Ordinanza cautelare 23 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 22 gennaio 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 23/06/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01377/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01648/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1648 del 2024, proposto da
SA NN, VA TI, PE NN, EN Di Prima e NA Di Prima, rappresentati e difesi dall’avvocato Maria Marinello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Carla Marsala Fanara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
Solemar Leisure S.S.D. a r.l., rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriele Giambrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa adozione di misure cautelari
- dell’ordinanza di demolizione n. 118 del 30 luglio 2024 prot. 963684 notificata in data 31 luglio 2024 con cui il Comune di Palermo – Area Urbanistica della Rigenerazione Urbana della Mobilità del Centro Storico-Ufficio Condono, Sanatorie edilizie e Abusivismo – U.O.3. – Provvedimenti sanzionatori – Abusivismo ha ingiunto ai ricorrenti di demolire alcune opere abusive realizzate nello stabilimento “Solemar”, sito a Palermo, lungomare Cristoforo Colombo n. 2107 e dell’atto presupposto dell’ordinanza di demolizione citata, segnalazione n. 119 del 17 luglio 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Palermo;
Vista l’ordinanza cautelare e istruttoria n. 677 del 23 dicembre 2024;
Vista l’ordinanza collegiale n. 154 del 22 gennaio 2025;
Visto l’atto di intervento del 24 marzo 2025;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Marco Maria Cellini e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale, con avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a. di parziali inammissibilità e improcedibilità del ricorso;
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con ricorso ritualmente notificato e depositato, veniva impugnata l’ordinanza n. 118 del 30 luglio 2024, relativa alla demolizione di opere abusive realizzate nello stabilimento balneare “Solemar” di Palermo, perché – secondo l’impostazione dei ricorrenti – le quattro contestazioni presenti nell’atto sarebbero insussistenti e assunte in violazione dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001 e con eccesso di potere per travisamento del fatto; in particolare: a) dal raffronto della documentazione tecnica a supporto degli atti concessori e autorizzatori emergerebbe l’identicità dello stato dei luoghi rispetto a quanto rappresentato dalla polizia edilizia in occasione del sopralluogo del luglio 2024; b) il terrazzo prospiciente il locale ristorante, utilizzato per somministrazione di cibi, sarebbe stato coperto con interventi comunque compatibili con l’art. 20 l.r. n. 4/2003; c) l’area di 106 mq adibita a salottini e privè al servizio degli eventi sarebbe stata assentita con la concessione balneare, dunque con altro atto promanante dalla pubblica autorità; d) la struttura in legno sostenuta da tubi innocenti a servizio del ristorante e a livello del corpo di fabbrica adibita a rimessa/celle frigo/ufficio sarebbe da considerare opera stagionale;
Rilevato che, con ordinanza n. 677 del 18 dicembre 2024, veniva accolta la domanda cautelare “ al solo fine di mantenere inalterato lo stato dei luoghi nelle more della definizione del merito della controversia ” e veniva disposta l’acquisizione “ - della segnalazione n. 119 del 17 luglio 2024 comprensiva di tutti gli allegati, preferibilmente in formato nativo digitale e a colori;
- del verbale di sequestro del 6 luglio 2024 dello stabilimento Solemar, comprensivo degli allegati anche fotografici, preferibilmente in formato nativo digitale e a colori, relativo al procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Palermo con numero di R.G. 9100/2024, previa acquisizione del nulla osta da parte della competente A.G.;
- del titolo relativo allo svolgimento dell’attività di ristorazione rilasciato ai gestori dello stabilimento Solemar ”;
Vista la documentazione depositata dal Comune di Palermo in data 22 gennaio 2025, in ottemperanza alle esigenze istruttorie rappresentate da questo Tribunale;
Visto l’atto d’intervento della Solemar Leisure ssd a r.l., conduttrice della struttura di proprietà dei ricorrenti, che rappresentava per mezzo di relazione giurata e compendio fotografico l’avvenuta demolizione degli abusi edilizi contestati;
Visto il rapporto della Polizia Municipale di Palermo del 1° aprile 2025 con cui veniva riscontrata la non integrale ottemperanza all’ordine di demolizione;
Rilevato nondimeno che, da un raffronto tra testo della segnalazione della polizia edilizia n. 119 del 17 luglio 2024, riportata nell’epigrafe del provvedimento (v. p. 1), e la parte dispositiva di quest’ultimo emerge una discrasia tra tutte le opere che il Comando di Polizia Municipale ha segnalato come abusive e quelle, inferiori nel numero, di cui l’Area Urbanistica ha ingiunto la demolizione (v. p. 4);
Ritenuto, a tal riguardo, che il ricorso, nella parte in cui contesta il provvedimento di demolizione relativamente all’area di 106 mq segnalata come abusiva e destinata a salottini e privé, sia inammissibile per difetto di interesse, dato che il provvedimento non ingiunge espressamente la demolizione anche di tale area (v. le già citate differenze tra p. 1 e p. 4);
Ritenuto, rispetto alla restante parte, che sia sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione del ricorso perché la società conduttrice, interveniente in questo giudizio, ha demolito tutte le opere di cui è stata specificamente ingiunta la demolizione (seppure, insolitamente, non tutte quelle segnalate come abusive dalla Polizia Municipale con l’atto presupposto che deve quindi ritenersi non sia stato integralmente condiviso dall’Area Urbanistica del Comune);
Ritenuto che le spese di lite devono essere regolate con il principio di soccombenza virtuale, alla luce del carattere manifestamente abusivo delle opere di cui era stata ingiunta la demolizione (cambiamento di disposizione dei luoghi con mutamento di destinazione d’uso da D6 a C6 rispetto al terrazzo; posa di una struttura in legno non amovibile in zona soggetta a inedificabilità assoluta);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nel senso di cui in motivazione, lo dichiara in parte inammissibile per difetto di interesse e in altra parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna i ricorrenti e la società interveniente, in solido tra loro, a corrispondere al Comune di Palermo le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre iva, cpa e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Mario Bonfiglio, Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Maria Cellini | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO