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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/02/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 653 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
, con l'avv. Gervasi Nicola, che la rappresenta e difende in Parte_1 argine del ricorso in appello, presso il cui studio, sito in Cosenza, al Corso Plebiscito n. 22, è elettivamente domiciliata appellante
E in proprio e quale erede di , con l'avv. Controparte_1 SO presenta e difende in virtù di ti allegata alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, sito in Cosenza, alla via Padre Giglio n. 3, è elettivamente domiciliata appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<…Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, deduzione e conclusione disattesa, accogliere preliminarmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o esecuzione della sentenza di primo grado, ai sensi degli articoli 283 e 431 del c.p.c., mediante pronuncia di apposita ed opportuno ordinanza su tale richiesta, per la ricorrenza dei gravi e fondati motivi, derivando un grandissimo danno all'appellante dall'esecuzione della sentenza di primo grado;
nel merito, in riforma totale della sentenza appellata, dichiarare e riconoscere in favore dell'appellante che tra la signora e i signori e Parte_1 Parte_2
e intercorso ra ro a te , SO on quest'ultimi sin dal 20. 09. 2015 al 14. 02. 2018 tutte le giornate della settimana dalle ore 7:30 alle ore 9:30, dalle ore 12:00 alle ore
1 14:00, dalle ore 17:00. 30 alle 18. 30 e dalle ore 21:00. 00 alle ore 22:00. 00, per le causali di cui narrativa;
previa tale declaratoria, riconoscere in favore dell'appellante le differenze retributive;
la tredicesima mensilità; l'indennità sostitutiva per il periodo irrinunciabile di ferie non godute relative agli anni 2015/ 2018; l'indennità sostitutiva del periodo di preavviso per il recesso ad nutum dei datori di lavoro;
il trattamento di fine rapporto, la retribuzione aggiuntiva per il lavoro straordinario nelle giornate di domenica e festività svolto nel corso degli anni 2015 2018 e la retribuzione aggiuntiva per il lavoro straordinario notturno svolto nei mesi di settembre, ottobre e novembre dell'anno 2017, inerenti al predetto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, instauratosi con i signori (deceduto in data Persona_2
30 05 2018) e;
Condannare l in proprio nella SO SO qualità di ere del signor gnora Parte_2 [...]
nella qualità di erede l imo signor CP_1 Parte_2 da considerarsi domiciliate presso i loro rispettivi difensori costituiti e
[...] ri domiciliata eletti avv.ti Coppa Paolo, con studio in Cosenza al corso Luigi Fera numero 160 e avv. Magnelli Oreste, con studi in Cosenza alla via padre giglio numero tre, al pagamento immediato in favore dell'appellante della somma di euro 48. 53 3,49, o alla somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze del primo e del presente giudizio…>>; per l'appellata: <<… Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, conclusione ed eccezione disattesa, per tutti i motivi di cui in narrativa, dichiarare inammissibile ovvero rigettare in toto l'avverso appello, poiché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la statuizione emessa e pubblicata in data 24.05.2023 dal Giudice di Primo Grado, avente n. 881/2023 – Proc. Civ. n. 1117/2019 RGAL Tribunale Civile di Cosenza. Con condanna all'integrale rifusione in favore dell'appellata delle spese e dei compensi professionali ex D.M n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018, del doppio grado del giudizio, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Con ogni e più ampia riserva e salvezza…>>. FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Questa è la vicenda processuale per come ricostruita nella sentenza gravata:
<Con ricorso ritualmente notificato conveniva davanti a questo Parte_1
Giudice le IG.re e , deducendo: - di aver SO Controparte_1 lavorato, senza for ne, g.ri e Parte_2
dal 20.09.2015 al 14.02.2018, svolgendo mansioni di badante a SO
aver eseguito le prestazioni lavorative per tutti i giorni la settimana
2 dalle ore 07:00 alle ore 09:30, dalle ore 12:00 alle ore 14:00, dalle ore 17:30 alle ore 18:30 e dalle ore 21:00 alle ore 22:00, occupandosi dell'assistenza dei propri datori di lavoro persona non autosufficiente e , Parte_2 SO parzialmente no di aver percepito una retribu pari ad euro 900,00; - di essere stata licenziata in data 14.02.2018 senza preavviso in occasione della nomina dell'avv. quale amministratore di sostegno CP_2 della IG.ra . Tanto premes nte chiedeva una condanna delle R_ convenute , in proprio e nella qualità di erede di e SO Parte_2
in qualità di erede, alla corresponsione della somma di euro Controparte_1 differenze sulla retribuzione ordinaria, tredicesima mensilità, indennità per ferie non godute, indennità per omesso preavviso di licenziamento, trattamento di fine rapporto, lavoro straordinario festivo e notturno. Si costituivano con distinte memorie le convenute e SO [...]
, escludendo la sussistenza di un rappor sub CP_1 ando che in ragione dell'età avanzata e delle conseguenti necessità i coniugi si erano rivolti ad una associazione di assistenza agli anziani, denominata
“Le Palme”, loro indicata da un congiunto, il quale li aveva messi in contatto con un infermiere, collaboratore dell'associazione che aveva Persona_3 indicato la ricor abile dell'associazione stessa.
Esponevano, pertanto, che con la era stato concluso un accordo Parte_1 con il quale era stato previsto l'i 0,00 quale contributo mensile da corrispondere all'associazione “Le Palme”, per prestazioni che sarebbero state rese dai diversi collaboratori dell'associazione stessa e senza vincolo di subordinazione. Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda e in via riconvenzionale una condanna della ricorrente alla restituzione della somma di euro 9.950,00 in favore di ed euro 3.950,00 in favore di SO [...]
, somme (residu ttenuti dalla ricorrente;
in subo CP_1
un eventuale riconoscimento del dedotto rapporto di lavoro subordinato, chiedevano dichiararne la sussistenza limitatamente ad un orario pari a 4 ore, compensando il dovuto con i crediti di euro 9.950,00 e di euro 3.950,00; in ulteriore subordine, per il caso di accoglimento totale della domanda chiedevano comunque compensarsi il credito accertato in favore della ricorrente con i propri crediti. Nel corso del giudizio si procedeva ad una CTU grafica relativa ad una scrittura privata disconosciuta con apparente firma della ricorrente, e all'escussione dei testi indicati dalle parti>>.
§3 Il Tribunale, “rigetta la domanda principale. In accoglimento della domanda riconvenzionale condanna la ricorrente a corrispondere alla convenuta R_
, nella qualità di erede di la somma di euro 9.950,00, oltre
[...] Parte_2 ressi legali dal dovuto al enuta , nella Controparte_1 qualità di erede di la somma di e eressi Parte_2 legali dal dovuto a a la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore della convenuta in euro 4.629,00, oltre IVA, SO
CPA e rimborso forfettario, con distrazi dell'avv. Paolo Coppa e in favore della convenuta in euro 2.314,50, oltre IVA, CPA e Controparte_1
3 rimborso forfettario, queste ultime da liquidare in favore dello Stato. Pone a carico della ricorrente le spese di CTU, liquidate con separato decreto”.
§3.1 A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<Ritiene il Tribunale che la domanda principale non sia meritevole di accoglimento. Occorre premettere che, come è noto, spetta alla parte che avanza una domanda giudiziale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda stessa;
tanto in base al principio generale fissato all'art. 2697 c.c. secondo il quale “chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità della attività lavorativa prestata, mentre compete al datore di lavoro dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base alla legge ed al contratto di lavoro. Ebbene, rileva il Tribunale che le dichiarazioni rese dai testi indicati da entrambe le parti consentono di ritenere riscontrata la deduzione delle convenute in ordine alla circostanza che la ricorrente sia di fatto responsabile di una Parte_1 associazione (“Le Palme”) che si occupa di assistenza agli anziani. Lo ha dichiarato il teste , responsabile di una associazione di Testimone_1 consumatori, il qual rente ha costituito un'associazione che si occupa di assistenza agli anziani, di cui il teste, nella sua qualità di commercialista, ha “seguito l'iter. Lo ha dichiarato la teste avv. , Testimone_2 che ha avuto con la ricorrente, nella veste di titolare (di fatto) dell'associazione
“Le Palme”, un incontro finalizzato all'assunzione di una persona che potesse occuparsi dei propri familiari bisognosi di assistenza, incontro conclusosi senza esito, non avendo l'avv. ritenuto la persona proposta idonea a svolgere Tes_2 attività di assistenza. Lo ha dichiarato la teste avv. , la quale, Testimone_3 anch'essa per ragioni legate alle necessità di assistenz nti, si era rivolta all'associazione “Le Palme”. Ha riferito, altresì, la teste avv. che Tes_3
l'assistenza ai propri congiunti era stata prestata dalla ricorrente in non esclusivo, posto che la stessa si era alternata con vari collaboratori dell'associazione. Ha aggiunto che i compensi per l'assistenza prestata dai vari collaboratori erano consegnati nelle mani della ricorrente nella sua qualità di responsabile della “ONULS” e che tali compensi costituivano un contributo corrisposto in favore dell'associazione e non in favore delle singole persone che si alternavano nell'attività di assistenza. Tale ultima circostanza (pagamento di un contributo in favore dell'associazione) è stata documentalmente riscontrata, con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, dalle parti convenute, le quali hanno prodotto diverse 3 ricevute di pagamento del contributo da parte del IG. in favore dell'associazione “Le Palme”. Ciò posto, occorre, Parte_2 allo e di tali dati che depongono decisamente nel senso di una assistenza prestata senza vincolo di subordinazione) se le ulteriori emergenze istruttorie consentano di ritenere fondato l'assunto attoreo. Nulla può desumersi in tal senso dalle dichiarazioni del teste , il quale ha solo Testimone_1 riferito che i coniugi si sono rivolti Parte_2 SO all'associazione facente per ale e che in tali
4 circostanze era presente la . Per il resto il testimone ha dichiarato: Parte_1
“…Non ho conoscenza del .ra svolgesse attività anche Pt_1 presso l'abitazione dei convenuti (rectius dei e ) ed ha Pt_2 R_ aggiunto: “… non so dire se i IGnori e o a IG.ra Pt_2 R_ per avere assistenza dalla stessa come badante”. Nulla è emerso anche Pt_1 osizione del teste , nipote della convenuta , il quale si è Tes_4 R_ limitato a riferire di av ai propri congiunti ativo di un infermiere (tale di cui non è stato dal teste indicato il cognome). Nulla, Per_3 ancora, è desumibile dalle dichiarazioni dei testi avv. e , che hanno Tes_2 Tes_3 dichiarato di non avere conoscenza dei fatti di causa. l osizione del teste può ritenersi sufficiente a provare l'assunto Testimone_5 attor ssociato della “ONLUS” “Le Palme”, indicato dal nipote dei IG.ri ome paramedico che avrebbe potuto occuparsi di questi Pt_2 ultimi) ha dich nel periodo 2015/2018 si portava presso l'abitazione degli anziani coniugi per circa “una/due volte la settimana”, al fine di eseguire medicazioni. Ha riferito, altresì, che quando entrava in casa “era quasi Pt_2 sempre presente la IG.ra ”, senza tuttavia saper indicare quale Parte_1 fosse l'impegno settimanal lla ricorrente per l'attività prestata in favore dei coniugi e . Ha aggiunto di aver Parte_2 SO personalmente indic g.r a IG.ra “come Pt_1 R_ persona che si occupava di assistenza agli a di aver sap stessa ricorrente che “erano i IG.ri e a corrispondere i compensi per Pt_2 R_
l'attività prestata”. Ebbene, n rt erito ad un rapporto di lavoro subordinato, tantomeno esclusivo, può ricavarsi dalle dichiarazioni del teste
per diverse ragioni. 4 Il fatto che la ricorrente fosse presente Per_3 nell'abitazione degli anziani coniugi nelle circostanze in cui egli svolgeva in favore degli stessi attività di paramedico “una/due volte” la settimana, non esclude evidentemente che negli altri giorni fossero presenti altri “associati” collaboratori della “ONLUS” al fine di prestare assistenza. Ancora la circostanza che sia stato il teste ad indicare la ricorrente “come persona che si occupava di assistenza agli anziani”, non è univocamente indicativa di un rapporto di fatto instauratosi in via esclusiva tra le parti, posto che non è chiaro se la sia stata Parte_1 indicata come badante o come responsabile di Infine, la circostanza (comunque appresa dalla stessa ricorrente) che fossero i coniugi e a corrispondere i compensi per l'attività prestata nulla prova Pt_2 R_
tinazione di tali compensi (alla personalmente, Pt_1 piuttosto che alla quale responsabile dell' ne, circostanza, Pt_1 quest'ultima che ris documentazione sopra citata, vale a dire le ricevute di pagamento in favore de “Le Palme”). Altrettanto vaga è stata la deposizione della teste . La teste, che ha svolto mansioni di colf Testimone_6 nell'abitazio per una volta la settimana e per taluni periodi Pt_2 anche con maggiore f ha dichiarato di aver visto la ricorrente nell'abitazione stessa. Ha riferito di “presumere” che “la IG.ra si Pt_1 occupasse dell'assistenza al IG. e, forse, anche dell'assistenz .ra Pt_2
”, senza tuttavia sape i compiti da questa disimpegnati e R_
5 soprattutto senza riferire a quale titolo si trovasse in quella abitazione, vale a dire se nel contesto di un rapporto intercorso tra le parti in maniera esclusiva o meno. La deposizione dell'ultimo teste escusso, , portinaio dell'immobile Testimone_7 ove è situata l'abitazione dei IG.ri , è un concentrato di Pt_2 dichiarazioni contraddittorie ed inconciliabili. Il teste prima ha dichiarato di aver iniziato a vedere la IG.ra quando “…se ricordo bene il IG. era già Pt_1 Pt_2 morto”; poi ha riferito di rdare il periodo in cui la ricorre cupata dei IG.ri “sicuramente prima del covid” (dichiarazione evidentemente Pt_2 troppo generica); poi ha riferito di aver visto, chiamato in casa per altre esigenze (problemi legati ad una caldaia) la ricorrente “aiutare il IG. ad alzarsi Pt_2 dal letto e preparare la colazione”. Va da sé, pertanto, che la deposizione del teste (che per il resto ha dichiarato di aver visto la ricorrente tutti i giorni della settimana compresa la domenica) va letta alla luce delle iniziali dichiarazioni dalle quali risulta una insuperabile contraddizione sulla stessa esistenza in vita del IG. all'epoca del dedotto rapporto di lavoro subordinato. Tale Pt_2 deposizi nto, ha un valore probatorio (nella prospettiva attorea) del tutto nullo, anche in considerazione del fatto che nessun altro teste è stato in grado di ricostruire il rapporto tra le parti in termini di subordinazione, continuità ed esclusività. Quanto ai testamenti olografi a firma di Parte_2
e (di pari data e con identico contenuto, allega
[...] SO
e come riconoscimento del dedotto rapporto di lavoro subordinato, posto che in essi non si fa riferimento ad un rapporto in atto. Nei suddetti testamenti olografi, infatti, la ricorrente viene indicata quale amministratore di sostegno nella prospettiva “di una futura o/e eventuali future infermità fisiche e psichiche” di uno degli anziani coniugi “…al fine di poter prestare assistenza e cura ininterrotta nei confronti del proprio coniuge”. La consegna delle chiavi all'avv. poi nominata amministratore di CP_2 sostegno dal Tribunale (cfr. al oltanto che i due anziani coniugi avevano consegnato le chiavi alla ricorrente, “persona di fiducia”. La domanda, pertanto, va respinta. È, per contro, fondata la domanda riconvenzionale. La consulenza grafica ha avuto ad oggetto uno scritto in data in data 20.06.2017 (contenente due firme a nome ) dal quale risulta che la ricorrente si dichiara debitrice dei Parte_1 coniugi - delle somme di euro 10.000,00, oggetto di un prestito Pt_2 R_ effettua . di euro 12.000,00 che la stessa deteneva e custodiva nella propria cassaforte. Dall'integrazione alla prima consulenza (che esclude la riconducibilità alla ricorrente della prima firma apposta in calce al documento) è emerso che la seconda sottoscrizione è, invece, autografa. Comparando tale firma con quelle sicuramente autografe e non disconosciute, il CTU dopo aver chiarito che “La firma in esame è stata vergata con andamento fluido, personalizzato, privo quindi di quei segni che possano far pensare ad un falso per imitazione o per ricalco”, ha così concluso: “L'esame espletato sul materiale grafico a disposizione ha permesso di evidenziare significative e sostanziali uniformità in seno ai due gruppi di scritture (CONTESTATA/COMPARATIVE) posti a confronto. Di fatto si è potuto osservare come la verificanda non sia altro che una firma vergata con una
6 maggiore velocità. La velocità della firma in verifica non ha però annullato le compatibilità evidenziate anche dal tratto pressorio, dalle pause del gesto grafico e quindi della inclinazione. In verifica, inoltre, si riscontrano alcuni tratti morfologici delle comparative”. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente, confermate anche a seguito delle osservazioni del CT di parte, sono corrette, tenuto conto della attenta verifica eseguita sulle scritture di comparazione, e meritano, pertanto, di essere condivise. Si aggiunga che non è oggetto di contestazione lo scritto firmato dalla ricorrente in data 27.07.2016, con cui la stessa dichiara di “riceve(re) dal IG. Parte_2
… la somma di E 10.000 (diecimila)”. La ricorrente, pertanto, d
[...] condannata a corrispondere alla convenuta la somma di euro SO
9.950,00 e alla convenuta a di euro 3.950,00 Controparte_1
(calcolate dalle parti, in ragione della rispettiva quota ereditaria, sulla base di quanto non ancora restituito relativamente agli importi di cui la ricorrente si è dichiarata debitrice nello scritto in data 20.06.2017). Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, e le spese di CTU, queste ultime liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza come di norma>>.
§4 La sentenza è gravata d'appello da con atto depositato il 26 Parte_1 giugno 2023. Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra Controparte_1 riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, disposta e raccolta l'ulteriore prova testimoniale richiesta dall'appellante, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 La sig.ra ha convenuto in giudizio e , Pt_1 SO Controparte_1 deducendo di avere lavorato alle dipendenze dei coniugi Persona_4 come badante, al fine di ottenere il paga
[...]
e per lavoro espletato senza regolare assunzione;
le sig.re e R_ hanno negato l'esistenza del rapporto lavorativo, sostenendo che la Pt_2 sig.ra gestiva un'associazione che si occupava di reperire personale Pt_1 addet a alle persone non autosufficienti, cui loro si erano rivolti, senza esito, e hanno agito in riconvenzionale nei confronti della controparte per la restituzione di somme di denaro che le avevano dato in prestito (sulla base di due scritture nelle quali la sig.ra si dichiarava debitrice delle suddette). Pt_1
Il Tribunale rigetta il ricorso d atrice, ritenendo che, sulla base delle prove testimoniali espletate, non è stata raggiunta la prova del rapporto lavorativo subordinato, perché, in sostanza, i testi hanno confermato l'assunto delle resistenti;
ha accolto in parte la riconvenzionale di queste ultime, alla luce dell'espletata ctu, che ha riconosciuto come riconducibile alla sig.ra la Pt_1 sottoscrizione di uno dei due documenti prodotti dalle convenute.
7 Con il proposto gravame, la sig.ra critica, in prima battuta, la decisione Pt_1 del Tribunale di porre fine all'is nonostante il suo difensore avesse chiesto un rinvio per sentire altri testi, salvo poi respingere la domanda perché non supportata dal dichiarato dei testi.
§5.1 La censura coglie nel segno. Orbene, in primo grado, il Tribunale, dopo avere ammesso, con ordinanza del 27.9.2022, l'escussione di tutti i testi indicati dalle parti, sui capitoli di prova per come articolati, ha acquisito le seguenti deposizioni (udienze del 14.11.2022 e del 23.1.2023):
(teste di parte ricorrente): è commercialista, si è occupato Testimone_1 stituzione, su iniziativa della di un'associazione Pt_1 avente come scopo quello di reperire personale per l'assistenza alle persone non autosufficienti;
cura un'associazione per assistenza fiscale e, in tale veste, ha avuto modo di conoscere i coniugi che sono andati presso Controparte_3 la sua associazione per assistenza fisc alla sig.ra in Pt_1 quell'occasione ha avuto impressione che la suddetta fosse badante dei due, soprattutto del defunto sig. non autosufficiente;
non ha saputo Pt_2 aggiungere altro;
, teste di parte resistente, nipote delle convenute, ha confermato il Tes_4
della memoria costitutiva;
(teste di parte resistente): ha conosciuto la sig.ra come Testimone_2 Pt_1
a rivolta, indirizzata da una sua collega avvocato, stiva un'associazione per il reperimento di persone addette all'assistenza a soggetti non autosufficienti;
non sa nulla del rapporto tra la sig.ra e i resistenti;
Pt_1
(teste di parte resistente): ha conosciuto la sig.ra come Testimone_3 Pt_1
un'associazione per la ricerca di personale dedit tenza a persone non autosufficienti;
ha riferito che la sig.ra si è occupata Pt_1 della cura della propria madre, non autosufficiente, via esclusiva, sempre alternandosi con altri soggetti dell'associazione;
(teste di parte ricorrente): si tratta del paramedico Testimone_5 oni presso il domicilio dei coniugi Persona_5 dal 2015 al 2018 circa una/due volte a settimana;
ha pu ricordare chi lo abbia chiamato per farle;
afferma che la sig.ra lo Pt_1 chiamava per fare medicazioni domiciliari, che faceva alternand tri colleghi;
quando andava presso l'abitazione dei sig.ri stava da Persona_5 mezz'ora a due ore, vi incontrava, oltre alla figl ddette a macchinari vari di cui aveva bisogno il sig. la sig.ra che Pt_2 Pt_1 cucinava per il suddetto o accompagnava la sig.ra a fare la spesa;
R_
(teste di parte resistente) ha essersi occupata delle Testimone_6 dei coniugi fino al 2017 in maniera Controparte_3 continuativa, una volta a setti o discontinuo;
ha visto la a casa dei due, presume che si occupasse dell'assistenza al sig. Pt_1
Pt_2
8 (teste di parte ricorrente): è il portiere dello stabile dove Testimone_7
g.ri conferma, nella sostanza, il rapporto Controparte_3 lavorativo;
ma, co ribunale, sulla sua attendibilità grava l'affermazione iniziale, secondo cui, quando ha iniziato a vedere la IG.ra Pt_1
“…se ricordo bene il IG. era già morto”, salvo poi dire di averla vista Pt_2 aiutarlo ad alzarsi dal (“… sono il portinaio del palazzo di via G. Gronchi dal 1993… Da un dato momento ho visto pccuparsi della casa dei sigg.ri una sig.ra di nome ricordo che la sig.ra svolgeva attività Pt_2 Pt_3 Pt_1 di badante … vedevo la ricorrente tutti i giorni della settimana, compresa la domenica. Arrivava presto e rimaneva a volte per pochi minuti e poi se ne andava per ritornare più tardi e, a volte, si fermava più a lungo. La vedevo più di mattina che di pomeriggio, perché il pomeriggio non sto sempre in portineria… qualche volta è potuto capitare che la sig.ra rimanesse di notte nell'abitazione dei Pt_1 sig.ri Mi è capitato varie v ortarmi all'interno dell'abitazione dei Pt_2 sig.ri ed ho visto la sig.ra aiutare il sig. ad alzarsi dal Parte_4 Pt_1 Pt_5 letto, la colazione. Ho nche la sig.r fare la spese Pt_1 nell'interesse dei sigg.ri . Ho visto la sig.ra occuparsi per circa tre Pt_2 Pt_1 anni …”). Ora, alla luce di tale ricognizione – avuto riguardo al fatto che la lavoratrice ha agito per il riconoscimento del rapporto lavorativo con orario, tutti i giorni della settimana, compresa la domenica e gli altri giorni festivi, 7.30/9.30, 12/14, 17.30/18.30, 21/22; - valorizzando la deposizione del teste il quale ha TE tuttavia puntualizzato che di pomeriggio non era sempre pres portineria, sarebbe stato possibile ritenere provato lo svolgimento dell'attività lavorativa, quanto meno, nella prima e nella seconda fascia oraria, tutti i giorni della settimana, compresi quelli festivi (con esclusione del lavoro notturno, stante la genercità del dichiarato del teste sul punto). Osserva il Collegio che all'udienza del 23 gennaio 23, il difensore della ricorrente aveva chiesto di sentite altri testi, ma il Tribunale ha respinto l'istanza; quindi, disposti chiarimenti da parte del ctu grafologo, ha rinviato la causa per la discussione. Ora, dalla disamina del fascicolo d'ufficio di primo grado emerge altresì che per il 14 novembre 2022 (ossia la prima udienza dopo la pronuncia del Tribunale sulle prove), parte ricorrente aveva citato solo i tre che poi sono stati escussi tra quell'udienza e quella successiva;
v'è da chiedersi se tale contegno possa essere considerato alla stregua di implicita rinuncia all'escussione degli altri testimoni, visto che, peraltro, il provvedimento di ammissione aveva ad oggetto tutti i testi indicati, senza cioè limitazione del numero, perché, a volere ragionare in tale guisa, ciò avrebbe comportato per le parti l'onere di citare tutti i testi della lista per la prima udienza successiva all'ammissione della prova orale. Ritiene la Corte che al quesito debba darsi risposta negativa, in applicazione dei condivisibili principi affermati da Cass. Sez. L, Sentenza n. 10902 del 17/08/2000: <<Nel rito del lavoro il giudice di appello non può, a norma dell'art. 437 cod. proc. civ., ammettere nuovi mezzi di prova (ad eccezione di quelli ritenuti indispensabili ai fini della decisione), ma non
9 incontra limitazioni in relazione ai mezzi di prova non nuovi perché già regolarmente dedotti in primo grado, dovendo tra questi ricomprendersi quelli di fatto non acquisiti, benché regolarmente ammessi, sempre che non sia intervenuta una decadenza e che la relativa istanza di ammissione sia stata riproposta con il ricorso dell'appellante o con la memoria difensiva dell'appellato; peraltro, la decadenza dall'assunzione della prova si verifica soltanto per effetto di un provvedimento del giudice in tal senso, emesso su istanza della controparte, mentre non può ritenersi rinuncia implicita all'assunzione dei testi richiesti il semplice silenzio serbato dalla parte richiedente dopo l'ammissione, atteso che la legge non prevede un obbligo per la parte di "insistere" per l'assunzione di una prova regolarmente indicata e ammessa e che la rinuncia alla prova deve essere esplicitata dalla parte che l'aveva indicata e produce effetto solo in seguito all'adesione delle altre parti e al consenso del giudice>>.
§5.2
In sostanza, l'istruttoria andava completata, visto: da un lato, il contenuto decisivo del dichiarato del teste corroborato dalle deposizioni degli altri TE testi di parte attorea i quali, sia in maniera frammentaria, hanno fornito indicazioni idonee a sostenere la tesi dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non smentite dai testi di parte convenuta, ad eccezione di uno,
, della cui attendibilità v'è ragione di dubitare in ragione del legame di Tes_4
con le convenute;
dall'altro, il fatto che il Tribunale non aveva limitato il numero dei testi, né parte ricorrente aveva rinunciato a sentirli, neppure implicitamente. Pertanto, poiché nelle conclusioni del ricorso in appello, la lavoratrice ha chiesto di sentire i testi ulteriori della propria lista, con ordinanza resa il 19 giugno 24, la Corte ha disposto l'audizione dei quattro residuali di parte appellante, limitatamente all'orario di lavoro.
§5.3
La scelta della limitazione delle circostanze da approfondire a mezzo della prova orale - con esclusione, cioè, di quelle inerenti alla sussistenza del rapporto lavorativo dedotto, cui era stata estesa l'istruttoria di primo grado;
- è da rinvenirsi nel fatto che la subordinazione è da reputare accertata, oltre che sulla scorta delle considerazioni spiegate sub §5.2, a mezzo di ulteriori elementi acquisiti in atti.
Il riferimento, in particolare, è alla sentenza del Tribunale penale di Cosenza, n. 1063/2022 dell'11 luglio/10 ottobre 2022, con la quale la sig.ra è stata Pt_1 condannata (con pronuncia confermata in appello, ché, in alleg ota del 4.10.2024, l'appellata ha prodotto il dispositivo della sentenza resa dalla Corte di Appello di Catanzaro, che ha respinto l'appello della sig.ra contro Pt_1 tale sentenza, mentre, con nota depositata il 4.2.25, ha pr che la motivazione depositata l'11.12.24) per il reato di cui all'art. 646 c.p., per essersi appropriata, nella sua qualità di badante dei coniugi della Persona_5 somma di euro 15.285,00.
10 Se ne desume che l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato è provato, altresì, dagli elementi desumibili da tale sentenza;
nel corpo della motivazione della suddetta, invero, viene analizzata la deposizione della persona offesa
, che parla espressamente della presenza della presso R_ Pt_1
l'abitazione sua e del di lei marito, come badante. Ulteriori elementi a conferma dell'esistenza del rapporto lavorativo subordinato sono desumibili da quella stessa scrittura privata, sottoposta a perizia grafica in primo grado, che parte appellata ha utilizzato per fondare la spiegata domanda riconvenzionale: siccome, in questa, oltre che del debito, si parla del lavoro subordinato (ché la sig.ra in tale documento, si impegna a estinguere il Pt_1 proprio debito nei confronti dei coniugi suddetti anche a mezzo di trattenute sulla retribuzione dovutale per la sua attività lavorativa presso di loro) la difesa della parte resistente, che nega il rapporto suddetto e al contempo formula una riconvenzionale per la restituzione di somme che trovano la fonte in un documento che ella stessa produce a riprova del proprio credito, è evidentemente contraddittoria.
§5.4
Ciò posto, all'udienza del 3 ottobre 24 è stata sentita la teste e, Testimone_8 all'esito, l'appellante ha rinunciato all'escussione degli altri tre
Questo è il contenuto della deposizione della suddetta: <<… io mi occupavo delle pulizie presso l'abitazione dei sig.ri e . Io vi ho lavorato dal 2014 Pt_2 R_ al 2018 sino a dicembre, in tale ve o sig.ra che Parte_1 ha iniziato a lavorare a partire dal 2015 ma non ricordo in q iato a lavorare anche lei presso i sig.ri e . Si occupava di assistenza Pt_2 R_ ad entrambi i coniugi che erano an il sig. che era una Pt_2 persona alta e magra non camminava, se non con il girello ifficoltà ad alzarsi dal letto e quindi doveva essere assistito in tutte le attività quotidiane. La sig.ra aveva subito un intervento alla pancia e aveva anche lei bisogno di R_ aiuto, anche se non come il marito, perché era autosufficiente. A.d.r.: Io lavoravo presso l'abitazione dei suddetti coniugi a giorni alterni di mattina e a volte se c'era necessità anche pomeriggio. La sig.ra lavorava tutti giorni dal Parte_1 lunedì alla domenica per sei ore la mattina. Tanto so perché quando io andavo, lei era presente e sapevo dai sig.ri e che la sig.ra Pt_2 R_ Parte_1 andava a lavorare da loro tutt d ana, in qua necessaria la sua presenza. A.d.r.: Non so se c'erano altre persone oltre a me che andavano a fare le pulizie presso i sig.ri e , nei giorni in cui non Pt_2 R_ andavo io. A.d.r.: non conosco una persona che risponde al nome di _6
. Ogni tanto la sig.ra mi parlava di sua figlia, ma n
[...] R_
e essendo passato po. Mi pare di averla vista soltanto una volta>>.
Ora, in base alle deposizioni dei testi – la cui attendibilità va affermata, TE nonostante il dubbio esposto dal Trib perché, nel trovare conferma negli ulteriori elementi a sostegno della tesi attorea circa l'esistenza del rapporto di
11 lavoro dedotto, si deve reputare che la sua puntualizzazione circa il periodo a decorrere dal quale ha notato la presenza della sig.ra presso Pt_1
l'appartamento dei coniugi sia frutto di un lap Controparte_3 Tes_8 gli unici che hanno fornito r ricostruire l'orario di l deve escludere che sia stato dimostrato lo svolgimento da parte di Pt_1 dell'orario lavorativo descritto nel ricorso.
[...] ttoria, invece, ha consentito di raggiungere la certezza con riferimento all'espletamento dell'orario lavorativo di quattro ore al giorno per tutti i giorni della settimana;
infatti, i testi e riferiscono solo sulla fascia del TE Tes_8 mattino;
in base alle allegazio e i di mattina erano di due ore per due volte;
pertanto, la teste quando parla di sei ore ogni mattina, va Tes_8 oltre le allegazioni attoree;
il iarato, quindi, può essere apprezzato solo con riferimento alle ore circoscritte di cui parla la ricorrente nella porzione mattutina del giorno, essendo corroborato dal dichiarato di che dice che TE vedeva la soprattutto al mattino, che spesso andav poi tornava Pt_1 nell'arco tinata;
quanto, poi, allo svolgimento dell'attività lavorativa tutti i giorni della settimana, festivi compresi, i due testi sono concordi.
§5.5 Passando alla determinazione del quantum, una volta ritenuta raggiunta la prova dello svolgimento di attività lavorativa per quattro ore al giorno, per tutti i giorni della settimana nell'intero periodo indicato, il credito complessivo della lavoratrice va quantificato rapportando quello azionato, euro 48.533,49 per le 42 ore settimanale dedotte – sulla base del conteggio in atti, non contestato dalla parte appellata -, a x per le 28 ore provate;
48.533,49:42=x:28; x=32.355,66; il credito, pertanto, è pari a euro 32.355,66.
§6 La seconda censura attiene all'accoglimento della riconvenzionale sulla base della perizia calligrafica che ha riconosciuto come riconducibile alla ricorrente la seconda sottoscrizione del documento in cui ella si afferma debitrice delle convenute: l'appellante sostiene la contraddittorietà, anche sulla base di ctp, delle conclusioni cui è pervenuto il ctu, che da un lato nega la riconducibilità a lei del testo e della sottoscrizione del primo documento, salvo poi ritenere genuina la sottoscrizione del secondo. Sennonché, osserva il Collegio che nella già menzionata sentenza di condanna, la sig.ra è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 646 cp per Pt_1 esser iata, nella sua qualità di badante dei coniugi , Persona_5 della somma di euro 15.285,00 euro;
tale importo è di gran quello oggetto della condanna in via riconvenzionale pronunciata in primo grado dal Tribunale. Ne discende che viene meno la necessità di compiere ulteriori indagini sulla sottoscrizione della scrittura in questione, perché con la sentenza sopra menzionata è stata accertata l'esposizione debitoria della sig.ra nei Pt_1 confronti dei defunti per 15.285,00, ossia per una cifra Persona_5 superiore a quella ogg ionale accolta dal Tribunale in primo grado.
12 La doglianza va dunque disattesa, con conseguente conferma del capo di sentenza concernente la condanna dell'odierna appellante in accoglimento della riconvenzionale delle convenute.
§7 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello della lavoratrice va in parte accolto e, in parziale riforma della sentenza gravata, Controparte_1 in proprio e quale erede di , va condannata SO Pt_1 euro 32.355,66, oltre li e rivalutazione monetaria
[...] indici Istat dalle singole scadenze al soddisfo. L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di lite. Nel resto la sentenza rimane confermata, anche in relazione al capo inerente alla liquidazione delle spese della ctu grafologica, che rimangono a carico di appellante, soccombente sulla riconvenzionale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con ricorso in data 29 giugno 2023, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
a, giudice del lavoro, n. 881/2023, resa in data 24 maggio 2023, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, condanna in proprio e quale erede di Controparte_1
, a pagare a euro 32.355,66, per il titolo di cui in SO Parte_1
oltre inter valutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
2. conferma nel resto;
3. compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 24 febbraio 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
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