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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3169 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 30426/2022 promossa da:
(C.F. ), titolare della impresa individuale Parte_1 C.F._1 Parte_2 con sede in Napoli, con il patrocinio dell'avv. ROSSINI LUIGI e
[...] Parte_3
( ) VIA ROSA IEMMA, 2 84091 BATTIPAGLIA, elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA ROSA IEMMA, 2 84091 BATTIPAGLIA presso il difensore avv. ROSSINI LUIGI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE Controparte_1 P.IVA_1 FABRIZIO e PELA' MARCELLA ( ) VIA FREGUGLIA, 8/A 20122 C.F._3
MILANO, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 8/A 20122 MILANO presso il difensore avv. CONTE FABRIZIO
CONVENUTO
Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 3.12.2024:
(C.F. ), titolare della impresa individuale Parte_1 C.F._1 Parte_2
[...]
Voglia il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, così provvedere:
In via preliminare ed istruttoria
Ammettere Consulenza tecnica contabile, affinché, esaminati gli atti, il
Perito:
pagina 1 di 11 a) ricalcoli il piano di ammortamento del finanziamento oggetto di causa, determinando legittimamente le rate già corrisposte, applicando inizialmente il tasso debitore annuo nominale pari al tasso sostitutivo ex art. 117 Tub di periodo, e successivamente - ferma rimanendo la quota capitale delle rate così calcolate - determinando la quota interessi delle rate successive applicando il tasso debitore sostitutivo ex art. 117 TUB, pari al tasso minimo dei BOT annuali emessi nei 12 mesi precedenti ciascuna scadenza mensile;
b) quantifichi gli importi illegittimi pagati in eccesso dall'attore, pari alla differenza tra la rata originaria pagata e la rata rideterminata secondo legittimità fino alla data dell'ultimo pagamento intervenuto;
c) accerti il reale eventuale debito residuo, certamente inferiore a quello indicato nell'originario piano di ammortamento;
d) determini altresì la legittima rata da corrispondere.
In subordine nel merito
- accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di finanziamento n. 704895 , in relazione agli interessi unilateralmente determinati contra legem ex artt. 1284 u.c., 1325, 1344, 1346, 1418 e 1419 c.c. e la conseguente applicazione delle condizioni sostitutive ex art. 117, comma 7, lett.a;
- condannare, conseguentemente, la società resistente alla ripetizione in favore del ricorrente di tutte le somme illegittimamente, per le ragioni di cui sopra, corrisposte, pari a euro 282.970,59 o a quella che emergerà in corso di causa, il tutto oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
- accertare l'importo dovuto alla al 19 luglio 2022 da CP_1
determinarsi in corso di causa, da corrispondersi rimodulando il piano di ammortamento con capitale pari al debito residuo, con un numero di rate pari a quelle ancora a scadere e di valore inferiore a quelle pagina 2 di 11 originariamente previste, con l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB VII° comma;
il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore dei sottoscritti avvocati.
Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni istanza, eccezione e deduzione avversaria, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, nel merito,
1) rigettare ogni domanda avversaria in quanto infondata per i motivi indicati nella narrativa dei propri atti difensivi;
in via riconvenzionale,
2) confermare l'ordinanza ex art. ex art. 186 ter c.p.c. n. cronol. 4371/2023 del
06.07.2023, (R.G. n. 30426/2022, Rep. n. 6302/2023);
3) condannare parte attrice a pagare a favore della l'importo maturato al Controparte_2 31.12.2022 di € 88.465,04, oltre interessi di mora convenzionali, da calcolarsi solo sulla quota capitale da ogni scadenza sino all'effettivo saldo, per i motivi dedotti nei propri atti difensivi;
in via subordinata
4) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, compensare con l'importo dovuto a fronte delle sospensioni COVID di cui ha goduto il dott. e di cui al punto che precede e come meglio descritto in narrativa, previo -solo Pt_1 occorrendo- ricalcolo da effettuarsi tramite c.t.u.;
5) rigettare ogni avversa istanza istruttoria per le ragioni dedotte nei precedenti atti difensivi
6) condannare, in ogni caso, parte attrice a pagare all'esponente le spese, i diritti e gli onorari del presente giudizio.
FATTO E DIRITTO
Il dott. , titolare della con sede in Napoli, ha convenuto in giudizio Parte_1 Parte_4
la società per sentire accertare e dichiarare la nullità parziale del Controparte_1
contratto di finanziamento n. 704895 del 28.3.2014 (doc.5 attore;
doc.2 convenuta) in relazione agli interessi unilateralmente determinati, per omessa indicazione del TAN e conseguente necessità di fare applicazione del tasso di interesse sostitutivo di cui all'articolo 117 comma 7 lett.a) TUB.
Ha richiamato plurime sentenze di questo Tribunale (prodotte sub doc.8) pronunciatesi nel senso a lui favorevole.
pagina 3 di 11 L'attore ha quindi chiesto di condannare la società convenuta alla ripetizione in suo favore della somma di € 282.970,59 da lui ritenuta illegittimamente corrisposta a titolo di interessi ultralegali non validamente pattuiti e ha chiesto inoltre di accertare l'importo ancora dovuto a e di rimodulare CP_1
il piano di ammortamento con capitale pari al debito residuo e interessi determinati con applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB.
Si è tempestivamente costituita che ha eccepito la infondatezza della Controparte_1
domanda con richiamo al prevalente orientamento della Corte di Appello di Milano (opposto a quello del Tribunale richiamato dall'attore -sentenze della Corte prodotte sub docc. da 6 a 26 oltre a pronunce di questo Tribunale e altri -docc. da 27 a 30) e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 88.465,04 a saldo delle rate non pagate (o non completamente pagate) del contratto di finanziamento n. 704895 dal mese di agosto 2021 a quello di dicembre 2022.
Assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., entrambe le parti hanno depositato memorie: parte attrice ha insistito nella richiesta di disporre consulenza tecnica contabile per la rideterminazione secondo legittimità del finanziamento e parte convenuta ha avanzato istanza di pronunciare ordinanza di pagamento ex art. 186 bis c.p.c. o in subordine ex art. 186 ter c.p.c. per l'importo di € 88.465,04 oltre interessi di mora convenzionali, da calcolarsi solo sulla quota capitale, da ogni scadenza sino all'effettivo saldo.
Con ordinanza del 6.7.2023 questa giudice, respinta la richiesta di consulenza tecnica, ha emesso nei confronti di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. di ingiunzione di pagamento in favore di Parte_1
per la somma di € 88.465,04 oltre interessi come da domanda, oltre € Controparte_1
2.200,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, e trattenuta in decisione con assegnazione del termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche.
***
Il dottor ha riferito di aver concluso con due finanziamenti, l'uno il Parte_1 CP_1
25.10.2010 regolarmente estinto (doc.3), l'altro il 23.3.2011 (doc.4) rimasto parzialmente inadempiuto e in relazione al quale la lite insorta è stata definita con transazione del 28.3.2014 in esecuzione della quale ha concesso un nuovo finanziamento, quello oggetto del presente giudizio. CP_1
pagina 4 di 11 Detto finanziamento è stato regolarmente adempiuto dal dottor sino alla rata numero 90 ed egli Pt_1
ha altresì beneficato delle sospensioni Covid.
Successivamente, gli evidenziati profili di illegittimità del finanziamento, hanno indotto l'attore ad interrompere i pagamenti e adire l'autorità giudiziaria per sentire accertare l'indebito sino ad oggi corrisposto. In particolare l'attore ha eccepito la mancanza di trasparenza del contratto di finanziamento per omessa indicazione del TAN in violazione dell'art. 1284 comma 3 c.c. e dell'art. 117 comma 4 TUB con necessaria conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB. Ha precisato che il contratto contiene unicamente le indicazioni del ISC -6,18%- e del TAEG -6,18%-.
Non è controverso che nel contratto non vi sia indicazione del TAN, tasso annuo nominale, omissione che secondo l'attore comporterebbe la nullità parziale del contratto per mancanza di trasparenza mentre secondo la convenuta sarebbe del tutto irrilevante, in presenza di esatta indicazione del TAEG/ISC e di tutte le condizioni che consentono di quantificare il tasso di interesse ultralegale applicato al contratto.
La questione non ha trovato unanime soluzione nella giurisprudenza, come noto e ben evidenziato dalle stesse difese con richiamo, da parte attrice, di plurime sentenze di questo Tribunale che hanno aderito e sostenuto la tesi da essa ora qui propugnata (nullità parziale del contratto di finanziamento per omessa indicazione del TAN con conseguenti statuizioni di rideterminazione del quantum dovuto e restituzione), da parte convenuta, di altrettante pronunce -soprattutto- della Corte di Appello di Milano che hanno concluso in senso opposto, riformando le decisioni di primo grado.
Non può ignorarsi che il contrasto nella giurisprudenza di merito ha, allo stato, trovato soluzione nelle decisioni della Suprema Corte (cfr infra) che ha adottato un orientamento conforme alla tesi della non necessità di esplicita indicazione del TAN, quando determinabile sulla base degli altri elementi indicati in contratto, posizione affatto ignorata dalla difesa attorea..
Ritiene questa giudice di prestare adesione all'orientamento anche di recente ribadito dalla Corte di
Appello, confermato dalla Corte di Cassazione, ravvisando nella fattispecie in esame tutte le condizioni e le caratteristiche che consentono di ritenere non violato da parte di l'obbligo di trasparenza, CP_1
così confermando il proprio orientamento già espresso con la sentenza del 9.7.2024 all'esito del giudizio n.19567/2021 R.G.
T.A.E.G. o I.S.C. e TAN (tasso annuo nominale) rappresentano grandezze diverse che rispondono ad esigenze diverse.
pagina 5 di 11 Il primo è un tasso equivalente, che esprime in percentuale sull'erogato tutti i costi che il mutuatario deve effettivamente sostenere e, più in particolare, sia l'onere del rimborso che le spese connesse alla concessione del credito e l'effetto derivante dalla periodicità infra-annuale delle rate di rimborso;
la sua pubblicizzazione è, pertanto, essenzialmente finalizzata a consentire il confronto tra i costi effettivi di diversi finanziamenti.
Il secondo rappresenta il tasso in base al quale vengono calcolate le rate di rimborso e, sostiene la difesa attorea, senza la sua indicazione il debitore non sarebbe in grado di verificare la correttezza delle rate dovute, salvo ricorrere ad un complesso calcolo matematico per ricavare il TAN dal TAEG/ISC, operazione che richiede anche la conoscenza da parte del debitore dell'esatto ammontare delle spese considerate ai fini del TAEG. Inoltre, prosegue la difesa seguendo l'orientamento del Tribunale, il
TAEG non costituisce oggetto di una pattuizione fra le parti, ma è semplicemente una particolare ed efficace modalità espressiva del costo complessivo del finanziamento;
pertanto la sola indicazione del
TAEG non può considerarsi sufficiente per soddisfare la necessità di una pattuizione intercorsa fra le parti in ordine al tasso di interesse applicato, in quanto, anche ove fosse possibile ricostruire il TAN dal
TAEG, il primo non sarebbe stato oggetto di pattuizione tra le parti, ma verrebbe determinato solo in via induttiva.
Le affermazioni della difesa attorea non persuadono.
Dal contratto di finanziamento n. 704895 stipulato in data 28.3.2014 tra la del dott. Parte_4
e e dal piano di ammortamento ad esso allegato (doc.5 attore;
doc.2 Parte_1 CP_1
convenuta), risultano indicate tutte le condizioni contrattuali: importo finanziato;
durata; spese;
rateizzazione; Tasso ISC 6,18% e Tasso TAEG 6,18%; il piano di ammortamento alla francese;
il tipo di tasso (variabile); gli indici di riferimento per l'adeguamento delle rate a tasso variabile: parametro di indicizzazione: Euribor 3 ML, pubblicato su “IlSole24Ore”; indice iniziale: Euribor 3 ML pari al
0,31%; il tasso di interesse convenzionale di mora.
Il piano di ammortamento allegato al contratto e debitamente sottoscritto indica il numero delle rate e per ciascuna rata il numero, la scadenza, l'importo complessivo della rata, la quota capitale e la quota di interessi, il capitale residuo.
Tutte le spese risultano analiticamente indicate nel contratto e nell'allegato documento di sintesi.
Come ritenuto dalla Corte di Appello (tra le tante, sentenze n.2441/2021, n. 3230/2021, n. 1229/2022,
n. 1919/2022, n.2391/2023 e le numerose altre richiamate da ), l'art. 117 TUB si limita a CP_1
pagina 6 di 11 prevedere l'indicazione nei contratti del “tasso d'interesse e di ogni prezzo e condizione praticati”, senza aggiungere nessuna altra specificazione[…] Come l'art. 19 L. 142/1992, e come lo stesso
Tribunale correttamente precisa, il TAEG esprime tutti i costi che il mutuatario deve sostenere e dunque sia il valore del tasso corrispettivo sia l'incidenza delle spese connesse all'erogazione del credito (spese di istruttoria, incasso, assicurazione…): si tratta quindi dell'indicatore più completo e chiaro, rivelatore dell'effettivo costo del finanziamento per il mutuatario, mentre altri parametri, in quanto parziali, potrebbero indurlo a sottostimare l'onere da assumere e poi in concreto assunto.
Pertanto, almeno con riferimento all'esigenza di trasparenza, non possono esservi dubbi che
l' rappresenti il criterio più veritiero di determinazione del costo del finanziamento. Pt_5
Diversamente, la conoscenza del TAN, almeno ai fini sopra indicati, risulta di fatto priva di concreta utilità, perché detto tasso, sempre inferiore all'ISC/TAEG, non fornisce la misura dell'onerosità complessiva del finanziamento e non consente alcuna comparazione tra più proposte di fonte diversa.
A ciò va aggiunto che il TAN, in quanto rappresentativo di uno degli oneri connessi al finanziamento, è sempre ricompreso nell'ISC/TAEG; che la differenza far i due indicatori è determinata proprio dall'incidenza degli oneri accessori […] il TAN si può desumere agevolmente dal piano di ammortamento, approvato dalle parti, che riporta tutti gli elementi a ciò utili: il numero delle rate comparato con il capitale iniziale e l'ammontare degli interessi calcolati sulla singola rata.
Anche nel presente giudizio, ha descritto già in comparsa di costituzione (pagg.26 segg) e nel CP_1
suo atto conclusivo (pagg.10 segg.) il calcolo da eseguire per determinare il valore del TAN sulla base dei dati riportati nel contratto e del piano di ammortamento, giungendo al risultato -per il contratto in esame- di un tasso pari a 6%.
Osserva inoltre la Corte che secondo autorevole giurisprudenza (ad es. Cass. 25205/2014), la validità della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi postula soltanto la compiuta identificazione dei criteri oggettivi necessari a determinare l'esatto contenuto delle obbligazioni, anche eventualmente ricorrendo a calcoli matematici;
mentre risulta “estranea al canone legale la maggiore
o minore difficoltà di tali calcoli in rapporto alla possibilità della parte debitrice di verificarli utilizzando l'ordinaria diligenza” […]
In conclusione, osserva la Corte che:
- nel contratto oggetto di causa sono analiticamente riportate tutte le condizioni relative al piano di finanziamento concernenti i tassi di interesse, il tasso di indicizzazione, gli interessi di mora, i criteri di pagina 7 di 11 indicizzazione, il TAEG o l'indicatore sintetico di costo richiesti dalle istruzioni fornite dalla Banca
d'Italia agli operatori del settore;
- le condizioni contrattuali vanno integrate con il piano finanziario, anch'esso concordato e sottoscritto dalle parti, dal quale si desume chiaramente il valore dell'operazione nel tempo attraverso il numero di rate e l'ammontare di ciascuna di esse, con l'incidenza degli interessi, del tasso debitore, delle spese.
Pertanto, deve ritenersi, da un lato, che abbia adeguatamente rispettato la normativa in tema CP_1
di trasparenza delle condizioni contrattuali prevista dagli artt. 115 e ss. TUB e dalle relative disposizioni regolamentari, con l'indicazione dell'interesse effettivo (TAEG) che rappresenta il costo effettivo per l'erogazione del credito e che, proprio per questo, è superiore al tasso teorico rappresentato dal TAN;
da un altro lato, che proprio su tali indicazioni le parti hanno prestato il loro rispettivo consenso”.
Le argomentazioni della Corte di Appello sono convincenti e le conclusioni estensibili anche alla fattispecie oggetto del presente giudizio, potendosi escludere vi sia stata violazione del dovere di trasparenza da parte di per omessa indicazione del TAN e sul quale pertanto non si sarebbe CP_1
formato il consenso delle parti (cfr. per la possibilità di ritenere che il consenso sul TAN possa formarsi anche mediante una determinazione in via induttiva sulla base di altre indicazioni contenute nel contratto Cass. 24690/20, in motivazione).
Conforta tale conclusione il recente orientamento della Suprema Corte -cui si è fatto cenno- efficacemente riportato nella pronuncia n. 16546 del 13.6.2024 nella quale sono richiamati i precedenti conformi, tutti in fattispecie affatto analoghe alla presente:
2.4.3. Il tasso può anche ricavarsi dal contesto stesso del contratto;
come è ovvio, pure le indicazioni contenute nel corpo del negozio possono rappresentare elementi atti a rendere determinabile, a norma dell'art. 1346 cod. civ., l'oggetto della pattuizione relativa agli interessi.
2.4.4. Deve credersi, in conseguenza, che il TAN del finanziamento, non puntualmente indicato, ben possa risultare determinabile ove sia suscettibile di definizione numerica sulla scorta del TAEG e degli altri valori riportati nel contratto (cfr. sostanzialmente, in tal senso, Cass. n. 13556 del 2024, anch'essa pronunciata in fattispecie analoga a quella odierna), sicché le indicazioni contenute in quest'ultimo possono rappresentare elementi utili per rendere determinabile, a norma dell'art. 1346 cod. civ., il preciso oggetto della pattuizione relativa agli interessi. Conclusione, quest'ultima, che pagina 8 di 11 risulta avvalorata, del resto, anche dal passaggio motivazionale di Cass., SU, n. 15130 del 2024, in cui
(cfr. pag. 22 e ss.), muovendo dalla premessa che l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an ed al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (cfr. ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. nn. 28824 e 36026 del 2023; Cass. n. 17110 del 2019; Cass. n. 8028 del 2018; Cass. n.
25205 del 2014), si è affermata come sussistente tale determinatezza allorquando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 e ss. cod. civ.), cioè la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato, altresì prevedendosi, nel piano di ammortamento allegato al contratto, anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale
e per interessi.
2.5. Resta solo da aggiungere, per intuibili ragioni di completezza e tenuto conto di quanto sostenuto dalla difesa del nella propria memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., in cui si è insistito Parte_6 sul rilievo che, nella specie, l'ammontare del saggio di interesse, non specificamente individuato, nemmeno poteva ricavarsi, in base ad un calcolo aritmetico, dal testo del contratto che individuava il
TAEG, che, come già condivisibilmente opinato dalla recente Cass. n. 15195 del 2024 (pure pronunciatasi su problematica analoga a quella odierna), «il tasso di interesse si reputa determinabile quando contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse (cfr. Cass. 30 marzo
2018, n. 8028) e che allorché, come nel caso in esame, al Corte di appello ritenga che gli elementi indicati in contratto consentano l'individuazione del tasso di interessi pattuito si è in presenza di un accertamento fattuale riservato al giudice di merito» (cfr. pag.
5-6 della motivazione).
Va altresì considerato che il caso oggetto del presente giudizio si caratterizza per il dato di fatto che nell'accordo transattivo sottoscritto dalle parti (doc. 1 convenuta) è specificato che il TAN concordato ed applicato al piano d'ammortamento allegato al contratto n. 704895 di cui costituisce parte integrante, è pari al 6%, con conseguente superamento anche per tale ragione di ogni questione.
pagina 9 di 11 Il rigetto delle domande di per tale ragione rende superfluo lo svolgimento di Parte_1
consulenza tecnica chiesto dall'attore.
L'accertamento contabile deve, infatti, essere disposto quando, ai fini della decisione, il giudice necessiti di un ausilio tecnico per la verifica di dati che non è in grado di ricostruire con le conoscenze di cui dispone, sulla base delle allegazioni e produzioni delle parti.
Se le allegazioni e produzioni di parte sono, tuttavia, come nel caso di specie, idonee ad escludere che sussistano le lamentate nullità contrattuali, non è necessario, ai fini del decidere, alcun accertamento tecnico.
E' fondata la domanda riconvenzionale di . CP_1
Come già rilevato nell'ordinanza ex art.186 ter c.p.c. del 6.7.2023, la pretesa di al pagamento CP_1 da parte dell'attore della somma di € 88.465,04 a saldo delle rate non pagate (o non completamente pagate) del contratto di finanziamento n. 704895 dal mese di agosto 2021 a quello di dicembre 2022 trova pieno riscontro in quanto stabilito nel contratto di finanziamento e il mancato pagamento delle rate non è contestato dall'attore, anzi espressamente riconosciuto già in citazione.
Pertanto OR US va condannato a pagare a la somma di € CP_1 Controparte_1
88.465,04 oltre interessi di mora convenzionali, da calcolarsi sulla quota capitale da ogni scadenza sino all'effettivo saldo.
Non si ravvisano ragioni per derogare al principio della soccombenza nella ripartizione delle spese, considerati sia il recente orientamento della Suprema Corte sia, nel caso di specie, la presenza del TAN nell'accordo transattivo del 28.3.2014, già idonea a destituire di fondamento la pretesa attorea.
Le spese sono liquidate in dispositivo, determinato il valore sulla base della domanda e secondo i valori tabellari medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimo per la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-rigetta le domande di , titolare della con sede in Napoli;
Parte_1 Parte_4
-in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna a pagare a Parte_1 CP_1
la somma di € 88.465,04 oltre interessi di mora convenzionali, da calcolarsi sulla quota Controparte_1 capitale da ogni scadenza sino all'effettivo saldo;
pagina 10 di 11 -condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 17.252,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Milano, 14 aprile 2025
La giudice
Laura Massari
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 30426/2022 promossa da:
(C.F. ), titolare della impresa individuale Parte_1 C.F._1 Parte_2 con sede in Napoli, con il patrocinio dell'avv. ROSSINI LUIGI e
[...] Parte_3
( ) VIA ROSA IEMMA, 2 84091 BATTIPAGLIA, elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA ROSA IEMMA, 2 84091 BATTIPAGLIA presso il difensore avv. ROSSINI LUIGI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE Controparte_1 P.IVA_1 FABRIZIO e PELA' MARCELLA ( ) VIA FREGUGLIA, 8/A 20122 C.F._3
MILANO, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 8/A 20122 MILANO presso il difensore avv. CONTE FABRIZIO
CONVENUTO
Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 3.12.2024:
(C.F. ), titolare della impresa individuale Parte_1 C.F._1 Parte_2
[...]
Voglia il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, così provvedere:
In via preliminare ed istruttoria
Ammettere Consulenza tecnica contabile, affinché, esaminati gli atti, il
Perito:
pagina 1 di 11 a) ricalcoli il piano di ammortamento del finanziamento oggetto di causa, determinando legittimamente le rate già corrisposte, applicando inizialmente il tasso debitore annuo nominale pari al tasso sostitutivo ex art. 117 Tub di periodo, e successivamente - ferma rimanendo la quota capitale delle rate così calcolate - determinando la quota interessi delle rate successive applicando il tasso debitore sostitutivo ex art. 117 TUB, pari al tasso minimo dei BOT annuali emessi nei 12 mesi precedenti ciascuna scadenza mensile;
b) quantifichi gli importi illegittimi pagati in eccesso dall'attore, pari alla differenza tra la rata originaria pagata e la rata rideterminata secondo legittimità fino alla data dell'ultimo pagamento intervenuto;
c) accerti il reale eventuale debito residuo, certamente inferiore a quello indicato nell'originario piano di ammortamento;
d) determini altresì la legittima rata da corrispondere.
In subordine nel merito
- accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di finanziamento n. 704895 , in relazione agli interessi unilateralmente determinati contra legem ex artt. 1284 u.c., 1325, 1344, 1346, 1418 e 1419 c.c. e la conseguente applicazione delle condizioni sostitutive ex art. 117, comma 7, lett.a;
- condannare, conseguentemente, la società resistente alla ripetizione in favore del ricorrente di tutte le somme illegittimamente, per le ragioni di cui sopra, corrisposte, pari a euro 282.970,59 o a quella che emergerà in corso di causa, il tutto oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
- accertare l'importo dovuto alla al 19 luglio 2022 da CP_1
determinarsi in corso di causa, da corrispondersi rimodulando il piano di ammortamento con capitale pari al debito residuo, con un numero di rate pari a quelle ancora a scadere e di valore inferiore a quelle pagina 2 di 11 originariamente previste, con l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB VII° comma;
il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore dei sottoscritti avvocati.
Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni istanza, eccezione e deduzione avversaria, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, nel merito,
1) rigettare ogni domanda avversaria in quanto infondata per i motivi indicati nella narrativa dei propri atti difensivi;
in via riconvenzionale,
2) confermare l'ordinanza ex art. ex art. 186 ter c.p.c. n. cronol. 4371/2023 del
06.07.2023, (R.G. n. 30426/2022, Rep. n. 6302/2023);
3) condannare parte attrice a pagare a favore della l'importo maturato al Controparte_2 31.12.2022 di € 88.465,04, oltre interessi di mora convenzionali, da calcolarsi solo sulla quota capitale da ogni scadenza sino all'effettivo saldo, per i motivi dedotti nei propri atti difensivi;
in via subordinata
4) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, compensare con l'importo dovuto a fronte delle sospensioni COVID di cui ha goduto il dott. e di cui al punto che precede e come meglio descritto in narrativa, previo -solo Pt_1 occorrendo- ricalcolo da effettuarsi tramite c.t.u.;
5) rigettare ogni avversa istanza istruttoria per le ragioni dedotte nei precedenti atti difensivi
6) condannare, in ogni caso, parte attrice a pagare all'esponente le spese, i diritti e gli onorari del presente giudizio.
FATTO E DIRITTO
Il dott. , titolare della con sede in Napoli, ha convenuto in giudizio Parte_1 Parte_4
la società per sentire accertare e dichiarare la nullità parziale del Controparte_1
contratto di finanziamento n. 704895 del 28.3.2014 (doc.5 attore;
doc.2 convenuta) in relazione agli interessi unilateralmente determinati, per omessa indicazione del TAN e conseguente necessità di fare applicazione del tasso di interesse sostitutivo di cui all'articolo 117 comma 7 lett.a) TUB.
Ha richiamato plurime sentenze di questo Tribunale (prodotte sub doc.8) pronunciatesi nel senso a lui favorevole.
pagina 3 di 11 L'attore ha quindi chiesto di condannare la società convenuta alla ripetizione in suo favore della somma di € 282.970,59 da lui ritenuta illegittimamente corrisposta a titolo di interessi ultralegali non validamente pattuiti e ha chiesto inoltre di accertare l'importo ancora dovuto a e di rimodulare CP_1
il piano di ammortamento con capitale pari al debito residuo e interessi determinati con applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB.
Si è tempestivamente costituita che ha eccepito la infondatezza della Controparte_1
domanda con richiamo al prevalente orientamento della Corte di Appello di Milano (opposto a quello del Tribunale richiamato dall'attore -sentenze della Corte prodotte sub docc. da 6 a 26 oltre a pronunce di questo Tribunale e altri -docc. da 27 a 30) e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 88.465,04 a saldo delle rate non pagate (o non completamente pagate) del contratto di finanziamento n. 704895 dal mese di agosto 2021 a quello di dicembre 2022.
Assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., entrambe le parti hanno depositato memorie: parte attrice ha insistito nella richiesta di disporre consulenza tecnica contabile per la rideterminazione secondo legittimità del finanziamento e parte convenuta ha avanzato istanza di pronunciare ordinanza di pagamento ex art. 186 bis c.p.c. o in subordine ex art. 186 ter c.p.c. per l'importo di € 88.465,04 oltre interessi di mora convenzionali, da calcolarsi solo sulla quota capitale, da ogni scadenza sino all'effettivo saldo.
Con ordinanza del 6.7.2023 questa giudice, respinta la richiesta di consulenza tecnica, ha emesso nei confronti di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. di ingiunzione di pagamento in favore di Parte_1
per la somma di € 88.465,04 oltre interessi come da domanda, oltre € Controparte_1
2.200,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, e trattenuta in decisione con assegnazione del termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche.
***
Il dottor ha riferito di aver concluso con due finanziamenti, l'uno il Parte_1 CP_1
25.10.2010 regolarmente estinto (doc.3), l'altro il 23.3.2011 (doc.4) rimasto parzialmente inadempiuto e in relazione al quale la lite insorta è stata definita con transazione del 28.3.2014 in esecuzione della quale ha concesso un nuovo finanziamento, quello oggetto del presente giudizio. CP_1
pagina 4 di 11 Detto finanziamento è stato regolarmente adempiuto dal dottor sino alla rata numero 90 ed egli Pt_1
ha altresì beneficato delle sospensioni Covid.
Successivamente, gli evidenziati profili di illegittimità del finanziamento, hanno indotto l'attore ad interrompere i pagamenti e adire l'autorità giudiziaria per sentire accertare l'indebito sino ad oggi corrisposto. In particolare l'attore ha eccepito la mancanza di trasparenza del contratto di finanziamento per omessa indicazione del TAN in violazione dell'art. 1284 comma 3 c.c. e dell'art. 117 comma 4 TUB con necessaria conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB. Ha precisato che il contratto contiene unicamente le indicazioni del ISC -6,18%- e del TAEG -6,18%-.
Non è controverso che nel contratto non vi sia indicazione del TAN, tasso annuo nominale, omissione che secondo l'attore comporterebbe la nullità parziale del contratto per mancanza di trasparenza mentre secondo la convenuta sarebbe del tutto irrilevante, in presenza di esatta indicazione del TAEG/ISC e di tutte le condizioni che consentono di quantificare il tasso di interesse ultralegale applicato al contratto.
La questione non ha trovato unanime soluzione nella giurisprudenza, come noto e ben evidenziato dalle stesse difese con richiamo, da parte attrice, di plurime sentenze di questo Tribunale che hanno aderito e sostenuto la tesi da essa ora qui propugnata (nullità parziale del contratto di finanziamento per omessa indicazione del TAN con conseguenti statuizioni di rideterminazione del quantum dovuto e restituzione), da parte convenuta, di altrettante pronunce -soprattutto- della Corte di Appello di Milano che hanno concluso in senso opposto, riformando le decisioni di primo grado.
Non può ignorarsi che il contrasto nella giurisprudenza di merito ha, allo stato, trovato soluzione nelle decisioni della Suprema Corte (cfr infra) che ha adottato un orientamento conforme alla tesi della non necessità di esplicita indicazione del TAN, quando determinabile sulla base degli altri elementi indicati in contratto, posizione affatto ignorata dalla difesa attorea..
Ritiene questa giudice di prestare adesione all'orientamento anche di recente ribadito dalla Corte di
Appello, confermato dalla Corte di Cassazione, ravvisando nella fattispecie in esame tutte le condizioni e le caratteristiche che consentono di ritenere non violato da parte di l'obbligo di trasparenza, CP_1
così confermando il proprio orientamento già espresso con la sentenza del 9.7.2024 all'esito del giudizio n.19567/2021 R.G.
T.A.E.G. o I.S.C. e TAN (tasso annuo nominale) rappresentano grandezze diverse che rispondono ad esigenze diverse.
pagina 5 di 11 Il primo è un tasso equivalente, che esprime in percentuale sull'erogato tutti i costi che il mutuatario deve effettivamente sostenere e, più in particolare, sia l'onere del rimborso che le spese connesse alla concessione del credito e l'effetto derivante dalla periodicità infra-annuale delle rate di rimborso;
la sua pubblicizzazione è, pertanto, essenzialmente finalizzata a consentire il confronto tra i costi effettivi di diversi finanziamenti.
Il secondo rappresenta il tasso in base al quale vengono calcolate le rate di rimborso e, sostiene la difesa attorea, senza la sua indicazione il debitore non sarebbe in grado di verificare la correttezza delle rate dovute, salvo ricorrere ad un complesso calcolo matematico per ricavare il TAN dal TAEG/ISC, operazione che richiede anche la conoscenza da parte del debitore dell'esatto ammontare delle spese considerate ai fini del TAEG. Inoltre, prosegue la difesa seguendo l'orientamento del Tribunale, il
TAEG non costituisce oggetto di una pattuizione fra le parti, ma è semplicemente una particolare ed efficace modalità espressiva del costo complessivo del finanziamento;
pertanto la sola indicazione del
TAEG non può considerarsi sufficiente per soddisfare la necessità di una pattuizione intercorsa fra le parti in ordine al tasso di interesse applicato, in quanto, anche ove fosse possibile ricostruire il TAN dal
TAEG, il primo non sarebbe stato oggetto di pattuizione tra le parti, ma verrebbe determinato solo in via induttiva.
Le affermazioni della difesa attorea non persuadono.
Dal contratto di finanziamento n. 704895 stipulato in data 28.3.2014 tra la del dott. Parte_4
e e dal piano di ammortamento ad esso allegato (doc.5 attore;
doc.2 Parte_1 CP_1
convenuta), risultano indicate tutte le condizioni contrattuali: importo finanziato;
durata; spese;
rateizzazione; Tasso ISC 6,18% e Tasso TAEG 6,18%; il piano di ammortamento alla francese;
il tipo di tasso (variabile); gli indici di riferimento per l'adeguamento delle rate a tasso variabile: parametro di indicizzazione: Euribor 3 ML, pubblicato su “IlSole24Ore”; indice iniziale: Euribor 3 ML pari al
0,31%; il tasso di interesse convenzionale di mora.
Il piano di ammortamento allegato al contratto e debitamente sottoscritto indica il numero delle rate e per ciascuna rata il numero, la scadenza, l'importo complessivo della rata, la quota capitale e la quota di interessi, il capitale residuo.
Tutte le spese risultano analiticamente indicate nel contratto e nell'allegato documento di sintesi.
Come ritenuto dalla Corte di Appello (tra le tante, sentenze n.2441/2021, n. 3230/2021, n. 1229/2022,
n. 1919/2022, n.2391/2023 e le numerose altre richiamate da ), l'art. 117 TUB si limita a CP_1
pagina 6 di 11 prevedere l'indicazione nei contratti del “tasso d'interesse e di ogni prezzo e condizione praticati”, senza aggiungere nessuna altra specificazione[…] Come l'art. 19 L. 142/1992, e come lo stesso
Tribunale correttamente precisa, il TAEG esprime tutti i costi che il mutuatario deve sostenere e dunque sia il valore del tasso corrispettivo sia l'incidenza delle spese connesse all'erogazione del credito (spese di istruttoria, incasso, assicurazione…): si tratta quindi dell'indicatore più completo e chiaro, rivelatore dell'effettivo costo del finanziamento per il mutuatario, mentre altri parametri, in quanto parziali, potrebbero indurlo a sottostimare l'onere da assumere e poi in concreto assunto.
Pertanto, almeno con riferimento all'esigenza di trasparenza, non possono esservi dubbi che
l' rappresenti il criterio più veritiero di determinazione del costo del finanziamento. Pt_5
Diversamente, la conoscenza del TAN, almeno ai fini sopra indicati, risulta di fatto priva di concreta utilità, perché detto tasso, sempre inferiore all'ISC/TAEG, non fornisce la misura dell'onerosità complessiva del finanziamento e non consente alcuna comparazione tra più proposte di fonte diversa.
A ciò va aggiunto che il TAN, in quanto rappresentativo di uno degli oneri connessi al finanziamento, è sempre ricompreso nell'ISC/TAEG; che la differenza far i due indicatori è determinata proprio dall'incidenza degli oneri accessori […] il TAN si può desumere agevolmente dal piano di ammortamento, approvato dalle parti, che riporta tutti gli elementi a ciò utili: il numero delle rate comparato con il capitale iniziale e l'ammontare degli interessi calcolati sulla singola rata.
Anche nel presente giudizio, ha descritto già in comparsa di costituzione (pagg.26 segg) e nel CP_1
suo atto conclusivo (pagg.10 segg.) il calcolo da eseguire per determinare il valore del TAN sulla base dei dati riportati nel contratto e del piano di ammortamento, giungendo al risultato -per il contratto in esame- di un tasso pari a 6%.
Osserva inoltre la Corte che secondo autorevole giurisprudenza (ad es. Cass. 25205/2014), la validità della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi postula soltanto la compiuta identificazione dei criteri oggettivi necessari a determinare l'esatto contenuto delle obbligazioni, anche eventualmente ricorrendo a calcoli matematici;
mentre risulta “estranea al canone legale la maggiore
o minore difficoltà di tali calcoli in rapporto alla possibilità della parte debitrice di verificarli utilizzando l'ordinaria diligenza” […]
In conclusione, osserva la Corte che:
- nel contratto oggetto di causa sono analiticamente riportate tutte le condizioni relative al piano di finanziamento concernenti i tassi di interesse, il tasso di indicizzazione, gli interessi di mora, i criteri di pagina 7 di 11 indicizzazione, il TAEG o l'indicatore sintetico di costo richiesti dalle istruzioni fornite dalla Banca
d'Italia agli operatori del settore;
- le condizioni contrattuali vanno integrate con il piano finanziario, anch'esso concordato e sottoscritto dalle parti, dal quale si desume chiaramente il valore dell'operazione nel tempo attraverso il numero di rate e l'ammontare di ciascuna di esse, con l'incidenza degli interessi, del tasso debitore, delle spese.
Pertanto, deve ritenersi, da un lato, che abbia adeguatamente rispettato la normativa in tema CP_1
di trasparenza delle condizioni contrattuali prevista dagli artt. 115 e ss. TUB e dalle relative disposizioni regolamentari, con l'indicazione dell'interesse effettivo (TAEG) che rappresenta il costo effettivo per l'erogazione del credito e che, proprio per questo, è superiore al tasso teorico rappresentato dal TAN;
da un altro lato, che proprio su tali indicazioni le parti hanno prestato il loro rispettivo consenso”.
Le argomentazioni della Corte di Appello sono convincenti e le conclusioni estensibili anche alla fattispecie oggetto del presente giudizio, potendosi escludere vi sia stata violazione del dovere di trasparenza da parte di per omessa indicazione del TAN e sul quale pertanto non si sarebbe CP_1
formato il consenso delle parti (cfr. per la possibilità di ritenere che il consenso sul TAN possa formarsi anche mediante una determinazione in via induttiva sulla base di altre indicazioni contenute nel contratto Cass. 24690/20, in motivazione).
Conforta tale conclusione il recente orientamento della Suprema Corte -cui si è fatto cenno- efficacemente riportato nella pronuncia n. 16546 del 13.6.2024 nella quale sono richiamati i precedenti conformi, tutti in fattispecie affatto analoghe alla presente:
2.4.3. Il tasso può anche ricavarsi dal contesto stesso del contratto;
come è ovvio, pure le indicazioni contenute nel corpo del negozio possono rappresentare elementi atti a rendere determinabile, a norma dell'art. 1346 cod. civ., l'oggetto della pattuizione relativa agli interessi.
2.4.4. Deve credersi, in conseguenza, che il TAN del finanziamento, non puntualmente indicato, ben possa risultare determinabile ove sia suscettibile di definizione numerica sulla scorta del TAEG e degli altri valori riportati nel contratto (cfr. sostanzialmente, in tal senso, Cass. n. 13556 del 2024, anch'essa pronunciata in fattispecie analoga a quella odierna), sicché le indicazioni contenute in quest'ultimo possono rappresentare elementi utili per rendere determinabile, a norma dell'art. 1346 cod. civ., il preciso oggetto della pattuizione relativa agli interessi. Conclusione, quest'ultima, che pagina 8 di 11 risulta avvalorata, del resto, anche dal passaggio motivazionale di Cass., SU, n. 15130 del 2024, in cui
(cfr. pag. 22 e ss.), muovendo dalla premessa che l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an ed al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (cfr. ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. nn. 28824 e 36026 del 2023; Cass. n. 17110 del 2019; Cass. n. 8028 del 2018; Cass. n.
25205 del 2014), si è affermata come sussistente tale determinatezza allorquando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 e ss. cod. civ.), cioè la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato, altresì prevedendosi, nel piano di ammortamento allegato al contratto, anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale
e per interessi.
2.5. Resta solo da aggiungere, per intuibili ragioni di completezza e tenuto conto di quanto sostenuto dalla difesa del nella propria memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., in cui si è insistito Parte_6 sul rilievo che, nella specie, l'ammontare del saggio di interesse, non specificamente individuato, nemmeno poteva ricavarsi, in base ad un calcolo aritmetico, dal testo del contratto che individuava il
TAEG, che, come già condivisibilmente opinato dalla recente Cass. n. 15195 del 2024 (pure pronunciatasi su problematica analoga a quella odierna), «il tasso di interesse si reputa determinabile quando contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse (cfr. Cass. 30 marzo
2018, n. 8028) e che allorché, come nel caso in esame, al Corte di appello ritenga che gli elementi indicati in contratto consentano l'individuazione del tasso di interessi pattuito si è in presenza di un accertamento fattuale riservato al giudice di merito» (cfr. pag.
5-6 della motivazione).
Va altresì considerato che il caso oggetto del presente giudizio si caratterizza per il dato di fatto che nell'accordo transattivo sottoscritto dalle parti (doc. 1 convenuta) è specificato che il TAN concordato ed applicato al piano d'ammortamento allegato al contratto n. 704895 di cui costituisce parte integrante, è pari al 6%, con conseguente superamento anche per tale ragione di ogni questione.
pagina 9 di 11 Il rigetto delle domande di per tale ragione rende superfluo lo svolgimento di Parte_1
consulenza tecnica chiesto dall'attore.
L'accertamento contabile deve, infatti, essere disposto quando, ai fini della decisione, il giudice necessiti di un ausilio tecnico per la verifica di dati che non è in grado di ricostruire con le conoscenze di cui dispone, sulla base delle allegazioni e produzioni delle parti.
Se le allegazioni e produzioni di parte sono, tuttavia, come nel caso di specie, idonee ad escludere che sussistano le lamentate nullità contrattuali, non è necessario, ai fini del decidere, alcun accertamento tecnico.
E' fondata la domanda riconvenzionale di . CP_1
Come già rilevato nell'ordinanza ex art.186 ter c.p.c. del 6.7.2023, la pretesa di al pagamento CP_1 da parte dell'attore della somma di € 88.465,04 a saldo delle rate non pagate (o non completamente pagate) del contratto di finanziamento n. 704895 dal mese di agosto 2021 a quello di dicembre 2022 trova pieno riscontro in quanto stabilito nel contratto di finanziamento e il mancato pagamento delle rate non è contestato dall'attore, anzi espressamente riconosciuto già in citazione.
Pertanto OR US va condannato a pagare a la somma di € CP_1 Controparte_1
88.465,04 oltre interessi di mora convenzionali, da calcolarsi sulla quota capitale da ogni scadenza sino all'effettivo saldo.
Non si ravvisano ragioni per derogare al principio della soccombenza nella ripartizione delle spese, considerati sia il recente orientamento della Suprema Corte sia, nel caso di specie, la presenza del TAN nell'accordo transattivo del 28.3.2014, già idonea a destituire di fondamento la pretesa attorea.
Le spese sono liquidate in dispositivo, determinato il valore sulla base della domanda e secondo i valori tabellari medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimo per la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-rigetta le domande di , titolare della con sede in Napoli;
Parte_1 Parte_4
-in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna a pagare a Parte_1 CP_1
la somma di € 88.465,04 oltre interessi di mora convenzionali, da calcolarsi sulla quota Controparte_1 capitale da ogni scadenza sino all'effettivo saldo;
pagina 10 di 11 -condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 17.252,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Milano, 14 aprile 2025
La giudice
Laura Massari
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