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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 05/12/2024, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
3128 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di NA
nella persona dei magistrati
Dott.ssa Marianna SERRAO Presidente rel.
Dott.ssa Giulia CAPANNOLI Giudice
Dott.ssa Chiara F. SCARSELLI Giudice o.p.
riunito in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N.3128/24 R.G. promossa da:
(codice fiscale: ), nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 ed ivi residente in [...], ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in AN RM (SI), Via B. Buozzi, n. 1, int. 3, presso e nello Studio dell'Avv. Simona Del Buono del Foro di SI (codice fiscale: che la CodiceFiscale_2 rappresenta e difende in forza della procura alle liti rilasciata in calce al ricorso
E:
(codice fiscale: ), nato a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_3 ed ivi residente in [...], ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in (SI), Viale Trieste, n. 142, presso e nello Studio dell'Avv. Simona CP_1 Ristori del Foro di EN (codice fiscale: ), che lo rappresenta e CodiceFiscale_4 difende in forza della procura alle liti rilasciata in calce al ricorso in foglio a parte da considerarsi parte integrante e sostanziale dello stesso.
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. in sede ( atti trasmessi in data 16.8.2024 )
OGGETTO: regolamentazione responsabilità genitoriale figli naturali CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte rassegnate nelle note scritte di partecipazione all'udienza del 21.11.2024
Motivi della decisione
Con ricorso giudiziale per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, depositato il 8.8.2024 hanno assunto i ricorrenti di aver intrattenuto una convivenza more uxorio dal gennaio 2009 sino al settembre 2023;
che dalla loro relazione affettiva sono nati due figli, (nato a [...] in Per_1 data 08.02.2009 - ed (nato a [...] il [...] - riconosciuti da Per_2 entrambi i genitori al momento della nascita;
che la relazione, da sempre caratterizzata da
“alti e bassi”, era entrata in crisi circa tre anni fa e si era interrotta nel settembre dello scorso anno con l'allontanamento del (condiviso con la dalla casa familiare di Pt_2 Pt_1
e il trasferimento dello stesso presso la casa della madre;
- che i ricorrenti, CP_1
avevano quindi deciso di regolamentare la responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
1)I genitori concordano nel condividere l'affido e l'esercizio in comune della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori ed (ad eccezione delle questioni di Per_1 Per_2 ordinaria amministrazione, per le quali la responsabilità potrà essere esercitata separatamente), i quali continueranno ad abitare presso il domicilio materno in NG (SI), Via Cesare Pavese, n. 2, ove manterranno la loro residenza.
2) I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute. Essi si impegnano, altresì, in ogni caso, a stabilire di comune accordo le linee per l'educazione dei figli nel percorso di crescita degli stessi, con l'obbligo reciproco di informazione e consultazione preventiva al riguardo, adoperandosi affinché venga garantita univocità di modelli, di condotte e di principi educativi.
3) L'abitazione già casa familiare, ubicata in NG (SI), Via Cesare Pavese, n. 2, identificata al NCEU del Comune di NG (SI) al Foglio 69, Particella 710 subalterni 5,7 e 8 (appartamento) e sub. 3 (garage), di proprietà del Sig. (codice fiscale: Parte_2 [...]
), nato a [...] [...]), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. C.F._3 337-sexies C.c., tenendo conto del prioritario interesse di ed , è assegnata Per_1 Per_2 in godimento alla sig.ra (codice fiscale: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 (SI) il 22.11.1982), la quale continuerà ad abitarla con i figli ed e nella Per_1 Per_2 quale gli stessi manterranno la loro residenza.
Secondo il disposto di cui all'art. 337-sexies, comma 2, C.c., stante la presenza di figli minori, ciascuno dei genitori si obbliga a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio pena, in difetto, il risarcimento del danno. Il Sig. , si impegna a cambiare la propria residenza Parte_2 (attualmente fissata nella casa familiare di NG (SI), Via Cesare Pavese, n. 2) entro e non oltre sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
4) I genitori concordano di improntare il regime di frequentazione con i figli del padre non convivente, nel modo più elastico possibile e, comunque, nel rispetto delle esigenze, dei bisogni e delle richieste dei figli stessi.
Le Parti stabiliscono, pertanto, che il padre possa liberamente vedere i figli, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici, e previo tempestivo accordo con la madre. In ogni caso, il padre starà con ed a fine settimana alterni dalle 16.00 del Per_1 Per_2 venerdì fino alle 21.00 della domenica (durante il periodo non scolastico, fino alle 23.00).
Il padre, inoltre, potrà vedere e tenere presso di sé ed il martedì di ogni Per_1 Per_2 settimana, dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva, quando il padre si occuperà di accompagnarli a scuola. Durante il periodo estivo dalle 10.00 del martedì sino alle 10.00 del mercoledì.
Il genitore presso il quale si trovano i ragazzi, si occuperà anche di portarli ed andare a riprenderli all'attività sportiva che intenderanno fare.
Resta inteso che il padre (o persona dallo stesso delegata), prenderà i figli presso il domicilio materno per ivi riportarli conclusi i giorni di sua spettanza.
Quanto sopra, salvo diverso accordo tra i genitori e tenendo sempre e comunque presenti gli impegni scolastici ed extrascolastici di ed , la volontà degli stessi, nonché Per_1 Per_2 gli impegni lavorativi dei genitori.
I genitori, qualora per impegni lavorativi dovessero assentarsi per più ore durante la giornata, dovranno garantire la presenza di un adulto con i figli.
5) Per quanto riguarda le vacanze estive, i genitori concordano che ed Per_1 Per_2 possano trascorrere con ciascuno di loro un periodo di vacanza di massimo 15 giorni, anche non consecutivi, fatto salvo diverso accordo tenuto conto dei rispettivi periodi di ferie.
I genitori, per evitare sovrapposizione di periodi, si impegnano a comunicare reciprocamente i periodi di ferie entro il mese di maggio di ogni anno.
Quanto sopra, tenendo sempre prioritariamente presenti la volontà, le esigenze, i bisogni, le richieste e gli impegni dei figli. In ogni caso, durante il periodo invernale, il Sig. potrà Pt_2 portare i figli in settimana bianca.
6) Quanto alle festività natalizie, ad anni alterni i figli trascorreranno la vigilia di Natale e i giorni dal 27 Dicembre alla mattina del 1 di Gennaio con un genitore;
il giorno di Natale, Santo Stefano e i giorni dal 1 Gennaio al 6 Gennaio, con l'altro. Per l'anno 2024, i ragazzi passeranno con la madre il giorno di Natale, Santo Stefano e i giorni dal 1 Gennaio al 6 Gennaio.
Quanto alle vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con altro, oltre a tre giorni con ciascun genitore.
Gli ulteriori giorni delle vacanze scolastiche, diversi dalle vacanze estive, saranno suddivisi per frequentazione in modo paritetico ed alternato tra i genitori.
7) Per quanto riguarda il compleanno di ed , ove non fosse possibile Per_1 Per_2 trascorrere la giornata con entrambi i genitori, gli stessi trascorreranno mezza giornata con il padre e mezza giornata con la madre.
8) In relazione ai predetti criteri di affidamento dei figli, il sig. si obbliga a corrispondere Pt_2 alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento di ed , la Pt_1 Per_1 Per_2 somma complessiva di Euro 1.000,00= (euro mille/00=) mensili, pari ad Euro 500,00 ciascuno.
Tale somma verrà corrisposta entro il giorno 19 di ogni mese, con decorrenza agosto 2024, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente, aperto a nome della sig.ra presso Parte_1 Poste Italiane, codice IBAN: [...]. L'assegno sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat di aumento di prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
La Sig.ra godrà interamente dell'Assegno Unico ed Universale per i figli. Pt_1
9) I genitori contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del 50% ciascuno. Per l'individuazione delle spese straordinarie, i coniugi si riportano espressamente al Protocollo adottato dal Tribunale di SI, sottoscritto il 25.07.2018.
10) Il cane della famiglia, (il cui chip, all'anagrafe canina, è intestato al Sig. Per_3 [...]
), rimarrà a vivere nella casa familiare, fermo restando che la stessa – ove possibile e Pt_2 allorquando il Sig. avrà reperito una sistemazione abitativa autonoma – potrà andare a Pt_2 casa del insieme ai ragazzi nei giorni di sua spettanza. Quanto alle spese per il Pt_2 mantenimento e la cura di le parti concordano per la relativa suddivisione al 50% Per_3 come da protocollo, precisando tuttavia che resteranno a integrale carico della Sig.ra Pt_1 gli eventuali costi di pensione che si rendesse necessaria nei periodi di assenza della stessa.
11) I ricorrenti dichiarano di non avere altra questione economico-patrimoniale tra di loro pendente derivante e/o conseguente dalla loro vita in comune.
12) le parti prestano sin d'ora vicendevole assenso all'espatrio, autorizzando il rilascio dei necessari documenti: passaporto o altro documento equipollente.
13) Ciascuna Parte provvederà al pagamento del legale dalla stessa incaricato, con rinuncia dei rispettivi legali al vincolo della solidarietà.”
Le parti rinunciavano alla comparizione personale e confermavano nelle note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza le condizioni di cui al ricorso.
Il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio come da decreto del 14.8.2024
Le conclusioni , non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e conformi all'interesse dei minori , possono essere recepite dal Collegio . Solo , con riferimento al punto 12) delle condizioni deve rilevarsi che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e, pertanto il Tribunale si limita a prendere atto della dichiarazione delle parti.
Il P.m. ha ricevuto gli atti in data e non ha formulato conclusioni scritte
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 e ( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) provvede come da Parte_2 conclusioni congiunte come riportate in parte motiva.
Cosi deciso in SI , Camera di Consiglio 4.12.2024
La Presidente rel
Marianna Serrao Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di NA
nella persona dei magistrati
Dott.ssa Marianna SERRAO Presidente rel.
Dott.ssa Giulia CAPANNOLI Giudice
Dott.ssa Chiara F. SCARSELLI Giudice o.p.
riunito in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N.3128/24 R.G. promossa da:
(codice fiscale: ), nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 ed ivi residente in [...], ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in AN RM (SI), Via B. Buozzi, n. 1, int. 3, presso e nello Studio dell'Avv. Simona Del Buono del Foro di SI (codice fiscale: che la CodiceFiscale_2 rappresenta e difende in forza della procura alle liti rilasciata in calce al ricorso
E:
(codice fiscale: ), nato a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_3 ed ivi residente in [...], ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in (SI), Viale Trieste, n. 142, presso e nello Studio dell'Avv. Simona CP_1 Ristori del Foro di EN (codice fiscale: ), che lo rappresenta e CodiceFiscale_4 difende in forza della procura alle liti rilasciata in calce al ricorso in foglio a parte da considerarsi parte integrante e sostanziale dello stesso.
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. in sede ( atti trasmessi in data 16.8.2024 )
OGGETTO: regolamentazione responsabilità genitoriale figli naturali CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte rassegnate nelle note scritte di partecipazione all'udienza del 21.11.2024
Motivi della decisione
Con ricorso giudiziale per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, depositato il 8.8.2024 hanno assunto i ricorrenti di aver intrattenuto una convivenza more uxorio dal gennaio 2009 sino al settembre 2023;
che dalla loro relazione affettiva sono nati due figli, (nato a [...] in Per_1 data 08.02.2009 - ed (nato a [...] il [...] - riconosciuti da Per_2 entrambi i genitori al momento della nascita;
che la relazione, da sempre caratterizzata da
“alti e bassi”, era entrata in crisi circa tre anni fa e si era interrotta nel settembre dello scorso anno con l'allontanamento del (condiviso con la dalla casa familiare di Pt_2 Pt_1
e il trasferimento dello stesso presso la casa della madre;
- che i ricorrenti, CP_1
avevano quindi deciso di regolamentare la responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
1)I genitori concordano nel condividere l'affido e l'esercizio in comune della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori ed (ad eccezione delle questioni di Per_1 Per_2 ordinaria amministrazione, per le quali la responsabilità potrà essere esercitata separatamente), i quali continueranno ad abitare presso il domicilio materno in NG (SI), Via Cesare Pavese, n. 2, ove manterranno la loro residenza.
2) I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute. Essi si impegnano, altresì, in ogni caso, a stabilire di comune accordo le linee per l'educazione dei figli nel percorso di crescita degli stessi, con l'obbligo reciproco di informazione e consultazione preventiva al riguardo, adoperandosi affinché venga garantita univocità di modelli, di condotte e di principi educativi.
3) L'abitazione già casa familiare, ubicata in NG (SI), Via Cesare Pavese, n. 2, identificata al NCEU del Comune di NG (SI) al Foglio 69, Particella 710 subalterni 5,7 e 8 (appartamento) e sub. 3 (garage), di proprietà del Sig. (codice fiscale: Parte_2 [...]
), nato a [...] [...]), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. C.F._3 337-sexies C.c., tenendo conto del prioritario interesse di ed , è assegnata Per_1 Per_2 in godimento alla sig.ra (codice fiscale: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 (SI) il 22.11.1982), la quale continuerà ad abitarla con i figli ed e nella Per_1 Per_2 quale gli stessi manterranno la loro residenza.
Secondo il disposto di cui all'art. 337-sexies, comma 2, C.c., stante la presenza di figli minori, ciascuno dei genitori si obbliga a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio pena, in difetto, il risarcimento del danno. Il Sig. , si impegna a cambiare la propria residenza Parte_2 (attualmente fissata nella casa familiare di NG (SI), Via Cesare Pavese, n. 2) entro e non oltre sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
4) I genitori concordano di improntare il regime di frequentazione con i figli del padre non convivente, nel modo più elastico possibile e, comunque, nel rispetto delle esigenze, dei bisogni e delle richieste dei figli stessi.
Le Parti stabiliscono, pertanto, che il padre possa liberamente vedere i figli, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici, e previo tempestivo accordo con la madre. In ogni caso, il padre starà con ed a fine settimana alterni dalle 16.00 del Per_1 Per_2 venerdì fino alle 21.00 della domenica (durante il periodo non scolastico, fino alle 23.00).
Il padre, inoltre, potrà vedere e tenere presso di sé ed il martedì di ogni Per_1 Per_2 settimana, dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva, quando il padre si occuperà di accompagnarli a scuola. Durante il periodo estivo dalle 10.00 del martedì sino alle 10.00 del mercoledì.
Il genitore presso il quale si trovano i ragazzi, si occuperà anche di portarli ed andare a riprenderli all'attività sportiva che intenderanno fare.
Resta inteso che il padre (o persona dallo stesso delegata), prenderà i figli presso il domicilio materno per ivi riportarli conclusi i giorni di sua spettanza.
Quanto sopra, salvo diverso accordo tra i genitori e tenendo sempre e comunque presenti gli impegni scolastici ed extrascolastici di ed , la volontà degli stessi, nonché Per_1 Per_2 gli impegni lavorativi dei genitori.
I genitori, qualora per impegni lavorativi dovessero assentarsi per più ore durante la giornata, dovranno garantire la presenza di un adulto con i figli.
5) Per quanto riguarda le vacanze estive, i genitori concordano che ed Per_1 Per_2 possano trascorrere con ciascuno di loro un periodo di vacanza di massimo 15 giorni, anche non consecutivi, fatto salvo diverso accordo tenuto conto dei rispettivi periodi di ferie.
I genitori, per evitare sovrapposizione di periodi, si impegnano a comunicare reciprocamente i periodi di ferie entro il mese di maggio di ogni anno.
Quanto sopra, tenendo sempre prioritariamente presenti la volontà, le esigenze, i bisogni, le richieste e gli impegni dei figli. In ogni caso, durante il periodo invernale, il Sig. potrà Pt_2 portare i figli in settimana bianca.
6) Quanto alle festività natalizie, ad anni alterni i figli trascorreranno la vigilia di Natale e i giorni dal 27 Dicembre alla mattina del 1 di Gennaio con un genitore;
il giorno di Natale, Santo Stefano e i giorni dal 1 Gennaio al 6 Gennaio, con l'altro. Per l'anno 2024, i ragazzi passeranno con la madre il giorno di Natale, Santo Stefano e i giorni dal 1 Gennaio al 6 Gennaio.
Quanto alle vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con altro, oltre a tre giorni con ciascun genitore.
Gli ulteriori giorni delle vacanze scolastiche, diversi dalle vacanze estive, saranno suddivisi per frequentazione in modo paritetico ed alternato tra i genitori.
7) Per quanto riguarda il compleanno di ed , ove non fosse possibile Per_1 Per_2 trascorrere la giornata con entrambi i genitori, gli stessi trascorreranno mezza giornata con il padre e mezza giornata con la madre.
8) In relazione ai predetti criteri di affidamento dei figli, il sig. si obbliga a corrispondere Pt_2 alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento di ed , la Pt_1 Per_1 Per_2 somma complessiva di Euro 1.000,00= (euro mille/00=) mensili, pari ad Euro 500,00 ciascuno.
Tale somma verrà corrisposta entro il giorno 19 di ogni mese, con decorrenza agosto 2024, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente, aperto a nome della sig.ra presso Parte_1 Poste Italiane, codice IBAN: [...]. L'assegno sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat di aumento di prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
La Sig.ra godrà interamente dell'Assegno Unico ed Universale per i figli. Pt_1
9) I genitori contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del 50% ciascuno. Per l'individuazione delle spese straordinarie, i coniugi si riportano espressamente al Protocollo adottato dal Tribunale di SI, sottoscritto il 25.07.2018.
10) Il cane della famiglia, (il cui chip, all'anagrafe canina, è intestato al Sig. Per_3 [...]
), rimarrà a vivere nella casa familiare, fermo restando che la stessa – ove possibile e Pt_2 allorquando il Sig. avrà reperito una sistemazione abitativa autonoma – potrà andare a Pt_2 casa del insieme ai ragazzi nei giorni di sua spettanza. Quanto alle spese per il Pt_2 mantenimento e la cura di le parti concordano per la relativa suddivisione al 50% Per_3 come da protocollo, precisando tuttavia che resteranno a integrale carico della Sig.ra Pt_1 gli eventuali costi di pensione che si rendesse necessaria nei periodi di assenza della stessa.
11) I ricorrenti dichiarano di non avere altra questione economico-patrimoniale tra di loro pendente derivante e/o conseguente dalla loro vita in comune.
12) le parti prestano sin d'ora vicendevole assenso all'espatrio, autorizzando il rilascio dei necessari documenti: passaporto o altro documento equipollente.
13) Ciascuna Parte provvederà al pagamento del legale dalla stessa incaricato, con rinuncia dei rispettivi legali al vincolo della solidarietà.”
Le parti rinunciavano alla comparizione personale e confermavano nelle note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza le condizioni di cui al ricorso.
Il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio come da decreto del 14.8.2024
Le conclusioni , non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e conformi all'interesse dei minori , possono essere recepite dal Collegio . Solo , con riferimento al punto 12) delle condizioni deve rilevarsi che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e, pertanto il Tribunale si limita a prendere atto della dichiarazione delle parti.
Il P.m. ha ricevuto gli atti in data e non ha formulato conclusioni scritte
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 e ( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) provvede come da Parte_2 conclusioni congiunte come riportate in parte motiva.
Cosi deciso in SI , Camera di Consiglio 4.12.2024
La Presidente rel
Marianna Serrao Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi