Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. 364/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 27/03/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. PANEBIANCO CARMELA, Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e difeso da: avv.ti MORETTI LEONARDO LUCIO ed ESPOSITO CP_1
RAFFAELE, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi. Appello CP_1
avverso la sentenza n. 88/2024 del 26/02/2024, emessa dal Tribunale di Chieti in funzione di
Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 27/03/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 08/08/2024 ha impugnato la sentenza indicata Parte_1
in oggetto, pronunciata il 26/02/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale era stata respinta la domanda, avanzata con ricorso del 09/05/2023, di revisione del danno
L'impugnata sentenza, aderendo alle conclusioni del c.t.u. medico-legale nominato, ha ritenuto che l'aggravamento della misura invalidante dell'ipoacusia, pur sussistente, non fosse causalmente ricollegabile all'attività lavorativa svolta ma fosse dovuto a naturale peggioramento dell'udito correlato all'età, poiché se cessa l'esposizione al rumore otolesivo il danno del neuroepitelio cocleare si arresta, si cristallizza a quello esistente e non coinvolge ulteriori elementi della chiocciola nell'orecchio interno.
L'appellante, nei motivi di appello articolati, ha dedotto l'erroneità della motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui, aderendo acriticamente alle conclusioni del c.t.u., aveva ritenuto insussistente il nesso causale tra l'attività lavorativa e l'aggravamento del danno acustico, poiché l'adibizione alla lavorazione morbigena era continuata, dopo l'inziale riconoscimento dell'ipoacusia, fino al 2019, la patologia non era suscettibile di miglioramento, il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione era di quattro anni, e non sussistevano causa extralavorative, sicché il peggioramento rispetto all'iniziale riconoscimento era riconducibile all'attività lavorativa svolta.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la correttezza CP_1 della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è fondato, per le seguenti considerazioni.
Ritenere -come l'impugnata sentenza, che ha acriticamente recepito le conclusioni del c.t.u. nominato- l'insussistenza del nesso causale tra attività lavorativa e danno sulla base del rilievo che il danno da rumore cesserebbe di riaggravarsi al termine dell'attività lavorativa, è erroneo, essendo pacifico che sia ipotizzabile un aggravamento dell'ipoacusia anche dopo l'abbandono della lavorazione morbigena, in quanto: l'ipoacusia conseguente a lavorazione morbigena è indennizzabile fino a quattro anni dopo la cessazione del lavoro (d.P.R. n. 428/1975, All. 4, n.
44); l'art. 83 c. 8 d.P.R. n. 1124/1965 delimita in quindici anni il termine entro il quale l'assicurato, avente postumi che non raggiungono la soglia minima indennizzabile, può far valere il superamento di detta soglia;
la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 179/1988, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 134 c. 1 d.P.R. n. 1124/1965 stesso, nella parte in cui prevedeva un termine massimo entro il quale la malattia professionale deve manifestarsi per poter essere indennizzata (cfr. Cass. Sez. L. nn. 11790 del 02/08/2003 rv.
565634 – 01, n. 5729 del 10/06/1999 e 24581 del 03/10/2008).
Con riferimento alla fattispecie, e premesso che la sussistenza di un aggravamento dei postumi invalidanti dell'ipoacusia per cui è causa è pacifica tra le parti e si rileva chiaramente
-con carattere bilaterale- dall'audiometria del 21/04/2021 in atti, va quindi osservato che - come risulta dalla documentazione prodotta in primo grado e dall'anamnesi contenuta nella c.t.u.- l'appellante, rispetto all'iniziale riconoscimento dell'ipoacusia per cui è causa, nel marzo 2016, quale malattia professionale conseguente all'esposizione a rumore nello svolgimento dell'attività di tornitore, ha protratto lo svolgimento della medesima attività lavorativa morbigena fino al collocamento in pensione nel gennaio 2019, quindi per quasi tre anni (cfr. in particolare il diario clinico e l'estratto contributivo in atti), mentre dalla CP_1 cessazione dell'attività al riscontro dell'aggravamento del danno acustico sono trascorsi poco più di due anni (cfr. l'esame audiometrico citato), che non risultano cause o concause extralavorative che possano avere determinato l'aggravamento del danno medesimo, e che l'appellante (nato il [...]) non ha un'età anagrafica particolarmente avanzata, tale da far ritenere la sussistenza di una rilevante componente socio-presbioacusica.
Pertanto, in base ai principi deve ritenersi, diversamente dall'impugnata sentenza, che l'aggravamento dell'ipoacusia costituisca conseguenza dell'esposizione a rischio lavorativo, sia per naturale aggravamento, sia quale conseguenza della protrazione della lavorazione morbigena dopo l'iniziale riconoscimento.
Quanto alla valutazione del danno, la percentuale di danno biologico del 19%, stimata dal c.t.u. in primo grado, tenuto conto delle frequenze rilevanti per il calcolo del danno biologico in base alle tabelle di cui al d.M. 12.7.2000, è corretta, non risultando -come visto- la sussistenza di fattori extralavorativi idonei a costituire cd. concause di invalidità (cfr. Cass.
Sez. L. nn. 21021 del 08/10/2007 rv. 599555 - 01), e non è stata in alcun modo contestata dall' . CP_1
Tenuto conto che in favore dell'appellante sono già stati riconosciuti concorrenti malattia professionale (sindrome del tunnel carpale) ed esiti di infortunio sul lavoro (frattura metaepifisaria radiale sinistra) con grado di riduzione della capacità lavorativa in misura del
3% (cfr. il diario clinico ), deve procedersi ex art. 13 c. 5 d.lgs. n. 38/2000 a CP_1
valutazione complessiva dei postumi. Al riguardo il c.t.u. ha condivisibilmente concluso che il grado complessivo di riduzione della generica capacità lavorativa è quantificabile nella misura del 21%. Trattandosi di menomazione di grado pari o superiore al 16%, segue -in riforma dell'impugnata sentenza- la condanna dell' al pagamento della relativa rendita di cui CP_1 all'art. 13 c. 2 lett. a) seconda parte e b) d.lgs. n. 38/2000 e di cui al d.P.R. n. 1124/65, nella misura prevista dalle tabelle ivi allegate, con gli accessori come per legge.
Le spese di lite del doppio grado, ivi comprese quelle di c.t.u. di primo grado, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 88/2024 in data 26/02/2024 del Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che l'appellante è affetto da malattia professionale (ipoacusia) con grado di danno biologico complessivamente quantificabile nella misura del 19% a decorrere dalla domanda di aggravamento del 23/04/2021; per l'effetto condanna l' alla costituzione in favore CP_1 dell'appellante, considerati gli esiti invalidanti della malattia professionale e dell'infortunio sul lavoro già riconosciuti, di rendita unica per inabilità del 21% con la medesima decorrenza, con la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati, detratto quanto già eventualmente corrisposto;
condanna l'appellato alla refusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate quanto al primo grado in complessivi €. 2.400,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado in complessivi €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
pone definitivamente a carico dell'appellato le spese di c.t.u. di primo grado già liquidate.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 27/03/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -