Articolo 1 della Legge 31 gennaio 1961, n. 50
Articolo 2
Versione
21 marzo 1961
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 40.000.000, per la durata di cinque esercizi finanziari, a decorrere da quello 1960-61, a favore della Societa' italiana per l'organizzazione internazionale con sede in Roma.
Entrata in vigore il 21 marzo 1961