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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 31/05/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4266/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4266/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Pietro dei Nobili, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Paola Boeti, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini come da note scritte depositate il 7 febbraio 2025: “
1. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e a favore di Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente dei figli minori e residenza anagrafica presso la casa materna. Di conseguenza, disporre che i genitori eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardino e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i minori, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
2. Disporre la collocazione prevalente dei due figli minori
e e residenza anagrafica presso la madre. Il padre potrà fare visita ai figli minori Per_1 Per_2 secondo il calendario predisposto dal Servizio Sociale competente.
3. Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Parma (PR), via San Bernardo degli Uberti n. 4 alla moglie, la quale vi abiterà con i figli minori, sino a quando l'abitazione non verrà compravenduta.
4. Porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori e , entro il giorno 1 di ogni mese, l'importo mensile di € 600,00, o quella maggiore o Per_1 Per_2 minore somma che risulterà di giustizia, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora con decorrenza dalla data della domanda.
5. Disporre che il padre concorrerà, Pt_1 altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie…6. Disporre che l'assegno Unico e Universale verrà riscosso integralmente dalla signora , così come Pt_1
l'indennità erogata dall'Inps a favore della figlia minore . Con vittoria di spese di lite. In via Per_2 istruttoria, reitera la richiesta volta ad ammettersi le prove per testi così come formulate nei propri atti difensivi”. Parte resistente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini come da note scritte depositate tardivamente il 7 marzo 2025: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) affidare
e in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione paritetica dei medesimi, Per_1 Per_2 presso entrambi i genitori a settimane alterne;
3) Durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere tre settimane (anche consecutive) con ciascun genitore, inoltre potranno essere anche previsti ulteriori periodi di vacanza presso i nonni materni e paterni. Al fine di consentire l'organizzazione delle ferie senza sovrapposizioni, i genitori si comunicheranno per iscritto i rispettivi periodi di vacanza entro il 30 maggio di ogni anno;
4) I figli trascorreranno Natale, Capodanno, l'Epifania, la Pasqua e Pasquetta con i genitori seguendo il criterio dell'alternanza; 5) Disporre che il nucleo familiare continui ad essere monitorato dai Servizi Sociali territorialmente competenti, prevedendo se è il caso dei percorsi di mediazione e/o di sostegno alla genitorialità nel superiore interesse di e;
6) Disporre il mantenimento diretto dei figli a carico dei Per_1 Per_2 genitori, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Parma…7) Assegnare l'assegno unico universale INPS integralmente alla signora
[...]
; 8) nessun mantenimento di un coniuge in favore dell'altro coniuge;
In via Parte_1 subordinata,… assumere il regime di affido e collocazione di e maggiormente Per_1 Per_2 rispondente agli interessi degli stessi e nel caso decida per la collocazione prevalente presso la madre, con assegnazione della casa coniugale alla medesima, disponga che l'assegno di mantenimento ordinario non superi la somma di euro 300,00 mensili totali (euro 150,00 per ciascun figlio). Oltre alle spese straordinarie da dividere al 50% fra i genitori come da come da protocollo del Tribunale di Parma…Assegnare l'assegno unico universale INPS al 50% ad entrambi i genitori, come da disposizione normativa attualmente in vigore. In tutti i casi con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6 dicembre 2023 premetteva di avere celebrato Parte_1 matrimonio concordatario con in San Giovanni ND (FG), il 2 maggio 2009, Controparte_1
e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 17 novembre 2011 e il 21 novembre 2014) i figli e . Per_1 Per_2
Esponeva, ancora, che il rapporto matrimoniale era entrato in crisi a causa delle continue e ingiustificate richieste di denaro provenienti dal marito che l'avevano indotta ad interrompere la relazione già a dicembre dell'anno 2020.
Soggiungeva che, in seguito, tra litigi e tentativi di conciliazione, aveva Controparte_1 minacciato a più riprese di togliersi la vita e anche di far sparire i figli, ciò che la aveva spinta a formalizzare atto di denuncia-querela (il 18 settembre 2023) e a fare ricorso all'ospitalità di una struttura protetta.
Dando conto di protratti comportamenti paterni disfunzionali alla serena crescita dei minori, fornendo indicazioni sulle rispettive risorse economiche e illustrando le esigenze e le abitudini di vita di e , chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge, disporsi l'affidamento più Per_1 Per_2 tutelante e la collocazione presso sé medesima dei figli minorenni (da cui il godimento della casa familiare), demandarsi ai Servizi Sociali il monitoraggio delle visite paterne e porsi a carico di controparte l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con l'attribuzione in proprio favore dell'integralità dell'assegno unico universale per i figli.
Depositando comparsa il 18 gennaio 2024 si costituiva in giudizio , senza opporsi Controparte_1 alla domanda di separazione.
Fornendo, tuttavia, una diversa ricostruzione della crisi matrimoniale (negando di avere compiuto le condotte ascrittegli da e allegando, in particolare, che era stata quest'ultima Parte_1 ad avere tentato diverse volte il suicidio dopo avere anche intrapreso una relazione extraconiugale) e allegando, a propria volta, circostanze in merito alle risorse economiche familiari e alla gestione dei figli, proponeva domande analoghe a quelle successivamente formulate in sede di precisazione delle conclusioni (riportate nei termini di cui in epigrafe).
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta il 26 gennaio 2024 erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza depositata il 29 gennaio seguente.
Segnatamente, era disposto l'affidamento di e ai Servizi Sociali, con limitazione Per_1 Per_2 della responsabilità genitoriale nei confronti di entrambe le parti, era stabilita la collocazione preferenziale materna dei minori, con visite del padre rimesse alle decisioni dei Servizi, era posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il Controparte_1 pagamento dell'importo mensile pari ad Euro 460,00 (Euro 230,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, ed era accordato a il diritto di Parte_1 beneficiare integralmente dell'assegno unico universale per i figli.
Tali determinazioni erano poi integrate all'udienza del 27 marzo 2024 e modificate con ordinanza depositata il 30 settembre 2024.
Il procedimento era istruito con l'acquisizione delle relazioni provenienti dai Servizi Sociali affidatari.
Senza ulteriori incombenti istruttori, le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni nei termini dianzi riportati testualmente, comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del giorno 8 aprile 2025 la causa era infine rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Rilevato incidentalmente che nessuna conseguenza sanzionatoria processuale può derivare dal tardivo deposito, da parte del resistente, delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (e ciò anche per il fatto che oggetto del giudizio sono diritti essenzialmente indisponibili delle parti), va, in primo luogo, accolta la domanda principale formulata da entrambi i coniugi.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente all'incontroversa cessazione del legame di coabitazione da quasi due anni ad oggi, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione (o, meglio, del ripristino) della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi. Con riguardo alle ulteriori domande, poi, deve anzitutto provvedersi in conformità delle conclusioni comuni, rispettose del principio di bigenitorialità, secondo cui i due figli minorenni e vanno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2
Superate in larga misura le iniziali criticità comunicative e di collaborazione tra questi ultimi, l'ultima relazione dei Servizi Sociali ha infatti attestato condizioni di generale benessere dei suddetti minorenni e un loro attaccamento affettivo ad entrambi i genitori che hanno saputo raggiungere accordi organizzativi in autonomia e garantire loro lo svolgimento di plurime attività sportive ed extrascolastiche.
Sussistono, invece, talune discrasie nelle rispettive domande di regolamentazione dei tempi di permanenza di e con l'uno e con l'altro genitore. Per_1 Per_2
Ai fini d'interesse conviene ricordare che, dalla cessazione della coabitazione familiare fino al maggio 2024, aveva trovato ospitalità unitamente ai figli in una casa rifugio. Parte_1
Nel corso dello stesso periodo i rapporti dei minori con il padre avevano avuto espressione soltanto nella forma di incontri in spazio neutro, oltre che mediante contatti “a distanza”.
Solo successivamente al rientro dei minori e della madre nella casa familiare sono state ripristinate le frequentazioni libere, a certe scansioni assistite, fino al novembre 2024, dall'intervento di educativa domiciliare.
Tanto premesso, va ribadita la comprovata capacità dei genitori di trovare di volta in volta la migliore organizzazione nella gestione della prole e la flessibilità dimostrata nell'assecondare le esigenze di e (quest'ultima maggiormente attaccata alla figura materna). Per_1 Per_2
Tenuto conto delle superiori circostanze, degli impegni su tre turni lavorativi (settimanali) di e delle specifiche indicazioni fornite dai Servizi Sociali sulla base degli accordi Controparte_1 raggiunti con gli interessati, può ragionevolmente disporsi la prevalente collocazione dei minorenni presso la madre e articolarsi le visite paterne nei termini di cui alla stessa relazione datata 5 marzo 2025.
Il relativo calendario, così come riportato nella seguente parte dispositiva e integrato da previsioni sulle vacanze estive e sui giorni festivi, è ispirato a un perfetto rapporto di bilanciata bigenitorialità e ha trovato riscontro positivo nelle esigenze dei minori assicurando loro la permanenza paritetica con ciascun genitore nei fine settimana e nei pomeriggi (due settimane al mese, rispettivamente, per madre e padre).
Tenuto conto delle difficoltà nei rapporti genitoriali riscontrate agli esordi del procedimento e dei proficui risultati conseguiti nelle more, si ritiene opportuno confermare il generale incarico di monitoraggio e di sostegno già conferito ai competenti Servizi Sociali nei termini meglio specificati nella seguente parte dispositiva.
Non v'è, per altro verso, contestazione alcuna che la casa familiare, sita in Parma, via San Bernardo degli Uberti. n. 4, debba essere assegnata alla ricorrente fino a che non ne Parte_1 perderà il godimento in conseguenza della prossima vendita.
Rappresenta, poi, questione controversa quella concernente la commisurazione delle contribuzioni economiche da destinare al mantenimento della prole.
Sotto tale profilo possono riportarsi in questa sede le osservazioni poste a fondamento dei provvedimenti temporanei e urgenti (cfr. ordinanza del 29 gennaio 2024), in ogni caso integrate nei termini che si vanno ad esporre alla luce delle allegazioni e deduzioni difensive articolate in seguito dalle parti. Con la suddetta ordinanza incidentale, invero, è stato posto a carico di l'obbligo Controparte_1 di contribuire al mantenimento dei figli minorenni mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 460,00 (Euro 230,00 per ogni figlio), soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, nonché al pagamento del 50% delle spese straordinarie, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 337 ter, comma quarto, c.c. così applicati.
Rispetto alle risorse economiche delle parti, segnatamente, è stato rilevato che “…risulta dalla prodotta documentazione che la ricorrente è fisioterapista e lavora alle dipendenze della Fondazione Ospedale San Giuseppe;
scorrendo l'estratto del conto cointestato acceso presso Crèdit Agricole si invengono accrediti per stipendio di € 1232 (novembre 2022), 2099 (dicembre); per lo scorso anno meno di € 1100 mensili salvo € 1641 nel mese di giugno: la prodotta busta-paga di agosto 2023 riporta un netto di € 1084. il resistente, dopo avere svolto attività di trasfertista, dal maggio 2022 è stato assunto dalla
[...]
(lavora come operaio con contratto a tempo indeterminato, su tre turni lavorativi Parte_2 ovvero: 05 AM – 13; 13/21PM; 21PM/05AM); sostiene la sua difesa che il suo stipendio è quindi passato “...da circa euro 3.000,00 mensili ad euro 1700,00, con serie ripercussioni sul bilancio familiare...”.
Scorrendo l'estratto del conto cointestato, in verità i proventi accreditati dalla per Parte_3 stipendio al , da ottobre 2021 fino almeno a gennaio 2022, erano stati ben inferiori ai CP_1 duemila euro mensili;
dalla nuova datrice di lavoro si rinvengono accrediti stipendiali anche di € 2286 (luglio 2022); lo scorso anno si registrano entrate di € 2026 (gennaio), 2935 (aprile), 1692 (giugno); infine dalle prodotte recenti buste-paga, € 1531 (settembre 2023), 1538 (ottobre) ed € 1877 (novembre 2023).
Ha contratto un finanziamento con BiBanca, nel marzo 2023, per cui la busta paga è gravata dalla cessione volontaria di un 1/5 per un prestito al consumo (che scadrà del 2027 - doc.15).
Entrambi mensilmente devono sostenere le spese per il mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, pari ad euro 1200,00, suddivise al 50% fra i coniugi;
in data 21.09.2023 è stata richiesta la sospensione nella restituzione del mutuo…”.
Ai fini della ponderazione delle contribuzioni economiche in oggetto, ancora, si era tenuto conto, per quanto desumibile dagli atti, delle esigenze dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (“vale a dire la madre che si occupa della quotidianità in maniera sostanzialmente esclusiva ricadendo sulla stessa i compiti domestici e di cura”) e dell'integrale percezione, da parte di , Parte_1 dell'assegno unico universale per i figli.
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti, si trae conferma che la ricorrente ha conseguito redditi netti pari ad Euro 14.816,00 per l'anno d'imposta 2021, Euro 16.310,00 per il 2022 ed Euro 17.042,00 (Euro 1.420,16 al mese per dodici mensilità) per l'anno 2023.
Ella, dotata di irrisorio patrimonio liquido, beneficia dell'assegno unico universale per i figli nella misura mensile di Euro 443,20.
La stessa ricorrente è tuttora gravata dalla restituzione rateale (per importi mensili pari ad Euro 232,00) di un finanziamento contratto nel corso dell'anno 2021 per far fronte ad esigenze familiari.
ha invece percepito redditi netti pari ad Euro 22.077,00 nel corso dell'anno Controparte_1
2021, Euro 25.072,00 nel 2022 ed Euro 25.486,28 (Euro 2.123,85 al mese per dodici mensilità) nel 2023. Per quanto d'interesse, egli è tuttora chiamato a far fronte alla restituzione rateale (per importi mensili pari ad Euro 149,00) di un prestito ottenuto nel corso dell'anno 2023 (marzo) che, a ben vedere, non risulta accreditato sul conto corrente cointestato e nemmeno sul suo conto corrente personale documentato.
Recessive sono le sue disponibilità monetarie illustrate in atti, sebbene sia emerso che egli è ulteriormente titolare di un conto a risparmio libero acceso presso Poste IT (che, in ogni caso, non pare produttivo di frutti).
Il medesimo convenuto è attualmente gravato dei costi locatizi pari ad Euro 600,00 al mese, oltre oneri accessori.
Come accennato, la casa in comproprietà di via San Bernardo degli Uberti è stata posta in vendita, sicché le parti non saranno più obbligate alla restituzione del mutuo per ratei mensili pari a circa Euro 1.200,00.
Nondimeno, sarà prossimamente chiamata a sostenere, a propria volta, costi Parte_1 locatizi (costi che, al momento dell'emissione dei provvedimenti temporanei, non erano dovuti da nessuno degli interessati, se non nell'alternativa forma dell'obbligo di restituzione del mutuo fondiario).
Tenuto conto di tali presupposti economici, e valorizzati i nuovi tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore, pare dunque congruo – ferme restando le determinazioni assunte nel corso del procedimento – porre a carico di , a decorrere dalla presente sentenza, l'obbligo Controparte_1 di contribuire al mantenimento ordinario dei figli mediante la corresponsione dell'importo mensile di Euro 400,00 (Euro 200,00 per ogni figlio), sempre soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo le determinazioni di cui alla seguente parte dispositiva.
E ciò, invero, sulla base del presupposto per cui l'assegno unico universale per i figli continui ad essere percepito da . Parte_1
Va unicamente aggiunto che la minorenne è stata riconosciuta quale soggetto portatore di Per_2 invalidità civile (causa disturbo misto della condotta e della sfera emozionale, disturbo misto delle capacità scolastiche e disturbo evolutivo delle capacità scolastiche) e beneficia pertanto di una indennità di frequenza dell'importo mensile pari a circa Euro 340,00.
Tali provvidenze non costituiscono reddito in senso proprio e, come per legge, debbono essere primariamente destinate a promuovere l'inserimento scolastico e sociale della minore.
La particolarità della fattispecie, connotata dalla disamina di diritti essenzialmente indisponibili, i plurimi profili esenti da contenzioso e gli aspetti residuali di soccombenza reciproca inducono, infine, all'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.28 c.p.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti in Controparte_1 Parte_1 matrimonio il 2 maggio 2009 in San Giovanni ND (FG); matrimonio trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 18, p. 2, s. A, anno 2009.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2) affida i minorenni e in via condivisa ad entrambi i genitori;
Persona_3 Persona_4
3) dispone che gli stessi minorenni abbiano collocazione preferenziale presso la madre
[...]
; Parte_1
4) dispone che, salvi diversi accordi delle parti, le frequentazioni con entrambi i genitori siano così articolate in base ai turni di lavoro del padre : Controparte_1
- settimana A), turno della mattina (orario 5:00-13:00): il padre ritira i figli da scuola e si occupa della gestione del pomeriggio, occupandosi degli accompagnamenti alle attività extrascolastiche e sportive e alla sera li accompagna a casa dalla madre entro le 19:30. Il pernotto è a casa della madre e il week end (venerdì, se al sabato il padre non lavora, sabato e domenica) i bambini sono con il padre, con accompagnamento a scuola il lunedì mattina.
- settimana B), turno del pomeriggio (orario 13:00-21:00): la madre ritira i figli da scuola e si occupa della gestione del pomeriggio, occupandosi degli accompagnamenti alle attività extrascolastiche e sportive, pernotto compreso a casa della madre. Il week end (sabato e domenica) i bambini sono con la madre.
Nel suo giorno di riposo il padre ritira i bambini a scuola e li tiene con sé fino alla mattina successiva. Se il riposo capita di venerdì, il padre li tiene con sé dall'uscita da scuola fino all'ora di pranzo del sabato. Se il giorno di riposo è al sabato, è prevista la giornata e pernotto con i figli. Se il riposo non è al sabato, la madre cede la sua giornata della domenica.
- settimana C), turno della notte (orario 21:00-5:00): il padre ritira i figli da scuola e si occupa della gestione del pomeriggio, occupandosi degli accompagnamenti alle attività extrascolastiche e sportive e alla sera li accompagna a casa dalla madre entro le 19:30. Il pernotto è a casa della madre e il week end (sabato e domenica) i bambini sono con il padre.
- i minori trascorreranno con ciascun genitore due fine settimana al mese e i pomeriggi di due settimane;
- gli accompagnamenti dei bambini andranno eseguiti a settimane alterne, nel senso che una settimana li ritirerà la madre a casa del padre e una settimana li accompagnerà il padre a casa della madre;
- dovrà comunicare a i propri turni lavorativi non appena a lui Controparte_1 Parte_1 indicati dal suo datore di lavoro;
- durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé i figli per sette giorni, comprendenti alternativamente anno per anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
durante le festività pasquali il padre potrà tenere con sé i figli per tre giorni, comprendenti alternativamente anno per anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per almeno due settimane, anche consecutive;
5) conferma l'incarico di monitoraggio e di sostegno del nucleo familiare già conferito ai competenti Servizi Sociali (Comune di Parma, Poli Montanara Pablo), con gli specifici compiti di verificare i rapporti e la regolarità delle frequentazioni dei figli minorenni con ciascun genitore, di supportare questi ultimi nel loro ruolo genitoriale e di promuovere ogni intervento conforme alla migliore crescita dei figli;
6) assegna a la casa familiare, sita in Parma, via San Bernardo degli Uberti n. 4, Parte_1 fino a che non ne perderà il godimento in conseguenza della prossima vendita;
7) ferme restando le determinazioni assunte nel corso del procedimento, pone a carico di
, a decorrere dalla presente sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 ordinario dei figli mediante la corresponsione dell'importo mensile di Euro 400,00 (Euro 200,00 per ogni figlio), soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
8) dispone che l'assegno unico universale per i figli continui ad essere percepito da
[...]
; Parte_1
9) prescrive che le provvidenze a titolo d'indennità di frequenza di volta in volta corrisposte nell'interesse della figlia siano primariamente destinate a promuovere Persona_4
l'inserimento scolastico e sociale della stessa minore;
10) compensa tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai competenti Servizi Sociali (Comune di Parma, Poli Montanara Pablo).
Così deciso in Parma il 28 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4266/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Pietro dei Nobili, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Paola Boeti, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini come da note scritte depositate il 7 febbraio 2025: “
1. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e a favore di Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente dei figli minori e residenza anagrafica presso la casa materna. Di conseguenza, disporre che i genitori eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardino e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i minori, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
2. Disporre la collocazione prevalente dei due figli minori
e e residenza anagrafica presso la madre. Il padre potrà fare visita ai figli minori Per_1 Per_2 secondo il calendario predisposto dal Servizio Sociale competente.
3. Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Parma (PR), via San Bernardo degli Uberti n. 4 alla moglie, la quale vi abiterà con i figli minori, sino a quando l'abitazione non verrà compravenduta.
4. Porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori e , entro il giorno 1 di ogni mese, l'importo mensile di € 600,00, o quella maggiore o Per_1 Per_2 minore somma che risulterà di giustizia, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora con decorrenza dalla data della domanda.
5. Disporre che il padre concorrerà, Pt_1 altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie…6. Disporre che l'assegno Unico e Universale verrà riscosso integralmente dalla signora , così come Pt_1
l'indennità erogata dall'Inps a favore della figlia minore . Con vittoria di spese di lite. In via Per_2 istruttoria, reitera la richiesta volta ad ammettersi le prove per testi così come formulate nei propri atti difensivi”. Parte resistente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini come da note scritte depositate tardivamente il 7 marzo 2025: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) affidare
e in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione paritetica dei medesimi, Per_1 Per_2 presso entrambi i genitori a settimane alterne;
3) Durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere tre settimane (anche consecutive) con ciascun genitore, inoltre potranno essere anche previsti ulteriori periodi di vacanza presso i nonni materni e paterni. Al fine di consentire l'organizzazione delle ferie senza sovrapposizioni, i genitori si comunicheranno per iscritto i rispettivi periodi di vacanza entro il 30 maggio di ogni anno;
4) I figli trascorreranno Natale, Capodanno, l'Epifania, la Pasqua e Pasquetta con i genitori seguendo il criterio dell'alternanza; 5) Disporre che il nucleo familiare continui ad essere monitorato dai Servizi Sociali territorialmente competenti, prevedendo se è il caso dei percorsi di mediazione e/o di sostegno alla genitorialità nel superiore interesse di e;
6) Disporre il mantenimento diretto dei figli a carico dei Per_1 Per_2 genitori, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Parma…7) Assegnare l'assegno unico universale INPS integralmente alla signora
[...]
; 8) nessun mantenimento di un coniuge in favore dell'altro coniuge;
In via Parte_1 subordinata,… assumere il regime di affido e collocazione di e maggiormente Per_1 Per_2 rispondente agli interessi degli stessi e nel caso decida per la collocazione prevalente presso la madre, con assegnazione della casa coniugale alla medesima, disponga che l'assegno di mantenimento ordinario non superi la somma di euro 300,00 mensili totali (euro 150,00 per ciascun figlio). Oltre alle spese straordinarie da dividere al 50% fra i genitori come da come da protocollo del Tribunale di Parma…Assegnare l'assegno unico universale INPS al 50% ad entrambi i genitori, come da disposizione normativa attualmente in vigore. In tutti i casi con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6 dicembre 2023 premetteva di avere celebrato Parte_1 matrimonio concordatario con in San Giovanni ND (FG), il 2 maggio 2009, Controparte_1
e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 17 novembre 2011 e il 21 novembre 2014) i figli e . Per_1 Per_2
Esponeva, ancora, che il rapporto matrimoniale era entrato in crisi a causa delle continue e ingiustificate richieste di denaro provenienti dal marito che l'avevano indotta ad interrompere la relazione già a dicembre dell'anno 2020.
Soggiungeva che, in seguito, tra litigi e tentativi di conciliazione, aveva Controparte_1 minacciato a più riprese di togliersi la vita e anche di far sparire i figli, ciò che la aveva spinta a formalizzare atto di denuncia-querela (il 18 settembre 2023) e a fare ricorso all'ospitalità di una struttura protetta.
Dando conto di protratti comportamenti paterni disfunzionali alla serena crescita dei minori, fornendo indicazioni sulle rispettive risorse economiche e illustrando le esigenze e le abitudini di vita di e , chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge, disporsi l'affidamento più Per_1 Per_2 tutelante e la collocazione presso sé medesima dei figli minorenni (da cui il godimento della casa familiare), demandarsi ai Servizi Sociali il monitoraggio delle visite paterne e porsi a carico di controparte l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con l'attribuzione in proprio favore dell'integralità dell'assegno unico universale per i figli.
Depositando comparsa il 18 gennaio 2024 si costituiva in giudizio , senza opporsi Controparte_1 alla domanda di separazione.
Fornendo, tuttavia, una diversa ricostruzione della crisi matrimoniale (negando di avere compiuto le condotte ascrittegli da e allegando, in particolare, che era stata quest'ultima Parte_1 ad avere tentato diverse volte il suicidio dopo avere anche intrapreso una relazione extraconiugale) e allegando, a propria volta, circostanze in merito alle risorse economiche familiari e alla gestione dei figli, proponeva domande analoghe a quelle successivamente formulate in sede di precisazione delle conclusioni (riportate nei termini di cui in epigrafe).
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta il 26 gennaio 2024 erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza depositata il 29 gennaio seguente.
Segnatamente, era disposto l'affidamento di e ai Servizi Sociali, con limitazione Per_1 Per_2 della responsabilità genitoriale nei confronti di entrambe le parti, era stabilita la collocazione preferenziale materna dei minori, con visite del padre rimesse alle decisioni dei Servizi, era posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il Controparte_1 pagamento dell'importo mensile pari ad Euro 460,00 (Euro 230,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, ed era accordato a il diritto di Parte_1 beneficiare integralmente dell'assegno unico universale per i figli.
Tali determinazioni erano poi integrate all'udienza del 27 marzo 2024 e modificate con ordinanza depositata il 30 settembre 2024.
Il procedimento era istruito con l'acquisizione delle relazioni provenienti dai Servizi Sociali affidatari.
Senza ulteriori incombenti istruttori, le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni nei termini dianzi riportati testualmente, comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del giorno 8 aprile 2025 la causa era infine rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Rilevato incidentalmente che nessuna conseguenza sanzionatoria processuale può derivare dal tardivo deposito, da parte del resistente, delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (e ciò anche per il fatto che oggetto del giudizio sono diritti essenzialmente indisponibili delle parti), va, in primo luogo, accolta la domanda principale formulata da entrambi i coniugi.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente all'incontroversa cessazione del legame di coabitazione da quasi due anni ad oggi, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione (o, meglio, del ripristino) della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi. Con riguardo alle ulteriori domande, poi, deve anzitutto provvedersi in conformità delle conclusioni comuni, rispettose del principio di bigenitorialità, secondo cui i due figli minorenni e vanno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2
Superate in larga misura le iniziali criticità comunicative e di collaborazione tra questi ultimi, l'ultima relazione dei Servizi Sociali ha infatti attestato condizioni di generale benessere dei suddetti minorenni e un loro attaccamento affettivo ad entrambi i genitori che hanno saputo raggiungere accordi organizzativi in autonomia e garantire loro lo svolgimento di plurime attività sportive ed extrascolastiche.
Sussistono, invece, talune discrasie nelle rispettive domande di regolamentazione dei tempi di permanenza di e con l'uno e con l'altro genitore. Per_1 Per_2
Ai fini d'interesse conviene ricordare che, dalla cessazione della coabitazione familiare fino al maggio 2024, aveva trovato ospitalità unitamente ai figli in una casa rifugio. Parte_1
Nel corso dello stesso periodo i rapporti dei minori con il padre avevano avuto espressione soltanto nella forma di incontri in spazio neutro, oltre che mediante contatti “a distanza”.
Solo successivamente al rientro dei minori e della madre nella casa familiare sono state ripristinate le frequentazioni libere, a certe scansioni assistite, fino al novembre 2024, dall'intervento di educativa domiciliare.
Tanto premesso, va ribadita la comprovata capacità dei genitori di trovare di volta in volta la migliore organizzazione nella gestione della prole e la flessibilità dimostrata nell'assecondare le esigenze di e (quest'ultima maggiormente attaccata alla figura materna). Per_1 Per_2
Tenuto conto delle superiori circostanze, degli impegni su tre turni lavorativi (settimanali) di e delle specifiche indicazioni fornite dai Servizi Sociali sulla base degli accordi Controparte_1 raggiunti con gli interessati, può ragionevolmente disporsi la prevalente collocazione dei minorenni presso la madre e articolarsi le visite paterne nei termini di cui alla stessa relazione datata 5 marzo 2025.
Il relativo calendario, così come riportato nella seguente parte dispositiva e integrato da previsioni sulle vacanze estive e sui giorni festivi, è ispirato a un perfetto rapporto di bilanciata bigenitorialità e ha trovato riscontro positivo nelle esigenze dei minori assicurando loro la permanenza paritetica con ciascun genitore nei fine settimana e nei pomeriggi (due settimane al mese, rispettivamente, per madre e padre).
Tenuto conto delle difficoltà nei rapporti genitoriali riscontrate agli esordi del procedimento e dei proficui risultati conseguiti nelle more, si ritiene opportuno confermare il generale incarico di monitoraggio e di sostegno già conferito ai competenti Servizi Sociali nei termini meglio specificati nella seguente parte dispositiva.
Non v'è, per altro verso, contestazione alcuna che la casa familiare, sita in Parma, via San Bernardo degli Uberti. n. 4, debba essere assegnata alla ricorrente fino a che non ne Parte_1 perderà il godimento in conseguenza della prossima vendita.
Rappresenta, poi, questione controversa quella concernente la commisurazione delle contribuzioni economiche da destinare al mantenimento della prole.
Sotto tale profilo possono riportarsi in questa sede le osservazioni poste a fondamento dei provvedimenti temporanei e urgenti (cfr. ordinanza del 29 gennaio 2024), in ogni caso integrate nei termini che si vanno ad esporre alla luce delle allegazioni e deduzioni difensive articolate in seguito dalle parti. Con la suddetta ordinanza incidentale, invero, è stato posto a carico di l'obbligo Controparte_1 di contribuire al mantenimento dei figli minorenni mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 460,00 (Euro 230,00 per ogni figlio), soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, nonché al pagamento del 50% delle spese straordinarie, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 337 ter, comma quarto, c.c. così applicati.
Rispetto alle risorse economiche delle parti, segnatamente, è stato rilevato che “…risulta dalla prodotta documentazione che la ricorrente è fisioterapista e lavora alle dipendenze della Fondazione Ospedale San Giuseppe;
scorrendo l'estratto del conto cointestato acceso presso Crèdit Agricole si invengono accrediti per stipendio di € 1232 (novembre 2022), 2099 (dicembre); per lo scorso anno meno di € 1100 mensili salvo € 1641 nel mese di giugno: la prodotta busta-paga di agosto 2023 riporta un netto di € 1084. il resistente, dopo avere svolto attività di trasfertista, dal maggio 2022 è stato assunto dalla
[...]
(lavora come operaio con contratto a tempo indeterminato, su tre turni lavorativi Parte_2 ovvero: 05 AM – 13; 13/21PM; 21PM/05AM); sostiene la sua difesa che il suo stipendio è quindi passato “...da circa euro 3.000,00 mensili ad euro 1700,00, con serie ripercussioni sul bilancio familiare...”.
Scorrendo l'estratto del conto cointestato, in verità i proventi accreditati dalla per Parte_3 stipendio al , da ottobre 2021 fino almeno a gennaio 2022, erano stati ben inferiori ai CP_1 duemila euro mensili;
dalla nuova datrice di lavoro si rinvengono accrediti stipendiali anche di € 2286 (luglio 2022); lo scorso anno si registrano entrate di € 2026 (gennaio), 2935 (aprile), 1692 (giugno); infine dalle prodotte recenti buste-paga, € 1531 (settembre 2023), 1538 (ottobre) ed € 1877 (novembre 2023).
Ha contratto un finanziamento con BiBanca, nel marzo 2023, per cui la busta paga è gravata dalla cessione volontaria di un 1/5 per un prestito al consumo (che scadrà del 2027 - doc.15).
Entrambi mensilmente devono sostenere le spese per il mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, pari ad euro 1200,00, suddivise al 50% fra i coniugi;
in data 21.09.2023 è stata richiesta la sospensione nella restituzione del mutuo…”.
Ai fini della ponderazione delle contribuzioni economiche in oggetto, ancora, si era tenuto conto, per quanto desumibile dagli atti, delle esigenze dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (“vale a dire la madre che si occupa della quotidianità in maniera sostanzialmente esclusiva ricadendo sulla stessa i compiti domestici e di cura”) e dell'integrale percezione, da parte di , Parte_1 dell'assegno unico universale per i figli.
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti, si trae conferma che la ricorrente ha conseguito redditi netti pari ad Euro 14.816,00 per l'anno d'imposta 2021, Euro 16.310,00 per il 2022 ed Euro 17.042,00 (Euro 1.420,16 al mese per dodici mensilità) per l'anno 2023.
Ella, dotata di irrisorio patrimonio liquido, beneficia dell'assegno unico universale per i figli nella misura mensile di Euro 443,20.
La stessa ricorrente è tuttora gravata dalla restituzione rateale (per importi mensili pari ad Euro 232,00) di un finanziamento contratto nel corso dell'anno 2021 per far fronte ad esigenze familiari.
ha invece percepito redditi netti pari ad Euro 22.077,00 nel corso dell'anno Controparte_1
2021, Euro 25.072,00 nel 2022 ed Euro 25.486,28 (Euro 2.123,85 al mese per dodici mensilità) nel 2023. Per quanto d'interesse, egli è tuttora chiamato a far fronte alla restituzione rateale (per importi mensili pari ad Euro 149,00) di un prestito ottenuto nel corso dell'anno 2023 (marzo) che, a ben vedere, non risulta accreditato sul conto corrente cointestato e nemmeno sul suo conto corrente personale documentato.
Recessive sono le sue disponibilità monetarie illustrate in atti, sebbene sia emerso che egli è ulteriormente titolare di un conto a risparmio libero acceso presso Poste IT (che, in ogni caso, non pare produttivo di frutti).
Il medesimo convenuto è attualmente gravato dei costi locatizi pari ad Euro 600,00 al mese, oltre oneri accessori.
Come accennato, la casa in comproprietà di via San Bernardo degli Uberti è stata posta in vendita, sicché le parti non saranno più obbligate alla restituzione del mutuo per ratei mensili pari a circa Euro 1.200,00.
Nondimeno, sarà prossimamente chiamata a sostenere, a propria volta, costi Parte_1 locatizi (costi che, al momento dell'emissione dei provvedimenti temporanei, non erano dovuti da nessuno degli interessati, se non nell'alternativa forma dell'obbligo di restituzione del mutuo fondiario).
Tenuto conto di tali presupposti economici, e valorizzati i nuovi tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore, pare dunque congruo – ferme restando le determinazioni assunte nel corso del procedimento – porre a carico di , a decorrere dalla presente sentenza, l'obbligo Controparte_1 di contribuire al mantenimento ordinario dei figli mediante la corresponsione dell'importo mensile di Euro 400,00 (Euro 200,00 per ogni figlio), sempre soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo le determinazioni di cui alla seguente parte dispositiva.
E ciò, invero, sulla base del presupposto per cui l'assegno unico universale per i figli continui ad essere percepito da . Parte_1
Va unicamente aggiunto che la minorenne è stata riconosciuta quale soggetto portatore di Per_2 invalidità civile (causa disturbo misto della condotta e della sfera emozionale, disturbo misto delle capacità scolastiche e disturbo evolutivo delle capacità scolastiche) e beneficia pertanto di una indennità di frequenza dell'importo mensile pari a circa Euro 340,00.
Tali provvidenze non costituiscono reddito in senso proprio e, come per legge, debbono essere primariamente destinate a promuovere l'inserimento scolastico e sociale della minore.
La particolarità della fattispecie, connotata dalla disamina di diritti essenzialmente indisponibili, i plurimi profili esenti da contenzioso e gli aspetti residuali di soccombenza reciproca inducono, infine, all'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.28 c.p.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti in Controparte_1 Parte_1 matrimonio il 2 maggio 2009 in San Giovanni ND (FG); matrimonio trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 18, p. 2, s. A, anno 2009.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2) affida i minorenni e in via condivisa ad entrambi i genitori;
Persona_3 Persona_4
3) dispone che gli stessi minorenni abbiano collocazione preferenziale presso la madre
[...]
; Parte_1
4) dispone che, salvi diversi accordi delle parti, le frequentazioni con entrambi i genitori siano così articolate in base ai turni di lavoro del padre : Controparte_1
- settimana A), turno della mattina (orario 5:00-13:00): il padre ritira i figli da scuola e si occupa della gestione del pomeriggio, occupandosi degli accompagnamenti alle attività extrascolastiche e sportive e alla sera li accompagna a casa dalla madre entro le 19:30. Il pernotto è a casa della madre e il week end (venerdì, se al sabato il padre non lavora, sabato e domenica) i bambini sono con il padre, con accompagnamento a scuola il lunedì mattina.
- settimana B), turno del pomeriggio (orario 13:00-21:00): la madre ritira i figli da scuola e si occupa della gestione del pomeriggio, occupandosi degli accompagnamenti alle attività extrascolastiche e sportive, pernotto compreso a casa della madre. Il week end (sabato e domenica) i bambini sono con la madre.
Nel suo giorno di riposo il padre ritira i bambini a scuola e li tiene con sé fino alla mattina successiva. Se il riposo capita di venerdì, il padre li tiene con sé dall'uscita da scuola fino all'ora di pranzo del sabato. Se il giorno di riposo è al sabato, è prevista la giornata e pernotto con i figli. Se il riposo non è al sabato, la madre cede la sua giornata della domenica.
- settimana C), turno della notte (orario 21:00-5:00): il padre ritira i figli da scuola e si occupa della gestione del pomeriggio, occupandosi degli accompagnamenti alle attività extrascolastiche e sportive e alla sera li accompagna a casa dalla madre entro le 19:30. Il pernotto è a casa della madre e il week end (sabato e domenica) i bambini sono con il padre.
- i minori trascorreranno con ciascun genitore due fine settimana al mese e i pomeriggi di due settimane;
- gli accompagnamenti dei bambini andranno eseguiti a settimane alterne, nel senso che una settimana li ritirerà la madre a casa del padre e una settimana li accompagnerà il padre a casa della madre;
- dovrà comunicare a i propri turni lavorativi non appena a lui Controparte_1 Parte_1 indicati dal suo datore di lavoro;
- durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé i figli per sette giorni, comprendenti alternativamente anno per anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
durante le festività pasquali il padre potrà tenere con sé i figli per tre giorni, comprendenti alternativamente anno per anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per almeno due settimane, anche consecutive;
5) conferma l'incarico di monitoraggio e di sostegno del nucleo familiare già conferito ai competenti Servizi Sociali (Comune di Parma, Poli Montanara Pablo), con gli specifici compiti di verificare i rapporti e la regolarità delle frequentazioni dei figli minorenni con ciascun genitore, di supportare questi ultimi nel loro ruolo genitoriale e di promuovere ogni intervento conforme alla migliore crescita dei figli;
6) assegna a la casa familiare, sita in Parma, via San Bernardo degli Uberti n. 4, Parte_1 fino a che non ne perderà il godimento in conseguenza della prossima vendita;
7) ferme restando le determinazioni assunte nel corso del procedimento, pone a carico di
, a decorrere dalla presente sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 ordinario dei figli mediante la corresponsione dell'importo mensile di Euro 400,00 (Euro 200,00 per ogni figlio), soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
8) dispone che l'assegno unico universale per i figli continui ad essere percepito da
[...]
; Parte_1
9) prescrive che le provvidenze a titolo d'indennità di frequenza di volta in volta corrisposte nell'interesse della figlia siano primariamente destinate a promuovere Persona_4
l'inserimento scolastico e sociale della stessa minore;
10) compensa tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai competenti Servizi Sociali (Comune di Parma, Poli Montanara Pablo).
Così deciso in Parma il 28 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto