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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/12/2024, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 151/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Dott. FRANCO DAVINI Presidente
Dott. LAURA CASALE Consigliere
Dott. LUCIA FRANZESE Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Maria Cisani e Luca Amicabile, ed elettivamente domiciliata in Genova Via XX Settembre 32/7 presso lo studio dei legali, per mandato in atti.
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante po tempore, rappresentata e difesa dall'av- CP_1 vocato Andrea Rivellini ed elettivamente domiciliata in Genova Via C.R. Ceccardi 4/2019, presso lo studio dei legali, per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l' Appellante:
- A) Accertare e dichiarare che il saldo del rapporto di conto corrente n. 4126 intrattenuto da on ammonta al 1 marzo 2017 ad € 44.791,23 CP_1 Parte_1
o, in subordine, ad € 66.855,49 od alla diversa misura meglio vista
- B) Con vittoria di spese
- Per l'Appellata:
- “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza (anche istruttoria), azione, ecce- zione e deduzione reietta, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso,
1/8 in via principale: rigettare l'appello ex adverso proposto, poiché infondato e/o improvato e/o inammissibile e/o come meglio e, per l'effetto, confermare l'appellata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Genova, comunicata in data 22.1.2020;
- in via di gradato subordine: accertare la nullità e/o invalidità di interessi passivi, anche illegittimamente capitalizzati trimestralmente, spese, valute, oneri su affidamenti, e co- munque commissioni di massimo scoperto, commissioni trimestrali di disponibilità fondi, commissioni sugli utilizzi oltre la disponibilità, commissioni di istruttoria veloce, spese di tenuta conto ed ogni altra commissione e/o spesa affetta da nullità e quindi non dovuta, e, per l'effetto, rideterminare l'effettivo saldo del c/c n. 4126.50 nell'importo di €
147.190,50 a favore della correntista, come ricalcolato, alla data del 31/03/2017, nella prima ipotesi indicata nella CT integrativa depositata nel presente giudizio in data
8/5/2024, ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse esser ritenuta di giustizia.
- Vinte le spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Genova, CP_1 conveniva in giudizio la deducendo di aver intrattenuto con l'Istituto di CP_2
credito un rapporto di conto corrente rubricato al n. 4126.50 presso la Filiale sita in
Bogliasco, stipulato in data 16/9/1997.
La correntista si doleva dell'applicazione in conto di voci illegittime, frutto dell'applica- zione di clausole asseritamente nulle in tema di anatocismo, commissioni, oneri e spese. deduceva inoltre di aver chiesto (esercitando con ciò il diritto di recesso ex CP_1 artt. 1855 c.c. e 120 bis TUB) la chiusura del conto alla Banca, che lo avrebbe negato immotivatamente;
richiedeva la dichiarazione di estinzione del rapporto al 30.9.2016 e la ripetizione dell'indebito; spiegava, anche in via subordinata, domanda di CP_1
accertamento dell'entità del saldo del conto corrente.
Si costituiva in giudizio la banca che contestava le tesi sostenute da CP_2 CP_1
Il Giudice di prime cure licenziava C.T.U. tecnico-contabile, all'esito della quale con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. oggetto di impugnazione, in parziale accoglimento delle domande svolte da accertava il saldo del rapporto di cc 4126,50 al 1 marzo CP_1
2017 in Euro 154.468,45 a credito del correntista, condannando la al pagamento Pt_1 delle spese di lite.
2/8 La proponeva appello avverso l'ordinanza ex art. Parte_1
702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Genova in data 21/1/2020 nel proc. RG
13773/2016, spiegando 4 motivi di appello:
1^ MOTIVO In tema di prescrizione, ritiene l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nell'applicare l'insegnamento della Sezioni Unite della Cassazione (n. 15895/2019) po- nendo a carico della l'onere di provare la natura solutoria delle rimesse effettuate Pt_1 per far decorrere la prescrizione e ritenendo il medesimo non adempiuto.
2^ MOTIVO In tema di anatocismo, ritiene l'appellante che il Tribunale avrebbe errato ritenendo illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi anche per il periodo successivo al 1.7.2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000), con elisione della stessa.
3^ MOTIVO In tema di ricalcolo, ritiene l'appellante che il Tribunale avrebbe errato ritenendo che la depurazione dall'effetto anatocistico avrebbe dovuto avvenire utiliz- zando il cd. “saldo banca” e non il saldo depurato dalle annotazioni a debito ritenute illegittime.
4^ MOTIVO In tema commissioni elise dal CT, ritiene l'appellante che il Tribunale avrebbe errato - incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – nel prendere per buone le espunzioni effettuate dalla CT di commis- sioni che non sarebbero state contestate dal correntista.
La parte appellata si costituiva in giudizio nel presente grado;
chiedeva il rigetto dell'appello e la con- ferma dell'appellata sentenza.
La Corte disponeva il rinvio dell'udienza del 28/5/2020 al giorno 8/10/2020; a tale udienza la Corte fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 12/5/2022, rinviata al 14/7/2022. A tale udienza le parti precisavano le conclusioni ed il collegio tratteneva la causa a decisione.
In data 21/12/2022 la Corte emetteva sentenza parziale, con la quale respingeva il secondo, il terzo ed il quarto motivo d'appello; rimetteva in istruttoria come da separata ordinanza ritenendo necessario un approfondimento istruttorio sul primo motivo.
La Corte chiamava a chiarimenti il CT già nominato in primo grado, al quale formulava il quesito;
fissava l'udienza del 25/5/2023 per la precisazione delle conclusioni.
3/8 A tale udienza le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa a decisione. Con ordi- nanza del 1/12/2023 la Corte richiamava a chiarimenti il CT e fissava l'udienza del 23/5/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Il CT prestava giuramento e depositava la Consulenza Tecnica d'Ufficio a chiarimenti in data
8/4/2024.
All'udienza del 23/5/2024 le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle com- parse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Nel presente grado la Corte ha emesso sentenza parziale in data 21/11/2022, con la quale sono stati respinti il secondo, il terzo ed il quarto motivo d'appello; la Corte rimetteva in istruttoria come da separata ordinanza e riservava di decidere il primo motivo all'esito della disposta integrazione della
CT .
Pertanto, poiché i motivi secondo terzo e quarto sono già stati decisi con la sentenza parziale, avverso la quale le parti hanno anche effettuato riserva di impugnazione, la presente decisione riguarda unica- mente l'approfondimento istruttorio sul primo motivo d'appello, avente ad oggetto l'eccezione di pre- scrizione sollevata dalla . Parte_1
Nella sentenza parziale del 21/11/2022 questa Corte ha già ritenuto, in relazione alle motivazioni del
Tribunale in tema di riparto di onere probatorio sulla natura delle poste solutorie, che la banca che ha allegato il fatto estintivo, una volta depositato in atti il contratto, le varie aperture temporali di conto corrente e gli estratti conto, ha adempiuto all'onere probatorio. Questa Corte, interpretando gli inse- gnamenti della Suprema Corte a Sezioni Unite ( 13/6/2019 n. 15895) ha affermato nella menzionata sentenza parziale che “è compito della CT percipiente quello poi di verificare se, sulla base della documentazione versata, siamo in presenza di aperture di credito e se anche in tali ultime ipotesi i versamenti erano stati effettuati per coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento. Nella specie, la CT esperita non permette a questa Corte di valutare con adeguata certezza l'esistenza o meno di rimesse solutorie, per cui la medesima necessita di chiarimenti”( Corte Appello Genova sentenza par- ziale 21/11/2022).
In grado d'appello veniva disposta CT ed al medesimo consulente già nominato in primo grado ve- niva posto il seguente quesito: “se l'importo di € 99.796,60 individuato come prescrizione dell'indebito
4/8 ( pag. 31 della CT) sia stato determinato secondo il saldo banca o sulla base del saldo ricalcolato e, nel caso in cui il conteggio sia avvenuto sulla base del “saldo banca “ provveda ad accertare l'esistenza di eventuali poste solutorie, soggette a prescrizione, sulla base del “saldo ricalcolato”; conseguente- mente, ridetermini il saldo del conto corrente 4126.50 al 1.3.2017” . Dopo il deposito della Relazione peritale nel presente grado ed il trattenimento della causa a sentenza, il CT nominato veniva chiamato a chiarimenti e depositava una relazione integrativa.
Negli elaborati peritali il Consulente d'Ufficio ha esaurientemente risposto al quesito ed ai chiarimenti richiesti dalla Corte, rispettando il contraddittorio tra le parti e rispondendo alle osservazioni poste dai rispettivi consulenti.
Il CT ha individuato due ipotesi: A) rideterminazione in € 147.190,50 del credito del correntista, non calcolando gli interessi passivi per il periodo oggetto di prescrizione dal 16/9/1997 al 30/9/2004; B) calcolo degli interessi passivi per tutta la durata del rapporto, con saldo del conto corrente a credito del correntista in € 78.152,42.
Ritiene la Corte che l'ipotesi denominata sub A) sia quella coerente con gli insegnamenti giurispruden- ziali della Suprema Corte: il CT ha proceduto all'eliminazione dell'anatocismo per tutto il periodo analizzato, ha individuato le rimesse solutorie sulla base del saldo banca rettificato, ha eliminato tutti gli oneri non pattuiti ed ha imputato gli indebiti prescritti da rimesse solutorie alla data del 1/3/2017 ( pag
5 e ss CT 8/5/2024).
La CT deve ritenersi attendibile ed esaustiva e contabilmente corretta: ciò si evince dall'analisi del prospetto riportato alla pag. 10 della CT dell'8/5/2024, ove, nella prima colonna, vengono indicate le competenze indebite, per un totale di € 276.203,10; le competenze pagate da rimesse solutorie vengono indicate in € 142.481,09.
L'indebito ripetibile ( € 276.203,10 - € 142.481,09) ammonta ad € 133.722,01.
A tale cifra devono essere sommati gli interessi passivi ( + € 22.997,92 - € 10.281,34) giungendo ad un totale a credito del correntista di € 146.438,59 . A tale somma si aggiunga il credito pari ad € 751,91 risultante dal “ saldo banca” al 1/3/2017, e così per la somma complessiva di € 147.190,50 a credito del correntista, come indicato nell'ipotesi A) dell'elaborato peritale, di cui si richiamano i criteri e le mo- dalità di calcolo, e come anche riportato nelle “ 4.Conclusioni” alla pag. 13 della CT 8/5/2024.
5/8 L'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. oggetto di gravame deve essere riformata su tale punto ed il saldo a favore del correntista deve essere determinato in € 147.190,50 in luogo della somma di € 154.468,45 quantificata dal Tribunale.
SPESE DEL GIUDIZIO
La condanna alle spese del giudizio deve avere riguardo all'esito complessivo della lite, secondo il prin- cipio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., come interpretato dalla Suprema Corte ( vedi sul punto Cassa- zione 3/2/2023 n. 3308 secondo cui “va qui ribadito il principio secondo cui, in materia di compensa- zione delle spese, "il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art 360 comma 1) n. 3 c.p.c. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa" (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 17 aprile 2019, n. 10685,
Rv. 653541-01) - che, in senso contrario, neppure può richiamarsi - come ha fatto la ricorrente, ancora una volta, nella propria memoria - la circostanza relativa al parziale accoglimento, in proprio favore, dell'appello; - che, invero, nel "caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può" - non deve - "compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite (cfr. cass.
Sez. 6-3, ord. 28 settembre 2015, n. 19122, Rv. 636950-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, sent. 23 marzo 2016, n. 5820, Rv. 639353-01);- che infine anche le Sezioni Unite di questa Corte, nel decidere sulla questione di massima di particolare importanza, rimessa al loro esame dall'ordinanza interlocuto- ria della Terza Sezione del 14 ottobre 2021, n. 28048, (richiamati dalla ricorrente ancora una volta nella propria memoria) - hanno affermato che "l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non da' luogo a reciproca soccombenza configurabile esclusiva- mente in presenza di una pluralita' di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in piu' capi, e non. con- sente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma puo' giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza di altri presupposti previsti dall'art.92 comma 2 c.p.c., ( CASS SEZ Un. 31/10/2022 n. 32061, Rv. 666063-01), vale a dire in presenza di giusti motivi, "la cui insussistenza", giova ribadirlo, "il giudice del merito non era tenuto a motivare" (Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2020, n. 26912, Rv. 659925-01).
6/8 Nel caso che ci occupa, la parte appellante deve ritenersi soccombente, considerato che sono stati respinti i motivi d'appello secondo, terzo e quarto e che l'accoglimento del primo motivo ha compor- tato la condanna della al pagamento di una somma che si discosta in minima parte da quella Pt_1
determinata dal primo giudice.
Le spese si liquidano secondo i parametri medi di cui al DM 147/2022 con riferimento al valore di €
147.164,76 ( scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00) tenuto conto delle questioni trattate e dell'im- pegno profuso dal legale.
E precisamente,
1.Fase di studio € 2.977,00
2. Fase introduttiva € 1.911,00 ;
3. Fase istruttoria/trattazione € 4.326,00
3. Fase decisionale € 5.103,00;
Totale € 14.317,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Deve disporsi la distrazione delle spese in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario e che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Genova in data 21.1.2020 nel proc.
RG 13773/2016 e in parziale riforma dell'appellata ordinanza,
- Accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 4126.50 intrattenuto dalla on CP_1
ammonta ad € 147.164,76 a favore della correntista;
Parte_1
- Dichiara tenuta e condanna a pagare in favore Parte_1
dell'appellata le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 14.317,00 oltre rimborso forf 15%, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore domiciliatario.
- Conferma nel resto l'impugnata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
- Genova, 18/11/2024
Giudice Ausiliario Relatore
7/8 Dott.ssa Lucia Franzese
Il Presidente
Dott. Franco Davini
8/8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Dott. FRANCO DAVINI Presidente
Dott. LAURA CASALE Consigliere
Dott. LUCIA FRANZESE Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Maria Cisani e Luca Amicabile, ed elettivamente domiciliata in Genova Via XX Settembre 32/7 presso lo studio dei legali, per mandato in atti.
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante po tempore, rappresentata e difesa dall'av- CP_1 vocato Andrea Rivellini ed elettivamente domiciliata in Genova Via C.R. Ceccardi 4/2019, presso lo studio dei legali, per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l' Appellante:
- A) Accertare e dichiarare che il saldo del rapporto di conto corrente n. 4126 intrattenuto da on ammonta al 1 marzo 2017 ad € 44.791,23 CP_1 Parte_1
o, in subordine, ad € 66.855,49 od alla diversa misura meglio vista
- B) Con vittoria di spese
- Per l'Appellata:
- “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza (anche istruttoria), azione, ecce- zione e deduzione reietta, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso,
1/8 in via principale: rigettare l'appello ex adverso proposto, poiché infondato e/o improvato e/o inammissibile e/o come meglio e, per l'effetto, confermare l'appellata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Genova, comunicata in data 22.1.2020;
- in via di gradato subordine: accertare la nullità e/o invalidità di interessi passivi, anche illegittimamente capitalizzati trimestralmente, spese, valute, oneri su affidamenti, e co- munque commissioni di massimo scoperto, commissioni trimestrali di disponibilità fondi, commissioni sugli utilizzi oltre la disponibilità, commissioni di istruttoria veloce, spese di tenuta conto ed ogni altra commissione e/o spesa affetta da nullità e quindi non dovuta, e, per l'effetto, rideterminare l'effettivo saldo del c/c n. 4126.50 nell'importo di €
147.190,50 a favore della correntista, come ricalcolato, alla data del 31/03/2017, nella prima ipotesi indicata nella CT integrativa depositata nel presente giudizio in data
8/5/2024, ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse esser ritenuta di giustizia.
- Vinte le spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Genova, CP_1 conveniva in giudizio la deducendo di aver intrattenuto con l'Istituto di CP_2
credito un rapporto di conto corrente rubricato al n. 4126.50 presso la Filiale sita in
Bogliasco, stipulato in data 16/9/1997.
La correntista si doleva dell'applicazione in conto di voci illegittime, frutto dell'applica- zione di clausole asseritamente nulle in tema di anatocismo, commissioni, oneri e spese. deduceva inoltre di aver chiesto (esercitando con ciò il diritto di recesso ex CP_1 artt. 1855 c.c. e 120 bis TUB) la chiusura del conto alla Banca, che lo avrebbe negato immotivatamente;
richiedeva la dichiarazione di estinzione del rapporto al 30.9.2016 e la ripetizione dell'indebito; spiegava, anche in via subordinata, domanda di CP_1
accertamento dell'entità del saldo del conto corrente.
Si costituiva in giudizio la banca che contestava le tesi sostenute da CP_2 CP_1
Il Giudice di prime cure licenziava C.T.U. tecnico-contabile, all'esito della quale con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. oggetto di impugnazione, in parziale accoglimento delle domande svolte da accertava il saldo del rapporto di cc 4126,50 al 1 marzo CP_1
2017 in Euro 154.468,45 a credito del correntista, condannando la al pagamento Pt_1 delle spese di lite.
2/8 La proponeva appello avverso l'ordinanza ex art. Parte_1
702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Genova in data 21/1/2020 nel proc. RG
13773/2016, spiegando 4 motivi di appello:
1^ MOTIVO In tema di prescrizione, ritiene l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nell'applicare l'insegnamento della Sezioni Unite della Cassazione (n. 15895/2019) po- nendo a carico della l'onere di provare la natura solutoria delle rimesse effettuate Pt_1 per far decorrere la prescrizione e ritenendo il medesimo non adempiuto.
2^ MOTIVO In tema di anatocismo, ritiene l'appellante che il Tribunale avrebbe errato ritenendo illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi anche per il periodo successivo al 1.7.2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000), con elisione della stessa.
3^ MOTIVO In tema di ricalcolo, ritiene l'appellante che il Tribunale avrebbe errato ritenendo che la depurazione dall'effetto anatocistico avrebbe dovuto avvenire utiliz- zando il cd. “saldo banca” e non il saldo depurato dalle annotazioni a debito ritenute illegittime.
4^ MOTIVO In tema commissioni elise dal CT, ritiene l'appellante che il Tribunale avrebbe errato - incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – nel prendere per buone le espunzioni effettuate dalla CT di commis- sioni che non sarebbero state contestate dal correntista.
La parte appellata si costituiva in giudizio nel presente grado;
chiedeva il rigetto dell'appello e la con- ferma dell'appellata sentenza.
La Corte disponeva il rinvio dell'udienza del 28/5/2020 al giorno 8/10/2020; a tale udienza la Corte fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 12/5/2022, rinviata al 14/7/2022. A tale udienza le parti precisavano le conclusioni ed il collegio tratteneva la causa a decisione.
In data 21/12/2022 la Corte emetteva sentenza parziale, con la quale respingeva il secondo, il terzo ed il quarto motivo d'appello; rimetteva in istruttoria come da separata ordinanza ritenendo necessario un approfondimento istruttorio sul primo motivo.
La Corte chiamava a chiarimenti il CT già nominato in primo grado, al quale formulava il quesito;
fissava l'udienza del 25/5/2023 per la precisazione delle conclusioni.
3/8 A tale udienza le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa a decisione. Con ordi- nanza del 1/12/2023 la Corte richiamava a chiarimenti il CT e fissava l'udienza del 23/5/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Il CT prestava giuramento e depositava la Consulenza Tecnica d'Ufficio a chiarimenti in data
8/4/2024.
All'udienza del 23/5/2024 le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle com- parse conclusionali e delle memorie di replica.
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Nel presente grado la Corte ha emesso sentenza parziale in data 21/11/2022, con la quale sono stati respinti il secondo, il terzo ed il quarto motivo d'appello; la Corte rimetteva in istruttoria come da separata ordinanza e riservava di decidere il primo motivo all'esito della disposta integrazione della
CT .
Pertanto, poiché i motivi secondo terzo e quarto sono già stati decisi con la sentenza parziale, avverso la quale le parti hanno anche effettuato riserva di impugnazione, la presente decisione riguarda unica- mente l'approfondimento istruttorio sul primo motivo d'appello, avente ad oggetto l'eccezione di pre- scrizione sollevata dalla . Parte_1
Nella sentenza parziale del 21/11/2022 questa Corte ha già ritenuto, in relazione alle motivazioni del
Tribunale in tema di riparto di onere probatorio sulla natura delle poste solutorie, che la banca che ha allegato il fatto estintivo, una volta depositato in atti il contratto, le varie aperture temporali di conto corrente e gli estratti conto, ha adempiuto all'onere probatorio. Questa Corte, interpretando gli inse- gnamenti della Suprema Corte a Sezioni Unite ( 13/6/2019 n. 15895) ha affermato nella menzionata sentenza parziale che “è compito della CT percipiente quello poi di verificare se, sulla base della documentazione versata, siamo in presenza di aperture di credito e se anche in tali ultime ipotesi i versamenti erano stati effettuati per coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento. Nella specie, la CT esperita non permette a questa Corte di valutare con adeguata certezza l'esistenza o meno di rimesse solutorie, per cui la medesima necessita di chiarimenti”( Corte Appello Genova sentenza par- ziale 21/11/2022).
In grado d'appello veniva disposta CT ed al medesimo consulente già nominato in primo grado ve- niva posto il seguente quesito: “se l'importo di € 99.796,60 individuato come prescrizione dell'indebito
4/8 ( pag. 31 della CT) sia stato determinato secondo il saldo banca o sulla base del saldo ricalcolato e, nel caso in cui il conteggio sia avvenuto sulla base del “saldo banca “ provveda ad accertare l'esistenza di eventuali poste solutorie, soggette a prescrizione, sulla base del “saldo ricalcolato”; conseguente- mente, ridetermini il saldo del conto corrente 4126.50 al 1.3.2017” . Dopo il deposito della Relazione peritale nel presente grado ed il trattenimento della causa a sentenza, il CT nominato veniva chiamato a chiarimenti e depositava una relazione integrativa.
Negli elaborati peritali il Consulente d'Ufficio ha esaurientemente risposto al quesito ed ai chiarimenti richiesti dalla Corte, rispettando il contraddittorio tra le parti e rispondendo alle osservazioni poste dai rispettivi consulenti.
Il CT ha individuato due ipotesi: A) rideterminazione in € 147.190,50 del credito del correntista, non calcolando gli interessi passivi per il periodo oggetto di prescrizione dal 16/9/1997 al 30/9/2004; B) calcolo degli interessi passivi per tutta la durata del rapporto, con saldo del conto corrente a credito del correntista in € 78.152,42.
Ritiene la Corte che l'ipotesi denominata sub A) sia quella coerente con gli insegnamenti giurispruden- ziali della Suprema Corte: il CT ha proceduto all'eliminazione dell'anatocismo per tutto il periodo analizzato, ha individuato le rimesse solutorie sulla base del saldo banca rettificato, ha eliminato tutti gli oneri non pattuiti ed ha imputato gli indebiti prescritti da rimesse solutorie alla data del 1/3/2017 ( pag
5 e ss CT 8/5/2024).
La CT deve ritenersi attendibile ed esaustiva e contabilmente corretta: ciò si evince dall'analisi del prospetto riportato alla pag. 10 della CT dell'8/5/2024, ove, nella prima colonna, vengono indicate le competenze indebite, per un totale di € 276.203,10; le competenze pagate da rimesse solutorie vengono indicate in € 142.481,09.
L'indebito ripetibile ( € 276.203,10 - € 142.481,09) ammonta ad € 133.722,01.
A tale cifra devono essere sommati gli interessi passivi ( + € 22.997,92 - € 10.281,34) giungendo ad un totale a credito del correntista di € 146.438,59 . A tale somma si aggiunga il credito pari ad € 751,91 risultante dal “ saldo banca” al 1/3/2017, e così per la somma complessiva di € 147.190,50 a credito del correntista, come indicato nell'ipotesi A) dell'elaborato peritale, di cui si richiamano i criteri e le mo- dalità di calcolo, e come anche riportato nelle “ 4.Conclusioni” alla pag. 13 della CT 8/5/2024.
5/8 L'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. oggetto di gravame deve essere riformata su tale punto ed il saldo a favore del correntista deve essere determinato in € 147.190,50 in luogo della somma di € 154.468,45 quantificata dal Tribunale.
SPESE DEL GIUDIZIO
La condanna alle spese del giudizio deve avere riguardo all'esito complessivo della lite, secondo il prin- cipio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., come interpretato dalla Suprema Corte ( vedi sul punto Cassa- zione 3/2/2023 n. 3308 secondo cui “va qui ribadito il principio secondo cui, in materia di compensa- zione delle spese, "il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art 360 comma 1) n. 3 c.p.c. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa" (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 17 aprile 2019, n. 10685,
Rv. 653541-01) - che, in senso contrario, neppure può richiamarsi - come ha fatto la ricorrente, ancora una volta, nella propria memoria - la circostanza relativa al parziale accoglimento, in proprio favore, dell'appello; - che, invero, nel "caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può" - non deve - "compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite (cfr. cass.
Sez. 6-3, ord. 28 settembre 2015, n. 19122, Rv. 636950-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, sent. 23 marzo 2016, n. 5820, Rv. 639353-01);- che infine anche le Sezioni Unite di questa Corte, nel decidere sulla questione di massima di particolare importanza, rimessa al loro esame dall'ordinanza interlocuto- ria della Terza Sezione del 14 ottobre 2021, n. 28048, (richiamati dalla ricorrente ancora una volta nella propria memoria) - hanno affermato che "l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non da' luogo a reciproca soccombenza configurabile esclusiva- mente in presenza di una pluralita' di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in piu' capi, e non. con- sente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma puo' giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza di altri presupposti previsti dall'art.92 comma 2 c.p.c., ( CASS SEZ Un. 31/10/2022 n. 32061, Rv. 666063-01), vale a dire in presenza di giusti motivi, "la cui insussistenza", giova ribadirlo, "il giudice del merito non era tenuto a motivare" (Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2020, n. 26912, Rv. 659925-01).
6/8 Nel caso che ci occupa, la parte appellante deve ritenersi soccombente, considerato che sono stati respinti i motivi d'appello secondo, terzo e quarto e che l'accoglimento del primo motivo ha compor- tato la condanna della al pagamento di una somma che si discosta in minima parte da quella Pt_1
determinata dal primo giudice.
Le spese si liquidano secondo i parametri medi di cui al DM 147/2022 con riferimento al valore di €
147.164,76 ( scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00) tenuto conto delle questioni trattate e dell'im- pegno profuso dal legale.
E precisamente,
1.Fase di studio € 2.977,00
2. Fase introduttiva € 1.911,00 ;
3. Fase istruttoria/trattazione € 4.326,00
3. Fase decisionale € 5.103,00;
Totale € 14.317,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Deve disporsi la distrazione delle spese in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario e che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Genova in data 21.1.2020 nel proc.
RG 13773/2016 e in parziale riforma dell'appellata ordinanza,
- Accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 4126.50 intrattenuto dalla on CP_1
ammonta ad € 147.164,76 a favore della correntista;
Parte_1
- Dichiara tenuta e condanna a pagare in favore Parte_1
dell'appellata le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 14.317,00 oltre rimborso forf 15%, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore domiciliatario.
- Conferma nel resto l'impugnata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
- Genova, 18/11/2024
Giudice Ausiliario Relatore
7/8 Dott.ssa Lucia Franzese
Il Presidente
Dott. Franco Davini
8/8