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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2317/2023
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr
Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 13.03.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di RN, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 13/03/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al numero n. 2317 del R.G. dell'anno 2023, vertente t r a
, nata a [...] il [...], CF. , residente in Parte_1 C.F._1
RN alla via Florenzano Giovanni n. 31, rappresentata e difesa , in virtù di mandato in atti dall'Avv.
Chiara Renzulli (C.F. ) con la quale è elettivamente domiciliata in San Michele di C.F._2
Serino (AV) alla Via Roma 48, presso lo studio dell'Avv. Chiara Renzulli;
- Attrice -
e
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Arch. Controparte_1 P.IVA_1 Per_1 nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano
[...] C.F._3
Carnevale (c.f. ), e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in al n° 3 C.F._4 Per_1 della Via Mario Morgantini, e ciò in virtù della procura e della determina di incarico in atti. Ai sensi e per gli effetti della L. 14.5.2005 n. 80, modificata con la L. 28.12.2005, n. 263 e successive modifiche l'avvocato
Stefano Carnevale.
- Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danno da insidia stradale. Responsabilità ex art 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note conclusionali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
, in persona del Sindaco p.t. per ivi sentirlo condannare, previa dichiarazione di responsabilità ex art
[...]
2051 c.c., al risarcimento dei danni per le lesioni da lei subite, nel sinistro avvenuto in data 14.11.2019.
A sostegno della domanda adduceva l'attrice che in tale data, verso le ore 18.00 circa, mentre percorreva il viale di accesso al complesso scolastico in RN alla via XX Settembre denominato
Lanzalone Posidonia in direzione dell'ingresso dei locali adibiti alla palestra, inciampava in un tombino di raccolta delle acque piovane sconnesso e dissestato a causa del mancato livellamento con la sede stradale.
Tale insidia non era segnalata e non visibile per totale assenza di illuminazione, e cadendo rovinosamente a terra, l'attrice subiva lesioni fisiche per le quali veniva trasportata presso il P.S. dell'Ospedale San Giovanni
Di Dio e UG D'GO in RN con mezzo di autoambulanza del 118 dell'ASL di RN (cfr. all. n.2 scheda intervento 118) dove le veniva diagnosticata “frattura spiroidea diafasi a destra frattura chiusa del corpo dell'omero”. Veniva quindi ricoverata e sottoposta in data 18.11.2019 ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con chiodi di nancy e dimessa in data 25.11.2019 con diagnosi di “frattura diafisaria omero a destra.
Episodio di ira post anemizzazione” (cfr. all. n.3 alla citazione, cartella clinica N° 2019038066 ricovero il
14.11.19 dimissioni il 25.11.19).
Sottolineava l'attrice che in data 16.06.2020 si sottoponeva ad ulteriore intervento di rimozione dei mezzi di sintesi dell'omero destro presso l'Ospedale San Giovanni di Dio e UG d'GO di RN
(cfr. all. n.4 cartella clinica N° 2020015952) necessitando, in seguito, di un lungo periodo riabilitativo.
Aggiungeva che al fine di ottenere il giusto risarcimento dei danni inviava all a CP_2 mezzo PEC, una richiesta di indennizzo con allegata documentazione medica e rilievi fotografici del luogo ove si è verificato l'evento. Seguiva riscontro dell'Ente Comunale che trasmetteva la pratica alla propria
Compagnia assicurativa, la quale procedeva all'apertura del sinistro e Controparte_3 sottoponeva la a visita medico legale con il proprio medico fiduciario ma non si raggiungeva un Parte_1 accordo per la definizione stragiudiziale della lite.
Per tale motivo, l'attrice in data 16.09.2022 inoltrava formale invito alla stipula della convezione di negoziazione assistita;
con nota del 19.09.2022 la incaricata della gestione della pratica CP_4 comunicava di non poter aderire al predetto invito mentre alcun riscontro perveniva dal CP_1
e dall'
[...] CP_3
Per tali motivi, la introduceva l'odierno giudizio citando il Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva il contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
La causa veniva istruita mediante escussione di testi nell'udienza del 04.07.24; indi con ordinanza del
02.10.24 lo scrivente formulava una proposta conciliativa ex art 185 bis cpc alla quale aderiva soltanto la parte attrice. Alla luce del rifiuto di parte convenuta, il difensore dell'attrice, al fine di contenere i tempi di pagina 2 di 8 definizione del giudizio, nelle note scritte del 02.12.24 rinunciava alla richiesta di CMU e chiedeva liquidarsi i danni non patrimoniali secondo la quantificazione di cui alla propria CTP o in subordine secondo la determinazione della relazione medico-legale del Dott. medico legale incaricato dalla Compagni di Per_2
Ass.ni che garantiva l'ente al momento del sinistro depositata dalla difesa del convenuto ente in data
03.09.2024.
Attesa tale dichiarazione, lo scrivente giudicante fissava l'odierna udienza del 13.03.25 direttamente per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, prima di disaminare il caso concreto, occorre riassumere brevemente l'evoluzione giurisprudenziale sul risarcimento del danno c.d. da “insidia stradale” che configura la responsabilità dell'ente proprietario della strada prevista dall'art 2051. c.c.
Come noto, il rapporto di custodia presuppone un rapporto di fatto (quindi, un potere “fisico”) tra il custode, ossia tra il soggetto in grado di controllare la cosa, nel senso di neutralizzare il pericolo insito nella stessa, e la res, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto sottostante (proprietà, locazione, comodato, ecc).
Il particolare legame tra custode e res giustifica il peculiare regime di cui all'art. 2051 c.c., divenendo esso stesso il fondamento del criterio di imputazione del danno al soggetto, criterio che, cioè, prescinde dalla colpa.
La giurisprudenza ha progressivamente ampliato il campo di applicazione dell'art. 2051 c.c., ricomprendendo nel concetto di custodia anche le strade pubbliche, non indiscriminatamente ma perlomeno in quanto “controllabili” dalla pubblica amministrazione competente.
Tale conclusione trova la sua sedes naturale in quel processo che, alla luce della progressiva erosione della centralità della colpa, ha dato luogo, in svariati ambiti della responsabilità civile, ad una marginalizzazione di tale criterio di imputazione.
Si osserva, infatti, che, in ossequio alla sempre più marcata concezione della responsabilità civile come strumento allocativo del danno, e quindi come complesso di norme finalizzate all'individuazione della sfera giuridica che può reputarsi maggiormente idonea a sopportare il “peso” del danno stesso, la giurisprudenza ritiene utile, in certi ambiti, la categoria della c.d. responsabilità oggettiva.
Il passaggio dal regime di imputabilità dell'art. 2043 c.c. a quello previsto dall'art. 2051 c.c. comporta l'esonero dell'utente della strada danneggiato dall'onere di provare la colpa del custode danneggiante, cioè, nel caso di specie, la negligenza della PA nel manutenere la strada.
In questo senso, si ritiene che la PA possa andare esente da colpa non già limitandosi ad allegare, ma dovendo provare il caso fortuito, che può estrinsecarsi tanto nella condotta dell'utente che si sia posta in contrasto con la condotta dell'utente medio, quanto nel fatto naturale o del terzo.
pagina 3 di 8 In altri termini, nell'impianto attuale, che ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. anche alle strade, la responsabilità della PA può escludersi solo laddove il custode fornisca la prova (liberatoria) del caso fortuito ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
Ex multis tale ultimo concetto è stato espresso dalla Cassazione in Sentenza n. 287 del 13/01/2015
“In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso”.
Di assoluto rilievo ed interesse è la ricostruzione della responsabilità da insidia o trabocchetto operata dalla Suprema Corte in sentenza n. 821/2021 ove si sintetizzano i postulati giurisprudenziali sopra riportati, con le seguenti conclusioni:
“a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost.;
e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da pagina 4 di 8 escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Quanto al riparto dell'onere della prova nei giudizi in cui si invoca la responsabilità ex art 2051 c.c. si richiama l'Ordinanza della Cassazione n. 27724 del 30/10/2018 “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.
Lo scrivente Tribunale, adeguandosi ai principi ermeneutici sin qui tracciati, ritiene che la domanda sia fondata.
Più in dettaglio il teste escusso nell'udienza del 04.07.24 dichiarava che:
“riconosco lo stato dei luoghi come rappresentato nelle foto che mi vengono mostrate (allegato al fascicolo di parte attrice)
. La Signora è inciampata nel dislivello che circonda il tombino. Quella strada è buia quando si fa sera il tombino non è visibile. Non vi è alcuna segnalazione. La signora indossava scarpe basse. Ero in compagnia sua e di mia sorella;
stavamo andando a prendere le bambine in palestra quando mia suocera è inciampata su questo dislivello. Abbiamo chiamato il 118 in quanto mia suocera non riusciva ad alzarsi. Ha subito una frattura … io mi trovavo a circa 3 metri dietro mia suocera;
l'ho vista cadere davanti ai miei occhi;
non abbiamo provato ad alzare mai suocera ma l'abbiamo lasciata a terra in attesa dell'arrivo del 118; sul posto era presente il papà di altra bambina, medico, che ci consigliò di non alzarla in attesa dell'arrivo del 118”.
In effetti, a riscontro della veridicità del sinistro, milita l'allegazione da parte dell'attrice della scheda di intervento degli operatori sanitari del 118.
L'insidia stradale è, poi, rappresentata nelle foto di cui all'allegato n 1 del fascicolo di parte attrice;
dalle foto si evince che il tombino è posto a dislivello rispetto alla strada;
la legittimazione passiva si radica in capo al perché l'insidia non è costituita dal tombino in sé ma da dislivello creato attorno CP_1 al tombino in cui è inciampato l'attrice. Quindi l'insidia è sita sulla strada comunale;
ciò radica la legittimazione passiva del . Controparte_1
L'insidia rappresentata nelle foto ha dimensioni tali da non poter essere immediatamente percepita e quindi evitata dai pedoni;
per questo motivo, non si rinvengono i presupposti per il riconoscimento del concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno ai sensi dell'art 1227 c.c. secondo le direttrici ermeneutiche tracciate nella giurisprudenza ut supra richiamata.
Riconosciuta la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'ente convenuto, bisogna ora soffermarsi sulla liquidazione del danno non patrimoniale subìto dall'attrice. pagina 5 di 8 A tal proposito, il difensore della , per propria scelta processuale, finalizzata ad accorciare i Parte_1 tempi di definizione del giudizio, ha deciso di non insistere sulla richiesta di CMU, chiedendo al Tribunale di procedere alla liquidazione secondo le valutazioni del proprio CTP o in subordine secondo quelle del fiduciario della compagnia assicurativa del che in fase stragiudiziale aveva sottoposto Controparte_1
l'attrice a visita medica.
Il Tribunale può attingere a tali documenti per formare il proprio convincimento, sebbene si tratti solo di argomenti di prova liberamente valutabili, attesa la particolare competenza tecnica dei medici che hanno sottoposto l'attrice a visita medicolegale.
In particolare, il Tribunale fa proprie le risultanze del medico legale del fiduciario della compagnia, poiché si tratta della valutazione del medico di una parte portatrice di un interesse oppositivo a quello dell'attrice.
Come già evidenziato nell'ordinanza del 02.10.24, secondo le valutazioni del fiduciario della compagnia, ed applicando le tabelle milanesi, si perviene alla seguente liquidazione:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 83 anni
Percentuale di invalidità permanente 7%
Punto danno biologico € 2.089,92
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 522,48
Punto danno non patrimoniale € 2.612,40
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 12
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno biologico risarcibile € 8.631,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 10.789,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 15.105,00
Invalidità temporanea totale € 1.380,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 6.555,00
Totale generale: € 17.344,00
Totale con personalizzazione massima € 21.660,00 pagina 6 di 8 Parte attrice non ha provato il danno morale;
ma l'attrice ha subito una frattura dalla caduta che le ha provocato un lungo periodo di invalidità che ha inciso negativamente sulla sua sfera estetica, esistenziale e dinamico relazione. D'altra parte, questa lesione soprattutto alla sfera esistenziale e dinamico relazionale deve essere commisurata all'età avanzata dell'attrice, per cui si ritiene equo incrementare la liquidazione dei danni, per personalizzazione, nella minor misura del 15%, pervenendosi all'importo definitivo di €
19.945,60.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (14.11.2019) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (Cass. sent. n.
5680/1996). Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal CTU. Sulla somma così determinata, dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno ulteriori interessi al tasso legale fino al soddisfo.
Parte convenuta va condannata altresì alle spese legali per soccombenza sulla base delle tabelle del
DM 55/14 e successivi aggiornamenti, in vigore al momento della liquidazione, secondo i parametri intermedi tra i minimi ed i medi dello scaglione di valore della causa individuabile sulla base del decisum ossia alla somma che in concreto viene liquidata in dispositivo.
Visto l'art 91 co 1 sd pr, cpc, viene applicata la tariffa massima solo con riferimento alla fase decisionale per effetto del rifiuto ingiustificato di parte convenuta alla proposta conciliativa ex art 185 bis cpc formulata con ordinanza del 02.10.24. Lo scrivente aveva formulato la proposta transattiva alla luce della documentazione (anche fotografica) prodotta da parte attrice e degli esiti della prova testimoniale raccolta nell'udienza del 04.07.24; inoltre aveva calibrato la liquidazione del danno secondo la perizia medico legale del fiduciario della compagnia assicurativa che garantiva all'epoca del fatto il CP_1
e non secondo la perizia di parte attrice;
inoltre si era indicata una somma onnicomprensiva più
[...] bassa di quella indicata nel dispositivo dell'odierna sentenza ed una riduzione delle spese processuali per rendere appetibile l'accettazione della proposta proprio alla parte convenuta che invece ha rifiutato senza un giustificato motivo.
A tal proposito, la difesa dell'Ente convenuto ha motivato il rifiuto, nelle note scritte dell'11.12.24, assumendo che la quantificazione del danno, soprattutto in considerazione della accordata personalizzazione, non è linea con le risultanze istruttorie e con i principi regolatori della materia, ma tali affermazioni sono infondate.
pagina 7 di 8 La liquidazione del danno è stata formulata applicando le tabelle milanesi, cui il Tribunale di RN ricorre da anni per prassi;
l'attrice ha subito una frattura ed un lungo periodo di invalidità che ha inciso sulla qualità della sua vita, impedendole la deambulazione per diverso tempo;
pertanto, vi sono i presupposti per la personalizzazione del danno. Un fattore negativo per l'attrice, ai fini della personalizzazione, attiene alla sua età avanzata, ed il Tribunale ne ha tenuto conto applicando un incremento solo mediano del danno. Pertanto, il rifiuto del non è sorretto da valide Controparte_1 argomentazioni.
Tenuto conto del disposto dell'art 91 sopra richiamato secondo cui il Giudice “condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta” e considerato che le spese maturate dopo il rifiuto della proposta afferiscono unicamente all'attività difensiva svolta nella fase decisionale, ed è consistita nella redazione della memoria conclusionale e nella presenza nell'udienza odierna, oltre all'attività legale che dovrà essere svolta successivamente per l'esecuzione della sentenza, la condanna dell'ente convenuto va limitata alla suddetta fase decisionale, mediante applicazione della tariffa massima.
P.Q.M.
Il Tribunale di RN, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 CP_1
, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede:
[...]
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, previo riconoscimento della responsabilità del CP_1
ex art 2051 c.c per l'evento dannoso descritto in citazione, lo condanna al pagamento, in
[...] favore dell'istante, della somma di € 19.945,60 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
2) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali a favore dell'attrice che si liquidano in
€ 5085,50 per compenso professionale, oltre spese vive, rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario con attribuzione ex art 93 cpc;
Così deciso in RN 13.03.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 8 di 8
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr
Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 13.03.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di RN, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 13/03/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al numero n. 2317 del R.G. dell'anno 2023, vertente t r a
, nata a [...] il [...], CF. , residente in Parte_1 C.F._1
RN alla via Florenzano Giovanni n. 31, rappresentata e difesa , in virtù di mandato in atti dall'Avv.
Chiara Renzulli (C.F. ) con la quale è elettivamente domiciliata in San Michele di C.F._2
Serino (AV) alla Via Roma 48, presso lo studio dell'Avv. Chiara Renzulli;
- Attrice -
e
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Arch. Controparte_1 P.IVA_1 Per_1 nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano
[...] C.F._3
Carnevale (c.f. ), e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in al n° 3 C.F._4 Per_1 della Via Mario Morgantini, e ciò in virtù della procura e della determina di incarico in atti. Ai sensi e per gli effetti della L. 14.5.2005 n. 80, modificata con la L. 28.12.2005, n. 263 e successive modifiche l'avvocato
Stefano Carnevale.
- Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danno da insidia stradale. Responsabilità ex art 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note conclusionali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
, in persona del Sindaco p.t. per ivi sentirlo condannare, previa dichiarazione di responsabilità ex art
[...]
2051 c.c., al risarcimento dei danni per le lesioni da lei subite, nel sinistro avvenuto in data 14.11.2019.
A sostegno della domanda adduceva l'attrice che in tale data, verso le ore 18.00 circa, mentre percorreva il viale di accesso al complesso scolastico in RN alla via XX Settembre denominato
Lanzalone Posidonia in direzione dell'ingresso dei locali adibiti alla palestra, inciampava in un tombino di raccolta delle acque piovane sconnesso e dissestato a causa del mancato livellamento con la sede stradale.
Tale insidia non era segnalata e non visibile per totale assenza di illuminazione, e cadendo rovinosamente a terra, l'attrice subiva lesioni fisiche per le quali veniva trasportata presso il P.S. dell'Ospedale San Giovanni
Di Dio e UG D'GO in RN con mezzo di autoambulanza del 118 dell'ASL di RN (cfr. all. n.2 scheda intervento 118) dove le veniva diagnosticata “frattura spiroidea diafasi a destra frattura chiusa del corpo dell'omero”. Veniva quindi ricoverata e sottoposta in data 18.11.2019 ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con chiodi di nancy e dimessa in data 25.11.2019 con diagnosi di “frattura diafisaria omero a destra.
Episodio di ira post anemizzazione” (cfr. all. n.3 alla citazione, cartella clinica N° 2019038066 ricovero il
14.11.19 dimissioni il 25.11.19).
Sottolineava l'attrice che in data 16.06.2020 si sottoponeva ad ulteriore intervento di rimozione dei mezzi di sintesi dell'omero destro presso l'Ospedale San Giovanni di Dio e UG d'GO di RN
(cfr. all. n.4 cartella clinica N° 2020015952) necessitando, in seguito, di un lungo periodo riabilitativo.
Aggiungeva che al fine di ottenere il giusto risarcimento dei danni inviava all a CP_2 mezzo PEC, una richiesta di indennizzo con allegata documentazione medica e rilievi fotografici del luogo ove si è verificato l'evento. Seguiva riscontro dell'Ente Comunale che trasmetteva la pratica alla propria
Compagnia assicurativa, la quale procedeva all'apertura del sinistro e Controparte_3 sottoponeva la a visita medico legale con il proprio medico fiduciario ma non si raggiungeva un Parte_1 accordo per la definizione stragiudiziale della lite.
Per tale motivo, l'attrice in data 16.09.2022 inoltrava formale invito alla stipula della convezione di negoziazione assistita;
con nota del 19.09.2022 la incaricata della gestione della pratica CP_4 comunicava di non poter aderire al predetto invito mentre alcun riscontro perveniva dal CP_1
e dall'
[...] CP_3
Per tali motivi, la introduceva l'odierno giudizio citando il Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva il contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
La causa veniva istruita mediante escussione di testi nell'udienza del 04.07.24; indi con ordinanza del
02.10.24 lo scrivente formulava una proposta conciliativa ex art 185 bis cpc alla quale aderiva soltanto la parte attrice. Alla luce del rifiuto di parte convenuta, il difensore dell'attrice, al fine di contenere i tempi di pagina 2 di 8 definizione del giudizio, nelle note scritte del 02.12.24 rinunciava alla richiesta di CMU e chiedeva liquidarsi i danni non patrimoniali secondo la quantificazione di cui alla propria CTP o in subordine secondo la determinazione della relazione medico-legale del Dott. medico legale incaricato dalla Compagni di Per_2
Ass.ni che garantiva l'ente al momento del sinistro depositata dalla difesa del convenuto ente in data
03.09.2024.
Attesa tale dichiarazione, lo scrivente giudicante fissava l'odierna udienza del 13.03.25 direttamente per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, prima di disaminare il caso concreto, occorre riassumere brevemente l'evoluzione giurisprudenziale sul risarcimento del danno c.d. da “insidia stradale” che configura la responsabilità dell'ente proprietario della strada prevista dall'art 2051. c.c.
Come noto, il rapporto di custodia presuppone un rapporto di fatto (quindi, un potere “fisico”) tra il custode, ossia tra il soggetto in grado di controllare la cosa, nel senso di neutralizzare il pericolo insito nella stessa, e la res, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto sottostante (proprietà, locazione, comodato, ecc).
Il particolare legame tra custode e res giustifica il peculiare regime di cui all'art. 2051 c.c., divenendo esso stesso il fondamento del criterio di imputazione del danno al soggetto, criterio che, cioè, prescinde dalla colpa.
La giurisprudenza ha progressivamente ampliato il campo di applicazione dell'art. 2051 c.c., ricomprendendo nel concetto di custodia anche le strade pubbliche, non indiscriminatamente ma perlomeno in quanto “controllabili” dalla pubblica amministrazione competente.
Tale conclusione trova la sua sedes naturale in quel processo che, alla luce della progressiva erosione della centralità della colpa, ha dato luogo, in svariati ambiti della responsabilità civile, ad una marginalizzazione di tale criterio di imputazione.
Si osserva, infatti, che, in ossequio alla sempre più marcata concezione della responsabilità civile come strumento allocativo del danno, e quindi come complesso di norme finalizzate all'individuazione della sfera giuridica che può reputarsi maggiormente idonea a sopportare il “peso” del danno stesso, la giurisprudenza ritiene utile, in certi ambiti, la categoria della c.d. responsabilità oggettiva.
Il passaggio dal regime di imputabilità dell'art. 2043 c.c. a quello previsto dall'art. 2051 c.c. comporta l'esonero dell'utente della strada danneggiato dall'onere di provare la colpa del custode danneggiante, cioè, nel caso di specie, la negligenza della PA nel manutenere la strada.
In questo senso, si ritiene che la PA possa andare esente da colpa non già limitandosi ad allegare, ma dovendo provare il caso fortuito, che può estrinsecarsi tanto nella condotta dell'utente che si sia posta in contrasto con la condotta dell'utente medio, quanto nel fatto naturale o del terzo.
pagina 3 di 8 In altri termini, nell'impianto attuale, che ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. anche alle strade, la responsabilità della PA può escludersi solo laddove il custode fornisca la prova (liberatoria) del caso fortuito ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
Ex multis tale ultimo concetto è stato espresso dalla Cassazione in Sentenza n. 287 del 13/01/2015
“In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso”.
Di assoluto rilievo ed interesse è la ricostruzione della responsabilità da insidia o trabocchetto operata dalla Suprema Corte in sentenza n. 821/2021 ove si sintetizzano i postulati giurisprudenziali sopra riportati, con le seguenti conclusioni:
“a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost.;
e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da pagina 4 di 8 escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Quanto al riparto dell'onere della prova nei giudizi in cui si invoca la responsabilità ex art 2051 c.c. si richiama l'Ordinanza della Cassazione n. 27724 del 30/10/2018 “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.
Lo scrivente Tribunale, adeguandosi ai principi ermeneutici sin qui tracciati, ritiene che la domanda sia fondata.
Più in dettaglio il teste escusso nell'udienza del 04.07.24 dichiarava che:
“riconosco lo stato dei luoghi come rappresentato nelle foto che mi vengono mostrate (allegato al fascicolo di parte attrice)
. La Signora è inciampata nel dislivello che circonda il tombino. Quella strada è buia quando si fa sera il tombino non è visibile. Non vi è alcuna segnalazione. La signora indossava scarpe basse. Ero in compagnia sua e di mia sorella;
stavamo andando a prendere le bambine in palestra quando mia suocera è inciampata su questo dislivello. Abbiamo chiamato il 118 in quanto mia suocera non riusciva ad alzarsi. Ha subito una frattura … io mi trovavo a circa 3 metri dietro mia suocera;
l'ho vista cadere davanti ai miei occhi;
non abbiamo provato ad alzare mai suocera ma l'abbiamo lasciata a terra in attesa dell'arrivo del 118; sul posto era presente il papà di altra bambina, medico, che ci consigliò di non alzarla in attesa dell'arrivo del 118”.
In effetti, a riscontro della veridicità del sinistro, milita l'allegazione da parte dell'attrice della scheda di intervento degli operatori sanitari del 118.
L'insidia stradale è, poi, rappresentata nelle foto di cui all'allegato n 1 del fascicolo di parte attrice;
dalle foto si evince che il tombino è posto a dislivello rispetto alla strada;
la legittimazione passiva si radica in capo al perché l'insidia non è costituita dal tombino in sé ma da dislivello creato attorno CP_1 al tombino in cui è inciampato l'attrice. Quindi l'insidia è sita sulla strada comunale;
ciò radica la legittimazione passiva del . Controparte_1
L'insidia rappresentata nelle foto ha dimensioni tali da non poter essere immediatamente percepita e quindi evitata dai pedoni;
per questo motivo, non si rinvengono i presupposti per il riconoscimento del concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno ai sensi dell'art 1227 c.c. secondo le direttrici ermeneutiche tracciate nella giurisprudenza ut supra richiamata.
Riconosciuta la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'ente convenuto, bisogna ora soffermarsi sulla liquidazione del danno non patrimoniale subìto dall'attrice. pagina 5 di 8 A tal proposito, il difensore della , per propria scelta processuale, finalizzata ad accorciare i Parte_1 tempi di definizione del giudizio, ha deciso di non insistere sulla richiesta di CMU, chiedendo al Tribunale di procedere alla liquidazione secondo le valutazioni del proprio CTP o in subordine secondo quelle del fiduciario della compagnia assicurativa del che in fase stragiudiziale aveva sottoposto Controparte_1
l'attrice a visita medica.
Il Tribunale può attingere a tali documenti per formare il proprio convincimento, sebbene si tratti solo di argomenti di prova liberamente valutabili, attesa la particolare competenza tecnica dei medici che hanno sottoposto l'attrice a visita medicolegale.
In particolare, il Tribunale fa proprie le risultanze del medico legale del fiduciario della compagnia, poiché si tratta della valutazione del medico di una parte portatrice di un interesse oppositivo a quello dell'attrice.
Come già evidenziato nell'ordinanza del 02.10.24, secondo le valutazioni del fiduciario della compagnia, ed applicando le tabelle milanesi, si perviene alla seguente liquidazione:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 83 anni
Percentuale di invalidità permanente 7%
Punto danno biologico € 2.089,92
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 522,48
Punto danno non patrimoniale € 2.612,40
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 12
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno biologico risarcibile € 8.631,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 10.789,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 15.105,00
Invalidità temporanea totale € 1.380,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 6.555,00
Totale generale: € 17.344,00
Totale con personalizzazione massima € 21.660,00 pagina 6 di 8 Parte attrice non ha provato il danno morale;
ma l'attrice ha subito una frattura dalla caduta che le ha provocato un lungo periodo di invalidità che ha inciso negativamente sulla sua sfera estetica, esistenziale e dinamico relazione. D'altra parte, questa lesione soprattutto alla sfera esistenziale e dinamico relazionale deve essere commisurata all'età avanzata dell'attrice, per cui si ritiene equo incrementare la liquidazione dei danni, per personalizzazione, nella minor misura del 15%, pervenendosi all'importo definitivo di €
19.945,60.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (14.11.2019) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (Cass. sent. n.
5680/1996). Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal CTU. Sulla somma così determinata, dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno ulteriori interessi al tasso legale fino al soddisfo.
Parte convenuta va condannata altresì alle spese legali per soccombenza sulla base delle tabelle del
DM 55/14 e successivi aggiornamenti, in vigore al momento della liquidazione, secondo i parametri intermedi tra i minimi ed i medi dello scaglione di valore della causa individuabile sulla base del decisum ossia alla somma che in concreto viene liquidata in dispositivo.
Visto l'art 91 co 1 sd pr, cpc, viene applicata la tariffa massima solo con riferimento alla fase decisionale per effetto del rifiuto ingiustificato di parte convenuta alla proposta conciliativa ex art 185 bis cpc formulata con ordinanza del 02.10.24. Lo scrivente aveva formulato la proposta transattiva alla luce della documentazione (anche fotografica) prodotta da parte attrice e degli esiti della prova testimoniale raccolta nell'udienza del 04.07.24; inoltre aveva calibrato la liquidazione del danno secondo la perizia medico legale del fiduciario della compagnia assicurativa che garantiva all'epoca del fatto il CP_1
e non secondo la perizia di parte attrice;
inoltre si era indicata una somma onnicomprensiva più
[...] bassa di quella indicata nel dispositivo dell'odierna sentenza ed una riduzione delle spese processuali per rendere appetibile l'accettazione della proposta proprio alla parte convenuta che invece ha rifiutato senza un giustificato motivo.
A tal proposito, la difesa dell'Ente convenuto ha motivato il rifiuto, nelle note scritte dell'11.12.24, assumendo che la quantificazione del danno, soprattutto in considerazione della accordata personalizzazione, non è linea con le risultanze istruttorie e con i principi regolatori della materia, ma tali affermazioni sono infondate.
pagina 7 di 8 La liquidazione del danno è stata formulata applicando le tabelle milanesi, cui il Tribunale di RN ricorre da anni per prassi;
l'attrice ha subito una frattura ed un lungo periodo di invalidità che ha inciso sulla qualità della sua vita, impedendole la deambulazione per diverso tempo;
pertanto, vi sono i presupposti per la personalizzazione del danno. Un fattore negativo per l'attrice, ai fini della personalizzazione, attiene alla sua età avanzata, ed il Tribunale ne ha tenuto conto applicando un incremento solo mediano del danno. Pertanto, il rifiuto del non è sorretto da valide Controparte_1 argomentazioni.
Tenuto conto del disposto dell'art 91 sopra richiamato secondo cui il Giudice “condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta” e considerato che le spese maturate dopo il rifiuto della proposta afferiscono unicamente all'attività difensiva svolta nella fase decisionale, ed è consistita nella redazione della memoria conclusionale e nella presenza nell'udienza odierna, oltre all'attività legale che dovrà essere svolta successivamente per l'esecuzione della sentenza, la condanna dell'ente convenuto va limitata alla suddetta fase decisionale, mediante applicazione della tariffa massima.
P.Q.M.
Il Tribunale di RN, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 CP_1
, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede:
[...]
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, previo riconoscimento della responsabilità del CP_1
ex art 2051 c.c per l'evento dannoso descritto in citazione, lo condanna al pagamento, in
[...] favore dell'istante, della somma di € 19.945,60 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
2) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali a favore dell'attrice che si liquidano in
€ 5085,50 per compenso professionale, oltre spese vive, rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario con attribuzione ex art 93 cpc;
Così deciso in RN 13.03.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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