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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/03/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Fedora Cavalcanti, quale giudice del lavoro, all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 2972 /2024 del R.G. Lavoro, avente ad OGGETTO: accertamento legittimità sanzione disciplinare conservativa
T R A
(C.F.: ), con sede legale in Roma, al Viale Parte_1 P.IVA_1
Europa n. 190, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa in forza di procura generale alle liti, Repertorio n. 55418 Raccolta n. 16104, per
OT , registrata in Roma Ufficio Atti Pubblici il 04/05/2022 al n. Persona_1
5514 serie 1/T, dall'Avv. Giancarlo De Santis (C.F.: con C.F._1
domicilio eletto presso Affari Legali Territoriali Sud - Dislocazione di Catanzaro
Piazza L. Rossi n. 1 – 88100 Catanzaro
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F.: ), nata il [...] a Parte_2 C.F._2
COSENZA e residente a [...]
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni della parte ricorrente: “La società , rappresentata e difesa Parte_1
1 come in atti, deposita ricorso debitamente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla sig.ra in data 09/09/2024 nonché verbale di Parte_2
conciliazione sottoscritto in data 19/02/2025 presso la sede della Confindustria di
Cosenza e chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la società ha convenuto in giudizio la signora Parte_1
sua dipendente con mansioni di Specialista Consulente Finanziario, presso Parte_2
l'ufficio postale di Spezzano Della Sila, livello di inquadramento “B”, al fine di sentir dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare conservativa della multa pari a due ore di retribuzione inflitta alla lavoratrice all'esito del procedimento disciplinare avviato con contestazione di addebiti del 10/05/2024 (assenza alla visita medica di controllo domiciliare dell' durante la malattia). CP_1
Fissata l'udienza di discussione e disposta la sua sostituzione mediante il deposito di note scritte, la società ricorrente ha prodotto copia del ricorso notificato e verbale di conciliazione in sede sindacale del 19/02/2025 con il quale le parti hanno concordato la derubricazione della sanzione inflitta (da multa pari a due ore ad ammonizione scritta) e ha dichiarato di rinunciare all'accertamento giudiziale Parte_1
della legittimità della sanzione irrogata, oggetto del presente giudizio.
Pertanto, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, Parte_1
ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della
[...]
materia del contendere alla luce della conciliazione in sede sindacale di cui all'allegato verbale.
Tanto premesso, in via preliminare ed assorbente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini.
2 La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996, n. 5333; Cass., 16-09-
1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997,
n. 622; Cass., 07-05-1995).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, il verbale di
3 conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalle parti successivamente alla proposizione della domanda giudiziale, prodotto in atti, determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio.
Alla luce dei rilievi sopra formulati, deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 07/03/2025
Il Giudice dott.ssa Fedora Cavalcanti
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Fedora Cavalcanti, quale giudice del lavoro, all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 2972 /2024 del R.G. Lavoro, avente ad OGGETTO: accertamento legittimità sanzione disciplinare conservativa
T R A
(C.F.: ), con sede legale in Roma, al Viale Parte_1 P.IVA_1
Europa n. 190, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa in forza di procura generale alle liti, Repertorio n. 55418 Raccolta n. 16104, per
OT , registrata in Roma Ufficio Atti Pubblici il 04/05/2022 al n. Persona_1
5514 serie 1/T, dall'Avv. Giancarlo De Santis (C.F.: con C.F._1
domicilio eletto presso Affari Legali Territoriali Sud - Dislocazione di Catanzaro
Piazza L. Rossi n. 1 – 88100 Catanzaro
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F.: ), nata il [...] a Parte_2 C.F._2
COSENZA e residente a [...]
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni della parte ricorrente: “La società , rappresentata e difesa Parte_1
1 come in atti, deposita ricorso debitamente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla sig.ra in data 09/09/2024 nonché verbale di Parte_2
conciliazione sottoscritto in data 19/02/2025 presso la sede della Confindustria di
Cosenza e chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la società ha convenuto in giudizio la signora Parte_1
sua dipendente con mansioni di Specialista Consulente Finanziario, presso Parte_2
l'ufficio postale di Spezzano Della Sila, livello di inquadramento “B”, al fine di sentir dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare conservativa della multa pari a due ore di retribuzione inflitta alla lavoratrice all'esito del procedimento disciplinare avviato con contestazione di addebiti del 10/05/2024 (assenza alla visita medica di controllo domiciliare dell' durante la malattia). CP_1
Fissata l'udienza di discussione e disposta la sua sostituzione mediante il deposito di note scritte, la società ricorrente ha prodotto copia del ricorso notificato e verbale di conciliazione in sede sindacale del 19/02/2025 con il quale le parti hanno concordato la derubricazione della sanzione inflitta (da multa pari a due ore ad ammonizione scritta) e ha dichiarato di rinunciare all'accertamento giudiziale Parte_1
della legittimità della sanzione irrogata, oggetto del presente giudizio.
Pertanto, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, Parte_1
ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della
[...]
materia del contendere alla luce della conciliazione in sede sindacale di cui all'allegato verbale.
Tanto premesso, in via preliminare ed assorbente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini.
2 La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996, n. 5333; Cass., 16-09-
1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997,
n. 622; Cass., 07-05-1995).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, il verbale di
3 conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalle parti successivamente alla proposizione della domanda giudiziale, prodotto in atti, determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio.
Alla luce dei rilievi sopra formulati, deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 07/03/2025
Il Giudice dott.ssa Fedora Cavalcanti
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