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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 14/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 4038/2022 pendente tra:
parte opponente: , codice fiscale: _1
con l'avv. TERZIARI GABRIELLA e con l'avv. C.F._1
FOSCHI ANDREA,
parte opposta: , codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. UGUCCIONI EROS PAOLO, C.F._2
OGGETTO
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PER SPESE
STRAORDINARIE E MANCATO AGGIORNAMENTO DI SPESE
ORDINARIE
CONCLUSIONI
per parte opponente:
“Ogni avversaria istanza, eccezione, deduzione e richiesta disattesa,
Accertato e dichiarato che nulla deve a , _1 Parte_1
revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e rigettarsi ogni domanda di
nei confronti di in quanto infondata in Parte_1 _1
fatto ed in diritto.
In ogni caso, condannarsi alla integrale rifusione a Parte_1
favore di delle spese e delle competenze di giudizio”; _1
per parte opposta:
“In Via principale, nel merito:
• Respingersi in toto l'opposizione proposta da avverso il _1
decreto ingiuntivo nr. 11370/2022 del 21.10.2022 Tribunale di Bolzano
(R.G. 3177/2022), in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi
di cui in narrativa, e conseguentemente confermarsi integralmente il
provvedimento opposto (D.I. suindicato);
• respingersi, altresì, ogni e qualsivoglia ulteriore domanda formulata da
controparte in via istruttoria, nel merito e in rito, in quanto inammissibile e
infondata per tutti i motivi di cui in narrativa;
Pag. 2 di 12 • condannarsi l'opponente alla rifusione delle spese e degli onorari di lite
sia del procedimento monitorio che di quello di opposizione, oltre 15,00%
per spese generali, c.p.a. e IVA, come per legge;
• condannarsi l'opponente, ai sensi dell'art. 96 co. 1 e co. 3 c.p.c., al
risarcimento in favore di parte opposta del danno da lite temeraria, da
quantificarsi d'ufficio in via equitativa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il IG. si oppone al decreto ingiuntivo n. 1370/2022 _1
del 20/10/2022 (depositato il 21/10/2022), emesso dal Tribunale di Bolzano
(nel procedimento monitorio iscritto al RG n. 3177/2022), con cui gli è
stato ingiunto il pagamento della somma capitale di € 13.017,29 (più
interessi e spese) a favore della parte opposta, la IG.ra
[...]
, per spese straordinarie e per il mancato aggiornamento Parte_1
ISTAT del contributo di mantenimento ordinario (riguardante il periodo da agosto 2019 a giugno 2022), a favore dei due figli delle parti in causa,
. Persona_1 Persona_2
2. La somma richiesta tramite il decreto ingiuntivo opposto (ricorso e decreto notificati: doc. 3 della parte opposta, anche allegati, sebbene privi
Pag. 3 di 12 di numero, all'atto di citazione in opposizione della parte opponente) si riferisce al rimborso della quota del 60 %, dovuta dal padre _1
, delle seguenti spese (ritenute di natura straordinaria), già pagate
[...]
dalla madre : Parte_1
a) Spese per il figlio per un totale di € 8.681,07, Persona_1
suddivise tra tasse universitarie: € 885,60, locazione di un appartamento per studenti universitari: € 7.521,00 e spese mediche relativa a un intervento medico-chirurgico: € 274,47.
b) Spese per la figlia per un totale di € 3.600,24, Persona_2
suddivise tra tasse universitarie: € 2.943,00 e spese per il conseguimento della patente di guida: € 657,24.
Inoltre, la IG.ra pretendeva il mancato Parte_1
aggiornamento ISTAT degli importi dovuti a titolo di manutenzione ordinaria dal IG. , riguardante il periodo da agosto _1
2019 a giugno 2022, per la somma complessiva di € 735,98. La somma di tutte le suddette richieste ammonta a € 13.017,29.
3. Il IG. ritiene che nessuna delle anzidette spese sia _1
dovuta in quanto “le spese extra, non solo quelle ingiunte, ma come metodo
generale imposto dalla ricorrente, non sono mai, si ripete MAI, state né
preventivate né concordate, ma unicamente richieste con secchi comunicati
Pag. 4 di 12 ex post” (atto di citazione, pag. 6). Lamenta, inoltre, la mancanza1 e l'inadeguatezza2 della documentazione relativa alle spese e che “venivano
addirittura richieste nuovamente spese già pagate (tasse universitarie
2014 e 2015)” (atto di citazione, pag. 8, sebbene il decreto Per_1
ingiuntivo si riferisca alle tasse universitarie del 2020). Tuttavia, dal suo atto di citazione risulti difficile individuare critiche precise e circostanziate alle singole voci di spesa contestate3. Sul presupposto secondo cui “nulla
deve a ” chiede pertanto la revoca del _1 Parte_1
decreto ingiuntivo (conclusioni sopra riportate).
4. La parte opposta, IG.ra , chiede, invece, il Parte_1
rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma del decreto ingiuntivo (cfr.
conclusioni sopra), sostenendo che le spese straordinarie, ovvero gli esborsi per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, Per_1
ed , fossero da ritenersi necessarie in quanto sostenute per il loro Per_2
Pag. 5 di 12 benessere, nonché che la documentazione presentata sia idonea a supportare il credito richiesto.
5. Con l'ordinanza del 16/05/2023, il Giudice, dott. Scaramuzzino, ha concesso, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, rilevando “un solido fumus boni juris relativamente
all'impianto delle pretese azionate in via monitoria dall'odierna
convenuta”.
6. Alla luce degli atti processuali e dei documenti depositati, sussistono i presupposti per respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto, per i motivi che saranno di seguito brevemente esposti,
i rimborsi richiesti dalla IG.ra risultano Parte_1
pienamente giustificati.
7. In primis, è necessario verificare la fonte dell'obbligo giuridico che ha imposto al padre di provvedere al mantenimento dei _1
due figli, e , nella misura Persona_1 Persona_2
specificata, ossia la sentenza di divorzio n. 3409/2017 del 19/12/2017
(pubbl. il 21/12/2017), emessa dal Tribunale di CE (doc. n. 4 del fascicolo del procedimento monitorio: doc. n. 1 della parte opposta). È
facile evincere che le richieste della parte ricorrente nel decreto ingiuntivo
(ora opposta) siano conformi a quanto statuito ai numeri 2 e 3 del
Pag. 6 di 12 dispositivo: “2) fa obbligo a di contribuire al mantenimento _1
dei figli ed , maggiorenni ma non autosufficienti, versando Per_1 Per_2
mensilmente a , entro il giorno 5 di ogni mese, un Parte_1
assegno di € 700,00 per ognuno dei due figli, rivalutabile annualmente
secondo gli indici ISTAT; 3) fa obbligo a di rifondere a _1
il 60% delle spese straordinarie relative ai figli Parte_1
ed , nei termini indicati nel Protocollo per il processo Per_1 Per_2
civile in uso in questo Tribunale e noto alle parti, precisando che sarà
obbligo di comunicare annualmente a , Parte_1 _1
entro il 31 dicembre, il numero degli esami universitari sostenuti dai figli e
i voti riportati”.
8. La tipologia di spese richieste può essere facilmente qualificata come
“spese straordinarie” (tasse universitarie, locazione di un appartamento per studenti, spese mediche relative ad un intervento chirurgico-medico e spese per il conseguimento della patente di guida), che, di conseguenza, si aggiungono al mantenimento ordinario e devono essere sostenute dalla parte opponente per il 60%. Poiché la sentenza si riferisce al protocollo vigente in materia presso il Tribunale di CE (“noto alle parti”)4, si deve fare riferimento allo stesso per la qualificazione in questione.
Pag. 7 di 12 Quest'ultimo, infatti, elenca gli esborsi (non differenziando tra tasse universitarie5 e spese d'alloggio) per gli “studi universitari” (art. 35, lett.
g), per la “patente di guida” (art. 35, lett. d), e per “le spese medico
specialistiche” tra le “spese non ricomprese nel contributo al mantenimento
mensile”.
9. Nessun pregio ha la critica della parte opponente relativa alla mancata o insufficiente documentazione delle spese in questione6. Le spese sono solidamente comprovate dalla documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo (doc. n. 3 della parte opposta) che contiene un elenco ben strutturato in cui, accanto ad ogni voce di spesa, è indicato il documento di riferimento. Nello stesso elenco si trovano anche i calcoli dettagliati degli importi non versati a titolo di aggiornamento ISTAT
(dall'agosto 2019 al giugno 2022) che risultano corretti.
10. La parte opponente non ha offerto alcun elemento probatorio per sostenere la sua affermazione secondo cui la parte opposta avrebbe
Pag. 8 di 12 richiesto spese già pagate7, nonostante i fatti estintivi debbano essere provati, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., da chi li eccepisce.
11. Con riferimento all'eccepita mancanza di informazioni e accordi preventivi8 sulle spese straordinarie richieste, è doveroso rifarsi nuovamente al protocollo del Tribunale di CE, che con una disposizione di buon senso e a tutela dei progetti pluriennali dei figli ha stabilito che “resta inteso che le spese relative a scelte già effettuate ed
attività in corso non necessitano di nuova concertazione” (art. 35, ultima proposizione). Si tratta di un principio facilmente applicabile, nel presente caso, alle spese universitarie.
12. Senonché la parte opposta aveva prodotto, già nel procedimento monitorio, una vasta serie di e-mail (documenti nn. 7 - 13 del fascicolo monitorio: doc. 1 della parte opposta) spediti alla parte opponente,
informandola dettagliatamente sulle spese straordinarie incombenti su di lei. È emblematica l'informazione sulla necessità per di conseguire la Per_2
patente ( deve fare la patente, ti ho già chiesto diverse volte di Per_2
esprimerti a riguardo, non può più aspettare”), alla quale il IG. _1
Pag. 9 di 12 ha risposto: “riguardo le “spese” varie … rivolgiti avvocato mio _1
come già ribadito numerosissime volte;
riguarda a , digli se ritiene Per_2
opportuno di rivolgersi eventualmente a suo padre che sono io visto che se
vuole fare la patente è maggiorenne e quindi nel pieno delle sue capacità
di intendere e volere presumo …” (doc. n. 9 del ricorso monitorio).
13. Constatato che la parte opponente è stata puntualmente informata sulle spese straordinarie oggetto del presente giudizio, si prende atto delle mancate risposte (“rivolgiti avvocato”), alle quali sopperisce il principio giurisprudenziale della Cassazione che esclude la necessità della concertazione preventiva in ordine alle spese straordinarie, “fermo restando
che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere
al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha
effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese
all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto
all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche
dei genitori” (Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 5059 del 24/02/2021 -
massima già citata nell'ordinanza del dott. Scaramuzzino del 16/05/2023:
cfr. sopra sub. n. 5). Nessun dubbio sussiste sul fatto che le spese in questione siano state esborsate nell'interesse e per l'utilità dei due figli.
Anche la loro sostenibilità da parte della parte opponente è fuori
Pag. 10 di 12 discussione, in quanto si legge nella sentenza di divorzio: è _1
titolare di una farmacia e, secondo quanto risulta dalle dichiarazioni dei
redditi, percepisce un reddito annuo, al netto delle imposte, pari a circa €
87.000,00. è insegnante e percepisce un reddito annuo Parte_1
al netto delle imposte pari a circa € 32.000,00. Vi è quindi una rilevante
diversità di condizioni economiche”.
14. Non si accoglie la richiesta della parte opposta di condannare la parte opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., in quanto non risulta che la parte soccombente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave. La sua opposizione si presenta, piuttosto, come il corollario di un'elevata conflittualità tra le parti, per cui, per esperienza comune, la responsabilità è difficilmente attribuibile a una parte sola.
15. Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.,
per cui la parte opponente deve rifonderle alla parte opposta. La
liquidazione del compenso di avvocato, indicata nel dispositivo, è effettuata secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione da
5.201 - 26.000, parametri medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione.
P.Q.M.
Pag. 11 di 12 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 4038/2022, disattese ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta integralmente l'opposizione proposta dal IG. ; _1
2. conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1370/2022 del 20/10/2022,
depositato il 21/10/2022, del Tribunale di Bolzano in ogni sua parte;
3. rigetta la domanda di condanna per lite temeraria proposta dalla IG.ra
; Parte_1
4. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte _1
opposta , a titolo di spese di lite, € 5.077,00 per Parte_1
compenso di avvocato, oltre 15% per spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e le successive spese occorrende.
Così deciso in Bolzano (BZ), il 14/03/2025
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
Pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Quanto preme all'ingiunto è ottenere le informazioni necessarie per poter adempiere ai pagamenti, mai pervenute” (atto di citazione, pag. 7). 2 “Ciò, si ribadisce, a fronte di una mole indistinta di oltre trecento documenti inviati tutti assieme via mail, senza alcuna attenzione a che si trattasse di spese ordinarie, straordinarie, di ricevute o pezzi di carta, di biglietti del treno, di giornata di sci sulla neve e relativo giornaliero” (atto di citazione, pag. 8) 3 L'opponente, infatti, si riferisce prevalentemente a spese che non sono oggetto della presente vertenza;
si cita, come mero esempio: “(emblematica è la raccomandata 01.03.2018 (Doc. 2 e allegati) della , che con termini perentori e documentazione costituita da foglietti di carta scritti a mano, Pt_1 Per_ di ignota provenienza, intima il pagamento: si osservino le voci “documento acquisto cellulare € 939,00=”; “Utenze (bollette e foglietti a quadretti); “giornata di sci e trasporto. Persona_3 Per_1 Manca un giornaliero…” ; “abbonamento palestra ”, tanto per fare qualche esempio” (atto di Per_4 citazione, pag. 6); inoltre, riporta doglianze (studi incompiuti del trentenne figlio - presunti Per_1 introiti della figlia) che non riguardano il presente procedimento, ma potrebbero formare oggetto di una richiesta di modifica delle condizioni di divorzio (cfr. la critica sul punto del Giudice dott. Scaramuzzino nell'ordinanza del 16/05/2023). 4 Cfr. file:///C:/Users/USER/Downloads/N._33_PROTOdA_per_diritto_di_famiglia2017.pdf 5 Che le tasse universitarie siano da qualificare come spese straordinarie si deduce anche dal fatto che le
“tasse” da corrispondere per scuole pubbliche o private sono espressamente elencati come straordinarie (cfr. art. 34, lett. b, e art. 35, lett. b); si preferisce sul punto il protocollo, in quanto espressamente indicato nella sentenza e conosciuto dalle parti (principio dell'affidamento e buona fede) rispetto alla giurisprudenza (anche di legittimità) che ultimamente sta qualificando le tasse universitarie come spese ordinarie. 6 Cfr. comparsa conclusionale di parte opponente, pag. 3: “… si ribadiva come la documentazione posta alla base del ricorso non fosse idonea a supportare il decreto ingiuntivo opposto e l'asserito credito non fosse né certo né liquido né eIGibile”. 7 Cfr. la comparsa conclusione di parte opponente, pag. 10: “… ingiungente opposta, attrice sostanziale, ha semplicemente “esposto” delle spese senza tener conto delle specifiche imputazioni degli importi ricevuti dal padre, importi per spese extra che, dal 2016 al 2020, arco di tempo coperto dalle avversarie richieste di pagamento, ammontano a ben € 37.968,83=, cui devono aggiungersi gli € 84.000,00= per complessivi € 121.968,83=: cinque anni pagati a peso d'oro”. 8 Cfr. comparsa conclusionale della parte opponente, pag. 2: “… nessuna spesa, nemmeno la più elevata ed impegnativa, fosse mai stata previamente comunicata o concordata”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 4038/2022 pendente tra:
parte opponente: , codice fiscale: _1
con l'avv. TERZIARI GABRIELLA e con l'avv. C.F._1
FOSCHI ANDREA,
parte opposta: , codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. UGUCCIONI EROS PAOLO, C.F._2
OGGETTO
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PER SPESE
STRAORDINARIE E MANCATO AGGIORNAMENTO DI SPESE
ORDINARIE
CONCLUSIONI
per parte opponente:
“Ogni avversaria istanza, eccezione, deduzione e richiesta disattesa,
Accertato e dichiarato che nulla deve a , _1 Parte_1
revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e rigettarsi ogni domanda di
nei confronti di in quanto infondata in Parte_1 _1
fatto ed in diritto.
In ogni caso, condannarsi alla integrale rifusione a Parte_1
favore di delle spese e delle competenze di giudizio”; _1
per parte opposta:
“In Via principale, nel merito:
• Respingersi in toto l'opposizione proposta da avverso il _1
decreto ingiuntivo nr. 11370/2022 del 21.10.2022 Tribunale di Bolzano
(R.G. 3177/2022), in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi
di cui in narrativa, e conseguentemente confermarsi integralmente il
provvedimento opposto (D.I. suindicato);
• respingersi, altresì, ogni e qualsivoglia ulteriore domanda formulata da
controparte in via istruttoria, nel merito e in rito, in quanto inammissibile e
infondata per tutti i motivi di cui in narrativa;
Pag. 2 di 12 • condannarsi l'opponente alla rifusione delle spese e degli onorari di lite
sia del procedimento monitorio che di quello di opposizione, oltre 15,00%
per spese generali, c.p.a. e IVA, come per legge;
• condannarsi l'opponente, ai sensi dell'art. 96 co. 1 e co. 3 c.p.c., al
risarcimento in favore di parte opposta del danno da lite temeraria, da
quantificarsi d'ufficio in via equitativa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il IG. si oppone al decreto ingiuntivo n. 1370/2022 _1
del 20/10/2022 (depositato il 21/10/2022), emesso dal Tribunale di Bolzano
(nel procedimento monitorio iscritto al RG n. 3177/2022), con cui gli è
stato ingiunto il pagamento della somma capitale di € 13.017,29 (più
interessi e spese) a favore della parte opposta, la IG.ra
[...]
, per spese straordinarie e per il mancato aggiornamento Parte_1
ISTAT del contributo di mantenimento ordinario (riguardante il periodo da agosto 2019 a giugno 2022), a favore dei due figli delle parti in causa,
. Persona_1 Persona_2
2. La somma richiesta tramite il decreto ingiuntivo opposto (ricorso e decreto notificati: doc. 3 della parte opposta, anche allegati, sebbene privi
Pag. 3 di 12 di numero, all'atto di citazione in opposizione della parte opponente) si riferisce al rimborso della quota del 60 %, dovuta dal padre _1
, delle seguenti spese (ritenute di natura straordinaria), già pagate
[...]
dalla madre : Parte_1
a) Spese per il figlio per un totale di € 8.681,07, Persona_1
suddivise tra tasse universitarie: € 885,60, locazione di un appartamento per studenti universitari: € 7.521,00 e spese mediche relativa a un intervento medico-chirurgico: € 274,47.
b) Spese per la figlia per un totale di € 3.600,24, Persona_2
suddivise tra tasse universitarie: € 2.943,00 e spese per il conseguimento della patente di guida: € 657,24.
Inoltre, la IG.ra pretendeva il mancato Parte_1
aggiornamento ISTAT degli importi dovuti a titolo di manutenzione ordinaria dal IG. , riguardante il periodo da agosto _1
2019 a giugno 2022, per la somma complessiva di € 735,98. La somma di tutte le suddette richieste ammonta a € 13.017,29.
3. Il IG. ritiene che nessuna delle anzidette spese sia _1
dovuta in quanto “le spese extra, non solo quelle ingiunte, ma come metodo
generale imposto dalla ricorrente, non sono mai, si ripete MAI, state né
preventivate né concordate, ma unicamente richieste con secchi comunicati
Pag. 4 di 12 ex post” (atto di citazione, pag. 6). Lamenta, inoltre, la mancanza1 e l'inadeguatezza2 della documentazione relativa alle spese e che “venivano
addirittura richieste nuovamente spese già pagate (tasse universitarie
2014 e 2015)” (atto di citazione, pag. 8, sebbene il decreto Per_1
ingiuntivo si riferisca alle tasse universitarie del 2020). Tuttavia, dal suo atto di citazione risulti difficile individuare critiche precise e circostanziate alle singole voci di spesa contestate3. Sul presupposto secondo cui “nulla
deve a ” chiede pertanto la revoca del _1 Parte_1
decreto ingiuntivo (conclusioni sopra riportate).
4. La parte opposta, IG.ra , chiede, invece, il Parte_1
rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma del decreto ingiuntivo (cfr.
conclusioni sopra), sostenendo che le spese straordinarie, ovvero gli esborsi per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, Per_1
ed , fossero da ritenersi necessarie in quanto sostenute per il loro Per_2
Pag. 5 di 12 benessere, nonché che la documentazione presentata sia idonea a supportare il credito richiesto.
5. Con l'ordinanza del 16/05/2023, il Giudice, dott. Scaramuzzino, ha concesso, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, rilevando “un solido fumus boni juris relativamente
all'impianto delle pretese azionate in via monitoria dall'odierna
convenuta”.
6. Alla luce degli atti processuali e dei documenti depositati, sussistono i presupposti per respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto, per i motivi che saranno di seguito brevemente esposti,
i rimborsi richiesti dalla IG.ra risultano Parte_1
pienamente giustificati.
7. In primis, è necessario verificare la fonte dell'obbligo giuridico che ha imposto al padre di provvedere al mantenimento dei _1
due figli, e , nella misura Persona_1 Persona_2
specificata, ossia la sentenza di divorzio n. 3409/2017 del 19/12/2017
(pubbl. il 21/12/2017), emessa dal Tribunale di CE (doc. n. 4 del fascicolo del procedimento monitorio: doc. n. 1 della parte opposta). È
facile evincere che le richieste della parte ricorrente nel decreto ingiuntivo
(ora opposta) siano conformi a quanto statuito ai numeri 2 e 3 del
Pag. 6 di 12 dispositivo: “2) fa obbligo a di contribuire al mantenimento _1
dei figli ed , maggiorenni ma non autosufficienti, versando Per_1 Per_2
mensilmente a , entro il giorno 5 di ogni mese, un Parte_1
assegno di € 700,00 per ognuno dei due figli, rivalutabile annualmente
secondo gli indici ISTAT; 3) fa obbligo a di rifondere a _1
il 60% delle spese straordinarie relative ai figli Parte_1
ed , nei termini indicati nel Protocollo per il processo Per_1 Per_2
civile in uso in questo Tribunale e noto alle parti, precisando che sarà
obbligo di comunicare annualmente a , Parte_1 _1
entro il 31 dicembre, il numero degli esami universitari sostenuti dai figli e
i voti riportati”.
8. La tipologia di spese richieste può essere facilmente qualificata come
“spese straordinarie” (tasse universitarie, locazione di un appartamento per studenti, spese mediche relative ad un intervento chirurgico-medico e spese per il conseguimento della patente di guida), che, di conseguenza, si aggiungono al mantenimento ordinario e devono essere sostenute dalla parte opponente per il 60%. Poiché la sentenza si riferisce al protocollo vigente in materia presso il Tribunale di CE (“noto alle parti”)4, si deve fare riferimento allo stesso per la qualificazione in questione.
Pag. 7 di 12 Quest'ultimo, infatti, elenca gli esborsi (non differenziando tra tasse universitarie5 e spese d'alloggio) per gli “studi universitari” (art. 35, lett.
g), per la “patente di guida” (art. 35, lett. d), e per “le spese medico
specialistiche” tra le “spese non ricomprese nel contributo al mantenimento
mensile”.
9. Nessun pregio ha la critica della parte opponente relativa alla mancata o insufficiente documentazione delle spese in questione6. Le spese sono solidamente comprovate dalla documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo (doc. n. 3 della parte opposta) che contiene un elenco ben strutturato in cui, accanto ad ogni voce di spesa, è indicato il documento di riferimento. Nello stesso elenco si trovano anche i calcoli dettagliati degli importi non versati a titolo di aggiornamento ISTAT
(dall'agosto 2019 al giugno 2022) che risultano corretti.
10. La parte opponente non ha offerto alcun elemento probatorio per sostenere la sua affermazione secondo cui la parte opposta avrebbe
Pag. 8 di 12 richiesto spese già pagate7, nonostante i fatti estintivi debbano essere provati, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., da chi li eccepisce.
11. Con riferimento all'eccepita mancanza di informazioni e accordi preventivi8 sulle spese straordinarie richieste, è doveroso rifarsi nuovamente al protocollo del Tribunale di CE, che con una disposizione di buon senso e a tutela dei progetti pluriennali dei figli ha stabilito che “resta inteso che le spese relative a scelte già effettuate ed
attività in corso non necessitano di nuova concertazione” (art. 35, ultima proposizione). Si tratta di un principio facilmente applicabile, nel presente caso, alle spese universitarie.
12. Senonché la parte opposta aveva prodotto, già nel procedimento monitorio, una vasta serie di e-mail (documenti nn. 7 - 13 del fascicolo monitorio: doc. 1 della parte opposta) spediti alla parte opponente,
informandola dettagliatamente sulle spese straordinarie incombenti su di lei. È emblematica l'informazione sulla necessità per di conseguire la Per_2
patente ( deve fare la patente, ti ho già chiesto diverse volte di Per_2
esprimerti a riguardo, non può più aspettare”), alla quale il IG. _1
Pag. 9 di 12 ha risposto: “riguardo le “spese” varie … rivolgiti avvocato mio _1
come già ribadito numerosissime volte;
riguarda a , digli se ritiene Per_2
opportuno di rivolgersi eventualmente a suo padre che sono io visto che se
vuole fare la patente è maggiorenne e quindi nel pieno delle sue capacità
di intendere e volere presumo …” (doc. n. 9 del ricorso monitorio).
13. Constatato che la parte opponente è stata puntualmente informata sulle spese straordinarie oggetto del presente giudizio, si prende atto delle mancate risposte (“rivolgiti avvocato”), alle quali sopperisce il principio giurisprudenziale della Cassazione che esclude la necessità della concertazione preventiva in ordine alle spese straordinarie, “fermo restando
che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere
al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha
effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese
all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto
all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche
dei genitori” (Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 5059 del 24/02/2021 -
massima già citata nell'ordinanza del dott. Scaramuzzino del 16/05/2023:
cfr. sopra sub. n. 5). Nessun dubbio sussiste sul fatto che le spese in questione siano state esborsate nell'interesse e per l'utilità dei due figli.
Anche la loro sostenibilità da parte della parte opponente è fuori
Pag. 10 di 12 discussione, in quanto si legge nella sentenza di divorzio: è _1
titolare di una farmacia e, secondo quanto risulta dalle dichiarazioni dei
redditi, percepisce un reddito annuo, al netto delle imposte, pari a circa €
87.000,00. è insegnante e percepisce un reddito annuo Parte_1
al netto delle imposte pari a circa € 32.000,00. Vi è quindi una rilevante
diversità di condizioni economiche”.
14. Non si accoglie la richiesta della parte opposta di condannare la parte opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., in quanto non risulta che la parte soccombente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave. La sua opposizione si presenta, piuttosto, come il corollario di un'elevata conflittualità tra le parti, per cui, per esperienza comune, la responsabilità è difficilmente attribuibile a una parte sola.
15. Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.,
per cui la parte opponente deve rifonderle alla parte opposta. La
liquidazione del compenso di avvocato, indicata nel dispositivo, è effettuata secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione da
5.201 - 26.000, parametri medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione.
P.Q.M.
Pag. 11 di 12 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 4038/2022, disattese ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta integralmente l'opposizione proposta dal IG. ; _1
2. conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1370/2022 del 20/10/2022,
depositato il 21/10/2022, del Tribunale di Bolzano in ogni sua parte;
3. rigetta la domanda di condanna per lite temeraria proposta dalla IG.ra
; Parte_1
4. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte _1
opposta , a titolo di spese di lite, € 5.077,00 per Parte_1
compenso di avvocato, oltre 15% per spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e le successive spese occorrende.
Così deciso in Bolzano (BZ), il 14/03/2025
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
Pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Quanto preme all'ingiunto è ottenere le informazioni necessarie per poter adempiere ai pagamenti, mai pervenute” (atto di citazione, pag. 7). 2 “Ciò, si ribadisce, a fronte di una mole indistinta di oltre trecento documenti inviati tutti assieme via mail, senza alcuna attenzione a che si trattasse di spese ordinarie, straordinarie, di ricevute o pezzi di carta, di biglietti del treno, di giornata di sci sulla neve e relativo giornaliero” (atto di citazione, pag. 8) 3 L'opponente, infatti, si riferisce prevalentemente a spese che non sono oggetto della presente vertenza;
si cita, come mero esempio: “(emblematica è la raccomandata 01.03.2018 (Doc. 2 e allegati) della , che con termini perentori e documentazione costituita da foglietti di carta scritti a mano, Pt_1 Per_ di ignota provenienza, intima il pagamento: si osservino le voci “documento acquisto cellulare € 939,00=”; “Utenze (bollette e foglietti a quadretti); “giornata di sci e trasporto. Persona_3 Per_1 Manca un giornaliero…” ; “abbonamento palestra ”, tanto per fare qualche esempio” (atto di Per_4 citazione, pag. 6); inoltre, riporta doglianze (studi incompiuti del trentenne figlio - presunti Per_1 introiti della figlia) che non riguardano il presente procedimento, ma potrebbero formare oggetto di una richiesta di modifica delle condizioni di divorzio (cfr. la critica sul punto del Giudice dott. Scaramuzzino nell'ordinanza del 16/05/2023). 4 Cfr. file:///C:/Users/USER/Downloads/N._33_PROTOdA_per_diritto_di_famiglia2017.pdf 5 Che le tasse universitarie siano da qualificare come spese straordinarie si deduce anche dal fatto che le
“tasse” da corrispondere per scuole pubbliche o private sono espressamente elencati come straordinarie (cfr. art. 34, lett. b, e art. 35, lett. b); si preferisce sul punto il protocollo, in quanto espressamente indicato nella sentenza e conosciuto dalle parti (principio dell'affidamento e buona fede) rispetto alla giurisprudenza (anche di legittimità) che ultimamente sta qualificando le tasse universitarie come spese ordinarie. 6 Cfr. comparsa conclusionale di parte opponente, pag. 3: “… si ribadiva come la documentazione posta alla base del ricorso non fosse idonea a supportare il decreto ingiuntivo opposto e l'asserito credito non fosse né certo né liquido né eIGibile”. 7 Cfr. la comparsa conclusione di parte opponente, pag. 10: “… ingiungente opposta, attrice sostanziale, ha semplicemente “esposto” delle spese senza tener conto delle specifiche imputazioni degli importi ricevuti dal padre, importi per spese extra che, dal 2016 al 2020, arco di tempo coperto dalle avversarie richieste di pagamento, ammontano a ben € 37.968,83=, cui devono aggiungersi gli € 84.000,00= per complessivi € 121.968,83=: cinque anni pagati a peso d'oro”. 8 Cfr. comparsa conclusionale della parte opponente, pag. 2: “… nessuna spesa, nemmeno la più elevata ed impegnativa, fosse mai stata previamente comunicata o concordata”.