Art. 3.
Dopo il terzo comma dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1968, n. 858 , sostitutivo dell' articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , e successivamente modificato dall' articolo 16 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 , e' aggiunto il seguente:
"Nei limiti delle necessita' delle opere di cui al comma precedente, l'ispettorato provvede, altresi', a propria cura e spese, alla eliminazione dei ricoveri provvisori e delle relative opere di civilizzazione nonche' alla eventuale esecuzione delle opere occorrenti per il mantenimento della funzionalita' dei ricoveri residui".
Dopo il terzo comma dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1968, n. 858 , sostitutivo dell' articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , e successivamente modificato dall' articolo 16 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 , e' aggiunto il seguente:
"Nei limiti delle necessita' delle opere di cui al comma precedente, l'ispettorato provvede, altresi', a propria cura e spese, alla eliminazione dei ricoveri provvisori e delle relative opere di civilizzazione nonche' alla eventuale esecuzione delle opere occorrenti per il mantenimento della funzionalita' dei ricoveri residui".