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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
HI TE, RE
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2433/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12310/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35 e pubblicata il 17/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210239348614000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3902/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente, Ricorrente_1. S.n.c., proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avverso la Cartella di Pagamento
n. 09720210239348614000 BOLLO 2018.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso della società.
Osservava, in primo luogo, come, ai sensi della L.R. n. 12/2011, art. 1, c. 85, in relazione alla tassa automobilistica in esame, le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento potessero essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza che fosse necessaria la previa contestazione per il tramite di apposito avviso di accertamento.
Riscontrava, altresì, alla luce della decisione a SS.UU. n. 15979/2022 e giurisprudenza dalla CTR del
Lazio n. 3651/20, come nessun obbligo/onere di utilizzo di un indirizzo in pubblico elenco fosse previsto in capo al mittente per la notifica telematica di cartelle e/o intimazioni di pagamento – 'l'art. 26 del D.P.R. n.
602 del 1973 prescrive la presenza nell'INIPEC […] soltanto per l'indirizzo del destinatario della notificazione della cartella, senza nulla disporre in ordine all'indirizzo dell'ufficio mittente'.
Intervenuta, ad ogni modo, sanatoria di qualsivoglia vizio della notifica, ex artt. 160 e 156, c. 3 c.p.c., avendo comunque la società contribuente avuto contezza dell'atto e avendo proceduto la stessa ad impugnarlo e allegarlo in atti, esercitando così compiutamente il proprio diritto di difesa.
Riconosceva, ai sensi del diritto UE e delle norme, anche tecniche, di diritto interno, l'ammissibilità e validità delle firme digitali di tipo CAdES e PAdES.
Infondatezza del lamentato difetto di motivazione, avendo l'Ufficio riportato 'nell'atto impugnato tutti gli elementi su cui si fonda la liquidazione della maggiore imposta, indicando la normativa di riferimento, la base imponibile e l'aliquota applicata'.
Avverso tale decisione della Corte di primo grado proponeva ricorso in appello la Ricorrente_1, deducendo:
-sull'omessa notifica degli atti prodromici. Infondatezza di quanto sostenuto dal giudice di prime cure e inconferenza del richiamo legislativo operato. Insisteva, alla luce della pronuncia a SS.UU. n. 16412/2007
e della pronuncia della CTP di Taranto n. 344/16 per la necessità della notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella di pagamento. Conseguente nullità della cartella di pagamento per inesistenza degli atti presupposti;
-sull'inesistenza della notifica della cartella di pagamento proveniente da indirizzo pec non contenuto in alcun pubblico registro. Richiamava ordinanza della Suprema Corte n. 17346/19, con cui la Cassazione riteneva viziata la notifica effettuata con modalità telematiche, laddove il notificante non avesse utilizzato un indirizzo risultante da pubblichi elenchi. Conseguente inesistenza della notificazione, con esclusione della sanatoria ex art. 156 c.p.c.;
-sull'illegittimità della notifica tramite pec di un documento in formato .pdf. Nullità della notifica della cartella di pagamento, essendo la cartella di pagamento stata inviata in formato .pdf e risultando il documento privo di firma alcuna. Rilevava come il formato .pdf fosse suscettibile di modificazioni e, di conseguenza, non idoneo a garantire l'autenticità, il contenuto, l'integrità e la provenienza del documento, elementi riconducibili al solo formato .p7m. Nullità dell'atto e inoperatività della sanatoria, attesa la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento;
-sul vizio di motivazione. Impossibilità di desumere da parte motiva le ragioni e i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria. Insufficienza della dicitura 'OMESSO o CARENTE VERSAMENTO';
-sul calcolo degli interessi – riproposizione del motivo di doglianza, stante la mancata pronuncia del giudice di prime cure. Mancata indicazione, nell'atto impugnato, del tasso e dei giorni considerati per il calcolo degli interessi pretesi;
-sulle spese di giudizio – illegittimità della condanna alle spese di giudizio, essendosi la Regione Lazio difesa tramite la propria struttura territoriale e senza il ministero di un difensore.
Si costituiva in giudizio la Regione Lazio con proprie controdeduzioni:
-sull'omessa notifica degli atti prodromici, osservava come la contribuente si fosse limitata a riproporre quanto già dedotto in sede di giudizio di primo grado, con, peraltro, richiami a giurisprudenza datata e inconferente - 'per la tassa automobilistica relativa alle annualità 2018 e 2019, qui in contestazione, è stata disposta la diretta iscrizione a ruolo degli importi evasi, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 1, comma 85 della L.R. n.12/2011 che, in relazione alla tassa automobilistica, ha prescritto che: “le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento”'. Richiamava decisione della Corte Costituzionale a conferma della correttezza del proprio operato, sent. n. 152/18;
-sull'asserita inesistenza della notifica della cartella di pagamento siccome proveniente da indirizzo pec non contenuto in alcun pubblico registro. Rappresentava, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva sul punto. Riconosceva, però, la correttezza della pronuncia di primo grado, stante le argomentazioni in linea con i recenti orientamenti della Suprema Corte (da ultimo, SS.UU. 15979/22).
-insussistenza del vizio motivazionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, riconosce che i vizi di nullità della notifica sono sanabili (con efficacia ex tunc, retroattiva) se il destinatario si costituisce in giudizio, raggiungendo così lo scopo dell'atto.
Tuttavia la recente pronuncia della Suprema Corte introduce un distinguo laddove riferisce che “La nullità della notifica dell'atto prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte del contribuente non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., ove il vizio dedotto sia unicamente la mancata notifica dell'atto presupposto”.
Questo il principio di diritto espresso con ordinanza n. 11474 del 1° maggio 2025 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
Il punto centrale della decisione riguarda la validità della notifica PEC cartella esattoriale. La Corte ha ribadito con fermezza un principio ormai consolidato: la notifica di una cartella di pagamento tramite PEC in formato “.pdf” è valida e non necessita del formato “.p7m” con firma digitale. I giudici hanno spiegato che il sistema di Posta Elettronica Certificata è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità del documento all'organo da cui promana. Le ricevute di accettazione e consegna della PEC forniscono la prova legale dell'invio e della ricezione, garantendo l'integrità del contenuto. Spetta al destinatario, in caso di contestazioni specifiche e concrete, fornire la prova contraria. Inoltre, la Corte ha specificato che l'assenza di una firma autografa sulla cartella è irrilevante, in quanto il modello ministeriale non la prevede, essendo sufficiente l'intestazione all'ente emittente.
L'ordinanza della Cassazione si inserisce in un filone giurisprudenziale stabile e rafforza la validità delle procedure di notifica digitale adottate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione: una notifica PEC cartella esattoriale in formato .pdf è un atto perfettamente valido e produttivo di effetti. È quindi fondamentale monitorare con attenzione la propria casella di Posta Elettronica Certificata e non sottovalutare le comunicazioni ricevute, anche se non presentano la firma digitale. Contestare tali atti sulla base di formalismi ormai superati dalla giurisprudenza si rivela una strategia processuale inefficace e costosa.
La notifica PEC della cartella esattoriale è pienamente valida anche in formato .pdf, poiché il sistema stesso garantisce l'integrità e la provenienza del documento. La Corte ha inoltre respinto le doglianze sulla carenza di motivazione e su presunti vizi procedurali.
Assorbiti gli ulteriori rilievi.
La Corte respinge l'appello e le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese a carico dell'appellante che si liquidano in euro 800,00 in misura di euro 400,00 per ciascuna delle parti appellate costituite.
Roma, 15 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
ER CH UG RI IN
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
HI TE, RE
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2433/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12310/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35 e pubblicata il 17/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210239348614000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3902/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente, Ricorrente_1. S.n.c., proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avverso la Cartella di Pagamento
n. 09720210239348614000 BOLLO 2018.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso della società.
Osservava, in primo luogo, come, ai sensi della L.R. n. 12/2011, art. 1, c. 85, in relazione alla tassa automobilistica in esame, le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento potessero essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza che fosse necessaria la previa contestazione per il tramite di apposito avviso di accertamento.
Riscontrava, altresì, alla luce della decisione a SS.UU. n. 15979/2022 e giurisprudenza dalla CTR del
Lazio n. 3651/20, come nessun obbligo/onere di utilizzo di un indirizzo in pubblico elenco fosse previsto in capo al mittente per la notifica telematica di cartelle e/o intimazioni di pagamento – 'l'art. 26 del D.P.R. n.
602 del 1973 prescrive la presenza nell'INIPEC […] soltanto per l'indirizzo del destinatario della notificazione della cartella, senza nulla disporre in ordine all'indirizzo dell'ufficio mittente'.
Intervenuta, ad ogni modo, sanatoria di qualsivoglia vizio della notifica, ex artt. 160 e 156, c. 3 c.p.c., avendo comunque la società contribuente avuto contezza dell'atto e avendo proceduto la stessa ad impugnarlo e allegarlo in atti, esercitando così compiutamente il proprio diritto di difesa.
Riconosceva, ai sensi del diritto UE e delle norme, anche tecniche, di diritto interno, l'ammissibilità e validità delle firme digitali di tipo CAdES e PAdES.
Infondatezza del lamentato difetto di motivazione, avendo l'Ufficio riportato 'nell'atto impugnato tutti gli elementi su cui si fonda la liquidazione della maggiore imposta, indicando la normativa di riferimento, la base imponibile e l'aliquota applicata'.
Avverso tale decisione della Corte di primo grado proponeva ricorso in appello la Ricorrente_1, deducendo:
-sull'omessa notifica degli atti prodromici. Infondatezza di quanto sostenuto dal giudice di prime cure e inconferenza del richiamo legislativo operato. Insisteva, alla luce della pronuncia a SS.UU. n. 16412/2007
e della pronuncia della CTP di Taranto n. 344/16 per la necessità della notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella di pagamento. Conseguente nullità della cartella di pagamento per inesistenza degli atti presupposti;
-sull'inesistenza della notifica della cartella di pagamento proveniente da indirizzo pec non contenuto in alcun pubblico registro. Richiamava ordinanza della Suprema Corte n. 17346/19, con cui la Cassazione riteneva viziata la notifica effettuata con modalità telematiche, laddove il notificante non avesse utilizzato un indirizzo risultante da pubblichi elenchi. Conseguente inesistenza della notificazione, con esclusione della sanatoria ex art. 156 c.p.c.;
-sull'illegittimità della notifica tramite pec di un documento in formato .pdf. Nullità della notifica della cartella di pagamento, essendo la cartella di pagamento stata inviata in formato .pdf e risultando il documento privo di firma alcuna. Rilevava come il formato .pdf fosse suscettibile di modificazioni e, di conseguenza, non idoneo a garantire l'autenticità, il contenuto, l'integrità e la provenienza del documento, elementi riconducibili al solo formato .p7m. Nullità dell'atto e inoperatività della sanatoria, attesa la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento;
-sul vizio di motivazione. Impossibilità di desumere da parte motiva le ragioni e i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria. Insufficienza della dicitura 'OMESSO o CARENTE VERSAMENTO';
-sul calcolo degli interessi – riproposizione del motivo di doglianza, stante la mancata pronuncia del giudice di prime cure. Mancata indicazione, nell'atto impugnato, del tasso e dei giorni considerati per il calcolo degli interessi pretesi;
-sulle spese di giudizio – illegittimità della condanna alle spese di giudizio, essendosi la Regione Lazio difesa tramite la propria struttura territoriale e senza il ministero di un difensore.
Si costituiva in giudizio la Regione Lazio con proprie controdeduzioni:
-sull'omessa notifica degli atti prodromici, osservava come la contribuente si fosse limitata a riproporre quanto già dedotto in sede di giudizio di primo grado, con, peraltro, richiami a giurisprudenza datata e inconferente - 'per la tassa automobilistica relativa alle annualità 2018 e 2019, qui in contestazione, è stata disposta la diretta iscrizione a ruolo degli importi evasi, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 1, comma 85 della L.R. n.12/2011 che, in relazione alla tassa automobilistica, ha prescritto che: “le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento”'. Richiamava decisione della Corte Costituzionale a conferma della correttezza del proprio operato, sent. n. 152/18;
-sull'asserita inesistenza della notifica della cartella di pagamento siccome proveniente da indirizzo pec non contenuto in alcun pubblico registro. Rappresentava, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva sul punto. Riconosceva, però, la correttezza della pronuncia di primo grado, stante le argomentazioni in linea con i recenti orientamenti della Suprema Corte (da ultimo, SS.UU. 15979/22).
-insussistenza del vizio motivazionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, riconosce che i vizi di nullità della notifica sono sanabili (con efficacia ex tunc, retroattiva) se il destinatario si costituisce in giudizio, raggiungendo così lo scopo dell'atto.
Tuttavia la recente pronuncia della Suprema Corte introduce un distinguo laddove riferisce che “La nullità della notifica dell'atto prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte del contribuente non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., ove il vizio dedotto sia unicamente la mancata notifica dell'atto presupposto”.
Questo il principio di diritto espresso con ordinanza n. 11474 del 1° maggio 2025 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
Il punto centrale della decisione riguarda la validità della notifica PEC cartella esattoriale. La Corte ha ribadito con fermezza un principio ormai consolidato: la notifica di una cartella di pagamento tramite PEC in formato “.pdf” è valida e non necessita del formato “.p7m” con firma digitale. I giudici hanno spiegato che il sistema di Posta Elettronica Certificata è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità del documento all'organo da cui promana. Le ricevute di accettazione e consegna della PEC forniscono la prova legale dell'invio e della ricezione, garantendo l'integrità del contenuto. Spetta al destinatario, in caso di contestazioni specifiche e concrete, fornire la prova contraria. Inoltre, la Corte ha specificato che l'assenza di una firma autografa sulla cartella è irrilevante, in quanto il modello ministeriale non la prevede, essendo sufficiente l'intestazione all'ente emittente.
L'ordinanza della Cassazione si inserisce in un filone giurisprudenziale stabile e rafforza la validità delle procedure di notifica digitale adottate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione: una notifica PEC cartella esattoriale in formato .pdf è un atto perfettamente valido e produttivo di effetti. È quindi fondamentale monitorare con attenzione la propria casella di Posta Elettronica Certificata e non sottovalutare le comunicazioni ricevute, anche se non presentano la firma digitale. Contestare tali atti sulla base di formalismi ormai superati dalla giurisprudenza si rivela una strategia processuale inefficace e costosa.
La notifica PEC della cartella esattoriale è pienamente valida anche in formato .pdf, poiché il sistema stesso garantisce l'integrità e la provenienza del documento. La Corte ha inoltre respinto le doglianze sulla carenza di motivazione e su presunti vizi procedurali.
Assorbiti gli ulteriori rilievi.
La Corte respinge l'appello e le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese a carico dell'appellante che si liquidano in euro 800,00 in misura di euro 400,00 per ciascuna delle parti appellate costituite.
Roma, 15 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
ER CH UG RI IN