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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/04/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa Viviana Mele ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4493 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 23.1.2025 e vertente tra
, Parte_1 rappresentato e difeso dell'avv. Carlo Scarcia;
attore e
, , Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Vito Nicola Ciullo;
convenuti
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv. Gianfranco Giannoccaro e Antonila De Pandis. convenuta
OGGETTO: sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 23.1.2025.
1
ha esposto che in data 30.9.2021, intorno alle ore 09:00 del Parte_1 mattino, è stato coinvolto in un sinistro stradale verificatosi all'altezza dell'intersezione tra la S.P. 290 e una strada consortile mentre percorreva la S.P.
290 Felline/Torre San Giovanni, in direzione Torre San Giovanni, a bordo del motociclo MA tg. CW51046 di sua proprietà.
Nello specifico, l'attore ha dedotto che la responsabilità esclusiva nella causazione dell'incidente deve essere attribuita in capo ad il quale, alla guida del Parte_2 furgone Volkswagen tg. DE555EZ di proprietà di , assicurato per Parte_3
l'r.c.a. dalla compagnia giungeva all'altezza della Controparte_1 predetta intersezione da una strada consortile gravata da segnale di stop senza arrestarsi e senza ridurre la sua elevata velocità.
In seguito al sinistro, è stato trasportato presso il nosocomio V. Fazzi di Pt_1
Lecce ove i sanitari hanno riscontrato molteplici lesioni e, in particolare, la frattura completa a più rime del III mediodistale diafisario della clavicola destra, la frattura pluriframmentaria del corpo della scopola destra con coinvolgimento della coracoide, la tumefazione dei tessuti molli periclaveari destri e della spalla omolaterale, la frattura delle coste II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX di destra, numerosi estesi addensamenti parenchimali post-traumatici di tipo lacero-contusivo a destra, la frattura delle branche ileo e ischiopubica di destra con iniziale estensione alla colonna acetabolare anteriore, rima di frattura della parete mediale dell'acetabolo destro, rima di frattura composta del sacro a sinistra (cfr. all. 2 atto di citazione).
L'attore ha, quindi, convenuto in giudizio , Parte_2 Parte_3 [...]
- in persona del legale rappresentante p.t. - chiedendo Controparte_1
l'accertamento della responsabilità esclusiva nella causazione dell'incidente in capo ad l'accertamento del quantum del danno patito in € Parte_2
146.467,50 e domandando, altresì, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento in suo favore della somma complessiva pari ad € 87.817,50 a titolo di risarcimento del danno biologico patito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, somma derivante dalla differenza tra il danno quantificato da parte attrice e l'importo pari ad € 58.650,00 già corrispostogli da Controparte_2
[..
[...] [...]
con vittoria delle spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore
[...] dichiaratosi antistatario.
Con propria comparsa si sono costituiti e contestando Parte_2 Parte_3 la ricostruzione della dinamica del sinistro esposta da parte attrice e chiedendo l'accertamento della responsabilità concorrente e paritaria di nella Parte_1 causazione dell'incidente, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria e con vittoria delle spese del giudizio. In subordine, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste attoree, i convenuti hanno chiesto di essere tenuti Pt_2 indenni da parte di per tutte le spese derivanti dal Controparte_1 giudizio.
Si è costituita in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 contestando la dinamica del sinistro per come ricostruita dall'attore e chiedendo, in via preliminare, l'accertamento del concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'incidente in misura non inferiore al 30%. In ragione di tale apporto causale e della quantificazione dei danni riportati da indicata dai suoi consulenti Pt_1 medici di parte, la compagnia ha chiesto, altresì, l'accertamento che la somma pari ad € 61.650,00, già corrisposta mediante assegno all'odierno attore, è completamente satisfattiva delle pretese risarcitorie avanzate in questa sede.
L'assicurazione ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, con refusione delle spese di lite.
La causa è stata istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale di Parte_1
e di , delle prove testimoniali nonché tramite l'espletamento
[...] Parte_2 della c.t.u. dinamica ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche.
***
Come premesso, la controversia in esame attiene alla determinazione della responsabilità nella causazione del sinistro avvenuto nel Comune di Ugento all'intersezione tra la S.P. 290 e Via Longa strada consortile in data 30.9.2021, alle ore 09:00 circa, tra il motociclo MA T-max tg. CW51046 di proprietà e condotto da e il furgone Volkswagen Caddy tg. DE555EZ di proprietà di Parte_1
, condotto nell'occasione da . Parte_3 Parte_2
3 A fondamento della sua domanda di accertamento della responsabilità e di risarcimento dei danni, l'attore ha affermato che il sinistro è stato causato in via esclusiva dalla condotta di guida di . In particolare, in tesi attorea, il Parte_2 conducente del Volkswagen Caddy avrebbe violato il divieto di transito gravante sulla strada consortile Via Longa e, in ogni caso, non avrebbe rispettato il segnale di stop posto sulla strada stessa e avrebbe tenuto una velocità inadeguata all'immissione sulla strada provinciale (cfr. p. 1, atto di citazione: “[…] il quale sopraggiungeva da una strada consortile (con divieto di transito) a velocità sostenuta, omettendo tra l'altro di fermarsi al segnale di Stop ivi imposto”) e ancora p. 1, prima memoria istruttoria parte attrice: “Si precisa ancora che l'autocarro tipo
“Volkswagen” targato DE555EZ viaggiava su una strada con divieto di transito, alias
l'autocarro condotto dal non doveva e non poteva transitare su quella strada. Pt_2
Si precisa ancora che la strada su cui viaggiava l'autocarro tipo “Volkswagen” targato DE555EZ era gravata dal segnale di Stop”). Con riferimento alla dinamica, inoltre, l'attore afferma di essere stato tamponato dal furgone Volkswagen precisando che “[…] invadeva la corsia di marcia occupata dal motociclo Pt_2 targato CW51046 condotto dal sig. il quale finiva la sua corsa
contro
Parte_1 un muro. Il punto di impatto tra i due mezzi è stata la parte anteriore dell'autovettura con la parte centrale del motociclo” (cfr. p. 2, prima memoria istruttoria parte attrice).
e hanno contestato la ricostruzione attorea affermando Parte_2 Parte_3 che, al contrario, ha arrestato la propria marcia al segnale di STOP Parte_2
e, solo dopo essersi immesso sulla S.P. 290, è stato attinto dal motociclista che, senza frenare o rallentare, andava a strisciare sulla fiancata sinistra del mezzo da lui condotto. Pertanto, in tesi di parte convenuta, sussiste una concorrente pari responsabilità di nella causazione del sinistro in quanto Parte_1 quest'ultimo non ha contenuto la sua velocità in prossimità dell'intersezione in violazione degli artt. 141, 142, 145 del Codice della Strada (cfr. p. 2 comparsa di costituzione e risposta e : “[…] la concreta dinamica del sinistro Pt_2 Parte_3
(il motociclo dell'attore impattava il veicolo del comparente quando questo aveva già completato l'attraversamento dell'incrocio e andava, dapprima, a sbattere sul muro posto sul ciglio della strada, rimbalzando, poi, sino al centro della carreggiata) costituisce un fondamentale parametro di riferimento per comprendere la sostenuta
4 velocità assunta dal e la sua reale incidenza causale sulla dinamica del Pt_1 sinistro”).
La compagnia assicurativa ha ugualmente contestato la Controparte_1 ricostruzione della dinamica esposta da parte attrice evidenziando che è Pt_1 andato a strisciare con il lato destro del suo motociclo sulla fiancata sinistra del furgone, in violazione dell'art. 141, comma 3 del Codice della Strada che gli imponeva di contenere la velocità in prossimità di un'intersezione (cfr. p. 3 comparsa di costituzione “Percorsi alcuni metri il furgone da lui condotto CP_3 veniva attinto dalla motocicletta condotta dall'attore che, dopo aver percorso la curva
(pertanto non avvistabile dal conducente il furgone) a velocità decisamente superiore rispetto a quella prescritta dalla segnaletica, tentava il sorpasso del furgone strisciando con il lato destro della detta motocicletta contro tutta la fiancata sinistra del furgone e quindi, deviando dalla direzione iniziale, finiva la sua corsa sul lato opposto della strada a diversi metri di distanza dal punto di primo impatto”). La compagnia ha, quindi, affermato la responsabilità concorrente dell'attore nella causazione dell'incidente.
Al fine di giungere ad una corretta attribuzione delle responsabilità per l'evento per cui è causa è necessario osservare quanto segue.
Innanzitutto, è opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di di accertamento della responsabilità esclusiva nell'incidente in Pt_1 capo ad , conducente del furgone Volkswagen Caddy. Parte_2
Così precisato il perimetro della domanda, occorre evidenziare dal punto di vista giuridico che, in forza delle norme di legge che vengono in rilievo nella materia in esame (in particolare gli artt. 2054, comma 2 e 2697 c.c.), l'attore che agisca in tal senso, al fine di superare la presunzione di uguale concorso di colpa, è gravato dall'onere di dimostrare non solo che il conducente dell'altro veicolo coinvolto ha tenuto una condotta colposa ma anche che tale condotta sia tale da escludere che, pur nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, l'evento si sarebbe verificato in ogni caso.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente enunciato il seguente principio diritto a mente del quale “L'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di
5 cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro. È pertanto falsamente applicato l'art. 2054, comma secondo, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 29927 del 20/11/2024).
Nella medesima pronuncia, la Suprema Corte spiega in parte motiva che “Il principio per cui l'accertamento della condotta dell'un conducente può bastare a superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma,
c.c., anche quando non sia esattamente nota la condotta del conducente antagonista
è stato tuttavia falsamente applicato dalla sentenza impugnata. Quel principio non va affatto inteso nel senso che, accertata la colpa grave di uno dei due conducenti coinvolti nel sinistro, l'altro possa ritenersi per ciò solo liberato dalla presunzione di pari colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. Quel principio va inteso nel senso che l'accertamento della condotta colposa di uno dei conducenti coinvolti è idoneo a superare la suddetta presunzione in un solo caso quando quella condotta avrebbe comunque provocato il sinistro, quale che fosse stata la condotta dell'antagonista (ad es., l'invasione improvvisa dell'opposta corsia, da parte di un veicolo di larghezza pari alla corsia percorsa dall'antagonista)”.
Orbene nel caso in esame la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2 c.c. non è stata superata dall'attore per le ragioni che si espongono di seguito.
Innanzitutto, in ragione dei dati emersi dalla c.t.u. espletata dall'Ing. al Per_1 fine di ricostruire la dinamica del sinistro.
Con riferimento alla visibilità che avevano entrambi i conducenti al momento dell'incidente il c.t.u. ha, infatti, chiarito - per quanto riguarda il - che Pt_2 questi aveva un cono visuale limitato da diversi fattori ed, in particolare, dal fatto che il segnale di stop posto su via Longa, in maniera arretrata rispetto all'intersezione con la SP 290, non consentiva una visuale chiara nonché dalla presenza di segnaletica verticale e del guard-rail posti alla sua sinistra (cfr. p. 9 elaborato peritale: “il sig. mentre percorreva la strada cd “via Longa” a bordo Pt_2 del suo autocarro VW Caddy giunto in prossimità del segnale di STOP, aveva un cono visuale sulla SP 290 (strada da cui proveniva lo scooter T max) limitato da più fattori:
6 l'errata collocazione (alla data del sinistro) - segnale installato dall'ente gestore della strada, Comune di Ugento - del segnale di STOP obbliga i conducenti che percorrono la via “longa” a fermarsi in posizione tale che il cono visuale rimane in gran parte oscurato e non consente di vedere al meglio i mezzi che sopraggiungono dalla SP 290 in direzione che da conduce a Torre San Giovanni” … “visuale oscurata anche Pt_4 dai segnali verticali e dai guard-rail”).
Mentre, con riferimento a parte attrice, il c.t.u. ha precisato che “il sig. , Pt_1 altresì, alla guida dello scooter T AX percorrendo la SP 290 in direzione Torre San
Giovanni, aveva un cono di visuale limitato nei confronti del veicolo VW Caddy;
a rigore, potendo percorrere la SP 290 ad una velocità limite consentita di ben 90 km/h,
a tale velocità, non avrebbe avuto modo di scorgere limpidamente la vettura in transito poiché in gran parte nascosta dagli ostacoli (guard-rail, segnaletica pubblicitaria, panettone giallo…ecc.)” (cfr. p. 10 elaborato peritale).
Si dissente tuttavia da tale ultima considerazione, espressa dal c.t.u. sulla base di una ricostruzione in 3d. Dalle foto allegate alla Relazione della Polizia Locale di
Ugento e da quelle allegate dalla convenuta, emerge che la visuale era parzialmente oscurata solo dal panettone giallo, mentre guard-rail e segnali non avrebbero impedito la vista del furgoncino. Va poi evidenziato che, come emerge dalle foto menzionate, l'immissione del furgoncino è avvenuta per mezzo di un'area molto ampia, in cui la linea di demarcazione tra strada laterale e strada favorita si allunga di molto, come di seguito evidente:
7 Dalla fotografia (estratta dal Verbale) emerge che il veicolo dell'attore aveva ampio spazio per potersi avvedere del furgoncino che si stava immettendo, essendovi un'ampia area della strada laterale ben visibile oltre il panettone.
In relazione alla dinamica dell'incidente, il c.t.u. ha ricostruito la stessa alle pp. 11-
12 dell'elaborato attraverso diversi frames dai quali emerge che l'urto è stato di tipo tangenziale con una posizione d'urto che vede il motociclo MA di e il Pt_1 furgone Volkswagen di viaggiare quasi parallelamente prima della collisione Pt_2 tra la fiancata destra del motociclo e la fiancata sinistra del furgone (“In tale ipotesi ricostruttiva, appare probabile che i due mezzi siano giunti in collisione tra essi in maniera tangenziale, ossia come meglio rappresentato dallo schema seguente
(posizione relativa d'urto)” p. 13 elaborato peritale).
In ordine alla velocità tenuta dai veicoli, il c.t.u. ha stimato che il motociclo viaggiava ad una velocità ricompresa nell'intervallo tra gli 80 e i 90 km/h mentre il furgone ad una velocità ricompresa nell'intervallo tra gli 30 e i 40 km/h, entrambi nel rispetto dei limiti imposti sulle strade di rispettiva percorrenza (per il primo 90 km/h, per il secondo 50 km/h) (cfr. p. 14 elaborato peritale: “lo scrivente CTU in base ai danneggiamenti subiti dal motociclo T AX MA (cfr EES per motocicli con danneggiamenti analoghi, crash test analoghi), la distanza presunta dello scooter tra il probabile punto d'urto sulla carreggiata ed il mezzo così per come rilevato dalle autorità nella sua posizione di quiete, può dedurre che lo stesso stesse percorrendo la SP 290 ad una velocità compresa tra gli 80 e i 90 km/h dunque nei limiti imposti dalla tipologia di strada di che trattasi. Si ipotizza altresì che la velocità marciante pre-urto dell'autocarro VW Caddy, fosse presumibilmente compresa tra i 30 ed i 40 km/h (cfr EES per urti leggeri - vedi urto specchietto Caddy, leggeri segni di strisciamento sulla fiancata), anch'essa nei limiti imposti dalla segnaletica”).
All'esito dell'indagine peritale svolta il c.t.u. ha poi concluso che “[…] si evince che sia stato l'autocarro VW Caddy a collidere in modo tangenziale con la propria fiancata sinistra strisciando la carena destra dello scooter condotto dal sig. e Pt_1 veicolando lo stesso scooter ad impattare successivamente contro il muro di recinzione a protezione dell'immobile posto a sinistra della carreggiata (senso di percorrenza SP290 Torre San Giovanni) cfr foto prodotte in atti dalle autorità Pt_4 intervenute” precisando, altresì, che “[…] a rigore, l'autocarro VW Caddy condotto
8 dal sig. non prestava la massima prudenza nell'affrontare l'incrocio Pt_2 esaminato” (cfr. pp. 13-14 elaborato peritale).
In disparte le valutazioni del consulente sulla valutazione della condotta prudente o meno tenuta da quello che emerge è che i veicoli hanno avuto un urto di Pt_2 tipo tangenziale, tipologia d'urto che è di per sé indice del fatto che il furgone aveva già in parte impegnato la SP 290. Non solo, emerge ancora che il percorreva Pt_1 la SP 290, sì nei limiti imposti, ma ad una velocità non congrua con riferimento allo stato dei luoghi e, dunque, in violazione dell'art. 141 C.d.S..
Tali elementi oggettivi trovano riscontro nel rapporto di polizia locale redatto dagli agenti del Comune di Ugento intervenuti nell'immediatezza dei fatti, i quali, in primo luogo evidenziano, nella sezione “natura dell'incidente”, che si è trattato di una “Collisione tra veicoli in marcia (scontro laterale)” (cfr. p.1 Rapporto di incidente stradale) in condizioni atmosferiche serene, condizioni fondo stradale buone e condizioni di visibilità e illuminazione buone (cfr. p.2 del medesimo rapporto sezione “circostanze dell'incidente e luogo del sinistro”).
In secondo luogo, gli agenti precisano nella sezione “avarie riportate dai veicoli” che il veicolo A (motociclo condotto da ) ha riportato danni a “tutta la parte Pt_1 anteriore più danni meccanici” mentre il Veicolo B alla “fiancata sinistra ant- poster”
(cfr. p. 3 Rapporto di incidente stradale). Pertanto, la ricostruzione attorea secondo cui “Il punto di impatto tra i due mezzi è stata la parte anteriore dell'autovettura con la parte centrale del motociclo” (cfr. p. 2, prima memoria istruttoria parte attrice)” non trova riscontro atteso che l'impatto è avvenuto tra la fiancata destra del motociclo e quella sinistra del furgone.
In terzo luogo, anche i rilievi fotografici presenti nel rapporto della polizia confermano il tipo di urto tangenziale e, invero, evidenziano una strisciata lungo la parte bassa della fiancata sinistra del furgone e un danno allo specchietto retrovisore sinistro (cfr. pp. 8-9-10 Rapporto di incidente stradale).
Vanno poi esaminate le dichiarazioni rese dall'unico testimone oculare individuato nel rapporto sull'incidente dalla polizia municipale del Comune di Ugento, Tes_1
(cfr. p. 2 Rapporto di incidente stradale ove si legge “Testimoni al fatto:
[...]
”). Quest'ultima ha dichiarato che “venivo da Melissano quando Testimone_1 ho visto l'impatto del furgoncino che proveniva da Melissano direzione Torre San
Giovanni, ho visto che lo scooter collideva con il furgoncino alla fine dell'incrocio e mi
9 sono subito fermata per restare soccorso e chiamare il 118” (cfr. p. 37 Rapporto di incidente stradale).
Infine, deve essere tenuto in considerazione che, in sede di interrogatorio formale,
si è limitato a dichiarare di non ricordare alcunché (“in relazione a tutte le Pt_1 domande ammesse come capitoli di interrogatorio dichiara di non ricordare nulla né in ordine allo stato dei luoghi né in ordine alla segnaletica stradale esistente”).
La testimonianza di non aggiunge alcun dettaglio rilevante ai fini Testimone_2 della risoluzione della controversia (“con riferimento all'incidente per cui è causa posso dire che non ero presente al momento dell'impatto, sono giunto sul luogo quasi nell'immediatezza e mi sono preoccupato di prestare soccorso al signore che stava per terra;
lo scooter era sulla parte sinistra della strada e il sig. era a terra. Pt_1
Invece il furgone era sul lato destro con il conducente dentro il mezzo. Mi sono poi avvicinato al signore dentro al furgone e gli ho chiesto che cosa fosse successo, come era successo l'incidente. Il signore mi ha risposto che non aveva visto nulla era molto spaventato. Ho aspettato l'arrivo dei soccorsi ed io ho chiamato la moglie del signore che era per terra con in mio cellulare per avvisarla”).
In conclusione, dalla prova espletata è emerso che il sinistro è stato determinato da responsabilità concorrente paritaria dei due conducenti.
Quanto al non vi è alcuna prova che egli si sia immesso nell'incrocio senza Pt_2 rispettare il segnale di STOP, poiché lo stesso segnale si trovava di molto arretrato rispetto al punto in cui si è verificato l'impatto e rispetto allo stesso incrocio. Vi sono segni di frenata del furgoncino all'altezza del segnale di STOP e ben prima dell'immissione, con la conseguenza che certamente il convenuto ha impresso un'energica manovra di frenata, prima di immettersi nella SP 290.
È comunque emerso che il si è immesso nella strada senza la dovuta Pt_2 prudenza, imposta tanto dalla scarsa visibilità quanto dall'obbligo di dare precedenza (comunque sussistente rispetto alla strada principale, sebbene la segnaletica presente, con lo STOP posto molto prima dell'incrocio, possa legittimamente creare confusione nel conducente).
Quanto al , egli procedeva su strada principale che era caratterizzata dalla Pt_1 presenza di una serie di intersezioni, aveva dinanzi a sé il segnale di curva pericolosa, sopraggiungeva da un andamento curvilineo e aveva una visibilità
10 limitata. L'art. 141 C.d.S. gli imponeva dunque di ridurre la velocità rispetto al limite massimo consentito, in ragione dei plurimi elementi di pericolo.
Si è evidenziato che non fu il furgoncino a tamponare il motociclo, come sostenuto dall'attore, ma che i due veicoli si trovarono in transito contemporaneamente l'uno accanto all'altro. Si è anche evidenziato che il avrebbe potuto avvistare il Pt_1 furgoncino e avrebbe potuto almeno provare a frenare.
Al contrario, il mantenne costante una velocità eccessiva rispetto allo stato Pt_1 dei luoghi e alle condizioni della strada e, pur potendo vedere – sia pure nei momenti finali – il veicolo antagonista, tuttavia non frenò né assunse alcuna altra manovra di emergenza.
È evidente che se il si fosse arrestato prima dell'immissione l'evento non si Pt_2 sarebbe verificato;
è altresì evidente che se il avesse mantenuto una velocità Pt_1 conforme alle condizioni di traffico e luogo e avesse energicamente frenato, l'evento non si sarebbe verificato.
La responsabilità è pertanto concorsuale paritaria per entrambi i soggetti.
In via stragiudiziale, la Compagnia ha risarcito il , riconoscendo un suo Pt_1 concorso di colpa del 30%. Nell'ambito del presente giudizio è stato riconosciuto un concorso di colpa del 50%, dunque superiore a quello calcolato dalla Compagnia.
Sebbene non sia stata espletata CTU medica, tuttavia si ritiene che l'importo liquidato dalla Compagnia sia interamente satisfattivo, poiché i maggiori punti percentuali richiesti dall'attore (27 anziché 22) sono compensati dal minor concorso di colpa che la Compagnia gli ha imputato (il 30 anziché il 50).
La domanda è dunque respinta, in quanto il danno patito da parte attrice è stato interamente risarcito.
Le spese di lite sono interamente compensate, in considerazione del riconoscimento di una responsabilità concorsuale paritaria nella determinazione del sinistro e delle peculiarità del caso di specie, anche in considerazione delle valutazioni rese dal c.t.u. sulla posizione dello STOP e sullo stato dei luoghi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 4493/2022 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
11 1. Accerta e dichiara la responsabilità concorsuale paritaria dei conducenti nella determinazione dell'evento oggetto di causa;
2. Dà atto che il danno patito da parte attrice, al netto del concorso di colpa, è stato interamente risarcito;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
4. Conferma le spese di CTU a carico delle parti in solido.
Lecce, 16.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Viviana Mele
Provvedimento redatto su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo dott. CO
RV, con la supervisione del magistrato titolare.
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