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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 10/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 10467/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1
[...]
alle ore 9:20 sono presenti l'avv. VIRZI' ALESSIO, anche in sostituzione dell'avv. LEONARDI MARIA GRAZIA per parte ricorrente, nonché l'avv.
CIANCIMINO ROSARIA per l' nessuno è presente per l'A.D.E.R. CP_1
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa.
L'avv. Virzì eccepisce la tardività della costituzione in giudizio dell' . CP_2
Precisa che le intimazioni di pagamento depositate sono già oggetto d'autonoma impugnazione.
L'avv. Ciancimino sottolinea l'irrilevanza di queste eccezioni.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 16:03, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10467 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti LEONARDI MARIA GRAZIA Parte_1
e VIRZI' ALESSIO
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con l'avv. DI GLORIA MARCO
CP_4
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ARCUDI
ROSARIA
-resistente- oggetto: opposizione a intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 10/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
-dichiara la prescrizione del diritto all'esazione dei carichi contenuti negli avvisi d'addebito n. 59620140006839181, n. 59620150002332510, n.
59620160001871836 e n. 59620160006552059, per l'effetto annullando limitatamente a tali carichi l'intimazione di pagamento
2 n.29620249017991120;
- condanna l' alla rifusione delle spese Controparte_1
di lite in favore della parte ricorrente, che liquida complessivamente in €
3.043,000 , oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10/07/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_5
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620249017991120 notificata in data 01.06.2024, limitatamente all'importo iscritto a ruolo di cui agli avvisi di addebito n.
59620140006839181, n. 59620150002332510, n. 59620160001871836 e n.
59620160006552059, deducendone l'illegittimità per omessa notifica dei titoli esecutivi e intercorsa prescrizione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio dell' con riferimento alla Controparte_1
inammissibilità della produzione, atteso che la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 22/04/2021, n. 10634) chiarisce che «è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi
(diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori
3 legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (v. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010); [..] 14. si è affermato che questo potere ufficioso rileva specificamente nelle controversie in cui viene in considerazione la scissione soggettiva operata dalla L. n. 46 del 1999, tra ente impositore e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione, potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria della causa, avendo la L. n. 265 del 2002, art. 4, comma 2- quater, soppresso al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, le parole "ed al concessionario") ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (v.
Ord. n. 14755 del 2018)».
Sul punto si è recentemente espressa anche la locale Corte d'Appello,
(cfr. Sentenza n. 1037/2022 del 02/11/2022 - cfr. anche Sentenza n.
1081/2022 del 10/11/2022) ribadendo che «Va [..] disattesa la doglianza che si appunta sull'inammissibilità della documentazione offerta dalla
Concessionaria della Riscossione – che il Tribunale ha, invece, ritenuto di dovere esaminare, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., [..] Erano, difatti, utilizzabili gli atti tardivamente prodotti in prime cure dalla , che aveva CP_1
eccepito di avere tempestivamente interrotto i termini di prescrizione, atteso che gli stessi risultavano indispensabili in quanto finalizzati a dimostrare tale interruzione. Con l'ordinanza n. 14755/2018 (e la conforme sent. n.23518/2019), la Suprema Corte ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, della rilevabilità anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, dell'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi essa
(diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o
4 acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (cfr. fra le tante Cass.
n. 16542 del 2010)”; ha affermato la Corte, in proposito, che tale “potere ufficioso vieppiù rileva nelle controversie in cui viene in considerazione la scissione soggettiva operata dalla legge n. 46/1999 tra ente impositore e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione, potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non
è nemmeno parte necessaria della causa, avendo l'art. 4, comma 2-quater,
1. n. 265/2002, soppresso al comma 5 dell'art. 24, D.lgs n. 46/1999, le parole «ed al concessionario») ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti”; ha sottolineato, quindi, che “tali principi, già affermati da questa Corte nell'interpretazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. con riguardo ai processi per opposizione a cartella esattoriale in relazione alla verifica della tempestività dell'opposizione (cfr. fra le tante Cass. nn.
11274 del 2007, 20748 del 2013, 24644 del 2015, 2333 del 2016), vanno qui ribaditi anche con riguardo alle liti in cui venga in rilievo un fatto di interruzione della prescrizione che sia ritualmente entrato a far parte del contraddittorio processuale e che si ricolleghi ad un atto della procedura di riscossione”. (cfr. Cass Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14755 del 07/06/2018 -
Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado). Si tratta di regola processuale destinata a valere, a maggior ragione, anche
5 nell'ipotesi in cui la pretesa contributiva sia fatta valere dall' con l' CP_1
avviso di addebito che, sostituendo e accorpando in sé le funzioni sia della formazione del ruolo (titolo esecutivo) che della cartella di pagamento
(assimilabile all'atto di precetto), ha attribuito all'Istituto uno strumento immediato – gestibile direttamente, senza la necessaria collaborazione con altri soggetti – per la creazione in suo favore di un titolo esecutivo stragiudiziale, come espressamente previsto dal precetto legislativo.»
Ne consegue che, come precisato dalla Corte d'appello di Palermo, il giudice è tenuto a valutare (acquisendola ex art 421 cod. proc. civ.) la documentazione a supporto dell'eccezione d'interruzione (quand'anche depositata tardivamente), in quanto «una volta introdotta nella dialettica processuale mediante la pur generica allegazione dell'istituto resistente, il giudice aveva il dovere di esaminare avvalendosi all'uopo di tutta la documentazione utile a tal fine, già ritualmente acquisita, perché tempestivamente prodotta dalle parti, ovvero acquisibile mediante i predetti poteri officiosi».
Ed ancor più di recente la Corte d'appello (Sentenza n. 574/2023) ha ribadito che «[..] l'acquisizione in causa di documenti successivamente al deposito del ricorso introduttivo (o, rispetto al convenuto, rispetto alla memoria di costituzione e risposta) può aversi soltanto a ben precise condizioni, essenziali al fine di assicurare tenuta al principio di preclusione che governa il rito del lavoro;
la produzione tardiva può essere ammessa in particolare se si tratti di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte solo dopo lo spirare dei termini preclusivi (Cass. 19 febbraio
2009, n. 4080; Cass. 26 gennaio 2004, n. 1369; Cass. 10 maggio 1995, n.
5068), oppure se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui che, in adeguamento agli sviluppi indotti dal contraddittorio, giustifichino l'ampiamento probatorio (Cass. 23 marzo
2009, n. 6969; Cass. 13 luglio 2009, n. 16337); altrimenti, l'acquisizione documentale potrebbe aversi d'ufficio, anche previa sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione (art. 437 c.p.c.) e
6 cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (da ultimo, Cass. 5 novembre 2018, n. 28134; Cass. 15 maggio 2018, n., 11845); le produzioni tardive soggiacciono quindi, per essere utilizzabili rispetto alla decisione,
a regole di efficace ingresso nel processo, che postulano allegazioni giustificative ad opera delle parti (o del giudice, se si tratti di acquisizione officiosa) secondo una delle dinamiche sopra esaminate (Cass. n.
33393/2019). Tali principi rispondono, nel processo del lavoro, all'esigenza di contemperare il regime delle preclusioni con il principio di ricerca della “verità materiale”, vieppiù avvertita quando si tratti di esaminare una questione costituente oggetto di un'eccezione in senso lato
(qual è l'interruzione della prescrizione), come tale rilevabile d'ufficio anche in appello. In siffatta ipotesi, costituisce ormai orientamento del tutto consolidato, cui questa Corte ha già avuto modo, in ripetute occasioni, di esprimere adesione, quello per cui “L'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2,
c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti.” (V. Cass. n.14755/2018)».
7 ***
Avuto riguardo il primo motivo di ricorso, ossia l'omessa notifica degli avvisi d'addebito si osserva:
l'avviso d'addebito n. 59620140006839181, risulta notificato a mezzo del servizio postale in data 15.1.2015;
l'avviso d'addebito n. 59620150002332510, risulta notificato a mezzo del servizio postale in data 28.10.2015;
l'avviso d'addebito n. 59620160001871836 risulta notificato a mezzo del servizio postale in data 20.5.2016;
l'avviso d'addebito n. 59620160006552059, risulta notificato a mezzo del servizio postale in data 24.11.2016.
Tutti tali avvisi d'addebito sono quindi stati ritualmente notificati e non opposti;
la mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
Residuando soltanto per l'ingiunto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica.
Avuto riguardo alla denunciata prescrizione dei crediti si osserva che l'agente della riscossione ha allegata la mai avvenuta prescrizione dei titoli in virtù di successive intimazioni di pagamento versate in atti.
E, precisamente l'intimazione di pagamento n. 296202290121684
45/000, relativa agli avvisi d'addebito n. 59620160001871836000 e n.
59620160006552059000, notificata in data 28.3.2023, prodotta in atti unitamente alla relata di notifica;
nonché intimazione di pagamento n. 296
20239008565482000, relativa agli avvisi d'addebito n.
59620140006839181000, 59620150002332510000 e n.
59620160006552059000, notificata in data 23.3.2023.
Producendo altresì una relata di notifica di un qualche atto notificato in
8 data 12.2.2019, priva però dell'atto a cui dovrebbe essere riferita e, per questo motivo, priva di ogni validità.
La maturazione naturale della prescrizione dell'avviso d'addebito n.
59620140006839181 sarebbe avvenuta in data 15.1.2020, quindi prima dell'atto di intimazione n. 296 20239008565482000 notificato in data
23.3.2023.
La maturazione naturale della prescrizione dell'avviso d'addebito n.
59620150002332510 sarebbe avvenuta in data 28.10.2020.
Deve per questo titolo tenersi conto dello slittamento dei termini per effetto della legislazione emergenziale dettata in occasione dell'emergenza
Covid19 (l'art. 154 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio); l'art. 99 del D.L.
n. 104/2020 (decreto agosto) D.L. n. 125/2020 l'art 1 bis;
art. 1 del D.L. n.
3/2021; 'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020; art. 4 del D.L. n. 41/2021
(decreto Sostegni);'art. 9 del D.L. n. 73/2021;'art 2. del DL 30 giugno 2021,
n. 99); in questo caso di 129 giorni, venendo così il nuovo termine a maturare in data 6.3.2021.
Quindi antecedentemente all'intimazione di pagamento n. 296
20239008565482000, notificata in data 23.3.2023.
La maturazione naturale della prescrizione dell'avviso d'addebito n. n.
59620160001871836 sarebbe avvenuta in data 20.5.2021, con lo slittamento di 311 giorni dovuti all'emergenza epidemiologica, la maturazione si sarebbe verificata in data 28.3.2022, prima quindi dell'intimazione di pagamento n. . 296202290121684 45/000 (28.3.2023).
La maturazione naturale della prescrizione dell'avviso d'addebito n. n.
59620160006552059 sarebbe avvenuta in data 24.11.2021, con lo slittamento di 311 giorni dovuti all'emergenza epidemiologica la maturazione sarebbe avvenuta in data 1.10.2022, anch'essa prima dell'intimazione n. 296 20239008565482000, notificata in data 23.3.2023.
Il ricorso va dunque accolto sul punto, dovendo dichiararsi la prescrizione del diritto esattivo sulle somme portati dai sopradescritti avvisi d'addebito e annullando relativamente ad essi l'intimazione impugnata.
9 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del solo agente della riscossione in ragione dei motivi della decisione, compensandole tra le altre parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 10/04/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
10