TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/05/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del giudice Elena M. A. Luppino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2899/2024 promossa da:
, (C.F. ) nato il [...], a [...] Parte_1 C.F._1
– Buenos Aires (Argentina), ed ivi residente in [...];
(C.F. nato il [...], a [...] – Buenos Parte_2 C.F._2
Aires (Argentina), in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore
(C.F. ) nato a [...] – Buenos Aires Persona_1 C.F._3
(Argentina) il 22.10.2011, e residenti in Mar del Plata – Buenos Aires (Argentina), Via Laprida n.
3936, unitamente a (C.F. ) nata il [...], a [...], Parte_3 C.F._4
Santa Fe (Argentina), e residente in Mar del Plata – Buenos Aires (Argentina), alla via Neuquen 343, ap.to 4;
, (C.F. ) nato il [...], a [...] – Parte_4 C.F._5
Buenos Aires (Argentina), ed ivi residente in [...]n. 3936, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori: Controparte_1
(C.F. nato il [...], a [...] – Buenos Aires (Argentina), ed ivi C.F._6 residente a[...], appartamento 6, e (C.F. Controparte_2
) nato a [...] – Buenos Aires ed ivi residente in [...]n. C.F._7
3936;
, (C.F. nato il [...], a [...], Parte_5 C.F._8
Buenos Aires (Argentina), ivi residente in [...];
, (C.F. .657) nata il [...], a [...], Parte_6 C.F._9
Buenos Aires (Argentina), ivi residente in [...];
, (C.F. nato il [...], a [...] – Parte_7 C.F._10 Buenos Aires (Argentina), ivi residente in [...].
Tutti rappresentati e difesi, come da procure notarili conferite su foglio separato e allegato al ricorso, autenticate, tradotte e apostillate, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli avvocati Enrico
Rostan (C.F. - fax 0121535904 - PEC C.F._11
) ed Erika Durando (C.F. - Email_1 C.F._12 fax 0121535904 - PEC ), entrambi del Foro di Torino, ed Email_2 elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Pinerolo (TO) – Via del Duomo n. 42;
-ricorrenti- contro
(CF in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 21.11.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il , innanzi l'intestato Tribunale, chiedendo di Controparte_3 accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il [...] a [...]. 1), da Persona_2 Per_3
e Il cittadino italiano aveva contratto matrimonio in Italia, a Portigliola, in
[...] CP_4 data 04.08.1921, con (doc. 2) ed era emigrato successivamente in Argentina. Persona_4
Dalla predetta unione era nata in [...], in data [...], (doc. 4). L'avo italiano Persona_5 non aveva acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (doc. 3).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di : Persona_5
In data 31.7.1948, aveva contratto matrimonio, a Cuatro de Junio – Buenos Aires, Persona_5
(Argentina), con (doc. 5). Dall'anzidetta unione coniugale era nato, in data Persona_6
28.5.1949, ad Avellaneda – Buenos Aires (Argentina), (doc. 6). Persona_7
Con riferimento alla discendenza di Persona_7 In data 19.3.1976, aveva contratto matrimonio con (doc. Persona_7 Persona_8
7). Dall'anzidetta unione coniugale, erano nati a Mar del Plata - Buenos Aires (Argentina): in data
21.1.1977, (doc. 8), in data 07.5.1980, (doc. 9) e, in data Parte_2 Parte_4
25.3.1983, (doc. 10), odierni ricorrenti. Parte_1
Con riferimento alla discendenza di Parte_2
In data 16.12.2009, aveva sposato a Mar del Plata, General Pueyrredon - Buenos Parte_2
Aires (Argentina), (doc. 12) e dalla loro unione era nato, in data 22.10.2011, a Parte_3
Mar del Plata, General Pueyrredon (Buenos Aires), l'odierno ricorrente, per il tramite dei genitori,
(doc. 13). Persona_1
Con riferimento alla discendenza di Parte_4
In data 11.12.2003, aveva sposato, poi divorziato, a Mar del Plata - Buenos Parte_4
Aires (Argentina) (doc. 14). Dalla predetta unione era nato, a Mar del Plata, Persona_9
General Pueyrredon - Buenos Aires (Argentina), in data 23.12.2004, odierno Parte_8 ricorrente (doc. 15). Dall'unione tra e erano nati, a Parte_4 Persona_10
Mar del Plata, General Pueyrredon, Buenos Aires (Argentina): in Controparte_1 data 15.1.2010 (doc. 16) e in data 28.3.2014 (doc. 17), entrambi odierni Controparte_2 ricorrenti, per il tramite dei genitori.
Con riferimento alla discendenza di Parte_1
In data 14.4.2005, aveva sposato, a Mar del Plata, General Pueyrredon, Parte_1
Buenos Aires (Argentina) (doc. 18) e dalla loro unione erano nati, a Mar Controparte_5 del Plata - Buenos Aires (Argentina): in data 05.7.2000 (doc. 19), e Parte_6 [...]
in data 16.11.2002 (doc. 20), entrambi odierni ricorrenti. CP_6
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
09.03.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata “con vittoria di spese e onorari di causa”.
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, come si evinceva dal visto apposto in data
30.01.2025, nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso. All'udienza del 18.03.2025, assente parte resistente, la difesa della ricorrente, riportandosi al proprio ricorso introduttivo, impugnando e contestando la comparsa dell'Avvocatura, ha insistito nell'accoglimento delle proprie domande. Ha rilevato di aver depositato in data 17.03.2025 le apostille dei documenti tradotti, solo per “mera svista non depositate unitamente al ricorso”, nonché
i documenti comprovanti ulteriori tentativi di prenotazione della richiesta di cittadinanza, attestanti la permanenza attuale dell'interesse ad agire.
Il giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281sexies ultimo comma c.p.c..
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria. Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nell'impostazione normativa di cui all'art. 1 della L. n. 555/1912 la trasmissione iure sanguinis era prevista – salvo casi marginali – per via paterna e, secondo l'art. 10 della L. n. 555/1912, la cittadina italiana, emigrata all'estero, che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, perdeva automaticamente la propria cittadinanza, indipendentemente dalla sua volontà. È evidente che da un simile assetto scaturiva una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna. Tali principi, infatti, entravano in contrasto con quanto affermato nella
Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948, con particolare riferimento agli artt. 3 e 29, che enunciavano il principio di uguaglianza e quello di uguale dignità fra i coniugi. Tale incompatibilità
è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza della donna italiana per effetto del matrimonio con un cittadino straniero, indipendentemente da una sua manifestazione di volontà. Successivamente, con la pronuncia n. 30/1983 veniva dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1, n. 1, L. n. 555/1912, in particolare “[n]ella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Gli interventi della Corte miravano ad una parificazione tra i sessi, includendo l'ipotesi di trasmissione ai propri figli della cittadinanza da madre cittadina italiana al pari del padre cittadino italiano. L'interpretazione secondo la quale la declaratoria di incostituzionalità produceva effetti a partire dal 1° gennaio del 1948, tuttavia, determinava una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 1948.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di cui sopra, ha, primariamente, negato che essa potesse avere effetti prima del 01.01.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). Altro orientamento si è però poi delineato accanto a questo, determinato da chi riteneva che la norma precedente alla Costituzione, dichiarata incostituzionale, cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996 e
Cass. 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite hanno aderito ai principi affermati nel
1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/1975 (SS.UU. 12061/1998). Tuttavia, anche in seguito alla suddetta pronuncia, le Sezioni semplici si sono pronunciate in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non potesse non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000).
Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali si sono pronunciate nel merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS.UU. 3331/2004). Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite ancora una volta si sono pronunciate sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli. In virtù di tale considerazione, la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che "[l]a titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n.
151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. 4466/2009).
Ne deriva che ai discendenti di madre italiana, nati post 01.01.1948 è riconosciuto il diritto alla cittadinanza in via amministrativa, mentre per la discendenza in linea materna ante 01.01.1948, il richiedente deve necessariamente adire l'autorità giudiziaria.
Nel merito, dal compiuto esame dei documenti prodotti in atti e dell'albero genealogico risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, non contempli eventi interruttivi.
La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Nello specifico, vagliando il certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'avo italiano non
è stato naturalizzato cittadino argentino e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana.
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione sottoscritto il
27.11.2023 dal Cancelliere della Corte nazionale elettorale della repubblica Argentina – Potere esecutivo nazionale, rilasciato a Buenos Aires il 21.12.2023 dall'Unità coordinamento legalizzazioni del ministero degli affari esteri con il n.493058/2023, nel quale viene attestato che: “Sull'Anagrafe nazionale degli
Elettori, nel quale risultano iscritti tutti i cittadini argenti maggiori di sedici anni, nati in Argentina
o diventati argentini per opzione e gli argentini naturalizzati a partire dal diciottesimo anni di età,
NON RISULTA ISCRITTO: , o nato il giorno 01/06/1902 in Italia – Per_5 Per_2 Per_11 Reggio Calabria – Portigliola. Deceduto”.
Pertanto, l'emigrato italiano ha trasmesso la cittadinanza italiana “iure sanguinis” Persona_2 alla figlia , nata in data [...]. La primogenita, in data 31.7.1948, ha contratto Persona_5 matrimonio, in Argentina, con Dall'anzidetta unione coniugale è nato, in data Persona_6
28.05.1949, (doc. 6). Ella, dunque, ha ricevuto automaticamente la cittadinanza Persona_7 per il tramite del padre e a sua volta, ha trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti, e così è stato da genitore in figlio, senza interruzioni, per le generazioni seguenti, sino agli odierni ricorrenti. Ciò in quanto gli eventi del matrimonio e della nascita del primo figlio sono successivi alla data di entrata in vigore della Costituzione.
In questi casi il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa Controparte_3 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Sul punto, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, hanno evidenziato l'impossibilità di ottenere un appuntamento per la presentazione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis in via amministrativa al competente Consolato argentino, ai sensi della Legge n. 91 del
05.02.1992.
I ricorrenti hanno rilevato, infatti, che “ presentava, ai sensi della Legge n. 91 Parte_4 del 5.2.1992, anche per conto degli altri ricorrenti, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano, richiesta di registrazione agli uffici consolari italiani territorialmente competenti in
Argentina, Consolato di Italia a Mar del Plata, ove non risultano però allo stato posti disponibili per il servizio richiesto (doc. 21)”, allegando, a riprova dell'anzidetto tentativo effettuato il 16.01.2024, uno screenshot di accesso al portale dedicato ai servizi consolari “prenot@mi”.
La difesa, con deposito del 13.03.2025, ha versato ulteriori fermi immagini relativi ai messaggi automatici restituiti dal sistema di prenotazione, in parte antecedenti al deposito del ricorso e in parte successivi, nei quali l'utente/richiedente è stato informato dell'assenza di posti disponibili, stante l'elevata richiesta, ed è stato invitato a riaccedere al sito con frequenza, in alcuni casi all'indomani
(vedasi screenshots del 2.04.2024, del 8.04.2024, del 23.04.2024, del 29.05.2024 e del 12.03.2025, relativi agli accessi di dell'11.11.2024, del 5.01.2025 e del 23.01.2025, relativi Parte_4 agli accessi di del 7.02.2025 e del 9.03.2025, relativi agli accessi di Parte_9 Parte_1 del 26.05.2024, del 3.06.2024, del 23.06.2024, del 19.08.2024 e del 29.09.2024, relativi agli accessi di . Parte_2
I reiterati - e vani - tentativi effettuati dai ricorrenti sono idonei a provare la sostanziale impossibilità di inoltrare la domanda in via amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza per discendenza attraverso il portale “prenot@mi”.
Pertanto, anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tale circostanza si sostanzi in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa dall'avo nativo italiano alla figlia , nata il [...] e da questa ai successivi Persona_5 discendenti, fino agli odierni ricorrenti, senza interruzione.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano , nato il [...] a [...]. 1) dai genitori Persona_2 Per_3
e e deceduto il 9.07.1988 senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per
[...] CP_4 naturalizzazione e senza mai avere rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 3). Pertanto, in quanto italiano, ha trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza ai propri Persona_2 figli e ai relativi discendenti.
Alla luce di quanto sopra, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c.. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della Procura , non sarebbe in grado di assorbire gli attuali flussi che CP_3 Parte_10 per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , Parte_1
(C.F. ) nato il [...], a [...] – Buenos Aires (Argentina), ed ivi C.F._1 residente in [...]; (C.F. nato il Parte_2 C.F._2
21.1.1977, a Mar del Plata – Buenos Aires (Argentina), in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore (C.F. Persona_1
) nato a [...] – Buenos Aires (Argentina) il 22.10.2011, e residenti C.F._3 in Mar del Plata – Buenos Aires (Argentina), Via Laprida n. 3936, unitamente a Parte_3
(C.F. ) nata il [...], a [...], Santa Fe (Argentina), e residente in Mar C.F._4 del Plata – Buenos Aires (Argentina), alla via Neuquen 343, ap.to 4; , Parte_4
(C.F. ) nato il [...], a [...] – Buenos Aires (Argentina), ed ivi C.F._5 residente in Calle Laprida n. 3936, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori: (C.F. nato Controparte_1 C.F._6 il 15.1.2010, a Mar del Plata – Buenos Aires (Argentina), ed ivi residente al Viale Juan José Pas n.
3735, appartamento 6, e (C.F. ) nato a Controparte_2 C.F._7
Mar del Plata – Buenos Aires ed ivi residente in [...]n. 3936; Parte_5
(C.F. nato il [...], a [...], Buenos Aires
[...] C.F._8 (Argentina), ivi residente in [...];
, (C.F. .657) nata il [...], a [...], Parte_6 C.F._9
Buenos Aires (Argentina), ivi residente in [...]; , (C.F. Parte_7
nato il [...], a [...] – Buenos Aires (Argentina), ivi residente C.F._10 in Via Hipolito Yrigoyen n. 4466, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria, 27.05.2025.
Il giudice unico
Elena M. A. Luppino