Ordinanza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, ordinanza 15/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. N. R. G. 57/2025
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Adriana Mari, letti gli atti del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Giuseppe Ruberto, nei confronti del , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 13.2.2025
OSSERVA
Con ricorso cautelare depositato il 9.1.2025, la ricorrente ha adito il giudice del lavoro e ha esposto:
-di essere segretario comunale a far data dal 20.6.2000 , a seguito del superamento del concorso pubblico nazionale bandito nell'anno 1996 dal Ministero degli Interni;
-di avere prestato servizio in diverse sedi di segreteria comunale tra cui i comuni di Leonessa (RI),
Sant'Andrea del Garigliano (FR), Calvi (BN), Serrara Fontana (NA), Barano d'Ischia (NA), Circello
(BN), Vitulano (BN), (BN); Per_1
-di avere conseguito l'iscrizione alla fascia A con decreto del prot. n. 5282 del Controparte_1
27.2.2015;
-di avere ricoperto dal 12.2.2018 all'11.2.2021 - previa autorizzazione del , Controparte_1
resa a seguito di nulla osta della Sezione Regionale Campania dell'Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali, in posizione di comando, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito anche MIT), l'incarico di Dirigente di II fascia dell' di Lucca, Pisa, Controparte_2
Livorno e Massa Carrara, svolgendo funzioni di management pubblico, gestione del personale con valutazione delle performance, adozione di provvedimenti in ambito amministrativo, tecnico e finanziario-contabile, difesa del in ambiti processuali ed espletamento dell'incarico di CP_1
; Parte_2
-di avere ripreso servizio come segretario comunale, risultando titolare dal 25.9.2023 della segreteria convenzionata tra i Comuni di San Leucio del Sannio (BN) e Arpaise (BN) e, dal 1.1.2024, della sola segreteria del Comune di San Leucio del Sannio a causa del mancato rinnovo della convenzione;
-che in data 3.12.2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l'interpello prot. n. 64357 per la copertura di vari posti di funzione dirigenziale non generale, tra cui l'Ufficio del Provveditorato interregionale per la Campania, il Controparte_3
Molise, la e la Basilicata, con sede in Napoli;
CP_4
Caserta ovvero presso la Controparte_6
, con sede in ), evidenziando nella domanda di partecipazione la propria esperienza
[...] CP_6
professionale maturata sia come segretario comunale che come dirigente di II fascia del MIT, dettagliata nel curriculum vitae allegato all'istanza ;
-che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'esito della valutazione positiva della candidatura della ricorrente, con nota prot. n. 68722 del 18.12.2024 ha chiesto al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali
e Provinciali, il rilascio del nulla osta al conferimento dell'incarico dirigenziale;
-che con nota prot. n. 40753 del 19.12.2024 il ha negato il nulla osta motivando Controparte_1 il diniego con “la necessità di non pregiudicare la funzionalità degli Enti Locali che tutt'ora, in alcuni ambiti territoriali presentano carenze e criticità, anche in ragione degli adempimenti connessi all'attuazione dell'utilizzo dei fondi assegnati con il PNRR”;
-che, nella parte conclusiva della nota, il Ministero ha precisato, però, che “in considerazione dell'imminente iscrizione all'albo di nuovi segretari comunali, si fa riserva di rivalutare successivamente la richiesta in esame, con ogni favorevole considerazione”;
-che tale affermazione risulta, tuttavia, palesemente contraddittoria e pretestuosa, considerato che, alla data del diniego del nulla osta, il Ministero, con nota del 12.12.2024, aveva già comunicato ai vincitori del COA 2021 l'elenco dei posti disponibili per ciascun albo regionale invitandoli a trasmettere le loro preferenze e che l'iscrizione all'albo dei nuovi segretari è avvenuta dopo pochi giorni:
-che, al momento dell'adozione della nota di diniego prot. n. 40753 del 19.12.2024, il
[...]
era a conoscenza del fatto che l'iscrizione all'albo dei nuovi segretari vincitori del COA CP_1
2021 (COA VII), destinati a colmare le carenze di organico lamentate (non riferibili peraltro alla
Campania, come si chiarirà in punto di diritto) era in corso di perfezionamento;
-che il diniego è pretestuoso considerato che la “rivalutazione successiva” della richiesta di nulla osta, preannunciata dal , non è mai avvenuta, nonostante la formalizzazione Controparte_1 dell'iscrizione all'albo dei nuovi segretari vincitori del COA 2021;
-che le carenze e le criticità a cui fa riferimento il nella nota di diniego prot. n. 40753 del CP_1
19.12.2024 non sono riferibili, infatti, alla posizione della dott.ssa poiché non riguardano Parte_1
le sedi di segreteria della Campania, nel cui albo regionale la ricorrente è iscritta;
-che la situazione presenta peraltro carattere di particolare urgenza, oltre che per la condizione personale e familiare della ricorrente, in considerazione del fatto che il MIT, a seguito del diniego di nulla osta, potrebbe scorrere la graduatoria dei candidati sostituendo la dott.ssa con il Parte_1
secondo classificato, con conseguente definitiva perdita per quest'ultima dell'opportunità di beneficiare dell'esito favorevole dell'interpello.
Tanto premesso ha chiesto: “ previa disapplicazione ex art. 63 del d.lgs. 165/2001 della nota prot. n.
40753 del 19/12/2024 con cui il Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari interni e
Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie - Albo nazionale dei Segretari Comunali e
Provinciali ha negato il nulla osta al conferimento alla dott.ssa dell'incarico Parte_1
dirigenziale di livello non generale, di durata triennale, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, di cui all'interpello prot. n. 64357 del 3.12.2024:
a) accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa al rilascio, da parte del Parte_1 [...]
, del nulla osta al conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001, CP_1
dell'incarico dirigenziale di livello non generale, di durata triennale, di cui all'interpello prot. n.
64357 del 3.12.2024, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
b) ordinare al di rilasciare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Controparte_1
nulla osta al conferimento alla dott.ssa ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del Parte_1
d.lgs. n. 165/2001, dell'incarico dirigenziale di livello non generale, di durata triennale, di cui all'interpello prot. n. 64357 del 3.12.2024, ovvero emettere ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo dalla ricorrente per tutti i motivi sopra dedotti;
c) condannare il alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con Controparte_1 attribuzione al procuratore antistatario”.
*
è un segretario iscritto alla fascia professionale A dell'Albo (con l'idoneità a Parte_1
ricoprire sedi di segreteria con popolazione tra 65.001 e 250.000 abitanti), titolare della sede di segreteria del Comune di San Leucio del Sannio (BN).
Il delle infrastrutture e dei trasporti pubblicava in data 3.12.2024 l'interpello prot. n. 64357 CP_1
rivolto anche a dirigenti esterni al delle infrastrutture per la copertura di vari posti di CP_1
funzione dirigenziale non generale, tra cui l'Ufficio 1 - Amministrativo 1 del Provveditorato interregionale per la Campania, il Molise, la e la Basilicata, con sede in Napoli (all.7 e 8). CP_4 La ricorrente in data 9.12.2024 rispondeva all'interpello domandando l'attribuzione dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale il relazione ai seguenti uffici:
1. Provveditorato interregionale per la CAMPANIA, il MOLISE, la e la CP_4 Controparte_7
con sede in Napoli;
[...]
2. Direzione generale territoriale del Sud 6 – di Caserta, con sede in CP_2 Controparte_5
Caserta
3. Direzione generale territoriale di , con sede in Controparte_6 CP_6
. CP_6
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritenuta la ricorrente idonea al conferimento dell'incarico, chiedeva il nulla osta al , al fine di poter formalizzare il relativo Controparte_1
incarico (all.11).
Il , con nota prot. n. 40753 del 19.12.2024 negava il nulla osta con la seguente CP_1 CP_1 motivazione:“la necessità di non pregiudicare la funzionalità degli Enti Locali che tutt'ora, in alcuni ambiti territoriali presentano carenze e criticità, anche in ragione degli adempimenti connessi all'attuazione dell'utilizzo dei fondi assegnati con il PNRR, e che proprio grazie alla funzione svolta dal segretario comunale possono improntare l'azione amministrativa in conformità alle norme ”.
In considerazione dell'imminente iscrizione all'albo di nuovi segretari comunali, il di CP_1
riservava di rivalutare successivamente la richiesta in esame, con ogni favorevole considerazione
(all.13).
La dott.ssa chiede la disapplicazione del diniego al nulla osta sul presupposto della Parte_1
pretestuosità dello stesso.
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Preliminarmente appare necessario effettuare una ricognizione del dato normativo, destinato a regolare la fattispecie.
L'art 19 D. Lgs. 165/2001 (Incarichi di funzioni dirigenziali) dispone che: “
1.Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta;
acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e levaluta...5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti”.
La deliberazione n. 307 del 24 luglio 2002 del Consiglio Nazionale di Amministrazione disciplina i comandi presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari comunali titolari di sede di segreteria, disponendo che “Le richieste dei segretari comunali titolari di sede tese ad ottenere il comando o il distacco presso altre pubbliche Amministrazione, istruite secondo il criterio cronologico, sono disposte se ricorrono le seguenti condizioni: 1) che il segretario abbia il requisito minimo dell'iscrizione nella fascia professionale C ed abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni;
2) vi sia la richiesta dell'interessato; 3) vi sia la preventiva autorizzazione del sindaco o del presidente della provincia;
4) vi sia richiesta nominativa, a favore del segretario che richiede il provvedimento, da parte dell'Amministrazione presso cui l'interessato intende essere comandato o distaccato;
5) vi sia atto di impegno dell'Amministrazione che attiva o che aderisce alla richiesta di comando di accollarsi tutti gli oneri retributivi, compresi quelli previdenziali, del segretario di cui intende avvalersi temporaneamente;
6) vi sia il nulla osta della Sezione Regionale dell' CP_8 presso cui si trova l'ente di titolarità del segretario qualora si tratti di segretari comunali di fascia
C, di fascia B, e di fascia A limitatamente ai segretari titolari di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 ed i 65.000 abitanti. La Sezione Regionale nel concedere il nulla osta valuta la situazione generale dell'albo regionale con particolare riferimento al numero delle sedi vacanti e al numero dei segretari in posizione di disponibilità;
6. L'autorizzazione al comando, qualunque sia la fascia del segretario, è deliberata dal Consiglio nazionale di amministrazione, riscontrata la sussistenza dei presupposti ci cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6)”
La Delibera prevede espressamente che : “7. Il Consiglio nazionale di amministrazione, nel rilasciare la predetta autorizzazione al comando, valuta l'interesse pubblico connesso alla richiesta dell'interessato e dell'amministrazione che intende avvalersi del segretario in posizione di comando nonché la situazione generale dell'albo con particolare riferimento al numero delle sedi vacanti, al numero dei segretari in posizione di disponibilità, alla distribuzione dei segretari nelle varie sezioni dell'albo, allo stato delle procedure per il reclutamento dei nuovi segretari comunali e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art.9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
1997, n.465”
È evidente, pertanto, che il nulla osta alla mobilità presuppone la valutazione discrezionale della compatibilità del comando con la situazione generale dell'albo
L'assenso della amministrazione di provenienza rappresenta, pertanto, un requisito essenziale della fattispecie, in assenza del quale, non può ritenersi sorto alcun diritto soggettivo del dipendente al comando presso l'Amministrazione di destinazione.
La giurisprudenza formatasi in materia di passaggio diretto di dipendenti (applicabile per analogia alla fattispecie in oggetto) chiarisce che l' assenso al passaggio diretto è un atto rimesso all'esercizio di un potere di scelta discrezionale ( e non arbitrario) della P.A. datrice di lavoro, come tale sindacabile in sede giurisdizionale, in termini di rispondenza ai generali canoni di correttezza, buona fede e buon andamento dell'agire amministrativo.
Ed, infatti, in coerenza con la giurisprudenza consolidatasi in tema di pubblico impiego privatizzato, nel cui ambito gli atti di gestione del rapporto rivestono la natura di determinazioni negoziali, assunte dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, l'Amministrazione datrice di lavoro deve ritenersi pur sempre tenuta al rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., nella determinazione delle scelte riconnesse alla gestione del rapporto di lavoro (cfr. ex multis Cass. n.20979 del 2009). Ne discende, quindi, che l'interesse al trasferimento presso l'Amministrazione ad quem del dipendente vittorioso di una procedura di mobilità ex art 30 D.lgs n. 165 del 2001, prima della concessione dell'assenso da parte della
Amministrazione di appartenenza, assume rilievo giuridico, ma solo nei termini di legittima aspettativa. E', altresì, chiaro, poi, che, non potendo il Giudice sostituirsi alle valutazioni di merito, che sottendono l'assenso o il diniego, operate dalla Pubblica Amministrazione, il sindacato giurisdizionale deve arrestarsi alla verifica della regolarità e congruenza estrinseca dell'esercizio del potere di scelta.
In altre parole , il diritto al trasferimento ad altra sede del lavoratore non è un diritto assoluto, bensì un diritto condizionato da un limite oggettivo rappresentato dalle esigenze organizzative dell'amministrazione. Diversamente opinando, non troverebbe altrimenti giustificazione la espressa previsione normativa della condizione, in aggiunta al requisito della sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, del previo assenso dell'amministrazione di appartenenza e di destinazione .E' difatti proprio la disposizione normativa a subordinare il concreto esercizio della facoltà riconosciuta al lavoratore, oltre che alla materiale disponibilità di un posto vacante, anche all'assenso dell'amministrazione di provenienza e di destinazione, ponendo a carico di queste l'obbligo di motivare l'eventuale dissenso, onde garantire la possibilità di un controllo sull'operato della pubblica amministrazione.A ben vedere, il diritto al trasferimento ad altra sede è subordinato ex lege alla ricorrenza di specifiche condizioni, che il legislatore ha, evidentemente, introdotto al fine di salvaguardare anche le esigenze organizzative dell'amministrazione, non sussistendo alcun addentellato normativo idoneo a far ritenere che il diritto del lavoratore, nell'ottica di un bilanciamento tra interessi di diversa natura, debba in ogni caso prevalere su qualsivoglia esigenza organizzativa dell'amministrazione.Il contemperamento tra le opposte esigenze è, quindi, già operato ab origine dal legislatore mediante la previsione di limiti e condizioni al libero esercizio del diritto al trasferimento e con la garanzia, in favore di chi invoca il diritto in oggetto, di controllare che il potere di dissenso riconosciuto all'amministrazione - esclusa, in ogni caso, la possibilità di un sindacato sul merito delle scelte organizzative e gestionali adottate da quest'ultima - sia esercitato con trasparenza e correttezza e non in modo arbitrario od illogico (in ciò sostanziandosi l'interesse tutelato dall'obbligo di motivazione del dissenso).
Mancando, quindi, la posizione giuridica soggettiva del dipendente dei requisiti del diritto soggettivo perfetto, ma dovendosi qualificare la stessa quale aspettativa di diritto, a rigore la relativa lesione può trovare tutela giurisdizionale solo in termini risarcitori, oltre che demolitori dell'atto impugnato.
Ed, infatti, in assenza del nulla osta, come detto, alcun diritto al trasferimento può ritenersi perfezionato in capo al dipendente, sicché il Giudice non potrebbe emettere una declaratoria di un diritto mai sorto (analoghe considerazioni valgono per il comando).
*
Così delineati i presupposti e l'estensione della tutela applicabile, rileva il giudicante come, nella specie, la condotta della Amministrazione convenuta non presenti profili che lasciano desumere un uso distorto o deviato del potere di scelta nella denegata concessione del nulla osta.
Nella specie l'amministrazione di appartenenza ( ) ha negato il nulla osta in base Controparte_1
alla necessità di non pregiudicare la funzionalità degli Enti Locali che tutt'ora, in alcuni ambiti territoriali presentano carenze e criticità.
Il costituendosi ha dedotto l'esistenza di carenze e criticità dell'Albo, a livello sia nazionale CP_1 che nell'ambito della Regione Campania
È evidente l'esistenza di esigenze organizzative del datore di lavoro preposto ex lege alla gestione dell'Albo cui la ricorrente è iscritta. Né rileva che parte ricorrente aveva preso servizio come segretaria comunale abilitata in fascia A, per le quali non risultano carenze . E' infatti incontestato che la ricorrente , pur avendo conseguito, a seguito del superamento del relativo corso di specializzazione (SEFA) l'iscrizione in fascia “A” con l'idoneità ad assumere la titolarità di sedi di segreteria con popolazione tra 65.0001 e 250.000 abitanti
(ex classe I/B), non è stata mai nominata segretario titolare di un Comune di classe I/B, pertanto, trova applicazione l'art.12, c.2, DPR 465/1997 ai sensi del quale “Fino alla prima nomina in un comune di classe superiore i segretari conservano anche l'iscrizione nella fascia professionale immediatamente inferiore e la possibilità di essere nominati in un comune di tale fascia”.
D'altronde è pacifico che la ricorrente non è titolare di sede di segreteria di fascia A essendo titolare dallo 01/01/2024 della sede di segreteria del Comune di San Leucio del Sannio (BN), con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti (ex classe III). La carenza di organico in classe III è pacifica.
Da quanto riportato dal nei comuni di classe III risultano solo nella Regione Campania 29 CP_1
posti vacanti sedi che non potrebbero nemmeno essere coperte delle immissioni in ruolo - già in atto
- del COA 7.
Di fronte all'esistenza delle ragioni sottese al diniego del nulla osta da parte del non è CP_1
dirimente la circostanza che alla nel passato fosse stato autorizzato il comando (basti Parte_1 pensare l'elemento di novità che ha caratterizzato le successive domande di comando ovvero il richiamo agli adempimenti connessi all'attuazione dell'utilizzo dei fondi assegnati con il PNRR).
In altre parole non appare pretestuoso il diniego in assenza dell'interesse pubblico del
[...]
a trattenere in servizio le specifiche professionalità dei segretari comunali e provinciali, CP_1
la cui formazione e le cui specifiche competenze sono tanto più imprescindibili quanto più la situazione dell'Albo si presenti deficitaria, in funzione della continuità dell'azione amministrativa degli enti locali.
D'altronde nella stessa Circolare ministeriale n. 1914/2020 il evidenzia l'esistenza di CP_1
“grave situazione di carenza di segretari”. E' vero che da un lato il differenzia il percorso CP_1 valutativo richiesto per la mobilità da quello richiesto per il comando ma , dall'altro, evidenzia come il comando è disposto anche nell'interesse dell' amministrazione di appartenenza del lavoratore, interesse che -come ampiamente evidenziato- allo stato non sussiste
Innanzi all'interesse pubblico del non possono rilevare le esigenze familiari invocate dalla CP_1
ricorrente considerato che nella fattispecie la ricorrente non fruisce dei benefici della legge n.104/1992 in quanto il padre è titolare dell'indennità di accompagnamento e non risulta riconosciuto lo status ex art.3 comma 3 legge 104/1992 (al contrario della fattispecie richiamata nel precedente del Tribunale di Napoli ). In definitiva il ha provato le esigenze organizzative e di organico per cui non è possibile CP_1 autorizzare l'incarico in questione, considerata non solo la vacanza delle sedi di segreteria la cui copertura deve essere garantita ex lege (art.97 del T.U. n. 267/2000: “Il comune e la provincia hanno un segretario titolare”) ma anche l'esiguità del numero dei segretari comunali in posizione di disponibilità ex art.101 T.U. n. 267/2000 (16-18) in relazione al numero delle sedi vacanti.
Ne consegue che - contrariamente a quanto sostenuto in ricorso - non appaiono riscontrabili i profili di violazione, da parte dell'Amministrazione convenuta, dei principi di correttezza e buona fede invocati in domanda,.
Le osservazioni che precedono inducono, quindi, allo stato della sommaria cognizione che caratterizza la presente azione cautelare, a negare la sussistenza dei paventati profili di illegittimità della provvedimento di diniego del nulla osta, sicché va esclusa la sussistenza del requisito del fumus boni iuris.
Impregiudicate ed assorbenti le considerazioni che precedono al fine del rigetto della domanda, per completezza motivazionale si rileva, altresì, la carenza dell'ulteriore requisito del periuculum in mora.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Adriana Mari così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente a pagare le spese di lite liquidate in Euro 623,00 oltre spese generali, iva e cpa
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Benevento,15.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari