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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 12/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n. 1187/2024 RGL
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, alla odierna udienza del 12 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1187/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Amedeo Stoppa, come da mandato Parte_1
in atti;
RICORRENTE
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato, CE
MP dell' di Terni ed elettivamente domiciliato presso l' Controparte_2 [...]
Controparte_3
Saffi, 4 – 05100 Terni;
[...]
RESISTENTE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
A seguito dell'ordinanza del 7 novembre 2024 con la quale il Tribunale di Novara declinava la competenza per territorio in favore del Tribunale di Terni, il ricorrente ha depositato in data 14
1 novembre 2024 ricorso in riassunzione deducendo: - di aver svolto attività di docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato;
- che il non gli ha mai accordato il contributo annuale di € 500 previsto invece, in favore CP_1 del personale docente di ruolo, come sostegno all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (fruibile mediante la cosiddetta “Carta Elettronica del
Docente”); - che la legge n. 107/2015 e i DPCM 24.09.2015 e D.P.C.M. 28.11.2016, di essa attuativi, sono illegittimi nella parte in cui introducono un discrimen tra personale di ruolo e non di ruolo ai fini della individuazione dei destinatari del beneficio;
- che tale trattamento viola sia la normativa costituzionale (artt. 3, 11, 35, 97, 117 cost.) sia la normativa comunitaria
(clausola 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato allegato dalla direttiva
1999/70/CE del 28 giugno 1999 nonché l'art.14 della CDFUE, l'art. 10 della Carta Sociale
Europea e la clausola 6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio); - che il diritto al contributo trova fondamento nell'obbligo di formazione che, nella contrattazione collettiva, è posto a carico di tutto il personale docente, senza distinzione;
- che i DPCM sopra richiamati sono stati annullati dal
CdS, che con sentenza n. 1842/2022 ne ha dichiarato l'illegittimità per contrasto con le norme costituzionali in tema di buon andamento della pubblica amministrazione e di non discriminazione;
ha concluso chiedendo la condanna dell'amministrazione all'attribuzione del beneficio.
Con memoria depositata in data 7 gennaio 2025 l'amministrazione convenuta si è costituita in giudizio ed ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Terni in favore del Tribunale di Biella;
nel merito, non si è opposta all'accoglimento della domanda, tenuto conto del più recente orientamento della Corte di Cassazione e della Corte di Appello di
Perugia e, per l'effetto, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza formulata dalla convenuta amministrazione, poiché la competenza di questo Tribunale non può essere più messa in discussione, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 38 c. 2 cpc. Infatti, dalla lettura del verbale di udienza del 7 novembre 2024, tenutasi dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Novara originariamente adìto per i fatti di causa, emerge che l'eccezione di incompetenza del suddetto
Tribunale veniva formulata dall'amministrazione e che il ricorrente vi aderiva. Assegnato il termine di mesi 3 per la riassunzione della causa, essa è avvenuta tempestivamente mediante deposito del ricorso presso questo Tribunale in data 14 novembre 2024.
2 Secondo la previsione dell'art. 38 c. 2 cpc “… quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo”. Pertanto, la competenza dinanzi a questo Tribunale deve ritenersi definitivamente radicata.
Nel merito, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto l'amministrazione ha riconosciuto il diritto del ricorrente a fruire del beneficio della “carta docente” per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 secondo le modalità di cui al DPCM del 28 novembre 2016.
Non può essere accolta la domanda dell'amministrazione, di compensazione integrale delle spese di lite, in quanto il riconoscimento del diritto è avvenuto solo in questa sede per cui l'amministrazione, con la sua condotta inerte, ha comunque costretto la ricorrente a rivolgersi ad un legale;
le spese vengono liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale e tenuto conto del riconoscimento del diritto da parte dell'amministrazione, che ha ridotto l'attività processuale del ricorrente. Esse sono quindi liquidate con applicazione dei valori di cui al DM 55/2014, di poco superiori ai minimi per le cause di valore fino a € 1100 in ragione della serialità del contenzioso, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
PQM
Il Tribunale di Terni, pronunciando sul ricorso promosso da nei Parte_1 confronti del , così provvede: Controparte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che si liquidano nel complessivo importo di € 350,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cassa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Amedeo Stoppa, dichiaratosi antistatario.
Terni, 12 febbraio 2025
Il giudice dott.ssa Luciana Nicolì
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