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Ordinanza 16 aprile 2025
Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 542/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE II CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
ORDINANZA
Il giudice istruttore Andrea Marani, sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza nel procedimento vertente
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Roberto Ascani, Parte_1 C.F._1
ATTORE
E
(C.F. , con l'Avv. Gabriele Controparte_1 C.F._2
Galeazzi
CONVENUTO
E
(C.F. , in persona del curatore speciale Avv. Luca Controparte_2 P.IVA_1
Cortellucci
CONVENUTA viste la rinuncia agli atti del giudizio depositata da parte attrice e le relative Parte_1 accettazioni da parte dei convenuti (deposito telematico del 24 Controparte_1 giugno 2024) e in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (istanza Controparte_2 depositata il 12 novembre 2024, in cui è altresì formulata dal curatore speciale richiesta di liquidazione delle proprie competenze professionali); ritenuta la regolarità della rinuncia e delle accettazioni;
rilevato, quanto alle spese processuali, che vi è accordo soltanto tra e circa Parte_1 CP_1 la reciproca compensazione, diversamente da ciò che concerne le spese sostenute dalla società
nella persona del curatore speciale;
CP_2 considerato che, in difetto di accordo, il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, a mente dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c.; osservato a tale fine che la liquidazione del compenso professionale spetta anche al professionista abilitato al patrocinio che sta in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c., come, nella specie, l'Avv. Luca Cortellucci nella qualità di curatore speciale di
[...]
CP_2
Pag. 1 di 2 ritenuto congruo liquidare il compenso professionale in favore della società in applicazione dei parametri minimi previsti dal DM n. 55/2014, aggiornato al DM n. 147/2022, avuto riguardo al valore della domanda (scaglione euro 26.000-52.000) e alle espletate fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (quest'ultima dovuta in ragione dell'avvenuto deposito di note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni, incombente incluso nella fase decisionale a mente dell'art. 4, comma 5, lett. d), DM n. 55/2014); considerato, quanto all'istanza di liquidazione avanzata dall'Avv. Cortellucci, che il curatore speciale nominato ai sensi degli artt. 78 e 80 c.p.c. assume la veste di mandatario di colui nel cui interesse è nominato, il quale è tenuto alla corresponsione del compenso per la relativa attività (cfr. Cass., 22 giugno 2006, n. 14447), che il pagamento del compenso per l'esecuzione del mandato, presuntivamente oneroso nella misura stabilita tra le parti ovvero determinata in base alle tariffe professionali (art. 1709 c.c.), va richiesto alla società e che l'eventuale controversia che ne derivi rientra, a seconda del valore, nella competenza del giudice di pace o del tribunale, senza che possa stabilirsi alcun criterio di collegamento con l'ufficio che ha nominato il curatore speciale, non potendo trovare applicazione, nella specie, l'art. 52 disp. att. cod. proc. civ., secondo cui il compenso degli ausiliari del giudice è liquidato dal giudice che li ha nominati, considerato che il curatore speciale non riveste tale qualità (cfr.
Cass., 26 ottobre 2005, n. 20679);
P.Q.M.
Visto l'art. 306 c.p.c., dichiara estinto il giudizio promosso da contro Parte_1 Controparte_1
e Controparte_2 dispone la compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti tra e Parte_1
Controparte_1 condanna alla refusione, in favore delle spese del Parte_1 Controparte_2 procedimento, che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara tenuta alla corresponsione del compenso per l'attività di curatore Controparte_2 speciale svolta dall'Avv. Luca Cortellucci;
dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione del compenso formulata dall'Avv. Luca Cortellucci.
Si comunichi.
Ancona, 17 dicembre 2024
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
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