Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 21/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 2082/2022
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 05.05.2022 da
(C.F. 1, con l'Avv. MONICA Parte_1 C.F._1
MORLACCHI,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , con l'Avv. CARMELA Controparte_1 C.F._2
PRINCE,
RESISTENTE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede e dell'avv. PAOLA
BARANI (C.F. ), nella qualità di curatrice speciale dei minori C.F._3
nato il [...] (divenuto maggiorenne in corso di causa il Persona_1
28.06.2023), nato il [...] (che diventerà maggiorenne il Parte_2
12.07.2025) e nata il [...], in [...] reso in data Parte_3
03.02.2023, ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria dal COA di Busto Arsizio in data 25.05.2023.
“In merito al regime di affidamento dei minori e al loro collocamento e alla regolamentazione dei rapporti tra i minori e il genitore non collocatario:
1) Previa l'apertura di un procedimento di sorveglianza, limitare l'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e per l'effetto confermare l'affidamento all'Ente territorialmente competente per le decisioni relative al collocamento, all'educazione, all'istruzione e alla salute dei minori e nonché alla regolamentazione dei rapporti della minore con il padre, anche Pt_2 Pt_3 Pt_3
valutando una progressiva liberalizzazione, laddove vi siano i presupposti;
2) mantenere il collocamento di unitamente alla madre;
Pt_2 Pt_3
3) mantenere l'intervento dell' e tutti gli interventi ad oggi in essere, nonchè disporre l'attivazione di eventuali ed ulteriori interventi psico-educativi di cui i minori dovessero aver bisogno;
4) mantenere un monitoraggio sullo stato psico-fisico dei minori sino alla prossima maggiore età e Pt_2
di e sugli interventi attivati a loro sostegno nonché sul percorso di sostegno pedagogico e di Pt_3
supporto alla genitorialità per entrambi i genitori, a carico del servizio sociale territorialmente competente;
In merito all'aspetto economico della gestione dei figli minori e Pt_3 Pt_2
5) Disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1
indiretto dei figli, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 (€ 150,00 a figlio) rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a febbraio 2026, confermando, allo stato,
l'ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro del sig. – come da ordinanza del CP_1
10.2.2022;
6) Disporre che il contributo al mantenimento di ell'importo di € 150,00 sia versato alla madre Pt_2
sino al compimento del 21°anno di età, fatta salva l'effettiva adesione di un percorso formativo e Pt_2
agli ulteriori percorsi suggeriti dal Giudice penale e dai Servizi Sociali;
7) La sig.ra – anche in considerazione delle modeste spese straordinarie che di fatto sta Parte_1
sostenendo per i minori – accetta a che le stesse siano a suo carico esclusivo, nulla richiedendo al sig.
per tale titolo. CP_1
8) Disporre che l'assegno unico venga corrisposto integralmente alla madre;
- COMPENSARE le spese di giudizio tra i genitori;
Pag. 2 di 12 Porre a carico solidale delle parti l'obbligo di rifondere all'Erario o al Curatore speciale dei figli minorenni le spese di lite alla stessa liquidate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo della sentenza parziale n. 1443/2022 pubblicata in data 17.10.2022 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
***
Gli ex coniugi sono genitori di (nata il [...]), (nato il [...]), Per_2 Per_3
nato il [...]) e (nata il [...]). Pt_2 Pt_3
A mezzo dell'ordinanza presidenziale assunta in data 22.07.2022 “ritenuto che alla luce del pacifico trasferimento della figlia maggiorenne presso il padre e del permanere attuale del figlio presso la madre, con riserva al giudice istruttore di procedere ove lo ritenga alla sua Per_3
audizione al fine di verificare la prospettata volontà di trasferirsi presso il padre, deve essere ridotto l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione a carico del padre che va fissato in ragione di
175 euro mensili per ciascuno dei tre figli che attualmente risultano collocati presso la madre”, sono state confermate “le condizioni di separazione con le modifiche di cui alla parte motiva” (che, tra l'altro, prevedevano l'affido condiviso dei figli minorenni ai genitori, il loro collocamento prevalente presso la madre e l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare in locazione).
Sin dal 09.09.2022 è stato ordinato che Parte_4 [...]
, con sede in 21012 Cassano Magnago (Va), Via Alfredo Nobel n. 5, Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore nella sua qualità di datore di lavoro di
[...]
, trattenga mensilmente dalle somme dovute a quest'ultimo l'importo di euro 700,00, CP_1
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, e le corrisponda alla Sig.ra ”. Parte_1
All'udienza celebrata in data 01.02.2023 i genitori hanno dichiarato di percepire ciascuno l'importo di € 305,00 a titolo di AU.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 03.02.2023, tra l'altro, accertato che l'elevata conflittualità delle parti impedisce alle parti di comunicare a discapito della corretta ed equilibrata crescita psicofisica, intellettuale e morale dei tre figli minori e di esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale (come da condizioni di separazione omologate in data 17.02.2021 e confermate in data 22/28.07.2022), il giudice relatore,
Pag. 3 di 12 “parzialmente modificando l'ordinanza presidenziale assunta in data 22/28.07.2022, AFFIDA i figli minori delle parti al Comune di Cardano al Campo per quanto riguarda il collocamento, la salute,
l'istruzione e l'educazione; NOMINA l'avv. Paola Barani curatore speciale dei tre figli minori delle parti affinché dia loro voce e, d'intesa con i S.S., suggerisca gli interventi/servizi/percorsi da attivare per garantire loro una corretta ed equilibrata crescita psicofisica, intellettuale e morale;
DISPONE CHE i
S.S. del Comune di Cardano al Campo attivino immediatamente il Servizio di Spazio Neutro per garantire la frequentazione osservata e protetta tra il padre e i tre figli minori e il Servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna, monitorino il nucleo familiare (con la collaborazione dei S.S. del
Comune ”. Controparte_4
Il Servizio di SN non è mai stato attivato per che non si è presentato Per_1
all'incontro conoscitivo e, successivamente, è divenuto maggiorenne;
“in data 19 luglio,
a incontrato [l'educatrice professionale incaricata] che doveva consegnargli un dono portato Pt_2
dal padre ed il ragazzo ha comunicato di voler recuperare i rapporti con lo stesso. Sono stati poi svolti due diritti di visita, in cui il minore ha chiacchierato del più e del meno e giocato con il padre;
in seguito, al secondo incontro, n serata ha lasciato l'abitazione materna e, dopo aver trascorso una notte in Pt_2
strada è stato rintracciato dal padre e ha trascorso una notte da lui. Dopo tale episodio il minore ha incontrato il sig. e ha dichiarato, durante un confronto con la scrivente ed il padre durante il CP_1
terzo incontro in spazio neutro, di volerlo vedere al di fuori senza restrizioni. mentre è stato attivato nel mese di giugno 2023”; l'educatrice professionale “ha incontrato quattro volte prima di Pt_3
avviare i diritti di visita con il padre, in quanto la bambina non trascorreva dei momenti con il genitore da molto tempo e tendeva a chiamare “papà” anche il fratello maggiore, senza riuscire a differenziare le figure”.
Successivamente, all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 05.07.2023, “preso atto che i due figli maggiorenni delle parti ( e si sono trasferiti a vivere presso Per_2 Per_3
l'abitazione paterna tra il 22 e il 25 giugno, che il figlio minore al momento, ha dichiarato di Pt_2
non volere incontrare il padre e di essere disponibile a frequentare il centro educativo diurno La Banda
“due volte la settimana nelle giornate del martedì e del giovedì dalle 9,30 alle 11,30. Primo incontro già calendarizzato al 27.06”, che il trasferimento di e presso l'abitazione paterna potrebbe Per_2 Per_3
avere destabilizzato, in particolare, la minore che è stato avviato dai S.S. il percorso per Pt_3
avvicinare la minore al padre (che non conosce) e che a oggi i S.S. del Comune di Pt_3 CP_4
Pag. 4 di 12 nulla hanno relazionato rispetto all'indagine loro affidata in data 28.09.2022, [il giudice CP_4
relatore] ritenutane la necessità, sospende l'obbligo posto a carico del padre di versare alla madre il contributo mensile di € 175,00, rivalutato come per legge, per i figli maggiorenni e Per_2 Per_3
durante i tempi di permanenza dei medesimi presso di sé a partire dal corrente mese di luglio, dispone che i S.S. del Comune di Cardano al Campo, con l'ausilio del curatore speciale dei figli minori delle parti e approfondiscano la conoscenza del nucleo familiare (anche sentendo i figli maggiorenni Pt_2 Pt_3
delle parti rispetto alle cause del loro recente trasferimento presso l'abitazione paterna e la loro progettualità futura), attivino un percorso (individuale) di sostegno alla genitorialità per ciascuna delle parti in causa (anche garantendo, ove ritenuta necessaria, la presenza di una mediatrice culturale), attivino senza ritardo il servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna, proseguano il percorso di avvicinamento (osservato e protetto) della minore al padre”. Pt_3
Alla successiva udienza celebrata in data 24.10.2023 il CS dei minori ha dichiarato che il servizio di educativa domiciliare e di supporto pedagogico presso l'abitazione materna verrà attivato il giorno 03.11.2023.
A mezzo dell'ordinanza assunta in pari data, tra l'altro, sono stati liberalizzati gli incontri tra e il padre “nel rispetto degli impegni scolastici del minore comunicando alla ricorrente, Pt_2
tramite messaggio whatsapp, i pernottamenti che il minore farà presso l'abitazione paterna entro le ore
20:00” e l'ente affidatario è stato incaricato di “incrementare la frequentazione padre/figlia minore in Spazio Neutro destinandovi le risorse precedentemente deputate alla frequentazione padre/Omar e [di offrire] al padre un percorso di sostegno alla genitorialità presso il consultorio familiare”.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 23.02.2024 il giudice relatore ha provveduto come segue: “È pacifico che i figli maggiorenni delle parti, (nata il [...]) e Per_2 Per_3
(nato il [...]), convivano a oggi con il padre (sebbene anagraficamente residenti presso l'abitazione della madre). Il padre ha dichiarato che lavora (sia pure “in nero”). L'obbligo Per_2
paterno di contribuire al mantenimento di e (di cui alle ordinanze assunte in data Per_2 Per_3
28.07.2022 e in data 14.10.2022) è stato sospeso in data 05.07.2023. Dal 05.07.2023 il resistente versa alla ricorrente, per il tramite del proprio datore di lavoro, l'importo mensile di € 350,00 per il mantenimento indiretto ordinario di e di […] I figli minorenni, (nato il Pt_2 Pt_3 Pt_2
12.07.2007) e (nato il [...]), convivono con la madre: frequenta liberamente il Pt_3 Pt_2
Pag. 5 di 12 padre (che lo accompagna alla stazione la mattina per garantirgli il puntuale ingresso alla scuola professionale a Samarate); frequenta regolarmente e serenamente il padre in spazio neutro ogni Pt_3
quindici giorni per un'ora tant'è che i S.S., avendo osservato “un'importante crescita della relazione padre figlia” in data 15.01.2024 hanno ritenuto “di dover proseguire con gli incontri tra ed il Pt_3
padre, aumentandone la frequenza in modo tale da renderli settimanali”. Il curatore speciale dei minori ha prospettato la possibilità di visite padre/figlia presso il domicilio paterno.
Rispetto alla ricorrente i S.S. hanno riferito quanto segue:
e ono coinvolti in procedimenti penali”. Per_3 Pt_2
A mezzo delle note scritte depositate in data 05.06.2024 il CS ha documentato i procedimenti penali pendenti a carico di Pt_2
All'udienza celebrata in data 17.07.2024 il giudice relatore ha ascoltato che, tra Pt_2
l'altro, ha dichiarato: “Ho concluso il percorso di studi come metalmeccanico ma non ho superato lo stage perché non mi sono presentato gli ultimi giorni perché preferivo rimanere a casa a dormire. Non mi piaceva quello che mi facevano fare. Durava 8 ore al giorno e stavo sempre davanti a una macchina. Sto cercando una scuola per parrucchiere o barista. Mi sveglio verso mezzogiorno, metto un po' a posto la casa ed esco a fare un giro, torno per cena e poi riesco fino alle 23:00. La mamma durante il giorno lavora facendo pulizie in un hotel, di soli-to esce alle 09:00 e torna alle 15:00. Non vedo né sento i miei fratelli maggiori. So che lavora in un bar e non fa niente. Da quando è finita la scuola Per_2 Per_1
non lo vedo più. La mamma porta da un'amica quando va al lavoro. A volte vado all'oratorio Pt_3
di Gallarate a giocare a calcio, ho conosciuto e ho un buon rapporto. Non gli ho raccontato Persona_4
niente, vado lì, chiedo un pallone e gioco. Riconosco che è una figura positiva per me che mi sta Per_5
aiutando a trovare una strada per il mio futuro. Mi hanno contestato una rapina aggravata, un'aggressione e un furto di un orologio due mesi fa. Anche mio fratello ha dei procedimenti penali.
Incontro una o due volte a settimana. Facciamo colazione e parliamo di come vanno le cose. Sono Per_5
consapevole dell'impegno e del sacrificio che fa mia madre per mantenermi. Non mi interessa la relazione con mio padre. non c'è mai stato per me, lo vedo come uno sconosciuto. Non so il motivo per cui Per_1
e sono andati a vivere con il papà. Dichiara che è in carcere a Busto Arsizio da qualche Per_2 Per_1
settimana, non conosco il motivo. Dichiara che la mamma è andata a trovarlo. ha sofferto Pt_3
Pag. 6 di 12 l'allontanamento di da casa. In Marocco ho gli zii e i cugini, mi piacerebbe tornare in vacanza Per_1
ma non a vivere. Dichiara di essere consapevole di essere a un bivio e di dovere decidere cosa fare della propria vita e se impegnarsi per imparare una professione. Si impegna a parlare con e con Don Per_5
per vedere se sia possibile trovare un'attività di volontariato per impegnare il tempo in modo Per_4
costruttivo”.
All'udienza celebrata in data 26.09.2024 gli ex coniugi hanno rappresentato la volontà di tentare di regolamentare consensualmente i rapporti economici.
Ne mese di novembre 2024 “L'assistente sociale del Comune di dott. Controparte_4
ha comunicato […] che tra il 28.10.24 e il 4.11.24 sono stati effettuati degli accessi presso Per_6
l'abitazione del sig. , sita in V. Piave, 10, nessuno dei quali è Controparte_1 Controparte_4
andato a buon fine in quanto non è mai stato trovato nessuno presente. Attualmente, nell'abitazione risultano residenti, oltre al sig. , altre tre persone maggiorenni, di origine straniera, senza alcun CP_1
legame di parentela con il sig. . In data 8/7/2024 è stata avviata la pratica di irreperibilità per CP_1
due dei tre coinquilini del sig. ”. CP_1
All'udienza celebrata in data 29.01.2025 le parti hanno dichiarato che verrà Per_1
scarcerato il 28.04.2025 e dovrà prestare servizi socialmente utili. La ricorrente ha dichiarato di essere disponibile a consensualizzare la presente vertenza quantificando il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di e nell'importo Pt_3 Pt_2
complessivo mensile di € 400,00, rivalutato come per legge, oltre al 50% dell'AU come nell'attualità (che ammonta a € 398,80/2= € 199,40), confermando l'affido all'ente dei minori anche per la regolamentazione dei rapporti padre/figlia, chiedendo l'apertura di un procedimento di vigilanza dinanzi al GT e la compensazione delle spese di lite e impegnandosi a rifondere il 50% del compenso spettante al CS. Il resistente ha dichiarato che il procedimento penale pendente a suo carico (n. r. g. 1491/2023 n. r.) è stato definito con l'assoluzione in data 20.01.2025 e si è riservato di depositare la sentenza (depositata in data 02.02.2025), ha chiesto che la relazione padre/figlia minore venga sostenuta e implementata anche al di fuori dello SN, ha offerto il minore importo di € 300,00 per il mantenimento di e ha condiviso le ulteriori conclusioni Pt_2 Pt_3
in atti rassegnate. Il CS ha dichiarato che ta frequentando la scuola regolarmente Pt_2
e ha chiesto confermare il regime di affidamento vigente, autorizzare la madre a
Pag. 7 di 12 percepire dall'INPS il 100% dell'AU spettante per e he sono interamente Pt_3 Pt_2
a suo carico e porre a carico del padre un contributo mensile di complessivi € 300,00 per e ferma restando la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i due Pt_3 Pt_2
genitori come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano di cui non ha contezza.
Il giudice relatore ha invitato le parti a esprimersi circa la possibilità di prevedere un termine finale per il mantenimento di prossimo alla maggiore età (nel mese di Pt_2
luglio) e a valutare all'uopo quello del compimento del 21° anno d'età, fatta salva l'effettiva adesione del figlio a un percorso formativo e agli ulteriori percorsi suggeriti dal giudice penale e dai SS.
Le parti hanno chiesto un breve rinvio per confrontarsi sulla proposta del CS e hanno dichiarato di rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 20.02.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte innanzi richiamate.
In data 12.02.2025 i SS hanno depositato un'analitica relazione circa le modalità di frequentazione del centro diurno L'Impronta da parte di concludendo come Pt_2
segue: “Il periodo in esame ha consentito di raccogliere elementi significativi per costruire un progetto educativo aderente alle esigenze educative del minore. però, è riuscito a cogliere solo a tratti e in Pt_2
modo discontinuo tale opportunità, facendo emergere con evidenza le numerose fragilità che contraddistinguono la sua personalità e il suo attuale processo evolutivo. Il ragazzo mostra poca consapevolezza relativamente ai procedimenti penali che lo vedono coinvolto, una scarsissima capacità di autocritica e una altrettanto scarsa progettualità su di sé e sul proprio futuro. Il contesto familiare e sociale nel quale è immerso, d'altro canto, non sembra essere supportivo ma, al contrario, disfunzionale e povero di stimoli. La mancanza di una regolarità nella propria vita quotidiana, di regole condivise, di cura e di contenimento e l'assenza di figure adulte significative non facilitano lo sviluppo in di un Pt_2
pensiero costruttivo su di sé e sulla propria vita. Il ragazzo ha mostrato solo a tratti la capacità di affidarsi agli educatori che lo hanno accompagnato in questa fase, pur avendo aderito formalmente al progetto propostogli. Le buone competenze manuali che il ragazzo ha mostrato di possedere hanno fatto ipotizzare di poter costruire con lui, nel tempo, un percorso di ripresa della sua formazione e/o di un accompagnamento all'inserimento lavorativo anche tramite il supporto del progetto Fuori Giri al quale il ragazzo è stato segnalato nel periodo in esame. I processi emotivi, psicologici e comunicativi del ragazzo
Pag. 8 di 12 appaiono caratterizzati da immaturità e poco articolati, pur essendo prossimo alla maggiore età. Pt_2
Il ragazzo non appare in questa fase in grado di costruire per sé, in autonomia, un percorso di vita efficace e nello stesso tempo fatica a chiedere aiuto e ad affidarsi ai Servizi che lo hanno in carico, con i quali si interfaccia in modo superficiale e senza comprenderne appieno la funzione supportiva e di accompagnamento”.
I SS hanno riferito quanto segue in data 06.02.2025: “In data 27.01.25 l'operatrice di Spazio
Neutro ha riportato alle scriventi quanto riferitole dal padre del giovane: in data 22.1.25 arebbe Pt_2
stato arrestato a Stresa perché colto nell'atto di rubare/consumare del cibo e delle bevande alcoliche non acquistati in un supermercato insieme ad altri amici. La Dott.ssa , aggiornata sui fatti, ha Tes_1
dichiarato durante l'incontro di rete che il ragazzo, pur presentandosi al Centro Diurno nei giorni successivi, non le ha riferito nulla dichiarando di ignorare l'episodio dell'arresto. A fronte di tale comportamento, gli operatori lamentano la difficoltà di ingaggiare in un confronto sui motivi delle Pt_2
sue assenze e sollevano delle perplessità rispetto alla prosecuzione del percorso del ragazzo presso il
Centro diurno, inoltre anche il dott. riporta alle scriventi lo stesso problema della frequenza. Per_7
Durante l'ultimo incontro di rete tenutosi in data 4.2.2025 le operatrici scriventi, la dott.ssa Per_8
l'operatrice che si occupa della parte penale del ragazzo dott.ssa , la dott.ssa e la Per_9 Tes_1
curatrice speciale Avv.to Barani ad oggi non riescono a costruire una progettualità per il quale Pt_2
continua ad opporre resistenza verso tutti i servizi attivi nei suoi confronti. Pertanto, in data odierna sono stati sospesi: il centro diurno l'impronta e il percorso educativo con il dott. i servizi Per_7
manterranno i contatti con il minore al fine di sollecitarlo rispetto alle vicende penali. […] Rispetto all'udienza tenutosi in data 6.2.2025 rispetto ai due procedimenti penali di (Proc. n. Pt_2
1501/2023 GUP 2678/2023 RGNR e Proc. 3020/2023 RGNR 276/2024 GUP) a fronte di tale inconsapevolezza di rispetto alle conseguenze delle sue azioni l'esito è stato un rinvio Pt_2
dell'udienza nel mese di maggio”.
In data 21.02.2025 è stata depositata relazione a firma dell'operatore dello SN da cui emerge che da gennaio gli incontri sono diventati a cadenza settimanale, di un'ora ciascuno, “entrambi i genitori si sono trovati a loro agio e sta vedendo il padre con regolarità. Pt_3
La madre trova il cambio di sede più agevole, tanto da presentarsi agli appuntamenti con puntualità. Il signore ha significativamente modificato il suo approccio con la figlia, portando proposte interessanti alla minore e ponendo anche diverse regole all'interno degli incontri. Nell'ultimo, avvenuto in data 30
Pag. 9 di 12 gennaio, si è proposto di supportarla nei compiti scolastici e è stata entusiasta della prospettiva, Pt_3
tanto da iniziare un gioco simbolico in cui lei interpretava la maestra e il papà l'alunno, che doveva scrivere sotto dettatura. La bambina sta ormai chiamando il signor “papà”, rivolgendogli anche CP_1
abbracci affettuosi mentre verbalizza di volergli bene e vi sono dei momenti in cui lo invita a casa della mamma come componente della famiglia nelle ricorrenze festive. Seppur si possa parlare di poche osservazioni in merito, è evidente la collaborazione positiva che vi è da parte di entrambi i genitori.
Rimane importante continuare ad accompagnare il signore nella costruzione di un legame stabile, iniziando ad esempio ad uscire sul territorio e sperimentarsi in contesti meno strutturati”.
***
Le condizioni concordate dalle parti, ove puntualmente rispettate, appaiono idonee a contenere i pregiudizi derivati ai minori dalla disgregazione del nucleo familiare e, come tali, devono essere recepite, fatto salvo l'obbligo paterno di contribuire nella misura del
50% alle spese sanitarie non coperte dal SSN di cui i figli e dovessero Pt_2 Pt_3
necessitare.
I SS proseguiranno ad adempiere il mandato loro conferito e relazioneranno semestralmente al GT del procedimento di vigilanza di seguito aperto a favore dei minori (impregiudicato il dovere di segnalare senza ritardo qualsivoglia situazione pregiudizievole anche alla PR presso il TM di Milano).
***
Le spese sostenute dal CS dei minori, secondo la regola della causalità, liquidate ex D. M.
147/2022, a favore dell'Erario o del difensore come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico solidale dei genitori (riconoscendo i valori minimi tabellari per le fasi n. 1,
2 e 4 e i valori tabellari medi per la terza fase).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA CHE i rapporti tra gli ex coniugi (C.F. Parte_1
, e (C.F. C.F._1 Controparte_1 C.F._2
Pag. 10 di 12 post divorzio siano regolamentati alle condizioni concordate per come di seguito riportate e in parte modificate:
1) CONFERMA l'affidamento dei figli minorenni delle parti all'Ente territorialmente competente (attualmente il Comune di Cardano al Campo) per le decisioni relative al collocamento, all'educazione, all'istruzione e alla salute nonché alla regolamentazione dei rapporti della minore con il padre, anche valutando una progressiva Pt_3
liberalizzazione, laddove ve ne siano i presupposti;
2) CONFERMA, allo stato, il collocamento prevalente di e presso la Pt_2 Pt_3
madre;
3) DISPONE la prosecuzione dell'intervento di ADM e tutti gli interventi a oggi in essere e l'attivazione degli ulteriori interventi psico-educativi di cui i minori dovessero aver bisogno;
4) DISPONE la prosecuzione da parte dei SS territorialmente competenti, d'intesa tra loro, del monitoraggio delle condizioni psico-fisiche dei minori sino alla prossima Pt_2
maggiore età) e (anche mediante il confronto periodico con gli insegnanti di Pt_3
riferimento) e la prosecuzione dell'intervento di sostegno pedagogico e di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori;
5) DISPONE CHE, in conformità all'accordo siglato, dalla pubblicazione della presente sentenza, il resistente versi alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento indiretto ordinario di di entro il 5 di ogni mese, l'importo Pt_2 Pt_3
mensile di € 300,00 (€ 150,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a febbraio 2026 CONFERMANDO, allo stato, l'ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro del padre;
6) DISPONE CHE, in conformità all'accordo siglato, il contributo al mantenimento di sia versato alla ricorrente sino al compimento del 21° anno di età, fatta salva Pt_2
l'effettiva adesione di un percorso formativo e agli ulteriori percorsi suggeriti dal Pt_2
Giudice penale e dai Servizi Sociali;
7) DÀ ATTO CHE la ricorrente ha accettato di farsi carico delle spese straordinarie da sostenere per i minori (fatta eccezione per le spese sanitarie non coperte dal SSN cui il
Pag. 11 di 12 resistente parteciperà nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano);
8) DÀ ATTO CHE i genitori si sono accordati per consentire alla madre di percepire l'intero importo dell'assegno unico e DISPONE in conformità;
9) COMPENSA le spese di lite tra la ricorrente e il resistente;
10) PONE a carico solidale della ricorrente e del resistente l'obbligo di rifondere all'Erario (nel caso di definitiva ammissione dei minori al patrocinio a spese dello Stato)
o all'avv. Paola Barani (in caso contrario) le spese di lite liquidate in complessivi €
4.712,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
11) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore dei minori Pt_2
(nato il [...]) e (nata il [...]) dinanzi al GT di
[...] Parte_3
questo Tribunale (cui i SS relazioneranno ogni sei mesi, depositando la prima relazione entro e non oltre il 30.09.2025, impregiudicato il dovere di segnalare senza ritardo qualsivoglia situazione pregiudizievole).
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza ai SS dei Comuni di Cardano al Campo e di e di e Controparte_4
al GT di questo Tribunale per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 21/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in data 13.09.2021