Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/03/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1713/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Lorenzo Orsenigo Consigliere
Anna Ferrari Consigliere istr. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1713/2023 promossa in grado di appello da:
(C. F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Margherita Kòsa, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Piazza Napoli,
23,
APPELLANTE
nei confronti di
, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. ), presso i cui uffici, in Via Freguglia, n. P.IVA_1
1, domicilia ope legis Email_1
APPELLATA
con l'intervento del
1
INTERVENUTO oggetto: querela di falso
Provvedimento impugnato: sentenza del Tribunale di Milano n. 3927/2023 pubblicata il 16 maggio 2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3927/2023
(R.G. n. 25686/2021) del Tribunale di Milano, pubblicata il 16.05.2023 e notificata in data 17.05.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
1. Dichiarare la falsità delle attestazioni del messo notificatore in relazione alle relazioni di notifica dei seguenti n. 7 atti impositivi:
1) Intimazione di pagamento n. 06820149050713370;
2) Intimazione di pagamento n. 06820149050713471;
3) Intimazione di pagamento n. 06820149050713572;
4) Intimazione di pagamento n. 06820149050713673;
5) Intimazione di pagamento n. 06820149050713774;
6) Atto di pignoramento presso terzi n. 06820152580000453003;
7) Atto di pignoramento presso terzi n. 06820152580000456000.
2. Ordinare la cancellazione delle dichiarazioni false dagli atti impugnati e/o dichiarare inutilizzabili i documenti (relazioni di notifica), quali fonti probatorie.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, ex DM n. 55/2014;
▪ IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettere la prova testimoniale, non ammessa in primo grado di giudizio, sui seguenti capitoli di prova:
2 1. Vero è che la Sig.ra nel 2014 e 2015 abitava, con i suoi figli, Parte_1
effettivamente in Via Del Danubio, 6, Milano;
2. Vero è che la Sig.ra nel 2014 e 2015, presso la sua abitazione di Via Del Parte_1
Danubio, 6, Milano, aveva un suo citofono ed una casella postale con il proprio nome su;
3. Vero è che la Sig.ra nel 2014 e 2015, presso la sua abitazione di Via Del Parte_1
Danubio, 6, Milano, riceveva regolarmente ogni corrispondenza.
Per l'appellata:
Nel merito
In via principale, dichiarare infondato l'appello e confermare integralmente le statuizioni di primo grado;
In via subordinata, in caso di rilevata ammissibilità dell'azione di querela rigettare l'appello nel merito in quanto destituito di fondamento.
Per il Pubblico Ministero:
“assicura l'avvenuta lettura degli atti pervenuti e non ritiene di formulare proprie conclusioni, rammentando che, al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel procedimento per querela di falso a tutela di interessi generali per la pubblica fede, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, c.p.c., non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale Ufficio nelle udienza, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediate l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna (cfr. Sez. 6-1, Ordinanza n.
22567 del 02/10/2013, Rv. 627925-01)”.
IN FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
Il Tribunale con sentenza n. 3927/2023 pubblicata il 16 maggio 2023 ha dichiarato
l'inammissibilità della querela di falso proposta in via principale da parte attrice avente ad oggetto l'attestazione “contribuente sconosciuto in luogo” (in via del Parte_2
Danubio n. 6, Milano) apposta dal messo notificatore sulle relazioni di notifica di n. 5 3 intimazioni di pagamento in data 3 novembre 2014 e n. 2 atti di pignoramento presso terzi in data 31 marzo 2015 (nel prosieguo anche soltanto “atti impositivi”) come di seguito specificati:
1. Intimazione di pagamento n. 06820149050713370;
2. Intimazione di pagamento n. 06820149050713471;
3. Intimazione di pagamento n. 06820149050713572;
4. Intimazione di pagamento n. 06820149050713673;
5. Intimazione di pagamento n. 06820149050713774;
6. Atto di pignoramento presso terzi n. 06820152580000453003;
7. Atto di pignoramento presso terzi n. 06820152580000456000.
L'attrice aveva contestato la veridicità dell'attestazione apposta dal messo notificatore sulle relazioni di notificazione degli atti impositivi citati con la formula “contribuente sconosciuto in luogo”, lamentando che tale esito aveva determinato la successiva notifica dei medesimi atti impositivi ai sensi di cui all'art. 60 lett. e) del D.P.R. 29 settembre 1973 n.
600, ovvero mediante deposito diretto presso la casa comunale del comune di residenza, in assenza di ulteriori avvisi, impedendo all'attrice di averne debita cognizione.
La declaratoria di inammissibilità è stata motivata in prime cure sul rilievo che
“proprio con riferimento a notifica effettuata ai sensi di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), va richiamato il precedente orientamento giurisprudenziale da cui non si ritiene di discostarsi, secondo cui
“la fede privilegiata, fino a querela di falso, della relata di notifica (…) assiste le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative (Cass., Sez. 1, sent. n.
20971/2012) né i giudizi di fatto (quale quello che il destinatario è "sconosciuto in loco", che non può desumersi dalla mera circostanza che il medesimo sia "sconosciuto sui citofoni") formulati dall'ufficiale giudiziario procedente senza dare conto delle ricerche sulla cui base tali giudizi si fondino” (Cass. Civ. n.
24082/2015).
In applicazione di tale condivisibile principio, nel caso di specie si osserva che il messo notificatore si è limitato a scrivere sulla cartolina che funge da relazione di notifica: “contribuente sconosciuto
4 all'indirizzo in luogo” in tal modo attestando in via di mero fatto di non aver rinvenuto il destinatario all'indirizzo, sì da definirla “sconosciuto”.
Nessuna delle relatae di notifica oggetto di contestazione riportano indicazioni circa l'attività di ricerca espletata dal messo notificatore presso l'indirizzo di residenza di . Parte_1
Pertanto, non può attribuirsi fede privilegiata ai giudizi di fatto riportati sulle predette relazioni di notifica, con la conseguenza che la querela di falso proposta deve dichiararsi inammissibile” (cfr. pag. 4 sentenza impugnata).
ha interposto appello, che ha affidato a tre motivi come di seguito specificato. Pt_1
Con il primo motivo di appello, argomenta che la querela di falso sarebbe Pt_1
ammissibile in quanto la dicitura “contribuente sconosciuto in loco” significa che “è stato accertato che l'appellante non abitava presso l'indirizzo di residenza anagrafica, fatto del tutto e palesemente inverosimile” (cfr. pag. 6 appello).
Con il secondo motivo di appello, , argomentando ancora in punto ammissibilità Pt_1
della querela di falso, rimarca che l'unica via esperibile per ottenere l'annullamento della pretesa tributaria era la querela di falso.
Infine, con il terzo motivo di appello, l'appellante insiste nelle richieste di prove orali rilevanti, in tesi, per dimostrare l'effettività della residenza dell'appellante all'indirizzo di cui sopra.
L'avvocatura dello Stato si è costituita (senza depositare scritti difensivi conclusionali)
e ha chiesto la conferma della sentenza impugnata argomentando che “il reale thema decidendum esulava da quello formalmente ed infondatamente avanzato da controparte in questa sede, ovvero la osservanza o meno da parte dell'Ufficiale della Riscossione incaricato delle attività di verifica preliminare alla esecuzione delle notifiche ai sensi del combinato disposto dell'art. 26 DPR 602/73 ed art. 60 primo comma lettera e) DPR del 1973, con conseguente prospettiva valutativa su eventuali nullità della notifica e non certamente in punto di accertamento di falsità materiale o ideologica delle attestazioni fornite in sede di relazione di notificazione.” (pag. 4 comparsa parte appellata).
5 All'udienza del 15 novembre 2023, previo intervento del Procuratore Generale, il nominato Consigliere istruttore ha fissato davanti a sé ex art. 352 c.p.c. l'udienza del 4 dicembre 2024, nella qual sede la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
La decisione della Corte d'Appello di Milano
La Corte ritiene che l'appello non sia fondato per le ragioni di seguito espresse.
Preliminarmente, deve osservarsi che non sembra necessario riaprire la fase istruttoria, ben potendo la causa essere decisa sulla base dei documenti già acquisiti dal Tribunale.
Le prove orali richieste e reiterate in sede di conclusioni definitive si confermano irrilevanti ai fini della decisione.
In particolare, il capitolo 1 sopra trascritto è valutativo (“abitava”) e, pertanto, inammissibile.
Il capitolo 2 è diretto a provare che sul citofono era presente il nominativo di parte attrice: tuttavia, il messo notificatore nulla ha attestato al riguardo sulla relata di notifica.
Pertanto, il capitolo è irrilevante ai fini del decidere.
Infine, il capitolo 3 è generico oltre che valutativo (“riceveva regolarmente ogni corrispondenza”).
Ancora preliminarmente, si osserva che la Suprema Corte ha chiarito che in tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del
1973, il messo notificatore, se accerta l'irreperibilità del destinatario deve indicare le ricerche che ha effettuato con conseguente invalidità della notifica ove il predetto si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso. In specie, la
Cassazione ha rimarcato in parte motiva che quando il messo notificatore non abbia in alcun modo illustrato in positivo le ricerche svolte, ne resta impedito ogni controllo: “non
6 vi sono quindi attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che avrebbero potuto essere impugnate mediante querela di falso” (Cass. Ordinanza n. 14658 del 24/05/2024).
Del resto, sulla necessità, ai fini dell'ammissibilità della querela di falso, della inequivoca
“contestazione di un fatto storico”, si è già espressa questa Corte con sentenza n. 35 pubblicata il 10 gennaio 20251.
Orbene, nella fattispecie si osserva che l'attrice ha inequivocabilmente contestato la valutazione negativa operata dal messo notificatore allorché ha ritenuto che il contribuente fosse sconosciuto in luogo. In tale contesto, secondo il principio affermato dalla Cassazione con l'ordinanza sopra richiamata (che si pone in linea di continuità con quella evidenziata in prime cure2), l'appellante non avrebbe dovuto proporre querela di falso avente ad oggetto la valutazione negativa del messo notificatore.
Semmai, l'appellante -fin dal primo grado- avrebbe dovuto far valere l'invalidità della notifica per aver il messo omesso di dar conto del suo operato, vale a dire delle attività
(in positivo) svolte che lo hanno determinato a reputare sconosciuto in loco il destinatario.
Pertanto, deve senz'altro ritenersi inammissibile la querela di falso proposta dall'odierna appellante come già ritenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata.
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza del Tribunale qui appellata deve essere confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano come in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri minimi (tenuto conto dell'unica questione in rito trattata), in relazione al valore indeterminato della controversia, con esclusione sia della fase istruttoria -che non si è svolta nel giudizio di appello-, sia della fase decisionale, non avendo l'appellata depositato scritti difensivi finali. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 3927/2023 pubblicata il 16 maggio 2023;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro 3.486,00 per compensi, oltre le spese prenotate e da prenotare a debito;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Anna Ferrari Domenico Bonaretti
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Pres. Cons. Milone, Rel. Cons. Orsenigo. 2 Cass. VI sez. civ., ordinanza 8 luglio 2015 n. 24082/2015. 7