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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/05/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 733/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 733/2025 promossa da:
cf: , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ALESSANDRO MORETTI
e
(cf: con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. ALESSANDRO MORETTI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.m. in sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.5.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
Motivi della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 3.3.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Portoferraio (LI) in data 18/5/1991.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
1 E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di Legge dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente Delegato (30.11.2016) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi stante la maggiore età e l'autosufficienza economica dei figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Portoferraio (LI) il 18/05/1991 tra e trascritto nei registri Controparte_1 Parte_1 dello stato civile del Comune di Portoferraio (LI) nel Registro Atti di
Matrimonio Parte 2 Serie A n. 15.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) nessun contributo al mantenimento viene disposto a carico del signor in favore del figlio , oggi maggiorenne Controparte_1 Persona_1 ed economicamente autosufficiente;
2) da atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e che dunque non sussistono presupposti per assegno divorzi o contribuzione economica collegata al matrimonio;
3) la signora si obbliga a cedere gratuitamente al signor Parte_1 [...]
la quota del 50% della casa posta in Via Messina n. 7 a Bari (BA) CP_1 ed identificata al catasto edilizio urbano di detto comune al F 7 mappale 145 sub 3, in quanto lo stesso ha da sempre provveduto a pagare la rata del mutuo”. La condizione della cessione gratuita è che il signor CP_1 provveda al pagamento di tutte le spese inerenti il trasferimento di proprietà
2 dell'immobile, con rinuncia alla ripetizione delle spese sostenute, nei confronti della signora ” Pt_1
4) I coniugi si rilasciano reciproco consenso al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé stessi;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Portoferraio (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della
Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 733/2025 promossa da:
cf: , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ALESSANDRO MORETTI
e
(cf: con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. ALESSANDRO MORETTI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.m. in sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.5.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
Motivi della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 3.3.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Portoferraio (LI) in data 18/5/1991.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
1 E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di Legge dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente Delegato (30.11.2016) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi stante la maggiore età e l'autosufficienza economica dei figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Portoferraio (LI) il 18/05/1991 tra e trascritto nei registri Controparte_1 Parte_1 dello stato civile del Comune di Portoferraio (LI) nel Registro Atti di
Matrimonio Parte 2 Serie A n. 15.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) nessun contributo al mantenimento viene disposto a carico del signor in favore del figlio , oggi maggiorenne Controparte_1 Persona_1 ed economicamente autosufficiente;
2) da atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e che dunque non sussistono presupposti per assegno divorzi o contribuzione economica collegata al matrimonio;
3) la signora si obbliga a cedere gratuitamente al signor Parte_1 [...]
la quota del 50% della casa posta in Via Messina n. 7 a Bari (BA) CP_1 ed identificata al catasto edilizio urbano di detto comune al F 7 mappale 145 sub 3, in quanto lo stesso ha da sempre provveduto a pagare la rata del mutuo”. La condizione della cessione gratuita è che il signor CP_1 provveda al pagamento di tutte le spese inerenti il trasferimento di proprietà
2 dell'immobile, con rinuncia alla ripetizione delle spese sostenute, nei confronti della signora ” Pt_1
4) I coniugi si rilasciano reciproco consenso al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé stessi;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Portoferraio (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della
Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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