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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/06/2024, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Gesummaria, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al NRG.2052/2017
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Murro, Parte_1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Bocchini in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come negli atti e nei verbali di causa da intendersi in questa sede integralmente riportati e trascritti
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 11 ha agito in giudizio dinanzi al gdp chiedendo, previo Parte_1
accertamento dell'inadempimento contrattuale della società convenuta, la condanna di quest'ultima :
1)al pagamento dell'indennizzo ex art. 4, co. 1 della Delibera N. 73/11/CONS
per il ritardo di circa 9 mesi nell'attivazione sulla propria dei servizi Org_1
voce ed internet ADSL ( come da contratto concluso il 26.12.2015, con migrazione dal precedente gestore) quantificato in euro 1.800,00;
2)al pagamento dell'indennizzo ex art. 12 della Delibera N. 73/11/CONS
, quantificato, alla data del 30.09.2016, in euro 440,00; Org_1
3) al risarcimento, ex artt. 1176 e 1218 c.c., di tutti gli ulteriori danni subiti dall'attore che si chiede siano liquidati nella somma di € 2.000,00 o altra diversa somma ritenuta di giustizia, nell'ambito della competenza del Giudice adito;
4) al rimborso di euro 215,50 quale somma versata al precedente gestore Con dovuto al contemporaneo pagamento mensile della fatturazione e del precedente gestore;
Il giudice di pace di Potenza con la sentenza impugnata n. 157/2017 ha parzialmente accolto la domanda attrice e ha condannato Controparte_1
al pagamento in favore del della somma di euro 215,50 a titolo di Pt_1
maggiore esborso sostenuto dall'attore ed ha rigettato nel resto la domanda attrice.
Contro tale decisione ha proposto appello censurando la Parte_1
sentenza sia nella parte in cui il giudice, pur avendo accertato il ritardo nell'attivazione del servizio e l'omessa risposta a tutti i reclami inoltrati, pacificamente imputati a ha poi respinto la sua domanda Controparte_3
di condanna della convenuta al pagamento degli indennizzi previsti e al risarcimento del danno, sia nella parte relativa alla statuizione sulle spese del giudizio essendo stata disposto la compensazione in violazione della norma di cui all'art. 91 c.p.c.
pagina 2 di 11 L'appellante, pertanto, ha chiesto l'annullamento e/o la riforma della sentenza impugnata e la condanna della società appellata 1) alla corresponsione in suo favore dell'indennizzo per la ritardata attivazione del servizio ex art. 4, comma 1, del Regolamento di cui all'Allegato A) della delibera n.
73/11/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, quantificato in euro 1.800,00, ovvero nella diversa somma che sarà accertata;
2) alla corresponsione in suo favore dell'indennizzo dovuto per l'omessa risposta ai reclami ex art. 12 del Regolamento di cui all'Allegato A) della Delibera n.
73/11/CONS quantificato , Organizzazione_2
alla data del 30.09.2016, in euro 440,00, ovvero nella diversa somma che sarà accertata;
3) al risarcimento, ex artt. 1176 e 1218 c.c., di tutti gli ulteriori danni subiti dall'attore che si quantificano nella somma di € 2.000,00 o altra diversa somma ritenuta di giustizia nonché 4) al pagamento delle spese e competenze del primo grado di giudizio, con vittoria delle spese di lite del grado di appello.
Parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 342 cpc e con articolate argomentazioni, ne ha chiesto il rigetto nel merito.
Tanto premesso si ritiene che l'appello sia tempestivo e parzialmente fondato.
Quanto all'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata ai sensi dell'art 342 cpc., la stessa si ritiene infondata.
Come chiarito anche dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità (v. Cass
S.U. n. 27199/17) gli artt. 342 e 434 c.p.c., vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del pagina 3 di 11 giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nel caso in esame l'appellante ha chiaramente individuato i punti della sentenza a suo avviso non conformi a diritto espressamente motivando il proprio dissenso rispetto alla decisione di primo grado.
Passando ad esaminare il merito della causa, risultano pacifiche e non oggetto di contestazione sia l'esistenza del dedotto rapporto contrattuale tra le parti in causa, sia l'avvenuta attivazione del servizio Adsl da parte della compagnia telefonica oltre il termine massimo previsto e la omessa risposta ai reclami.
Ciò che è in contestazione è l'imputabilità del ritardo alla società appellata nonché la spettanza degli indennizzi richiesti dal ed il risarcimento Pt_1 del danno da lui preteso. La compagnia telefonica ha respinto l'addebito sostenendo che essa ha provveduto immediatamente a inserire l'ordine di rilascio dell'utenza nella piattaforma informatica comune, utilizzata da tutti gli operatori telefonici per gestire i passaggi delle utenze, denominata Org_3
e non ha potuto “riprendersi” l'utente sino a quando non ha ricevuto
[...]
l'autorizzazione da parte dell'altro operatore.
Quanto agli indennizzi, secondo l'appellata, gli stessi possono essere corrisposti all'utente finale all'esito della definizione stragiudiziale della controversia eventualmente deferita alla cognizione dell'Autorità.
In virtù delle previsioni normative, gli indennizzi previsti dalla delibera
73/11/CONS vanno applicati esclusivamente nelle ipotesi in cui la decisione delle controversie tra operatori ed utenti finali venga demandata all Org_1
secondo la procedura del richiamato art. 14 delibera 173/07/CC)NS, con la conseguenza che, a prescindere dalla infondatezza della domanda nel merito, alcun indennizzo automatico potrà essere riconosciuto.
Ad avviso dell'appellata anche la domanda risarcitoria deve essere respinta non avendo il fornito alcuna prova della sussistenza del danno Pt_1
lamentato, così come infine è corretta la decisione del giudice di compensare le spese del giudizio stante la parziale soccombenza dell'attore.
pagina 4 di 11 Ciò detto, si ritiene che per quanto riguarda l'ambito di applicazione degli indennizzi, deve essere disattesa la contestazione sollevata dalla società convenuta in ordine alla limitata applicabilità degli indennizzi previsti dalla
Delibera 73/11/CONS alle procedure arbitrali e stragiudiziali, Org_1
disciplinate dal regolamento del Corecom, atteso che non vi è alcuna disposizione atta a delimitare l'ambito di applicazione delle norme in essa contenute. In particolare quanto all'ambito di applicazione del citato indennizzo, si rileva che né nel decreto legislativo n. 259 del 2003, né nel
Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori approvato con delibera n. 173/07/Cons, né ancora nella delibera n. 73/11/Cons del 16 febbraio 2011 sono contenute disposizioni che ne limitano l'applicazione in via esclusiva ai soli casi sottoposti all'esame dell'Autorità
Garante.
Anche secondo la giurisprudenza di legittimità, l'art. 84 del Codice delle
Comunicazioni non stabilisce affatto che i Regolamenti dell'Autorità Garante si applicano esclusivamente dinanzi a tale Autorità, ma prevede piuttosto che l'Autorità è tenuta ad adottare «procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco costose per l'esame delle controversie tra i consumatori le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, inerenti alle condizioni contrattuali o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti e servizi». La disposizione si prefigge dunque la finalità di consentire «una equa e tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo» ( v. Cass n. 34152 del 2022; n. 15349/17) .
Risulta, inoltre, pacificamente accertato il ritardo nel completamento della procedura di migrazione da un operatore all'altro e nell'attivazione dell'offerta scelta dalla società attrice in riferimento all'utenza suindicata, atteso che la stessa è avvenuta a distanza di circa nove mesi dalla sottoscrizione del contratto. Sul punto la società di telefonia si è limitata ad eccepire la non imputabilità a sé dell'inadempimento denunziato, senza fornire alcuna prova pagina 5 di 11 che la ritardata attivazione sia dipesa da problemi riguardanti la procedura di migrazione non adottata dal precedente gestore che, peraltro, non è stata neanche chiamata in causa, ovvero da problemi imprevedibili di natura tecnica che non sono stati specificamente allegati e dimostrati.
Orbene, secondo la normativa contenuta nella Legge n. 40/2007, il termine per il completamento delle procedure di “trasloco” delle utenze è stato individuato in quello di trenta giorni dalla richiesta.
Consegue che, nella fattispecie in esame, poiché la richiesta di migrazione dell'utenza del da a è stata avanzata Pt_1 Org_4 CP_1
in data il 26.12. 2015 e la procedura si è conclusa, mediante migrazione ed attivazione dell'offerta solo in data 22.9.2016, risulta maturato un ritardo di
241 giorni , con conseguente responsabilità di che non ha Controparte_1
dimostrato l'esistenza di cause di carattere eccezionale che hanno impedito il tempestivo perfezionamento della pratica.
In base all'art 4 comma 1 del Regolamento di cui all'allegato A) alla delibera del n. 73/11/ CONS “Nel caso di ritardo nell'attivazione del Org_1
servizio rispetto al termine massimo previsto dal contratto, ovvero di ritardo nel trasloco dell'utenza, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad euro 7,50 per ogni giorno di ritardo”.
Ne consegue che spetta all'appellante la somma da lui richiesta di euro
1800,00 a titolo di indennizzo per il ritardo nell'attivazione dei servizi telefonici .
Il inoltre ha fornito la prova, non contestata in questa sede, dei Pt_1
reclami inviati alla compagnia telefonica rimasti inevasi con la conseguenza deve essere accolta anche la domanda dallo stesso proposta avente ad oggetto la corresponsione da parte della società telefonica dell'indennità prevista dall'art 12 comma 1 del Regolamento citato laddove è previsto che “ se
l'operatore non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabilito dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità , è tenuto a corrispondere al
pagina 6 di 11 cliente un indennizzo pari ad euro 2,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di euro 600,00”.
Poiché risultano 213 giorni di ritardo dalla data del ricevimento del primo reclamo 22.2.2016 al 30.9.2016, l'importo dovuto dalla società ammonta ad euro 440,00.
Con riferimento, infine, alla domanda risarcitoria proposta da Parte_1
, si tratta di una domanda di risarcimento del danno contrattuale,
[...] atteso che il predetto si è doluto dell'inesatto adempimento da parte di dell'obbligo di attivare nei termini previsti il servizio Controparte_1
telefonico contrattualmente pattuito ed ha lamentato che l'inadempimento dell'appellata ha cagionato un lungo stato di disagio, causato dall'indifferenza e dall'insensibilità della stessa la quale ha evitato di dare spiegazioni circa le ragioni del mancato adempimento degli obblighi contrattuali assunti.
La società si è difesa sostenendo di avere esattamente adempiuto e contestando la carenza della prova del danno.
In diritto, si osserva che siffatta azione risarcitoria contrattuale è regolata dagli artt. 1218 e 1223 e ss cc e dagli artt. 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova: in forza di tali disposizioni, spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare il contratto o il patto contrattuale ovvero la fonte normativa contenente l'obbligazione che si allega inadempiuta e solo allegarne l'inadempimento totale o parziale (ex multis: Cass. civ., SSUU, 31.10.2001, n.
13533), nonché allegare e provare il proprio danno ed il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno;
ciò fatto, incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (ex multis: Cass. civ., sez. 2, 26.07.2013, n. 18125; Cass. civ., sez. L,
26.01.2015, n. 1327; Cass. civ., SSUU, 23.09.2013, n. 21678).
Alla stregua dei principi di diritto e delle emergenze di fatto sopra viste, si ritiene che la domanda risarcitoria sia infondata per carenza di prova degli elementi costitutivi del preteso diritto.
pagina 7 di 11 Secondo la ripartizione dell'onere della prova il soggetto danneggiato infatti avrebbe dovuto fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, in attuazione del principio generale onus probandi incumbit ei qui dicit, dimostrando il pregiudizio patrimoniale effettivamente subito in concreto.
Va rammentato, infatti, che non può ritenersi sussistente in re ipsa il danno subito, in quanto esso, per essere risarcito, deve rappresentare una conseguenza diversa ed ulteriore rispetto all'evento lesivo pregiudizievole, necessitando di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione.
Il danno deve essere allegato e provato, pur potendosi ricorrere al suo accertamento attraverso presunzioni semplici o mediante ricorso al notorio ed alle nozioni di comune esperienza. La liquidazione equitativa, a norma dell'art. 1226 c.c., è ammissibile, poi, conformemente ai principi generali, alla condizione che siano allegati e che siano addotti gli elementi costitutivi e le circostanze di fatto sulla sua esistenza da cui dedurre, sia pure in via presuntiva, l'esistenza del danno in parola, circostanze queste ultime non ravvisabili nel caso di specie per le ragioni sopra dette.
Per quanto riguarda in particolare il danno non patrimoniale per lesione di diritti costituzionali della persona, va ricordato che in generale, tale tipo di danno derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile a condizione che l'interesse leso, e non il pregiudizio sofferto, abbia rilevanza costituzionale;
che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, e che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi ossia nella lesione di diritti del tutto immaginari.
Invero, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nell'ormai celebre arresto del novembre 2008 ( cfr in particolare nn. 26972 e 26973), ha inteso delineare in pagina 8 di 11 modo chiaro il quadro dei danni non patrimoniali risarcibili, precisando che non esistono sottocategorie del danno non patrimoniale (danno esistenziale, danno alla vita di relazione, danno da vacanza rovinata, danno parentale) ma un unico danno ex art. 2059 c.c. risarcibile ove ricorrano determinate condizioni: la previsione di legge o la natura di diritto inviolabile della persona della posizione giuridica lesa.
Ciò posto, qualificando il risarcimento del danno richiesto nel caso in esame in termini di danno non patrimoniale, occorre verificare se nella situazione prospettata sia ravvisabile un'ipotesi prevista dalla legge ovvero un diritto inviolabile della persona leso dall'inadempimento della società appellata, trasfuso nella causa concreta del contratto stipulato tra la compagnia telefonica e l'utente.
Deve preliminarmente rilevarsi che attualmente il risarcimento del danno non patrimoniale in favore del soggetto danneggiato per lesione del valore della persona umana, in base ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., non sia più limitato ai soli casi in cui sussista un'ipotesi di reato
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17144). La nuova ricostruzione dogmatica giunge ad affermare che ai sensi dell'art.2059 c.c. i “casi previsti dalla legge” comprendono anche le lesioni dei valori della persona costituzionalmente garantiti, dovendosi far riferimento, ai fini della individuazione dei danni risarcibili, all'art. 2 cost. che individua gli interessi di rango inviolabile che debbono intendersi tutelati e dalla cui lesione conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica.
Dovendo la parte che chiede la tutela di tale danno dare dimostrazione sia dell'an che del quantum debeatur, non era sufficiente la deduzione di un danno in sé, con generico riferimento alla alterazione, peraltro solo temporanea, delle proprie abitudini di vita.
In ragione della pur protratta interruzione dei servizi telefonici non può ipotizzarsi alcun apprezzabile e significativo pregiudizio di interessi costituzionalmente tutelati in conseguenza della preclusione del compimento pagina 9 di 11 di quelle attività inibite dall'assenza dei servizi per cui è causa, né è configurabile un impatto, sull'organizzazione delle abitudini di vita dell'attore in primo grado, che abbia comportato un durevole mutamento delle abitudini medesime sì da integrare lesione di un diritto inviolabile. Ne discende, allora, che, con riguardo alla fattispecie in esame, va certamente negata la configurabilità del danno e, pertanto, la domanda avanzata dal non Pt_1
può trovare accoglimento.
Alla luce delle precedenti considerazioni l'appello va parzialmente accolto e la in parziale riforma della sentenza impugnata la compagnia telefonica deve essere condannata al pagamento in favore di della somma Parte_1
complessiva di euro 2240,00 a titolo di indennizzo previsto dagli art 4 e 12 dell'Allegato A della Delibera 73/11/CONS, oltre interessi, al tasso Org_1
legale, dalla data della domanda fino al soddisfo.
Stante la sostanziale soccombenza dell'appellata quest'ultima è tenuta alla rifusione delle spese di lite del doppio grado che sono liquidate al minimo dei parametri previsti dal DM 55/20124 in considerazione della non complessità della causa e del valore della stessa.
PQM
Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Gesummaria, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede: in parziale accoglimento dell'appello condanna in persona del rappresentante legale al pagamento Controparte_1
in favore di della somma complessiva di euro 2240,00 a Parte_1
titolo di indennizzo previsto dagli art 4 e 12 dell'Allegato A della Delibera
73/11/CONS, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda Org_1
fino al soddisfo;
condanna in persona del rappresentante legale al pagamento Controparte_1
in favore di delle spese di entrambi i gradi del giudizio che Parte_1
pagina 10 di 11 liquida, per il giudizio di primo grado in euro 143,52 per spese ed euro 633,00 per onorario, e per il giudizio di appello, in euro 174,00 per spese ed euro
1278,00 per onorario, oltre rimborso spese generali e accessori come per legge, da attribuire al procuratore antistatario;
Così deciso in Potenza, 8 giugno 2024
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Gesummaria
pagina 11 di 11
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Gesummaria, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al NRG.2052/2017
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Murro, Parte_1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Bocchini in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come negli atti e nei verbali di causa da intendersi in questa sede integralmente riportati e trascritti
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 11 ha agito in giudizio dinanzi al gdp chiedendo, previo Parte_1
accertamento dell'inadempimento contrattuale della società convenuta, la condanna di quest'ultima :
1)al pagamento dell'indennizzo ex art. 4, co. 1 della Delibera N. 73/11/CONS
per il ritardo di circa 9 mesi nell'attivazione sulla propria dei servizi Org_1
voce ed internet ADSL ( come da contratto concluso il 26.12.2015, con migrazione dal precedente gestore) quantificato in euro 1.800,00;
2)al pagamento dell'indennizzo ex art. 12 della Delibera N. 73/11/CONS
, quantificato, alla data del 30.09.2016, in euro 440,00; Org_1
3) al risarcimento, ex artt. 1176 e 1218 c.c., di tutti gli ulteriori danni subiti dall'attore che si chiede siano liquidati nella somma di € 2.000,00 o altra diversa somma ritenuta di giustizia, nell'ambito della competenza del Giudice adito;
4) al rimborso di euro 215,50 quale somma versata al precedente gestore Con dovuto al contemporaneo pagamento mensile della fatturazione e del precedente gestore;
Il giudice di pace di Potenza con la sentenza impugnata n. 157/2017 ha parzialmente accolto la domanda attrice e ha condannato Controparte_1
al pagamento in favore del della somma di euro 215,50 a titolo di Pt_1
maggiore esborso sostenuto dall'attore ed ha rigettato nel resto la domanda attrice.
Contro tale decisione ha proposto appello censurando la Parte_1
sentenza sia nella parte in cui il giudice, pur avendo accertato il ritardo nell'attivazione del servizio e l'omessa risposta a tutti i reclami inoltrati, pacificamente imputati a ha poi respinto la sua domanda Controparte_3
di condanna della convenuta al pagamento degli indennizzi previsti e al risarcimento del danno, sia nella parte relativa alla statuizione sulle spese del giudizio essendo stata disposto la compensazione in violazione della norma di cui all'art. 91 c.p.c.
pagina 2 di 11 L'appellante, pertanto, ha chiesto l'annullamento e/o la riforma della sentenza impugnata e la condanna della società appellata 1) alla corresponsione in suo favore dell'indennizzo per la ritardata attivazione del servizio ex art. 4, comma 1, del Regolamento di cui all'Allegato A) della delibera n.
73/11/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, quantificato in euro 1.800,00, ovvero nella diversa somma che sarà accertata;
2) alla corresponsione in suo favore dell'indennizzo dovuto per l'omessa risposta ai reclami ex art. 12 del Regolamento di cui all'Allegato A) della Delibera n.
73/11/CONS quantificato , Organizzazione_2
alla data del 30.09.2016, in euro 440,00, ovvero nella diversa somma che sarà accertata;
3) al risarcimento, ex artt. 1176 e 1218 c.c., di tutti gli ulteriori danni subiti dall'attore che si quantificano nella somma di € 2.000,00 o altra diversa somma ritenuta di giustizia nonché 4) al pagamento delle spese e competenze del primo grado di giudizio, con vittoria delle spese di lite del grado di appello.
Parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 342 cpc e con articolate argomentazioni, ne ha chiesto il rigetto nel merito.
Tanto premesso si ritiene che l'appello sia tempestivo e parzialmente fondato.
Quanto all'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata ai sensi dell'art 342 cpc., la stessa si ritiene infondata.
Come chiarito anche dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità (v. Cass
S.U. n. 27199/17) gli artt. 342 e 434 c.p.c., vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del pagina 3 di 11 giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nel caso in esame l'appellante ha chiaramente individuato i punti della sentenza a suo avviso non conformi a diritto espressamente motivando il proprio dissenso rispetto alla decisione di primo grado.
Passando ad esaminare il merito della causa, risultano pacifiche e non oggetto di contestazione sia l'esistenza del dedotto rapporto contrattuale tra le parti in causa, sia l'avvenuta attivazione del servizio Adsl da parte della compagnia telefonica oltre il termine massimo previsto e la omessa risposta ai reclami.
Ciò che è in contestazione è l'imputabilità del ritardo alla società appellata nonché la spettanza degli indennizzi richiesti dal ed il risarcimento Pt_1 del danno da lui preteso. La compagnia telefonica ha respinto l'addebito sostenendo che essa ha provveduto immediatamente a inserire l'ordine di rilascio dell'utenza nella piattaforma informatica comune, utilizzata da tutti gli operatori telefonici per gestire i passaggi delle utenze, denominata Org_3
e non ha potuto “riprendersi” l'utente sino a quando non ha ricevuto
[...]
l'autorizzazione da parte dell'altro operatore.
Quanto agli indennizzi, secondo l'appellata, gli stessi possono essere corrisposti all'utente finale all'esito della definizione stragiudiziale della controversia eventualmente deferita alla cognizione dell'Autorità.
In virtù delle previsioni normative, gli indennizzi previsti dalla delibera
73/11/CONS vanno applicati esclusivamente nelle ipotesi in cui la decisione delle controversie tra operatori ed utenti finali venga demandata all Org_1
secondo la procedura del richiamato art. 14 delibera 173/07/CC)NS, con la conseguenza che, a prescindere dalla infondatezza della domanda nel merito, alcun indennizzo automatico potrà essere riconosciuto.
Ad avviso dell'appellata anche la domanda risarcitoria deve essere respinta non avendo il fornito alcuna prova della sussistenza del danno Pt_1
lamentato, così come infine è corretta la decisione del giudice di compensare le spese del giudizio stante la parziale soccombenza dell'attore.
pagina 4 di 11 Ciò detto, si ritiene che per quanto riguarda l'ambito di applicazione degli indennizzi, deve essere disattesa la contestazione sollevata dalla società convenuta in ordine alla limitata applicabilità degli indennizzi previsti dalla
Delibera 73/11/CONS alle procedure arbitrali e stragiudiziali, Org_1
disciplinate dal regolamento del Corecom, atteso che non vi è alcuna disposizione atta a delimitare l'ambito di applicazione delle norme in essa contenute. In particolare quanto all'ambito di applicazione del citato indennizzo, si rileva che né nel decreto legislativo n. 259 del 2003, né nel
Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori approvato con delibera n. 173/07/Cons, né ancora nella delibera n. 73/11/Cons del 16 febbraio 2011 sono contenute disposizioni che ne limitano l'applicazione in via esclusiva ai soli casi sottoposti all'esame dell'Autorità
Garante.
Anche secondo la giurisprudenza di legittimità, l'art. 84 del Codice delle
Comunicazioni non stabilisce affatto che i Regolamenti dell'Autorità Garante si applicano esclusivamente dinanzi a tale Autorità, ma prevede piuttosto che l'Autorità è tenuta ad adottare «procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco costose per l'esame delle controversie tra i consumatori le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, inerenti alle condizioni contrattuali o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti e servizi». La disposizione si prefigge dunque la finalità di consentire «una equa e tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo» ( v. Cass n. 34152 del 2022; n. 15349/17) .
Risulta, inoltre, pacificamente accertato il ritardo nel completamento della procedura di migrazione da un operatore all'altro e nell'attivazione dell'offerta scelta dalla società attrice in riferimento all'utenza suindicata, atteso che la stessa è avvenuta a distanza di circa nove mesi dalla sottoscrizione del contratto. Sul punto la società di telefonia si è limitata ad eccepire la non imputabilità a sé dell'inadempimento denunziato, senza fornire alcuna prova pagina 5 di 11 che la ritardata attivazione sia dipesa da problemi riguardanti la procedura di migrazione non adottata dal precedente gestore che, peraltro, non è stata neanche chiamata in causa, ovvero da problemi imprevedibili di natura tecnica che non sono stati specificamente allegati e dimostrati.
Orbene, secondo la normativa contenuta nella Legge n. 40/2007, il termine per il completamento delle procedure di “trasloco” delle utenze è stato individuato in quello di trenta giorni dalla richiesta.
Consegue che, nella fattispecie in esame, poiché la richiesta di migrazione dell'utenza del da a è stata avanzata Pt_1 Org_4 CP_1
in data il 26.12. 2015 e la procedura si è conclusa, mediante migrazione ed attivazione dell'offerta solo in data 22.9.2016, risulta maturato un ritardo di
241 giorni , con conseguente responsabilità di che non ha Controparte_1
dimostrato l'esistenza di cause di carattere eccezionale che hanno impedito il tempestivo perfezionamento della pratica.
In base all'art 4 comma 1 del Regolamento di cui all'allegato A) alla delibera del n. 73/11/ CONS “Nel caso di ritardo nell'attivazione del Org_1
servizio rispetto al termine massimo previsto dal contratto, ovvero di ritardo nel trasloco dell'utenza, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad euro 7,50 per ogni giorno di ritardo”.
Ne consegue che spetta all'appellante la somma da lui richiesta di euro
1800,00 a titolo di indennizzo per il ritardo nell'attivazione dei servizi telefonici .
Il inoltre ha fornito la prova, non contestata in questa sede, dei Pt_1
reclami inviati alla compagnia telefonica rimasti inevasi con la conseguenza deve essere accolta anche la domanda dallo stesso proposta avente ad oggetto la corresponsione da parte della società telefonica dell'indennità prevista dall'art 12 comma 1 del Regolamento citato laddove è previsto che “ se
l'operatore non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabilito dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità , è tenuto a corrispondere al
pagina 6 di 11 cliente un indennizzo pari ad euro 2,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di euro 600,00”.
Poiché risultano 213 giorni di ritardo dalla data del ricevimento del primo reclamo 22.2.2016 al 30.9.2016, l'importo dovuto dalla società ammonta ad euro 440,00.
Con riferimento, infine, alla domanda risarcitoria proposta da Parte_1
, si tratta di una domanda di risarcimento del danno contrattuale,
[...] atteso che il predetto si è doluto dell'inesatto adempimento da parte di dell'obbligo di attivare nei termini previsti il servizio Controparte_1
telefonico contrattualmente pattuito ed ha lamentato che l'inadempimento dell'appellata ha cagionato un lungo stato di disagio, causato dall'indifferenza e dall'insensibilità della stessa la quale ha evitato di dare spiegazioni circa le ragioni del mancato adempimento degli obblighi contrattuali assunti.
La società si è difesa sostenendo di avere esattamente adempiuto e contestando la carenza della prova del danno.
In diritto, si osserva che siffatta azione risarcitoria contrattuale è regolata dagli artt. 1218 e 1223 e ss cc e dagli artt. 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova: in forza di tali disposizioni, spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare il contratto o il patto contrattuale ovvero la fonte normativa contenente l'obbligazione che si allega inadempiuta e solo allegarne l'inadempimento totale o parziale (ex multis: Cass. civ., SSUU, 31.10.2001, n.
13533), nonché allegare e provare il proprio danno ed il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno;
ciò fatto, incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (ex multis: Cass. civ., sez. 2, 26.07.2013, n. 18125; Cass. civ., sez. L,
26.01.2015, n. 1327; Cass. civ., SSUU, 23.09.2013, n. 21678).
Alla stregua dei principi di diritto e delle emergenze di fatto sopra viste, si ritiene che la domanda risarcitoria sia infondata per carenza di prova degli elementi costitutivi del preteso diritto.
pagina 7 di 11 Secondo la ripartizione dell'onere della prova il soggetto danneggiato infatti avrebbe dovuto fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, in attuazione del principio generale onus probandi incumbit ei qui dicit, dimostrando il pregiudizio patrimoniale effettivamente subito in concreto.
Va rammentato, infatti, che non può ritenersi sussistente in re ipsa il danno subito, in quanto esso, per essere risarcito, deve rappresentare una conseguenza diversa ed ulteriore rispetto all'evento lesivo pregiudizievole, necessitando di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione.
Il danno deve essere allegato e provato, pur potendosi ricorrere al suo accertamento attraverso presunzioni semplici o mediante ricorso al notorio ed alle nozioni di comune esperienza. La liquidazione equitativa, a norma dell'art. 1226 c.c., è ammissibile, poi, conformemente ai principi generali, alla condizione che siano allegati e che siano addotti gli elementi costitutivi e le circostanze di fatto sulla sua esistenza da cui dedurre, sia pure in via presuntiva, l'esistenza del danno in parola, circostanze queste ultime non ravvisabili nel caso di specie per le ragioni sopra dette.
Per quanto riguarda in particolare il danno non patrimoniale per lesione di diritti costituzionali della persona, va ricordato che in generale, tale tipo di danno derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile a condizione che l'interesse leso, e non il pregiudizio sofferto, abbia rilevanza costituzionale;
che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, e che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi ossia nella lesione di diritti del tutto immaginari.
Invero, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nell'ormai celebre arresto del novembre 2008 ( cfr in particolare nn. 26972 e 26973), ha inteso delineare in pagina 8 di 11 modo chiaro il quadro dei danni non patrimoniali risarcibili, precisando che non esistono sottocategorie del danno non patrimoniale (danno esistenziale, danno alla vita di relazione, danno da vacanza rovinata, danno parentale) ma un unico danno ex art. 2059 c.c. risarcibile ove ricorrano determinate condizioni: la previsione di legge o la natura di diritto inviolabile della persona della posizione giuridica lesa.
Ciò posto, qualificando il risarcimento del danno richiesto nel caso in esame in termini di danno non patrimoniale, occorre verificare se nella situazione prospettata sia ravvisabile un'ipotesi prevista dalla legge ovvero un diritto inviolabile della persona leso dall'inadempimento della società appellata, trasfuso nella causa concreta del contratto stipulato tra la compagnia telefonica e l'utente.
Deve preliminarmente rilevarsi che attualmente il risarcimento del danno non patrimoniale in favore del soggetto danneggiato per lesione del valore della persona umana, in base ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., non sia più limitato ai soli casi in cui sussista un'ipotesi di reato
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17144). La nuova ricostruzione dogmatica giunge ad affermare che ai sensi dell'art.2059 c.c. i “casi previsti dalla legge” comprendono anche le lesioni dei valori della persona costituzionalmente garantiti, dovendosi far riferimento, ai fini della individuazione dei danni risarcibili, all'art. 2 cost. che individua gli interessi di rango inviolabile che debbono intendersi tutelati e dalla cui lesione conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica.
Dovendo la parte che chiede la tutela di tale danno dare dimostrazione sia dell'an che del quantum debeatur, non era sufficiente la deduzione di un danno in sé, con generico riferimento alla alterazione, peraltro solo temporanea, delle proprie abitudini di vita.
In ragione della pur protratta interruzione dei servizi telefonici non può ipotizzarsi alcun apprezzabile e significativo pregiudizio di interessi costituzionalmente tutelati in conseguenza della preclusione del compimento pagina 9 di 11 di quelle attività inibite dall'assenza dei servizi per cui è causa, né è configurabile un impatto, sull'organizzazione delle abitudini di vita dell'attore in primo grado, che abbia comportato un durevole mutamento delle abitudini medesime sì da integrare lesione di un diritto inviolabile. Ne discende, allora, che, con riguardo alla fattispecie in esame, va certamente negata la configurabilità del danno e, pertanto, la domanda avanzata dal non Pt_1
può trovare accoglimento.
Alla luce delle precedenti considerazioni l'appello va parzialmente accolto e la in parziale riforma della sentenza impugnata la compagnia telefonica deve essere condannata al pagamento in favore di della somma Parte_1
complessiva di euro 2240,00 a titolo di indennizzo previsto dagli art 4 e 12 dell'Allegato A della Delibera 73/11/CONS, oltre interessi, al tasso Org_1
legale, dalla data della domanda fino al soddisfo.
Stante la sostanziale soccombenza dell'appellata quest'ultima è tenuta alla rifusione delle spese di lite del doppio grado che sono liquidate al minimo dei parametri previsti dal DM 55/20124 in considerazione della non complessità della causa e del valore della stessa.
PQM
Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Gesummaria, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede: in parziale accoglimento dell'appello condanna in persona del rappresentante legale al pagamento Controparte_1
in favore di della somma complessiva di euro 2240,00 a Parte_1
titolo di indennizzo previsto dagli art 4 e 12 dell'Allegato A della Delibera
73/11/CONS, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda Org_1
fino al soddisfo;
condanna in persona del rappresentante legale al pagamento Controparte_1
in favore di delle spese di entrambi i gradi del giudizio che Parte_1
pagina 10 di 11 liquida, per il giudizio di primo grado in euro 143,52 per spese ed euro 633,00 per onorario, e per il giudizio di appello, in euro 174,00 per spese ed euro
1278,00 per onorario, oltre rimborso spese generali e accessori come per legge, da attribuire al procuratore antistatario;
Così deciso in Potenza, 8 giugno 2024
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Gesummaria
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