Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/04/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2505/2022 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. sig Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. VIETRI VINCENZO e con domicilio
[...]
eletto presso lo studio del predetto difensore in Salerno, L.mare Colombo nr. 78
ATTRICE OPPONENTE contro
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
BERTOZZI ERIKA e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in
Montebello Vicentino (VI), via XXIV Maggio nr. 33
CONVENUTO OPPOSTO
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE OPPONENTE:
L' avv. Vietri, nella qualità, si riporta all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato chiedendone l'integrale accoglimento che qui si
1
In subordine si chiede che la causa, sia trattenuta per la decisione con la concessione dei termini.
PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
Respinta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, per tutti i motivi esposti in corso di causa, nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie istruttorie, l'arch. come sopra rappresentato e difeso, CP_1
CHIEDE
che l'Ill.mo Tribunale di Vicenza
VOGLIA
Nel merito:
Convalidarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Comunque condannarsi in persona del legale rapp.te pro tempore, a Parte_1
corrispondere all'arch. la somma di € 18.341,52 oltre agli CP_1
interessi dal dovuto al saldo effettivo, imposta di registro sul decreto ingiuntivo, oltre a spese e compensi liquidati in decreto ingiuntivo, ovvero la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia.
Rigettarsi tutte le domande di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in corso di causa.
2 In via subordinata:
Nella denegata ipotesi in cui venisse rilevato un inadempimento dell'arch.
accertare e dichiarare che esso non gli è imputabile in quanto giustificato CP_1
dal grave inadempimento di ex art. 1460 c.c. Parte_1
In ogni caso:
Rigettarsi le domande e istanze istruttorie avverse.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande, conclusioni, istanze nuove o diverse ex adverso formulate.
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori in misura di legge.
Con condanna di parte attrice opponente ex art. 96 c.p.c.
In via istruttoria:
Ci si oppone all'ammissione delle domande e istanze istruttorie avverse.
Si insiste per l'accoglimento e l'ammissione delle domande e istanze istruttorie formulate dall'arch. In particolare, si chiede l'ammissione di CP_1
prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate:
4) Vero che in data 3 dicembre 2021 il sig. si presentava, quale Parte_2
legale rappresentate di presso lo studio dell'arch. in Vicenza, Parte_1 CP_1
via Rattazzi;
5)Vero che in data 3 dicembre 2021 il sig. recatosi presso lo studio Parte_2
dell'arch. in Vicenza, consegnava a mani dell'arch. la CP_1 CP_1
raccomandata avente ad oggetto “riconoscimento di debito e proposta di rientro rateale”, prodotta quale doc. 10 da parte convenuta opposta;
6) Vero che in data 3 dicembre 2021 il sig. recatosi presso lo studio Parte_2
dell'arch. in Vicenza, dichiarava che è debitrice verso l'arch. CP_1 Parte_1
3 della somma di euro 14.697,53 netti, oltre accessori, ed oltre alle spese CP_1
conseguite alla morosità della società Parte_1
7) Vero che in data 3 dicembre 2021 il sig. recatosi presso lo studio Parte_2
dell'arch. in Vicenza, dichiarava incondizionatamente debitrice CP_1 Parte_1
verso l'arch. della somma di euro 14.697,53 netti, oltre accessori, ed oltre CP_1
alle spese conseguite alla morosità della società;
8) Vero che in data 3 dicembre 2021 il sig. quale legale rapp.te di Parte_2
chiedeva all'arch. che potesse pagare il debito a rate, Parte_1 CP_1 Parte_1
come proposto nella raccomandata consegnata a mani in pari data;
9) Vero che a fronte del lavoro svolto dall'arch. in ossequio all'incarico CP_1
professionale conferitogli da lei ha predisposto una bozza di business Parte_1
plan, inviato a in data 10.12.2021, come da doc. 16 prodotto da parte Parte_1
convenuta opposta;
10) Vero che il business plan da lei predisposto e inviato a in data Parte_1
10.12.2021 prevedeva due soluzioni, entrambe con una previsione di risultato netto a favore di di oltre 2 milioni di euro. Parte_1
Si indicano a testi i signori: residente in [...] e dott. Testimone_1
con studio in Vicenza. Testimone_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il d.i. n. 499/2022 R.Ing., Parte_1
emesso in data 15/17.03.22 dal Tribunale di Vicenza (R.G. 1358/2022) con il quale le era stato ingiunto di pagare immediatamente a la CP_1
4 somma di € 18.341,52, gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione come ivi liquidati a titolo di compensi professionali dovuti all'arch. per l'attività svolta a favore dell'ingiunta. CP_1
A fondamento della propria opposizione l'opponente formulava i seguenti motivi:
- mancata instaurazione del procedimento di mediazione;
- esecuzione della prestazione da parte dell'ingiungente in maniera incompleta e non esaustiva, non avendo l'arch. provveduto alla consegna CP_1
degli elaborati esecutivi necessari affinché potesse attuare il Parte_1
programma di sviluppo immobiliare programmato e per tale ragione la stessa non aveva provveduto al saldo del pagamento.
II. Si costituiva in giudizio chiedendo, previa conferma CP_1
della provvisoria esecutività del d.i. opposto, la convalida del medesimo decreto o comunque la condanna di al pagamento delle somme portate Parte_1
dal decreto ingiuntivo con rigetto delle domande attoree. In subordine chiedeva accertarsi, in caso venisse rilevato un inadempimento dell'arch. CP_1
che lo stesso non era grave. In ogni caso con condanna della parte attrice opponente alle spese di lite e anche ex art. 96 c.p.c..
III. La causa, concesse le memorie ex art. 183/6 c.p.c., era istruita mediante la prova per testi richiesta dall'opposto e ammessa dal g.i. con ordinanza del 20.04.23. Esaurito l'incombente la causa era fissata per la precisazione delle conclusioni. Dopo un differimento d'ufficio da parte del
GOP in supplenza, subentrato dal 03.10.24 il sottoscritto g.i. la causa era trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 07.01.25, sulle
5 conclusioni come in epigrafe precisate dalle parti, con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per scritti conclusivi.
IV. L'opposizione è palesemente infondata.
IV.
1. Preliminarmente si rileva, come già esposto dal precedente g.i. che la materia di cui trattasi (prestazione d'opera intellettuale) all'epoca della instaurazione della presente causa non soggiaceva alla condizione di procedibilità del previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
IV.
2. Quanto all'altro motivo di opposizione parte opponente si limita ad eccepire un generico inadempimento della controparte per “non aver provveduto alla consegna degli elaborati esecutivi necessari affinché la società
in persona del suo amministratore p.t. espletasse il programma di Parte_1
sviluppo immobiliare programmato” e a motivare in tal senso il proprio inadempimento rispetto al saldo del pagamento della prestazioni professionali richieste dall'arch. CP_1
A fronte di ciò, però, la lettera di incarico sottoscritta dalle parti (doc. 1),
per quanto qui rileva così dispone:
6 non facendo riferimento ad elaborati esecutivi, bensì alla redazione di elaborati grafici ed elaborati alfanumerici descrittivi e progettuali relativi alla presentazione della proposta di offerta e del progetto urbanistico di lottizzazione. Dello svolgimento della prestazione vi è prova nei docc. 2 e 5
opposto, nella documentazione depositata con la seconda memoria istruttoria,
nel parere doc. 9 opposto del Consiglio dell'Ordine degli architetti della
Provincia di Vicenza che dichiara corretto l'importo di € 25.000 per la prestazione professionale conferita all'arch. nonché nella deposizione CP_1
della teste (vd. verbale ud. 21.06.23). La stessa opponente Testimone_1
riconosce la documentazione allegata dall'arch. in sede di ricorso CP_1
monitorio.
7 Peraltro, a ulteriore e definitivo argomentare, la opponente ha riconosciuto il debito dell'arch. - lo stesso che oggi contesta - (vd. doc. 10 CP_1
opposto), quest'ultimo accettando il pagamento rateale contestualmente proposto dalla debitrice faceva salvo il diritto di esigere l'intero in caso di inadempimento alla rateazione, fattispecie che, poi, si è in effetti verificata.
V. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza della opponente e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa, parametro compreso tra minimo e medio, per tutte le fasi previste dal citato D.M., tenuto conto della semplicità della questione oggetto di causa.
VI. L'opponente ha proposto una opposizione a decreto ingiuntivo palesemente dilatoria, oltretutto depositando la sola terza memoria ex art. 183/6 c.p.c., non partecipando all'udienza di escussione del teste ammesso e non depositando nemmeno gli scritti conclusivi, a fronte di un riconoscimento di debito sottoscritto ante causam di cui la stessa neanche fa menzione nella propria opposizione.
deve, pertanto, essere condannata ex art. 96, comma 3, c.p.c. a Parte_1
corrispondere alla controparte un importo, equitativamente determinato nella metà delle spese di lite liquidate, quindi pari ad € 2.000, oltre ad € 500 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c..
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P.Q.M.
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Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
8 1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto
(d.i. n. 499/2022 R.Ing., emesso in data 15/17.03.22 dal Tribunale di Vicenza -
R.G. 1358/2022);
2) condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta Parte_1 [...]
le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 4.000 per CP_1
compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) condanna a pagare alla controparte ex art. 96, comma 3, c.p.c. la Parte_1
somma equitativamente determinata di € 2.000, oltre ad € 500 a favore della
Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c..
Manda la Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Vicenza il 03/04/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
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