Articolo 4 della Legge 26 aprile 1985, n. 154
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 maggio 1985
Art. 4.
La sanzione amministrativa prevista dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 22 febbraio 1982, n. 44 , viene fissata nel pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000.
Nota all'art. 4:
Per effetto della disposizione recata dall'art 4 della presente legge, il testo dell' art. 3 della legge 22 febbraio 1982, n. 44 , risulta modificato nel modo che segue:
"L' articolo 20-bis del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 , e' sostituito dal seguente:
"I gestori di impianti di distribuzione automatica di carburanti sono tenuti ad accertarsi dell'esatta corrispondenza dei numeri di serie dei buoni benzina per turisti che vengono presentati e di quello di targa dell'automezzo da rifornire con i numeri riportati sulla carta carburante, prima di effettuare l'erogazione".
In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma e delle disposizioni che regolamentano l'agevolazione fiscale prevista per la benzina acquistata dai turisti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000 salvo che il fatto non costituisca reato punibile ai sensi dell' articolo 12-bis del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 , e successive modificazioni".
Entrata in vigore il 1 maggio 1985