TAR
Sentenza 26 marzo 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01580/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 26/03/2026
N. 00436 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01580/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 1580 del 2025, proposto da MU OY, rappresentato e difeso dall'avvocato Samir Landi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro la Commissione territoriale per il riconoscimento protezione internazionale di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Ministero dell'interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege; il Prefetto pro tempore di Brescia, non costituito in giudizio;
per l'accertamento N. 01580/2025 REG.RIC.
dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia sull'istanza reiterata di riconoscimento della protezione internazionale presentata dal ricorrente, recante protocollo n.SA0012886 – CUI 053K4QL, con conseguente ordine alla Commissione resistente di emettere un provvedimento espresso sulla domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente entro il termine che il Giudice vorrà stabilire
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione territoriale e del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il pres. cons. Angelo
AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.1. MU OY, cittadino bengalese, presentò una prima domanda di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia con provvedimento del 7 aprile 2016, confermato dal Tribunale ordinario di Brescia con ordinanza 26 novembre 2017, divenuta definitiva.
1.2. È ignoto se lo straniero si sia trattenuto irregolarmente da allora in Italia fino al
14 giugno 2024, quando presentò un'analoga domanda di protezione internazionale alla stessa Commissione, la cui decisione, assunta nella seduta del seguente 26 giugno, fu di dichiarare inammissibile la domanda di protezione internazionale, rilevando come il OY non avesse addotto nuovi elementi di valutazione in merito alle sue condizioni personali tali da giustificare una rivalutazione della precedente decisione N. 01580/2025 REG.RIC.
emessa; e da qui procede l'anomalia della vicenda, che ha condotto al ricorso avverso il silenzio qui in esame.
1.3. Invero, secondo quanto si desume dalla documentazione in atti, il 23 luglio 2024 la stessa Commissione territoriale trasmise una comunicazione al domicilio digitale eletto dall'interessato, con cui riferiva che il decreto reiettivo era stato spedito tramite posta raccomandata A/R: in conformità, del resto, di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 bis del d. lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, nel testo all'epoca in vigore (“le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate presso l'ultimo domicilio comunicato dal richiedente … da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni”).
1.4. Peraltro, come si legge nel ricorso qui in esame, il cui contenuto l'Amministrazione non ha smentito, dopo la comunicazione del 23 luglio 2024 trascorse oltre un anno senza che la preannunciata missiva giungesse presso il destinatario.
1.5. Lo straniero, dopo di allora, chiese reiteratamente attraverso il suo legale alla
Commissione di ricevere quanto preannunciato finché, in un'ultima nota del 24 ottobre 2025, il difensore del OY rappresentò che l'interessato aveva richiesto “per tramite del suo procuratore, notifica del decreto, con pec del 25/10/2024, con pec del
23.11.2024, con pec del 05.12.2024, con pec del 05/02/205, con pec del 17/02/2025, con pec del 26/02/2025, con pec del 29/03/2025 e con pec del 31/05/2025; - che alle numerose richieste, non ha mai fatto seguito alcuna risposta da parte della CT di
Brescia; tanto premesso Si diffida formalmente e mette in mora la Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia a trasmettere nel termine di 7 giorni, decreto adottato in merito alla domanda reiterata N. 01580/2025 REG.RIC.
di protezione internazionale, di cui in premessa, preannunciando che, elasso il termine di 7 giorni, senza che alcun riscontro pervenga, si adirà la competente A.G.”.
1.7. Neppure allora l'Amministrazione diede riscontro, sicché il OY ha proposto ricorso avverso la condotta inerte dell'Amministrazione, trovandosi “nella paradossale situazione di sapere che un decreto è stato adottato dalla Commissione Territoriale ma di non poterne conoscere il contenuto a causa dell'inerzia dell'Amministrazione nella notifica, rimanendo in una condizione di perdurante incertezza giuridica circa il proprio status”.
1.8. Il ricorso è rubricato nella:
- violazione dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 241/1990. silenzio-inadempimento illegittimo sulla notifica del decreto;
- violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio;
- violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. mancata risposta alla diffida;
- eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità;
- violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
2.1. Il ricorso è stato notificato il 22 dicembre 2025, e il 27 gennaio 2026 la
Commissione ha senz'altro trasmesso all'interessato il noto decreto via pec presso il suo difensore.
2.2. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, ribadendo l'avvenuta notifica, ma senza chiarire le ragioni del suo precedente contegno, ed eccependo che l'azione ex art. 31 e 117 proposta è in generale “accordata per le ipotesi in cui l'Amministrazione abbia omesso di adempiere all'obbligo di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso nei termini indicati dalla Legge. Nel caso in esame, come esplicitamente ammesso dalla stessa parte ricorrente, il provvedimento era già esistente al momento della proposizione del ricorso. Di conseguenza, mancava ab origine l'interesse ad agire, poiché un eventuale condanna a provvedere emessa da codesto T.A.R. nei confronti dell'Amministrazione N. 01580/2025 REG.RIC.
resistente sarebbe stata inutiliter data. Ciò di cui il ricorrente si doleva era l'inadempimento da parte della Pubblica Amministrazione dell'obbligo (non di provvedere, bensì) di portare a conoscenza del destinatario il contenuto del provvedimento. L'interesse azionato dal ricorrente era quello all'adempimento di tale attività (priva di natura pubblicistica) da parte della Pubblica Amministrazione, secondo questa difesa, non trova tutela con lo strumento processuale previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a., bensì in altre forme di tutela. Si chiede, pertanto, la compensazione delle spese di lite”.
2.3. Parte ricorrente ha confermato nell'ultima memoria l'avvenuta cessazione della materia del contendere, ma ha tuttavia insistito per la condanna alle spese di giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché il decreto de quo costituirebbe
“un atto recettizio che produce effetti verso il destinatario solo dal momento della sua regolare notifica”, e “la produzione documentale post ricorso conferma che solo l'instaurazione della lite ha indotto la Commissione ad adempiere”.
3.1. il Collegio deve intanto confermare che il ricorso è divenuto improcedibile, secondo il comune riconoscimento delle parti.
3.2. Ciò posto, è da riconoscere che il procedimento innanzi alla Commissione territoriale di cui al d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, si conclude, giusta art. 11, comma
3 bis cit. con la notifica del provvedimento, da cui decorre il termine per l'impugnazione innanzi al giudice ordinario.
3.3. Ebbene, è da rilevare come il procedimento de quo sia retto da una disciplina propria e ibrida, che lo avvicina piuttosto ad un procedimento giustiziale che amministrativo, mettendo così in dubbio la stessa esistenza di un termine per la sua conclusione. Pure, a voler ritenere applicabile allo stesso il rito del silenzio, si dovrebbe concludere che l'accertamento “dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere”, oggetto, ex art. 31, I comma, c.p.a., dell'azione avverso il silenzio N. 01580/2025 REG.RIC.
potrebbe essere riferito anche alla fase conclusiva del procedimento, ovvero alla notificazione del decreto che ha deciso sulla domanda di protezione internazionale.
3.4. Va a questo punto ricordato che, giusta art. 31, II comma, c.p.a. “L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”.
3.5. Ebbene, in difetto di ulteriori elementi più specifici, si deve ritenere che il termine annuale sia qui iniziato a decorrere dal 23 luglio 2024, quando l'interessato ebbe notizia dell'esistenza del provvedimento, ed è spirato un anno dopo, e dunque assai prima della notificazione del ricorso introduttivo.
3.6. Si può tuttavia qualificare, come nuova istanza di avvio, la diffida del 24 ottobre
2025; ma, ai limitati fini della soccombenza virtuale, si deve rilevare che l'intervallo intercorso fino alla comunicazione del provvedimento, effettuata il 27 gennaio 2026, non si presenta particolarmente significativo, e ancor meno lo è se si faccia riferimento al 22 dicembre 2025, quando il ricorso fu notificato; è pressoché superfluo ricordare che il termine di sette giorni per la decisione della Commissione che il ricorrente fissa nella diffida è privo di fondamento normativo, né in ricorso viene indicato un termine diverso con un preciso fondamento normativo.
4. In conclusione, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie, e delle incertezze circa la stessa ammissibilità dell'azione promossa, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate. N. 01580/2025 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 11 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo AB, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 26/03/2026
N. 00436 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01580/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 1580 del 2025, proposto da MU OY, rappresentato e difeso dall'avvocato Samir Landi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro la Commissione territoriale per il riconoscimento protezione internazionale di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Ministero dell'interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege; il Prefetto pro tempore di Brescia, non costituito in giudizio;
per l'accertamento N. 01580/2025 REG.RIC.
dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia sull'istanza reiterata di riconoscimento della protezione internazionale presentata dal ricorrente, recante protocollo n.SA0012886 – CUI 053K4QL, con conseguente ordine alla Commissione resistente di emettere un provvedimento espresso sulla domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente entro il termine che il Giudice vorrà stabilire
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione territoriale e del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il pres. cons. Angelo
AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.1. MU OY, cittadino bengalese, presentò una prima domanda di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia con provvedimento del 7 aprile 2016, confermato dal Tribunale ordinario di Brescia con ordinanza 26 novembre 2017, divenuta definitiva.
1.2. È ignoto se lo straniero si sia trattenuto irregolarmente da allora in Italia fino al
14 giugno 2024, quando presentò un'analoga domanda di protezione internazionale alla stessa Commissione, la cui decisione, assunta nella seduta del seguente 26 giugno, fu di dichiarare inammissibile la domanda di protezione internazionale, rilevando come il OY non avesse addotto nuovi elementi di valutazione in merito alle sue condizioni personali tali da giustificare una rivalutazione della precedente decisione N. 01580/2025 REG.RIC.
emessa; e da qui procede l'anomalia della vicenda, che ha condotto al ricorso avverso il silenzio qui in esame.
1.3. Invero, secondo quanto si desume dalla documentazione in atti, il 23 luglio 2024 la stessa Commissione territoriale trasmise una comunicazione al domicilio digitale eletto dall'interessato, con cui riferiva che il decreto reiettivo era stato spedito tramite posta raccomandata A/R: in conformità, del resto, di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 bis del d. lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, nel testo all'epoca in vigore (“le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate presso l'ultimo domicilio comunicato dal richiedente … da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni”).
1.4. Peraltro, come si legge nel ricorso qui in esame, il cui contenuto l'Amministrazione non ha smentito, dopo la comunicazione del 23 luglio 2024 trascorse oltre un anno senza che la preannunciata missiva giungesse presso il destinatario.
1.5. Lo straniero, dopo di allora, chiese reiteratamente attraverso il suo legale alla
Commissione di ricevere quanto preannunciato finché, in un'ultima nota del 24 ottobre 2025, il difensore del OY rappresentò che l'interessato aveva richiesto “per tramite del suo procuratore, notifica del decreto, con pec del 25/10/2024, con pec del
23.11.2024, con pec del 05.12.2024, con pec del 05/02/205, con pec del 17/02/2025, con pec del 26/02/2025, con pec del 29/03/2025 e con pec del 31/05/2025; - che alle numerose richieste, non ha mai fatto seguito alcuna risposta da parte della CT di
Brescia; tanto premesso Si diffida formalmente e mette in mora la Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia a trasmettere nel termine di 7 giorni, decreto adottato in merito alla domanda reiterata N. 01580/2025 REG.RIC.
di protezione internazionale, di cui in premessa, preannunciando che, elasso il termine di 7 giorni, senza che alcun riscontro pervenga, si adirà la competente A.G.”.
1.7. Neppure allora l'Amministrazione diede riscontro, sicché il OY ha proposto ricorso avverso la condotta inerte dell'Amministrazione, trovandosi “nella paradossale situazione di sapere che un decreto è stato adottato dalla Commissione Territoriale ma di non poterne conoscere il contenuto a causa dell'inerzia dell'Amministrazione nella notifica, rimanendo in una condizione di perdurante incertezza giuridica circa il proprio status”.
1.8. Il ricorso è rubricato nella:
- violazione dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 241/1990. silenzio-inadempimento illegittimo sulla notifica del decreto;
- violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio;
- violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. mancata risposta alla diffida;
- eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità;
- violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
2.1. Il ricorso è stato notificato il 22 dicembre 2025, e il 27 gennaio 2026 la
Commissione ha senz'altro trasmesso all'interessato il noto decreto via pec presso il suo difensore.
2.2. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, ribadendo l'avvenuta notifica, ma senza chiarire le ragioni del suo precedente contegno, ed eccependo che l'azione ex art. 31 e 117 proposta è in generale “accordata per le ipotesi in cui l'Amministrazione abbia omesso di adempiere all'obbligo di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso nei termini indicati dalla Legge. Nel caso in esame, come esplicitamente ammesso dalla stessa parte ricorrente, il provvedimento era già esistente al momento della proposizione del ricorso. Di conseguenza, mancava ab origine l'interesse ad agire, poiché un eventuale condanna a provvedere emessa da codesto T.A.R. nei confronti dell'Amministrazione N. 01580/2025 REG.RIC.
resistente sarebbe stata inutiliter data. Ciò di cui il ricorrente si doleva era l'inadempimento da parte della Pubblica Amministrazione dell'obbligo (non di provvedere, bensì) di portare a conoscenza del destinatario il contenuto del provvedimento. L'interesse azionato dal ricorrente era quello all'adempimento di tale attività (priva di natura pubblicistica) da parte della Pubblica Amministrazione, secondo questa difesa, non trova tutela con lo strumento processuale previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a., bensì in altre forme di tutela. Si chiede, pertanto, la compensazione delle spese di lite”.
2.3. Parte ricorrente ha confermato nell'ultima memoria l'avvenuta cessazione della materia del contendere, ma ha tuttavia insistito per la condanna alle spese di giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché il decreto de quo costituirebbe
“un atto recettizio che produce effetti verso il destinatario solo dal momento della sua regolare notifica”, e “la produzione documentale post ricorso conferma che solo l'instaurazione della lite ha indotto la Commissione ad adempiere”.
3.1. il Collegio deve intanto confermare che il ricorso è divenuto improcedibile, secondo il comune riconoscimento delle parti.
3.2. Ciò posto, è da riconoscere che il procedimento innanzi alla Commissione territoriale di cui al d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, si conclude, giusta art. 11, comma
3 bis cit. con la notifica del provvedimento, da cui decorre il termine per l'impugnazione innanzi al giudice ordinario.
3.3. Ebbene, è da rilevare come il procedimento de quo sia retto da una disciplina propria e ibrida, che lo avvicina piuttosto ad un procedimento giustiziale che amministrativo, mettendo così in dubbio la stessa esistenza di un termine per la sua conclusione. Pure, a voler ritenere applicabile allo stesso il rito del silenzio, si dovrebbe concludere che l'accertamento “dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere”, oggetto, ex art. 31, I comma, c.p.a., dell'azione avverso il silenzio N. 01580/2025 REG.RIC.
potrebbe essere riferito anche alla fase conclusiva del procedimento, ovvero alla notificazione del decreto che ha deciso sulla domanda di protezione internazionale.
3.4. Va a questo punto ricordato che, giusta art. 31, II comma, c.p.a. “L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”.
3.5. Ebbene, in difetto di ulteriori elementi più specifici, si deve ritenere che il termine annuale sia qui iniziato a decorrere dal 23 luglio 2024, quando l'interessato ebbe notizia dell'esistenza del provvedimento, ed è spirato un anno dopo, e dunque assai prima della notificazione del ricorso introduttivo.
3.6. Si può tuttavia qualificare, come nuova istanza di avvio, la diffida del 24 ottobre
2025; ma, ai limitati fini della soccombenza virtuale, si deve rilevare che l'intervallo intercorso fino alla comunicazione del provvedimento, effettuata il 27 gennaio 2026, non si presenta particolarmente significativo, e ancor meno lo è se si faccia riferimento al 22 dicembre 2025, quando il ricorso fu notificato; è pressoché superfluo ricordare che il termine di sette giorni per la decisione della Commissione che il ricorrente fissa nella diffida è privo di fondamento normativo, né in ricorso viene indicato un termine diverso con un preciso fondamento normativo.
4. In conclusione, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie, e delle incertezze circa la stessa ammissibilità dell'azione promossa, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate. N. 01580/2025 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 11 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo AB, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO