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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 12778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12778 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 35384/2024
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Carmela Magarò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
Controparte_1 nato il [...], in [...], Buenos Aires, Argentina, in proprio e come esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...] Per_1 nata 1'08/04/2009, a Pinamar, Buenos Aires, Argentina;
CP_2
,
[...] , nata il [...], a [...], Buenos Aires, Argentina;
[...]
"nato il [...], in [...], Buenos Aires, Argentina;
tutti Parte_1
rappresentati e difesi dagli Avvocati Giulia Ferrari e Marco Infusino;
-ricorrenti-
nei confronti del
وin persona del CP_4 p.t., rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi 12;
-resistente-
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da Persona_2 cittadino italiano nato a [...], il 28 marzo 1887 successivamente emigrato in Argentina ed ivi deceduto, naturalizzato argentino nel 1936 dopo la nascita della figlia quando la stessa era già maggiore di età.
Formulavano le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita, o in ogni caso, dal 1° gennaio 1948; ordinare al
Controparte_3 e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere,
,
entro un breve termine perentorio, alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti". Il CP_3 ritualmente citato, si è costituito non contestando nel merito la domanda
,
giudiziale e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
La linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è
compiutamente documentata.
L'esame dei documenti prodotti evidenzia che vi fu un passaggio generazionale per linea femminile;
la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista - salvi casi marginali
― unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della 1. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero come avvenuto nel caso di specie.
Peraltro, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, con la conseguenza che si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche figlia di Per_2 il discendente della sig.ra Persona_2 Persona_3
cittadino italiano. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n.
87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge
13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal
1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
"Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Oggi appare palese il favore del nostro legislatore per il recupero della cittadinanza dei discendenti degli emigrati all'estero, cui si tende a riconoscere il diritto di voto (la tendenza normativa emerge ad es. dalla L. 8 marzo 2006, n. 124, dal D.M. 5 aprile 2002 e dalla L. art. 18)" (v. sent. SSUU cit.). n. 91 del 1992,
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dagli attori, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del [...]
CP_3 dei provvedimenti conseguenti.
In mancanza di opposizione, tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, per cui pendeva anche giudizio di costituzionalità, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Controparte_3 e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 16/09/2025.
La Giudice
d.ssa Maria Carmela Magarò
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Carmela Magarò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
Controparte_1 nato il [...], in [...], Buenos Aires, Argentina, in proprio e come esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...] Per_1 nata 1'08/04/2009, a Pinamar, Buenos Aires, Argentina;
CP_2
,
[...] , nata il [...], a [...], Buenos Aires, Argentina;
[...]
"nato il [...], in [...], Buenos Aires, Argentina;
tutti Parte_1
rappresentati e difesi dagli Avvocati Giulia Ferrari e Marco Infusino;
-ricorrenti-
nei confronti del
وin persona del CP_4 p.t., rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi 12;
-resistente-
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da Persona_2 cittadino italiano nato a [...], il 28 marzo 1887 successivamente emigrato in Argentina ed ivi deceduto, naturalizzato argentino nel 1936 dopo la nascita della figlia quando la stessa era già maggiore di età.
Formulavano le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita, o in ogni caso, dal 1° gennaio 1948; ordinare al
Controparte_3 e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere,
,
entro un breve termine perentorio, alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti". Il CP_3 ritualmente citato, si è costituito non contestando nel merito la domanda
,
giudiziale e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
La linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è
compiutamente documentata.
L'esame dei documenti prodotti evidenzia che vi fu un passaggio generazionale per linea femminile;
la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista - salvi casi marginali
― unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della 1. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero come avvenuto nel caso di specie.
Peraltro, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, con la conseguenza che si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche figlia di Per_2 il discendente della sig.ra Persona_2 Persona_3
cittadino italiano. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n.
87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge
13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal
1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
"Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Oggi appare palese il favore del nostro legislatore per il recupero della cittadinanza dei discendenti degli emigrati all'estero, cui si tende a riconoscere il diritto di voto (la tendenza normativa emerge ad es. dalla L. 8 marzo 2006, n. 124, dal D.M. 5 aprile 2002 e dalla L. art. 18)" (v. sent. SSUU cit.). n. 91 del 1992,
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dagli attori, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del [...]
CP_3 dei provvedimenti conseguenti.
In mancanza di opposizione, tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, per cui pendeva anche giudizio di costituzionalità, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Controparte_3 e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 16/09/2025.
La Giudice
d.ssa Maria Carmela Magarò