TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/05/2025, n. 4183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4183 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
RG n. 7426/2025
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
SEZIONE 13^CIVILE VERBALE1 DI UDIENZA
DELLA CAUSA N. 7426 DELL'ANNO 2025 TRA
<< >> Parte_1 C.F._1 Parte_1
(C.F. ), residente in [...],
[...] C.F._1
Recco (GE), agli effetti della presente procedura elettivamente domiciliata in Milano alla Via E. De Amicis n. 45, presso e nello Studio dell'Avv. Luca Paci (C.F.
), che la rappresenta e difende in forza di procura C.F._2 patrocinato/a dall'Avv. PACI LUCA;
E
<< >> Parte_2 C.F._3 [...]
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._3
e residente in [...] ai presenti fini rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Gabriele Giambrone (c.f. ) del Foro C.F._4 di Palermo, dall'Avv. Alessandro Gravante (c.f. ) del Foro di C.F._5
Palermo e dall'Avv. Alessandro Vio (c.f. ) del Foro di Milano, C.F._6 presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in -20122- Milano, Corso Venezia n.8patrocinato/a dall'Avv. GIAMBRONE GABRIELE VIO DR ( ) VIA GEROLAMO TIRABOSCHI 15 20135 MILANO;
C.F._6
TE DR ( ) CORSO VENEZIA 8 C.F._5
MILANO; ;
Oggi in data 22/05/2025 - innanzi al Giudice unico designato Dott. Jacopo Blandini, è comparso:
-Per la parte attrice compare la parte e l'Avv. PACI LUCA e la parte personalmente
<<
Parte_1 CodiceFiscale_1
1 Il presente verbale è redatto su documento informatico firmato digitalmente dal giudice. Essendo il verbale in formato elettronico ed essendo depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21/02/2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15/10/2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che le parti ed il teste, le cui dichiarazioni sono sopra riportate, sono impossibilitati a sottoscrivere il verbale stesso per mancanza di firma digitale.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> -Per parte convenuta Pt_2 Parte_2
<< >> compare la parte personalmente e l'Avv. VIO C.F._3
DR ( ) VIA GEROLAMO TIRABOSCHI 15 20135 C.F._6
MILANO; TE DR ( ) CORSO VENEZIA C.F._5
8 MILANO;
La difesa di parte ricorrente Parte_1
<< >> insiste nelle proprie domande e chiede che il termine per C.F._1 il rilascio dell'immobile dalla parte resistente sia stabilito dalla AG a data massima non successiva al 30 settembre 2025;
La difesa di parte resistente Parte_2
<< >> chiede termine per rilascio dell'immobile alla parte C.F._3 ricorrente di 2 due anni decorrenti dall'epoca della mediazione sino al maggio 2026; anzi da ultimo riduce il termine come primo proposto alla controparte per il proprio rilascio dell'immobile alla parte ricorrente al 31 gennaio 2026.
Concludono in atti nel resto.
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra, all'esito si ritira in camera di consiglio autorizzando i legali comparsi ad allontanarsi dall'aula di udienza.
Milano il 22/05/2025 .
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, rilevato che le difese patrocinanti si sono allontanate e non risultano, allo stato, immediatamente reperibili, pronunzia ed emette sentenza definitiva del giudizio da allegare al verbale di udienza e immediatamente depositata in Cancelleria.
Milano il 22/05/2025. Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> RG n. 7426/2025
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo
Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
<< >> Parte_1 C.F._1 Parte_1
(C.F. ), residente in [...],
[...] C.F._1
Recco (GE), agli effetti della presente procedura elettivamente domiciliata in Milano alla Via E. De Amicis n. 45, presso e nello Studio dell'Avv. Luca Paci (C.F.
), che la rappresenta e difende in forza di procura C.F._2 patrocinato/a dall'Avv. PACI LUCA;
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE
CONTRO
<< >> Parte_2 C.F._3 [...]
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._3
e residente in [...] ai presenti fini rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Gabriele Giambrone (c.f. ) del Foro C.F._4 di Palermo, dall'Avv. Alessandro Gravante (c.f. ) del Foro di C.F._5
Palermo e dall'Avv. Alessandro Vio (c.f. ) del Foro di Milano, C.F._6 presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in -20122- Milano, Corso Venezia n.8patrocinato/a dall'Avv. GIAMBRONE GABRIELE VIO DR ( ) VIA GEROLAMO TIRABOSCHI 15 20135 MILANO;
C.F._6
TE DR ( ) CORSO VENEZIA 8 C.F._5
MILANO; -PARTE CONVENUTA/RESISTENTE
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE2--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte premetteva che la ricorrente è usufruttuaria dell'appartamento posto in Milano alla Via Stoppani n. 10, terzo piano, parzialmente arredato, (identificato in Catasto fabbricati al foglio 316, particella 401, subalterno 718, categoria A/3,), alla stessa pervenuto in virtù dell'atto di donazione dell'usufrutto da parte dell'Arch. figlia della stessa SI.ra Controparte_1
stipulato in data 16.05.2023 (doc. 1). Parte_1
Esponeva che già in epoca antecedente alla suddetta donazione l'immobile era stato concesso in locazione ad uso abitativo dall'Arch. a CP_1 Parte_2
(C.F. ) con contratto stipulato in data 30.04.2021 e registrato C.F._3 telematicamente in data 04.05.2021. Il contratto prevedeva un canone di locazione di €19.200,00 annui, oltre alle spese della locazione pari a € 2.000,00 annui salvo conguaglio, il tutto per un totale di € 21.200,00 annui, da corrispondere nella misura di € 1.766,67 mensili, entro il giorno uno di ogni mese a mezzo bonifico bancario. 2 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>>
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>>
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> Questa la cronistoria del rapporto locatizio in essere tra le parti.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> Riferiva che nel corso del rapporto locatizio, la in molteplici occasioni si è resa Pt_2 inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni, infatti la stessa non aveva corrisposto i canoni e le spese di:
- gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 (pari a € 7.066,67 doc. 3);
- giugno, luglio, agosto e settembre 2022 (pari a € 7.066,68 doc. 4);
- ottobre, novembre, dicembre 2022 (pari a € 5.300,01 docc. 5, 6);
- febbraio e marzo 2023 (pari a € 3.533,34 docc. 7, 8, 9). Per tutte le summenzionate morosità, come si evince dalla documentazione allegata, alla sono stati notificati distinti atti di intimazione di sfratto per morosità (rispetto ai Pt_2 quali è stato iscritto a ruolo al n. R.G. 1807/2023 il solo sfratto per la morosità ottobre- dicembre, sanato a seguito di concessione del termine di grazia) e procedimenti di recupero del credito, all'esito di ciascuno dei quali la conduttrice sanava la morosità dedotta, per poi sottrarsi al pagamento dei canoni successivi reiterando la propria condotta inadempiente.
Successivamente, sopravvenuta la summenzionata donazione dell'usufrutto in favore della
la non aveva corrisposto a quest'ultima i canoni di locazione per i mesi di Parte_1 Pt_2 giugno e luglio 2023 pari a € 3.533,34; pertanto, con atto del 20.7.2023, la le Parte_1 aveva intimato lo sfratto per morosità, citandola a comparire all'udienza del 10.10.2023 (doc. 10). La causa è stata iscritta a ruolo al n. R.G. 32649/23 e la conduttrice in prima udienza chiedeva la concessione del termine di grazia, corrispondendo la morosità dedotta nel termine concessole, per cui il procedimento si è estinto (docc. 11, 12). Successivamente, la non corrispondeva alla i canoni di locazione per i Pt_2 Parte_1 mesi di novembre e dicembre 2023, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 pari a € 10.600,02; pertanto, con atto di citazione del 18.4.2024, la conduttrice le ha nuovamente intimato lo sfratto per morosità, citandola a comparire all'udienza del 27.6.2024 (doc. 13). La SI.ra ha corrisposto la morosità prima dell'udienza, per cui la causa non è stata Pt_2 iscritta a ruolo. Successivamente la SI.ra non ha corrisposto i canoni e spese per i mesi di maggio, Pt_2 giugno e luglio 2024, pari a € 5.300,01, pertanto con diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. del 22.07.2024, ricevuta in data 25.07.2024, la SI.ra ha intimato alla Parte_1 conduttrice il pagamento entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della diffida stessa, pena la risoluzione di diritto del contratto di locazione (doc. 14).
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>>
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> La SI.ra non ha corrisposto quanto intimato nel termine di cui alla suddetta diffida Pt_2 ad adempiere, per cui il contratto si è risolto di diritto in data 10.8.2024. Alla luce di quanto sopra, con comunicazione del 3.9.2024, la SI.ra tramite l'Avv. Paci ha Parte_1 chiesto alla SI.ra la restituzione dell'immobile libero da persone e cose proprie Pt_2
(doc. 15).
La SI.ra non ha provveduto al rilascio dell'immobile, sicché la SI.ra ha Pt_2 Parte_1 promosso l'istanza di mediazione di cui D.Lgs. 28/2010, procedimento al quale la SI.ra ha aderito, e che si è concluso con verbale negativo per mancata conciliazione (doc. Pt_2
16).
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> In data 13.11.2024, successivamente alla risoluzione del rapporto, la SI.ra ha Pt_2 corrisposto parte dei canoni e delle spese per i mesi di maggio e giugno 2024, versando la somma di € 3.533,04 a fronte di un credito per detti canoni e spese pari a € 3.533,34; invece non ha mai corrisposto il canone di luglio 2024 pari a € 1.766,67. Concludeva chiedendo nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione in data 10.8.2024 del contratto di locazione del 30.4.2021 intercorso tra la SI.ra Parte_1
e la conduttrice SI.ra e, per l'effetto,
[...] Parte_2 condannare la resistente al rilascio immediato dell'immobile posto in Via Stoppani n. 10 Milano, siccome identificato, libero da persone e/o cose e nella piena disponibilità della ricorrente;
condannare la SI.ra a pagare la somma di € 1.766,97 (di cui € 0,30 Pt_2 quale residuo dovuto per i canoni e spese scaduti per i mesi di maggio e giugno 2024, nonché € 1.766,67 per l'intero canone e spese di luglio 2024 scaduto e non pagato), oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché accertare l'importo dovuto mensilmente dalla SI.ra alla ricorrente a titolo di indennità di occupazione Parte_2 sine titulo ex art. 1591 c.c. in € 10.600,02 per i mesi da agosto a gennaio 2025 compresi, nonché oltre all'indennità di € 1.766,67 per ogni mese di ritardo nel rilascio fino alla riconsegna effettiva e/o nella misura che verrà ritenuta di giustizia, anche, per quanto necessario e/o opportuno, con ricorso al criterio equitativo, condannare la resistente a pagare alla ricorrente la complessiva somma così dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con il favore delle spese di lite, aumentate del rimborso forfetario, del CP e dell'IVA come per legge
Si costituiva ritualmente la controparte resistente con proprio atto difensivo <<<(non Pt_2 contestando ex art. 115 cpc)>>> la fattuale ed oggettiva cronistoria dei mancati pagamenti e dei plurimi procedimenti incardinati per le reiterate morosità accumulate offerta e documentata da parte si riportano passaggi della memoria difensiva di parte Parte_1
… nel tempo, non abbiano mai rispettato una determinata scadenza per i pagamenti Pt_2 dei canoni mensili, arrivando sostanzialmente a consolidare un'intesa secondo cui la sig.ra aveva una certa libertà nel corrispondere il quantum pattuito alla proprietà, Pt_2 mediante pagamenti che raggruppavano 2-3 o più mensilità….. Riprova ne è stato nel tempo, il costante pagamento dei canoni in date sempre differenti e comunque mai corrispondenti al primo giorno del mese, addirittura sin dal saldo del primo canone mensile….Al contrario, il comportamento concludente del locatore dimostra una costante tolleranza nei confronti di pagamenti tardivi, accettati senza riserve, il che configura una prassi consolidata ed una conseguente modificazione di qualsivoglia termine ordinario ex art. 1372 c.c. Articolava la resistente le conclusioni rinviando alle conclusioni rassegnate in atti. In via preliminare e pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente;
nel merito: respingere il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e per gli effetti dichiarare la piena validità e vigenza del contratto di locazione stipulato in data 30.04.2021 tra
[...]
in qualità di locatore, e in qualità di Controparte_1 Parte_2 conduttore;
In ogni caso con vittoria di spese, anche generali, e compensi professionali, oltre i.v.a. e c.pa. come per legge. La mediazione non dava esito positivo.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>>
Risultavano vani i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia, il G.I. procedeva.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> All'esito dell'udienza il Giudice procedente e definitivo assegnatario del fascicolo, si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria non definitiva del presente giudizio.
Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare3 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di 3 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo
l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021).
In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del
2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 3.3.2.
Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU.
n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia decoctionis, in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.).
E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza
(cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia decoctionis compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del
2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivì, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la
…incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr.
Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020). Preliminarmente appare indubbia la legittimazione ad agire della parte ricorrente usufruttuaria dell'immobile de quo e quindi diretta ed univoca titolare dei crediti dei canoni locatizi e certamente legittimata a far valere in via giudiziale il proprio credito con l'effetto risolutivo conseguente per l'acclarato inadempimento della controparte (come del resto è pacificamente avvenuto –senza alcuna contestazione sul punto—anche con le precedenti intimazioni di sfratto per morosità dalla stessa attivate verso la . Parte_1 Pt_2
Quanto alla prospettata tolleranza che parte appare riferire alla ricorrente circa le Pt_2 plurime, reiterate, ammesse e riconosciute oggettive morosità
maturate dalla conduttrice morosa, la suddetta “….tolleranza sistematica…” (così a pag. 6 ultime 3 righe memoria nei ritardi ed omessi pagamenti dei canoni non appare affatto Pt_2 confermata (ma anzi decisamente smentita e contrastata) da tutte le (plurime) iniziative giudiziali di sfratto (con termini di grazia ottenuti) e stragiudiziali pure mosse (e documentate) dalla parte oggi ricorrente. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la tolleranza del locatore nel ricevere il canone oltre il termine stabilito può al più e a volere tutto concedere rendere inoperante la clausola risolutiva espressa prevista in un contratto di locazione, che però riprenderà la sua piena efficacia se il creditore, che non intende rinunciare ad avvalersene, provveda, con una nuova manifestazione di volontà, a richiamare il debitore all'esatto adempimento delle sue obbligazioni. La regola suesposta peraltro deve essere coordinata con il generale principio di buona fede nell'esecuzione del contratto. Osserva la Suprema Corte che, per effetto di tale principio, non può imporsi al locatore l'onere di contestare ciascuno dei singoli analoghi inadempimenti del conduttore per escludere un'eventuale condotta di tolleranza.
discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> La parte peraltro nemmeno appare avere proposto4 istanze istruttorie di prova orale Pt_2 per comprovare asserite proprie difficoltà economiche e finanziarie (e nulla ha prodotto nemmeno in via documentale, fiscale, bancaria e reddituale per documentare e dare oggettiva dimensione a prospettate difficoltà economiche così da consentire alla AG una possibile verifica) né ha da ultimo insistito per la loro ammissione. Sicchè sotto tale profilo deve, oramai, ritenersi definitivamente maturato ogni effetto preclusivo. Parte peraltro non ha come da suo onere specificatamente, puntualmente e Pt_2 tempestivamente contestato5 --ex art. 115, I comma, ultima parte c.p.c.-- dedotti quanto 4 Cfr. Cass. n. 1074/2012 ……Premesso che, a prescindere da qualunque “riserva” precedentemente formulata dal giudice istruttore, non pare dubitabile che l'invito a precisare le conclusioni abbia comportato l'implicito rigetto delle istanze istruttorie, risulta corretta e conforme agli orientamenti di legittimità (cfr. Cass. n. 25157/2008 e Cass. n. 16290/2016) l'affermazione della Corte secondo cui le istanze probatorie disattese dal giudice istruttore debbono intendersi rinunciate se non siano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni (e non possono pertanto essere riproposte in appello); deve peraltro escludersi che risulti idoneo a comportare reiterazione delle richieste istruttorie il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi (come quello effettuato nel caso in esame), atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle
(sole) richieste istruttorie e di merito- definitivamente proposte (cfr. Cass. n. 10748/2012 che sottolinea il “diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato”). Cfr. Corte di Cassazione, n.19352 del 03 agosto 2017 ………………….La parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle specificamente al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello.Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte. Cfr. ordinanza della Corte di Cassazione, n. 6590 del 07 marzo 2019 ………………….La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello;
5 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso («fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la “non contestazione” o la “contestazione generica” di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356).
Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti “bisognosi di prova”: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la
Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> dettagliatamente allegato e documentato dalla parte ricorrente, sicchè la resistente anche in ossequio al generale principio dispositivo6 della prova, nemmeno potrebbe ritualmente stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere “tempestiva” e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez. Un. 761 del 23 gennaio 2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di
“fatti non contestati” (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
6 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo
10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> valersi7 né giovarsi del conseguente esonero ovvero alleggerimento probatorio ai sensi ed agli effetti della norma appena sopra citata. Si riporta l'elenco delle allegazioni documentali nel ricorso sulle iniziative anche Parte_1 giudiziali intraprese a seguito dei mancati pagamenti della inquilina .. Pt_3
Il titolo contrattuale in essere è compiutamente documentato in atti (cfr. il contratto di locazione). Parimenti a fronte della puntuale allegazione a cura di parte ricorrente degli inadempimenti e ritardi negli adempimenti (ammessi e riconosciuti) di parte resistente e della conseguente morosità maturata (con conseguente inadempimento grave, reiterato e colpevole) da parte del conduttrice resistente, rispetto alle obbligazioni contrattuali di pagamento dei canoni mensilmente dovuti alle scadenze contrattualmente pattuite e delle spese condominiali accessorie gravanti sulla parte conduttrice resistente, non risultano in atti documenti di segno contrario che contrastino la puntuale e articolata ricostruzione (anche contabile) della parte ricorrente. Il perdurante, protratto, oggettivo, grave e reiterato inadempimento della controparte intimata conduttrice al pagamento integrale dei canoni dovuti, obbliga il Tribunale oggi funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
7 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045).
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> procedente ad una conseguente (e dovuta) pronunzia giudiziale risolutoria del contratto a carico della resistente. Del resto in tema di locazione, il pagamento dei canoni costituisce una delle obbligazioni primarie ed essenziali che incombono sul conduttore, per cui l'omesso pagamento alle scadenze incide su tutta l'economia del contratto stesso e rende inutile e superflua una valutazione specifica della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto (peraltro nel caso di specie appare sufficiente riportarsi alla mera cronologia degli inadempimenti e alle vare cadenze temporali delle intimazioni di sfratto per morosità). In assenza di materiale ed evidenze documentali in atti di segno contrario ovvero ostative all'accoglimento della domanda giudiziale, in assenza di una diversa ricostruzione contabile/bancaria offerta dalla parte resistente, la domanda della parte ricorrente a carico di parte resistente (positivamente ed attivamente onerata di provare ex art. 2697 II comma cc ed allegare i tempestivi pagamenti ad estinzione anche parziale delle obbligazioni contrattuali a proprio carico) deve ritenersi provata ex art. 2697 cc, fondata e quindi da accogliere. In funzione del cd. principio di prossimità della prova il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; ma qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo torna a carico del creditore. Infatti Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato o ritardato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo (ndr. ex art. 2697, II comma cc), la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, solo di fronte alla comprovata esistenza di un tempestivo pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace (cfr. anche Cass. n. 21512/2019). Quanto alla fissazione della data di rilascio attesa la scarna documentazione portata a riscontro (in una ottica di possibile contemperamento degli interessi delle parti oggi in contenzioso) appare ragionevole posticipare il rilascio alla fine dell'anno scolastico per il figlio minore della conduttrice e fissare la data di inizio della esecuzione al 30 settembre 2025. Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione8 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo. 8 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito9, deve ritenersi allo stato assorbita10.
---
P.Q.M.
---
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 7426/2025, non definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti costituite così provvede e dispone:
-Dichiara ed accerta la avvenuta risoluzione del contratto di locazione (con data in calce del 30/04/2021) relativo all'immobile sito in Milano, in Via Stoppani n. 10, anche atteso il grave, colpevole e reiterato inadempimento contrattuale imputabile, in via esclusiva, alla parte conduttrice Parte_2
-Condanna la parte resistente (c.f. Parte_2
), nata a Milano il [...] a [...] libero e sgombero da C.F._3 sé, persone e cose l'immobile così come identificato in atti (in Milano, in Via Stoppani n. 10, piano III), rimettendo lo stesso nella piena disponibilità anche materiale della controparte avente diritto con data di inizio della esecuzione forzata per il rilascio qui fissata al 30/09/2025;
-Provvede, come da separata ordinanza, alla rimessione del presente procedimento innanzi al Giudice istruttore per la definizione delle residue domande ancora pendenti tra le parti.
comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico- giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 9 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
10 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> -Differisce la eventuale pronunzia giudiziale sulla condanna alla refusione delle spese legali di lite e di procedura alla definizione del giudizio di merito;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege; La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene, per l'immediato deposito in Cancelleria.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, così deciso il 22/05/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>>
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
SEZIONE 13^CIVILE VERBALE1 DI UDIENZA
DELLA CAUSA N. 7426 DELL'ANNO 2025 TRA
<< >> Parte_1 C.F._1 Parte_1
(C.F. ), residente in [...],
[...] C.F._1
Recco (GE), agli effetti della presente procedura elettivamente domiciliata in Milano alla Via E. De Amicis n. 45, presso e nello Studio dell'Avv. Luca Paci (C.F.
), che la rappresenta e difende in forza di procura C.F._2 patrocinato/a dall'Avv. PACI LUCA;
E
<< >> Parte_2 C.F._3 [...]
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._3
e residente in [...] ai presenti fini rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Gabriele Giambrone (c.f. ) del Foro C.F._4 di Palermo, dall'Avv. Alessandro Gravante (c.f. ) del Foro di C.F._5
Palermo e dall'Avv. Alessandro Vio (c.f. ) del Foro di Milano, C.F._6 presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in -20122- Milano, Corso Venezia n.8patrocinato/a dall'Avv. GIAMBRONE GABRIELE VIO DR ( ) VIA GEROLAMO TIRABOSCHI 15 20135 MILANO;
C.F._6
TE DR ( ) CORSO VENEZIA 8 C.F._5
MILANO; ;
Oggi in data 22/05/2025 - innanzi al Giudice unico designato Dott. Jacopo Blandini, è comparso:
-Per la parte attrice compare la parte e l'Avv. PACI LUCA e la parte personalmente
<<
Parte_1 CodiceFiscale_1
1 Il presente verbale è redatto su documento informatico firmato digitalmente dal giudice. Essendo il verbale in formato elettronico ed essendo depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21/02/2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15/10/2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che le parti ed il teste, le cui dichiarazioni sono sopra riportate, sono impossibilitati a sottoscrivere il verbale stesso per mancanza di firma digitale.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> -Per parte convenuta Pt_2 Parte_2
<< >> compare la parte personalmente e l'Avv. VIO C.F._3
DR ( ) VIA GEROLAMO TIRABOSCHI 15 20135 C.F._6
MILANO; TE DR ( ) CORSO VENEZIA C.F._5
8 MILANO;
La difesa di parte ricorrente Parte_1
<< >> insiste nelle proprie domande e chiede che il termine per C.F._1 il rilascio dell'immobile dalla parte resistente sia stabilito dalla AG a data massima non successiva al 30 settembre 2025;
La difesa di parte resistente Parte_2
<< >> chiede termine per rilascio dell'immobile alla parte C.F._3 ricorrente di 2 due anni decorrenti dall'epoca della mediazione sino al maggio 2026; anzi da ultimo riduce il termine come primo proposto alla controparte per il proprio rilascio dell'immobile alla parte ricorrente al 31 gennaio 2026.
Concludono in atti nel resto.
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra, all'esito si ritira in camera di consiglio autorizzando i legali comparsi ad allontanarsi dall'aula di udienza.
Milano il 22/05/2025 .
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, rilevato che le difese patrocinanti si sono allontanate e non risultano, allo stato, immediatamente reperibili, pronunzia ed emette sentenza definitiva del giudizio da allegare al verbale di udienza e immediatamente depositata in Cancelleria.
Milano il 22/05/2025. Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> RG n. 7426/2025
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo
Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
<< >> Parte_1 C.F._1 Parte_1
(C.F. ), residente in [...],
[...] C.F._1
Recco (GE), agli effetti della presente procedura elettivamente domiciliata in Milano alla Via E. De Amicis n. 45, presso e nello Studio dell'Avv. Luca Paci (C.F.
), che la rappresenta e difende in forza di procura C.F._2 patrocinato/a dall'Avv. PACI LUCA;
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE
CONTRO
<< >> Parte_2 C.F._3 [...]
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._3
e residente in [...] ai presenti fini rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Gabriele Giambrone (c.f. ) del Foro C.F._4 di Palermo, dall'Avv. Alessandro Gravante (c.f. ) del Foro di C.F._5
Palermo e dall'Avv. Alessandro Vio (c.f. ) del Foro di Milano, C.F._6 presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in -20122- Milano, Corso Venezia n.8patrocinato/a dall'Avv. GIAMBRONE GABRIELE VIO DR ( ) VIA GEROLAMO TIRABOSCHI 15 20135 MILANO;
C.F._6
TE DR ( ) CORSO VENEZIA 8 C.F._5
MILANO; -PARTE CONVENUTA/RESISTENTE
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE2--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte premetteva che la ricorrente è usufruttuaria dell'appartamento posto in Milano alla Via Stoppani n. 10, terzo piano, parzialmente arredato, (identificato in Catasto fabbricati al foglio 316, particella 401, subalterno 718, categoria A/3,), alla stessa pervenuto in virtù dell'atto di donazione dell'usufrutto da parte dell'Arch. figlia della stessa SI.ra Controparte_1
stipulato in data 16.05.2023 (doc. 1). Parte_1
Esponeva che già in epoca antecedente alla suddetta donazione l'immobile era stato concesso in locazione ad uso abitativo dall'Arch. a CP_1 Parte_2
(C.F. ) con contratto stipulato in data 30.04.2021 e registrato C.F._3 telematicamente in data 04.05.2021. Il contratto prevedeva un canone di locazione di €19.200,00 annui, oltre alle spese della locazione pari a € 2.000,00 annui salvo conguaglio, il tutto per un totale di € 21.200,00 annui, da corrispondere nella misura di € 1.766,67 mensili, entro il giorno uno di ogni mese a mezzo bonifico bancario. 2 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>>
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>>
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> Questa la cronistoria del rapporto locatizio in essere tra le parti.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> Riferiva che nel corso del rapporto locatizio, la in molteplici occasioni si è resa Pt_2 inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni, infatti la stessa non aveva corrisposto i canoni e le spese di:
- gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 (pari a € 7.066,67 doc. 3);
- giugno, luglio, agosto e settembre 2022 (pari a € 7.066,68 doc. 4);
- ottobre, novembre, dicembre 2022 (pari a € 5.300,01 docc. 5, 6);
- febbraio e marzo 2023 (pari a € 3.533,34 docc. 7, 8, 9). Per tutte le summenzionate morosità, come si evince dalla documentazione allegata, alla sono stati notificati distinti atti di intimazione di sfratto per morosità (rispetto ai Pt_2 quali è stato iscritto a ruolo al n. R.G. 1807/2023 il solo sfratto per la morosità ottobre- dicembre, sanato a seguito di concessione del termine di grazia) e procedimenti di recupero del credito, all'esito di ciascuno dei quali la conduttrice sanava la morosità dedotta, per poi sottrarsi al pagamento dei canoni successivi reiterando la propria condotta inadempiente.
Successivamente, sopravvenuta la summenzionata donazione dell'usufrutto in favore della
la non aveva corrisposto a quest'ultima i canoni di locazione per i mesi di Parte_1 Pt_2 giugno e luglio 2023 pari a € 3.533,34; pertanto, con atto del 20.7.2023, la le Parte_1 aveva intimato lo sfratto per morosità, citandola a comparire all'udienza del 10.10.2023 (doc. 10). La causa è stata iscritta a ruolo al n. R.G. 32649/23 e la conduttrice in prima udienza chiedeva la concessione del termine di grazia, corrispondendo la morosità dedotta nel termine concessole, per cui il procedimento si è estinto (docc. 11, 12). Successivamente, la non corrispondeva alla i canoni di locazione per i Pt_2 Parte_1 mesi di novembre e dicembre 2023, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 pari a € 10.600,02; pertanto, con atto di citazione del 18.4.2024, la conduttrice le ha nuovamente intimato lo sfratto per morosità, citandola a comparire all'udienza del 27.6.2024 (doc. 13). La SI.ra ha corrisposto la morosità prima dell'udienza, per cui la causa non è stata Pt_2 iscritta a ruolo. Successivamente la SI.ra non ha corrisposto i canoni e spese per i mesi di maggio, Pt_2 giugno e luglio 2024, pari a € 5.300,01, pertanto con diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. del 22.07.2024, ricevuta in data 25.07.2024, la SI.ra ha intimato alla Parte_1 conduttrice il pagamento entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della diffida stessa, pena la risoluzione di diritto del contratto di locazione (doc. 14).
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>>
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> La SI.ra non ha corrisposto quanto intimato nel termine di cui alla suddetta diffida Pt_2 ad adempiere, per cui il contratto si è risolto di diritto in data 10.8.2024. Alla luce di quanto sopra, con comunicazione del 3.9.2024, la SI.ra tramite l'Avv. Paci ha Parte_1 chiesto alla SI.ra la restituzione dell'immobile libero da persone e cose proprie Pt_2
(doc. 15).
La SI.ra non ha provveduto al rilascio dell'immobile, sicché la SI.ra ha Pt_2 Parte_1 promosso l'istanza di mediazione di cui D.Lgs. 28/2010, procedimento al quale la SI.ra ha aderito, e che si è concluso con verbale negativo per mancata conciliazione (doc. Pt_2
16).
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> In data 13.11.2024, successivamente alla risoluzione del rapporto, la SI.ra ha Pt_2 corrisposto parte dei canoni e delle spese per i mesi di maggio e giugno 2024, versando la somma di € 3.533,04 a fronte di un credito per detti canoni e spese pari a € 3.533,34; invece non ha mai corrisposto il canone di luglio 2024 pari a € 1.766,67. Concludeva chiedendo nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione in data 10.8.2024 del contratto di locazione del 30.4.2021 intercorso tra la SI.ra Parte_1
e la conduttrice SI.ra e, per l'effetto,
[...] Parte_2 condannare la resistente al rilascio immediato dell'immobile posto in Via Stoppani n. 10 Milano, siccome identificato, libero da persone e/o cose e nella piena disponibilità della ricorrente;
condannare la SI.ra a pagare la somma di € 1.766,97 (di cui € 0,30 Pt_2 quale residuo dovuto per i canoni e spese scaduti per i mesi di maggio e giugno 2024, nonché € 1.766,67 per l'intero canone e spese di luglio 2024 scaduto e non pagato), oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché accertare l'importo dovuto mensilmente dalla SI.ra alla ricorrente a titolo di indennità di occupazione Parte_2 sine titulo ex art. 1591 c.c. in € 10.600,02 per i mesi da agosto a gennaio 2025 compresi, nonché oltre all'indennità di € 1.766,67 per ogni mese di ritardo nel rilascio fino alla riconsegna effettiva e/o nella misura che verrà ritenuta di giustizia, anche, per quanto necessario e/o opportuno, con ricorso al criterio equitativo, condannare la resistente a pagare alla ricorrente la complessiva somma così dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con il favore delle spese di lite, aumentate del rimborso forfetario, del CP e dell'IVA come per legge
Si costituiva ritualmente la controparte resistente con proprio atto difensivo <<<(non Pt_2 contestando ex art. 115 cpc)>>> la fattuale ed oggettiva cronistoria dei mancati pagamenti e dei plurimi procedimenti incardinati per le reiterate morosità accumulate offerta e documentata da parte si riportano passaggi della memoria difensiva di parte Parte_1
… nel tempo, non abbiano mai rispettato una determinata scadenza per i pagamenti Pt_2 dei canoni mensili, arrivando sostanzialmente a consolidare un'intesa secondo cui la sig.ra aveva una certa libertà nel corrispondere il quantum pattuito alla proprietà, Pt_2 mediante pagamenti che raggruppavano 2-3 o più mensilità….. Riprova ne è stato nel tempo, il costante pagamento dei canoni in date sempre differenti e comunque mai corrispondenti al primo giorno del mese, addirittura sin dal saldo del primo canone mensile….Al contrario, il comportamento concludente del locatore dimostra una costante tolleranza nei confronti di pagamenti tardivi, accettati senza riserve, il che configura una prassi consolidata ed una conseguente modificazione di qualsivoglia termine ordinario ex art. 1372 c.c. Articolava la resistente le conclusioni rinviando alle conclusioni rassegnate in atti. In via preliminare e pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente;
nel merito: respingere il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e per gli effetti dichiarare la piena validità e vigenza del contratto di locazione stipulato in data 30.04.2021 tra
[...]
in qualità di locatore, e in qualità di Controparte_1 Parte_2 conduttore;
In ogni caso con vittoria di spese, anche generali, e compensi professionali, oltre i.v.a. e c.pa. come per legge. La mediazione non dava esito positivo.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>>
Risultavano vani i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia, il G.I. procedeva.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> All'esito dell'udienza il Giudice procedente e definitivo assegnatario del fascicolo, si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria non definitiva del presente giudizio.
Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare3 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di 3 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo
l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021).
In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del
2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 3.3.2.
Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU.
n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia decoctionis, in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.).
E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza
(cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia decoctionis compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del
2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivì, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la
…incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr.
Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020). Preliminarmente appare indubbia la legittimazione ad agire della parte ricorrente usufruttuaria dell'immobile de quo e quindi diretta ed univoca titolare dei crediti dei canoni locatizi e certamente legittimata a far valere in via giudiziale il proprio credito con l'effetto risolutivo conseguente per l'acclarato inadempimento della controparte (come del resto è pacificamente avvenuto –senza alcuna contestazione sul punto—anche con le precedenti intimazioni di sfratto per morosità dalla stessa attivate verso la . Parte_1 Pt_2
Quanto alla prospettata tolleranza che parte appare riferire alla ricorrente circa le Pt_2 plurime, reiterate, ammesse e riconosciute oggettive morosità
maturate dalla conduttrice morosa, la suddetta “….tolleranza sistematica…” (così a pag. 6 ultime 3 righe memoria nei ritardi ed omessi pagamenti dei canoni non appare affatto Pt_2 confermata (ma anzi decisamente smentita e contrastata) da tutte le (plurime) iniziative giudiziali di sfratto (con termini di grazia ottenuti) e stragiudiziali pure mosse (e documentate) dalla parte oggi ricorrente. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la tolleranza del locatore nel ricevere il canone oltre il termine stabilito può al più e a volere tutto concedere rendere inoperante la clausola risolutiva espressa prevista in un contratto di locazione, che però riprenderà la sua piena efficacia se il creditore, che non intende rinunciare ad avvalersene, provveda, con una nuova manifestazione di volontà, a richiamare il debitore all'esatto adempimento delle sue obbligazioni. La regola suesposta peraltro deve essere coordinata con il generale principio di buona fede nell'esecuzione del contratto. Osserva la Suprema Corte che, per effetto di tale principio, non può imporsi al locatore l'onere di contestare ciascuno dei singoli analoghi inadempimenti del conduttore per escludere un'eventuale condotta di tolleranza.
discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> La parte peraltro nemmeno appare avere proposto4 istanze istruttorie di prova orale Pt_2 per comprovare asserite proprie difficoltà economiche e finanziarie (e nulla ha prodotto nemmeno in via documentale, fiscale, bancaria e reddituale per documentare e dare oggettiva dimensione a prospettate difficoltà economiche così da consentire alla AG una possibile verifica) né ha da ultimo insistito per la loro ammissione. Sicchè sotto tale profilo deve, oramai, ritenersi definitivamente maturato ogni effetto preclusivo. Parte peraltro non ha come da suo onere specificatamente, puntualmente e Pt_2 tempestivamente contestato5 --ex art. 115, I comma, ultima parte c.p.c.-- dedotti quanto 4 Cfr. Cass. n. 1074/2012 ……Premesso che, a prescindere da qualunque “riserva” precedentemente formulata dal giudice istruttore, non pare dubitabile che l'invito a precisare le conclusioni abbia comportato l'implicito rigetto delle istanze istruttorie, risulta corretta e conforme agli orientamenti di legittimità (cfr. Cass. n. 25157/2008 e Cass. n. 16290/2016) l'affermazione della Corte secondo cui le istanze probatorie disattese dal giudice istruttore debbono intendersi rinunciate se non siano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni (e non possono pertanto essere riproposte in appello); deve peraltro escludersi che risulti idoneo a comportare reiterazione delle richieste istruttorie il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi (come quello effettuato nel caso in esame), atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle
(sole) richieste istruttorie e di merito- definitivamente proposte (cfr. Cass. n. 10748/2012 che sottolinea il “diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato”). Cfr. Corte di Cassazione, n.19352 del 03 agosto 2017 ………………….La parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle specificamente al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello.Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte. Cfr. ordinanza della Corte di Cassazione, n. 6590 del 07 marzo 2019 ………………….La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello;
5 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso («fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la “non contestazione” o la “contestazione generica” di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356).
Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti “bisognosi di prova”: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la
Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> dettagliatamente allegato e documentato dalla parte ricorrente, sicchè la resistente anche in ossequio al generale principio dispositivo6 della prova, nemmeno potrebbe ritualmente stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere “tempestiva” e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez. Un. 761 del 23 gennaio 2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di
“fatti non contestati” (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
6 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo
10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> valersi7 né giovarsi del conseguente esonero ovvero alleggerimento probatorio ai sensi ed agli effetti della norma appena sopra citata. Si riporta l'elenco delle allegazioni documentali nel ricorso sulle iniziative anche Parte_1 giudiziali intraprese a seguito dei mancati pagamenti della inquilina .. Pt_3
Il titolo contrattuale in essere è compiutamente documentato in atti (cfr. il contratto di locazione). Parimenti a fronte della puntuale allegazione a cura di parte ricorrente degli inadempimenti e ritardi negli adempimenti (ammessi e riconosciuti) di parte resistente e della conseguente morosità maturata (con conseguente inadempimento grave, reiterato e colpevole) da parte del conduttrice resistente, rispetto alle obbligazioni contrattuali di pagamento dei canoni mensilmente dovuti alle scadenze contrattualmente pattuite e delle spese condominiali accessorie gravanti sulla parte conduttrice resistente, non risultano in atti documenti di segno contrario che contrastino la puntuale e articolata ricostruzione (anche contabile) della parte ricorrente. Il perdurante, protratto, oggettivo, grave e reiterato inadempimento della controparte intimata conduttrice al pagamento integrale dei canoni dovuti, obbliga il Tribunale oggi funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
7 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045).
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> procedente ad una conseguente (e dovuta) pronunzia giudiziale risolutoria del contratto a carico della resistente. Del resto in tema di locazione, il pagamento dei canoni costituisce una delle obbligazioni primarie ed essenziali che incombono sul conduttore, per cui l'omesso pagamento alle scadenze incide su tutta l'economia del contratto stesso e rende inutile e superflua una valutazione specifica della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto (peraltro nel caso di specie appare sufficiente riportarsi alla mera cronologia degli inadempimenti e alle vare cadenze temporali delle intimazioni di sfratto per morosità). In assenza di materiale ed evidenze documentali in atti di segno contrario ovvero ostative all'accoglimento della domanda giudiziale, in assenza di una diversa ricostruzione contabile/bancaria offerta dalla parte resistente, la domanda della parte ricorrente a carico di parte resistente (positivamente ed attivamente onerata di provare ex art. 2697 II comma cc ed allegare i tempestivi pagamenti ad estinzione anche parziale delle obbligazioni contrattuali a proprio carico) deve ritenersi provata ex art. 2697 cc, fondata e quindi da accogliere. In funzione del cd. principio di prossimità della prova il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; ma qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo torna a carico del creditore. Infatti Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato o ritardato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo (ndr. ex art. 2697, II comma cc), la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, solo di fronte alla comprovata esistenza di un tempestivo pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace (cfr. anche Cass. n. 21512/2019). Quanto alla fissazione della data di rilascio attesa la scarna documentazione portata a riscontro (in una ottica di possibile contemperamento degli interessi delle parti oggi in contenzioso) appare ragionevole posticipare il rilascio alla fine dell'anno scolastico per il figlio minore della conduttrice e fissare la data di inizio della esecuzione al 30 settembre 2025. Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione8 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo. 8 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito9, deve ritenersi allo stato assorbita10.
---
P.Q.M.
---
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 7426/2025, non definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti costituite così provvede e dispone:
-Dichiara ed accerta la avvenuta risoluzione del contratto di locazione (con data in calce del 30/04/2021) relativo all'immobile sito in Milano, in Via Stoppani n. 10, anche atteso il grave, colpevole e reiterato inadempimento contrattuale imputabile, in via esclusiva, alla parte conduttrice Parte_2
-Condanna la parte resistente (c.f. Parte_2
), nata a Milano il [...] a [...] libero e sgombero da C.F._3 sé, persone e cose l'immobile così come identificato in atti (in Milano, in Via Stoppani n. 10, piano III), rimettendo lo stesso nella piena disponibilità anche materiale della controparte avente diritto con data di inizio della esecuzione forzata per il rilascio qui fissata al 30/09/2025;
-Provvede, come da separata ordinanza, alla rimessione del presente procedimento innanzi al Giudice istruttore per la definizione delle residue domande ancora pendenti tra le parti.
comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico- giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 9 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
10 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>> -Differisce la eventuale pronunzia giudiziale sulla condanna alla refusione delle spese legali di lite e di procedura alla definizione del giudizio di merito;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege; La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene, per l'immediato deposito in Cancelleria.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, così deciso il 22/05/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile-- r.g. n. di>>