positiva di una relazione affettiva molto o, al contrario, assai poco intensa - a titolo di personalizzazione del danno per la
14 sofferenza interiore patita e per l'incisione del lutto sulla dimensione dinamico- relazionale della vittima secondaria), per un importo di € 262.037,00.
Il danno da perdita del rapporto parentale con il defunto va dunque Persona_3 liquidato per ciascuna parte appellante nei superiori importi;
importi che debbono, per quanto si è già avuto modo di osservare e ritenere, essere ridotti del 50%, così pervenendosi alle somme finali di:
€ 164.262,00 per;
Controparte_1
€ 172.084,00 per Controparte_2
€ 172.084,00 per;
Parte_1
€ 175.995,00 per;
Persona_1
€ 61.977,00 per Parte_2
€ 131.018,00 per gli eredi di . Persona_2
Anche dette somme sono frutto di liquidazione in moneta pressocchè attuale e pertanto, pur integrando credito di valore, non abbisognano di rivalutazione monetaria.
Sulle somme liquidate devono essere corrisposti, invece, gli interessi compensativi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data dell'illecito (26.7.2011) e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT del costo della vita per operai ed impiegati, dalla stessa data e sino ad oggi (Cass. 26440/2022).
Danno patrimoniale chiesto dalla e dai figli, e CP_1 Controparte_2 Pt_1
. Per_1
Nessun danno patrimoniale può essere invece riconosciuto alla vedova e ai figli della vittima.
E invero, non vi è alcuna specifica allegazione, né tantomeno dimostrazione, in ordine alle utilità future che il avrebbe apportato alla sua famiglia, non risultando Parte_2
15 neppure allegato, né tantomeno provato, il tipo di attività lavorativa svolta, essendosi gli attori limitati a richiamare genericamente la sua qualità di “capofamiglia” e la
“prospettiva di vita media lavorativa”.
Conclusioni
In definitiva, allora, n.q. di F.G.V.S è tenuta al Controparte_3
risarcimento dei danni non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, da determinarsi in: complessivi € 19.246,00 (50% di 38.492,00), a titolo di danni non patrimoniali iure successionis in favore, pro quota ereditaria, di in Parte_3 proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore , Persona_1 CP_2
e ;
[...] Parte_1 nonchè
€ 164.262,00 per;
Controparte_1
€ 172.084,00 per Controparte_2
€ 172.084,00 per;
Parte_1
€ 175.995,00 per;
Persona_1
€ 61.977,00 per Parte_2
€ 131.018,00 pro quota, per e Parte_2 Controparte_2 Parte_1
, quali eredi di , Persona_1 Persona_2
il tutto oltre interessi come sopra specificati.
Spese processuali
In ragione dell'esito complessivo del giudizio e del parziale accoglimento dell'appello, le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la prevalente soccombenza di CP_5
(nella misura di 1/2, con compensazione della restante analoga quota) nei
[...]
confronti degli attori appellanti, e si liquidano, per entrambi i gradi del giudizio, come in dispositivo, tenendo conto dell'effettivo valore della causa, secondo quanto concretamente liquidato in via risarcitoria avuto riguardo alla domanda di valore più
16 elevato (scaglione da euro 52.000,01 a 260.000,01), dell'attività difensiva effettivamente svolta, applicando i parametri medi di cui alle tabelle allegate al D.M. Giustizia n.
147/2022 e i parametri minimi per la fase istruttoria/trattazione di appello, in mancanza di attività a contenuto istruttorio diversa dalla produzione documentale (cfr. Cass. Sez. II,
27.10.2023 n. 29857).
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di CP_3
P.Q.M.
La Corte,
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento degli appelli proposti avverso la sentenza n. 941/2022 del Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, e in riforma della predetta sentenza, così statuisce:
-condanna nella qualità di Impresa designata Controparte_3
per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada al pagamento, a titolo risarcitorio delle seguenti somme:
complessivi € 19.246,00, a titolo di risarcimento danni iure hereditatis, in favore pro quota di in proprio e quale esercente la potestà sul Parte_3 figlio minore , e nonchè Persona_1 Controparte_2 Parte_1
€ 164.262,00 a;
Controparte_1
€ 172.084,00 a;
Controparte_2
€ 172.084,00 a;
Parte_1
€ 175.995,00 a;
Persona_1
€ 61.977,00 a Parte_2
€ 131.018,00 pro quota, a Parte_2 Controparte_2 Parte_1
e , quali eredi di ,
[...] Persona_1 Persona_2
il tutto oltre interessi come specificati in premessa;
17 -condanna n.q. al pagamento in favore di , in proprio e CP_3 Parte_3
n.q. di esercente la potestà su , e in favore e Persona_1 Controparte_2
del 50% delle spese processuali di entrambi i gradi, che liquida per Parte_1
l'intero, a) per il primo grado: in complessivi euro 14.103,00 per compensi, di cui euro
2.552,00 per la fase di studio, euro 1628,00 per la fase introduttiva, € 5670,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 4.253,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali (15%), e b) per il presente grado di appello: in complessivi euro 12.154,00 per compensi, di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1911,00 per la fase introduttiva,
€ 2163,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 5.103,00 per la fase decisoria, oltre IVA,
CPA e rimb. spese generali (15%), compensando tra le parti la restante quota di ½;
-condanna altresì al pagamento in favore di del 50% CP_5 Parte_2 delle spese processuali di entrambi i gradi che liquida per l'intero, a) per il primo grado: in complessivi euro 14.103,00 per compensi, di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1628,00 per la fase introduttiva, € 5670,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro
4.253,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali (15%), e b) per il presente grado di appello: in complessivi euro 12.154,00 per compensi, di cui euro
2.977,00 per la fase di studio, euro 1911,00 per la fase introduttiva, € 2163,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 5.103,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali (15%), compensando tra le parti la restante quota di ½;
-pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate con decreto in atti, a carico di n.q.. CP_3
Così deciso in Catania il 22 luglio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
DOTT. MARIA STELLA ARENA DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
18