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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/04/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3270/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3270/2024 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Pescara, Via Renato Parte_1 C.F._1
Paolini n. 100, presso lo studio dell'Avv. ZOPPO FRANCESCO che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara al C.so Controparte_1 C.F._2
Umberto I n. 54 presso lo studio dell'Avv. D'INCECCO CLAUDIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sig.ra ha intrapreso per circa otto anni una relazione affettiva con il sig. Parte_1 [...]
con cui ha iniziato una convivenza more uxorio, dalla quale sono nati i figli e CP_1 Per_1
rispettivamente il 24.11.2007 e il 24.06.2010 a Pescara. Per_2
2. Con ricorso del 6 novembre 2024 la sig.ra agiva in giudizio nei confronti del sig. Pt_1 CP_1 al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, ponendo a carico del un Per_1 Per_2 CP_1 assegno di mantenimento mensile in favore dei figli di € 300,00 cadauno, oltre la corresponsione del
50% delle spese straordinarie.
3. Premetteva la ricorrente che a seguito della separazione la stessa adiva il Tribunale di Teramo, allora territorialmente competente, al fine di disciplinare i rapporti tra i propri figli minori e il loro padre. Con ordinanza del 28 maggio 2024, il predetto Tribunale provvedeva in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale. La stessa tuttavia precisava che, dopo alcuni anni vissuti separatamente e soprattutto nell'interesse dei figli gli stessi decidevano di riconciliarsi, salvo poi cessare definitivamente la relazione nel maggio 2024.
4. Il resistente si costituiva in giudizio con apposita comparsa chiedendo la reiezione delle domande proposte dalla ricorrente.
5. All'udienza del 9 aprile 2025 le parti dichiaravano di essere pervenute ad un accordo sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni indicate nel relativo verbale d'udienza e di seguito riportate:
a. disporre l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori con Persona_3 Persona_4 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita in Pescara alla via
Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 23;
b. disporre che il sig. contribuisca al mantenimento economico dei figli minori Controparte_1 Per_1
e mediante il versamento mensile di € 150,00 cadauno ogni giorno 5 del mese con decorrenza Per_2
dal 01.04.2025 da corrispondere con bonifico bancario alle coordinate Iban IT 97 P 07601 15400
001067805166 intestate alla sig.ra presso Poste Italiane spa. Parte_1
pagina 2 di 4 c. Assegno mensile rivalutato annualmente ex Istat. Spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pescara nella misura del 50% per ciascun genitore.
d. Disporre che al compimento del 18° anno di età del figlio e cioè, a decorrere dalla mensilità Per_1 di dicembre 2025 il mantenimento di €150,00 sarà versato direttamente in favore del figlio maggiorenne con accredito mensile su carta ricaricabile o postepay intestato al suddetto con comunicazione da far pervenire al sig. entro la data del 5/12/2025; Controparte_1
e. disporre che al compimento del 18° anno di età del figlio e cioè a decorrere dalla mensilità Per_2
di giugno 2028 il mantenimento mensile sarà versato direttamente in favore del figlio maggiorenne con accredito mensile su carta ricaricabile o Postepay intestato al suddetto con comunicazione da far pervenire al sig. entro la data del 05.06.2028; Controparte_1
f. disporre che il padre possa incontrare i figli minori e previo accordo diretto con gli Per_1 Per_2
stessi e nel rispetto dei loro impegni scolastici e personali. Quanto alle festività nazionali e locali, nonché al periodo estivo, disporre che i genitori concordino direttamente con i figli termini e modalità.
g. Il sig. con la sottoscrizione del presente accordo si obbliga a corrispondere in Controparte_1
favore della sig.ra , per le mensilità del mantenimento dei figli da maggio 2024 a marzo Parte_1
2025, la somma di €4.400,00, mediante ratei mensili di € 100 con decorrenza dal 01.04.2025 sino a totale estinzione del debito alle coordinate IBAN su indicate.
h. Le spese e competenze del presente giudizio sono compensate fra le parti. I rispettivi avvocati sottoscrivono il presente accordo ai fini della rinuncia solidarietà professionale.
6. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi agli interessi delle parti medesime e dei figli minori.
7. Spese di giudizio compensate, così come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero così provvede:
a) disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori e Per_1 Persona_4 conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
b) spese di giudizio interamente compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Pescara il 15 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3270/2024 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Pescara, Via Renato Parte_1 C.F._1
Paolini n. 100, presso lo studio dell'Avv. ZOPPO FRANCESCO che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara al C.so Controparte_1 C.F._2
Umberto I n. 54 presso lo studio dell'Avv. D'INCECCO CLAUDIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sig.ra ha intrapreso per circa otto anni una relazione affettiva con il sig. Parte_1 [...]
con cui ha iniziato una convivenza more uxorio, dalla quale sono nati i figli e CP_1 Per_1
rispettivamente il 24.11.2007 e il 24.06.2010 a Pescara. Per_2
2. Con ricorso del 6 novembre 2024 la sig.ra agiva in giudizio nei confronti del sig. Pt_1 CP_1 al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, ponendo a carico del un Per_1 Per_2 CP_1 assegno di mantenimento mensile in favore dei figli di € 300,00 cadauno, oltre la corresponsione del
50% delle spese straordinarie.
3. Premetteva la ricorrente che a seguito della separazione la stessa adiva il Tribunale di Teramo, allora territorialmente competente, al fine di disciplinare i rapporti tra i propri figli minori e il loro padre. Con ordinanza del 28 maggio 2024, il predetto Tribunale provvedeva in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale. La stessa tuttavia precisava che, dopo alcuni anni vissuti separatamente e soprattutto nell'interesse dei figli gli stessi decidevano di riconciliarsi, salvo poi cessare definitivamente la relazione nel maggio 2024.
4. Il resistente si costituiva in giudizio con apposita comparsa chiedendo la reiezione delle domande proposte dalla ricorrente.
5. All'udienza del 9 aprile 2025 le parti dichiaravano di essere pervenute ad un accordo sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni indicate nel relativo verbale d'udienza e di seguito riportate:
a. disporre l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori con Persona_3 Persona_4 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita in Pescara alla via
Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 23;
b. disporre che il sig. contribuisca al mantenimento economico dei figli minori Controparte_1 Per_1
e mediante il versamento mensile di € 150,00 cadauno ogni giorno 5 del mese con decorrenza Per_2
dal 01.04.2025 da corrispondere con bonifico bancario alle coordinate Iban IT 97 P 07601 15400
001067805166 intestate alla sig.ra presso Poste Italiane spa. Parte_1
pagina 2 di 4 c. Assegno mensile rivalutato annualmente ex Istat. Spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pescara nella misura del 50% per ciascun genitore.
d. Disporre che al compimento del 18° anno di età del figlio e cioè, a decorrere dalla mensilità Per_1 di dicembre 2025 il mantenimento di €150,00 sarà versato direttamente in favore del figlio maggiorenne con accredito mensile su carta ricaricabile o postepay intestato al suddetto con comunicazione da far pervenire al sig. entro la data del 5/12/2025; Controparte_1
e. disporre che al compimento del 18° anno di età del figlio e cioè a decorrere dalla mensilità Per_2
di giugno 2028 il mantenimento mensile sarà versato direttamente in favore del figlio maggiorenne con accredito mensile su carta ricaricabile o Postepay intestato al suddetto con comunicazione da far pervenire al sig. entro la data del 05.06.2028; Controparte_1
f. disporre che il padre possa incontrare i figli minori e previo accordo diretto con gli Per_1 Per_2
stessi e nel rispetto dei loro impegni scolastici e personali. Quanto alle festività nazionali e locali, nonché al periodo estivo, disporre che i genitori concordino direttamente con i figli termini e modalità.
g. Il sig. con la sottoscrizione del presente accordo si obbliga a corrispondere in Controparte_1
favore della sig.ra , per le mensilità del mantenimento dei figli da maggio 2024 a marzo Parte_1
2025, la somma di €4.400,00, mediante ratei mensili di € 100 con decorrenza dal 01.04.2025 sino a totale estinzione del debito alle coordinate IBAN su indicate.
h. Le spese e competenze del presente giudizio sono compensate fra le parti. I rispettivi avvocati sottoscrivono il presente accordo ai fini della rinuncia solidarietà professionale.
6. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi agli interessi delle parti medesime e dei figli minori.
7. Spese di giudizio compensate, così come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero così provvede:
a) disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori e Per_1 Persona_4 conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
b) spese di giudizio interamente compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Pescara il 15 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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