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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/05/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico, dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10005/2023 del Ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
D'Anna, N° 39, C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Mauro D'Angelo e dall'Avv. Stabilito Alessio
Cecere, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Mauro D'Angelo sito in Caserta, alla Via Parrocchia N° 20, Fraz. Piedimonte di Casolla;
-OPPONENTE-
E
, con sede in Roma in Via Giuseppe Grezar, Controparte_1
14, Codice Fiscale, Partita IVA n. , subentrante a titolo universale nei rapporti di P.IVA_1
, incorporante di , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e , ai sensi dell'art. 1, D.L. 193 del 22.10.2016, convertito in Legge 225/2016 Controparte_5
del 01 dicembre 2016, in G.U. 282 del 2.12.2016, in persona del Dott. Angelo Lopatriello, nella qualità di Procuratore dell , in virtù dei poteri ad esso Controparte_1
attribuiti mediante procura speciale del 22.06.2023 (Rep. 180.134; Racc. 12.348) (All. 1), rappresentata e difesa in virtù di mandato reso in calce alla comparsa di costituzione su foglio
1 separato ai sensi dell'art. 83 c.p.c., dall'Avv. Giuseppe Monaco presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Cesare Battisti, 15;
-OPPOSTA-
NONCHE'
(in forma abbreviata “ Controparte_6 CP_7
) Società con socio unico iscritta all'Albo delle Banche al n. 74762.60,
[...] Controparte_8 numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale , partita P.IVA_2
IVA n. , con sede legale in Roma, Viale America n. 351, in persona del l.r.p.t., P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Cafiero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via della Conciliazione, 10 giusta delega in atti;
-OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione 617 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29.4.2025
FATTO E DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
2. Con atto di citazione in opposizione (doc.1) il sig. opponeva la comunicazione Pt_1
preventiva di iscrizione ipotecaria N° 02876202300002560000, notificata a mezzo pec, in data
26/10/23 con la quale l'attore “veniva a conoscenza di un debito, a suo carico, pari ad €
1.678.555,66, comprensiva di interessi e sanzioni consequenziali, relativa a n. 13 cartelle di pagamento riconducibili a varie causali”; con la proposta opposizione il Cicale contestava esclusivamente la cartella n. 02820190029068472001, in materia revoca contributo concesso, presumibilmente notificata il 14/5/22, pari ad € 105.738,99 al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: “- in via incidentale, la sospensione del provvedimento impugnato;
- in via preliminare, la carenza di legittimazione ad agire da parte dell'agente della riscossione nonché la nullità dell'eventuale costituzione in giudizio se rappresentato da “avvocato esterno”; - in via principale, la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
2 perché la notifica è stata effettuata da indirizzo non valido nonchè per assenza della firma digitale (estensione .p7m) sul file contente l'atto impugnato;
- in via ancora principale, per omessa notifica dell'atto prodromico, per mancata esibizione in originale della presunta notifica nonché per violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, N° 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, N° 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti;
- in via pregiudiziale, per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti;
- in via sempre principale, la nullità dell'atto impugnato per assenza del titolo esecutivo. Con condanna delle convenute al pagamento delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituivano in giudizio Controparte_9
al fine di ottenere il rigetto dell'avversa opposizione.
[...]
Denegata la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
3. In via preliminare va affermata la validità della costituzione in giudizio dell
[...]
. Controparte_9
Sul punto è sufficiente richiamare il principio ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione
(Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 27639 depositata il 24 ottobre 2024) secondo cui “derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura dello
Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinato all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria.”
In tale pronuncia si richiama l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n.
30008 del 19/11/2019 secondo cui «ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l
[...]
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri Controparte_1
dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello
Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le
3 ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r. d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio», essendo stato altresì precisato che «quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla
Convenzione tra l e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere CP_1
il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente CP_1
ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.”
Per il Supremo consesso “La legittimazione processuale dell'Avvocatura dello Stato, trova, infatti, fondamento nell'attuazione delle norme di legge sopra richiamate, che hanno introdotto una forma convenzionale di definizione di patrocinio cd. autorizzato, che solo entro tali limiti rimane organico ed esclusivo, attuazione realizzata attraverso la stipula del «Protocollo CP_1 d'intesa del 22/06/2017 tra ed Avvocatura Generale dello Stato», nel quale le parti hanno valutato le rispettive esigenze organizzative, pure in considerazione dell'organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, per poi di comune accordo individuare le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura, con conseguente determinazione del concreto modus operandi del patrocinio pubblico nei rapporti con l'agente della riscossione, a seconda della tipologia del contenzioso» (SS.UU. n.
30008/2019 cit. in motiv.), a tal fine essendo previsto, per quanto qui interessa, che, nelle liti concernenti «l'attività di riscossione» pendenti avanti alla Corte di cassazione civile e tributaria
(paragr.
3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo «questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di
4 diritto in discussione» (ibidem paragr. 3.2), sussiste l'obbligo dell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell'Ente.”.
Sempre in via preliminare, va affermata l'ammissibilità della proposta opposizione siccome instaurata nel termine di venti giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N° 02876202300002560000, avvenuta a mezzo pec in data 26/10/23.
Deve infatti qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente fa valere, come nella specie, censure inerenti alla regolarità formale del procedimento.
L'opponente ha infatti eccepito l'inapplicabilità al caso di specie del D.P.R. 602/1973, la mancata notifica della comunicazione preventiva prevista dall'art. 77, comma 2bis, del citato
D.P.R. 602/73, l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto non preceduto dalla notifica della cartella impugnata, il difetto di motivazione in merito alle somme iscritte a ruolo, ivi comprese quelle richieste a titolo di interessi;
tutte doglianze relative alla regolarità formale del procedimento.
4.Le doglianze appaiono infondate.
Invero, quanto al primo motivo, la giurisprudenza è ormai prevalentemente orientata nel senso Cont che l'escussione della garanzia relativa a finanziamenti agevolati (concessi da , conseguente alla revoca/decadenza del beneficio accordato, inerisce ad un rapporto di natura CP_1 pubblicistica, onde il recupero del credito in questione ben può essere affidato ad , vista la previsione contenuta nell'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 (cfr. Cass. 16.1.2023, n.
10059.
Relativamente alla seconda doglianza si evidenzia che “la notifica effettuata dall CP_1
utilizzando un indirizzo PEC diverso da quello censito nei pubblici registri non è nulla
[...]
quante volte la stessa abbia consentito al destinatario di svolgere le proprie difese, senza ingenerare alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, in tal senso deponendo una interpretazione della normativa alla luce dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà, che sarebbero frustrati ove si aderisse alla lettura per cui la denuncia di vizi procedurali rilevi a prescindere dalla sua funzionalizzazione alla rimozione di un pregiudizio sostanziale - che quindi deve essere quanto meno prospettato dalla parte interessata” (così
Cass. 16.1.2023, n. 982); parimenti infondata è la doglianza relativa all'inesistenza della
5 comunicazione preventiva per difetto di firma digitale del funzionario preposto atteso che l'opposta ha dimostrato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
02876202300002560000 contenuta nel file .pdf ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata risulta firmata in dal responsabile del procedimento (cfr.: All. 2); inoltre, la circostanza che il file non rechi l'estensione .p7m non è dirimente, in quanto la giurisprudenza in atto prevalente ha ritenuto che l'invio via PEC della cartella esattoriale può essere qualificato come invio del documento informatico originale o al più di una sua copia informatica, per cui non è dovuta una attestazione di conformità.
Peraltro, esclusa la natura di atto amministrativo ovvero di atto di natura tributaria dell'intimazione di pagamento, appare inconferente la denunciata violazione dell'obbligo di motivazione che, in ogni caso, appare sufficientemente rispettato;
né, in contrario, sussiste alcun obbligo di motivazione dettagliata della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria circa gli interessi richiesti trattandosi, come detto, di un mero atto informativo.
Venendo ora all'esame della cartella di pagamento n. 02820190029068472001 sottostante all'iscrizione ipotecaria si evidenzia che il concessionario della riscossione ha prodotto in atti la prova della notifica della stessa, ritualmente e validamente eseguita in data 18.5.2022.
Invero, secondo la costante giurisprudenza di Cassazione, il disconoscimento delle notificazioni deve avvenire in modo formale ed inequivoco, essendo inidonea una contestazione generica o implicita e che la contestazione della conformità dei documenti all'originale deve essere compiuta, a pena di inefficacia, “mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (cfr. Cass., ord., n. 17313 del 17.6.2021; Cass. n.
16557 del 20.6.2019).
Pertanto, in assenza di proposizione di querela di falso, il disconoscimento sostenuto da parte attrice non risponde a tali criteri e, perciò, è improduttivo di alcun effetto sulla documentazione prodotta da parte opposta (cfr. anche la recentissima Cassazione 14279/2024 d 22.05.2024), sicchè appare meramente esplorativa la richiesta di CTU pure avanzata.
6 Peraltro, la documentazione allegata, se apparsa inidonea a determinare la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. nel corso del suo svolgimento, evidenzia l'inesistenza dei presupposti per l'adozione di un siffatto provvedimento in sede decisoria alla luce dell'avvenuta archiviazione del procedimento penale.
5.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio in difetto di nota specifica, come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
PQM
il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 10005/2023 del Ruolo generale degli affari contenziosi, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell Parte_1 [...]
e della che si Controparte_9 Controparte_9
liquidano, rispettivamente, in €. 3.800,00 ed in €. 8.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 26.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Annamaria Buffardo
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