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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 15.4.2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in data 16/04/2025 ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 263 /2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. LETTERA ANGELO MARIA, come in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
RESISTENTE - CONTUMACE
OGGETTO: riconoscimento prestazione dopo omologa ed azione di condanna CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 08/01/2024 il ricorrente in epigrafe agiva per il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi all'assegno dell'invalidità civile ex L. 118/1971. A fondamento della domanda deduceva che a seguito di ATPO, il Tribunale omologava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione in oggetto, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico nominato e che l , nonostante la rituale comunicazione del decreto e la CP_1 sussistenza degli altri requisiti di legge, non procedeva al pagamento. Non si costituiva l' sebbene ritualmente chiamata in giudizio. All'udienza del CP_1
15.4.2025, nelle note di trattazione, parte ricorrente dava atto del pagamento eseguito dall'Istituto nel febbraio2024, dopo il deposito del ricorso, e chiedeva pronunziarsi sentenza di cessata materia del contendere.
* Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. E' incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio. La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno 1 la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua, piuttosto, il profilo delle spese. In base al principio di soccombenza virtuale le stesse vanno poste a carico dell' , nei limiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. penultimo periodo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere. b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1.050,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 16/04/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 15.4.2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in data 16/04/2025 ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 263 /2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. LETTERA ANGELO MARIA, come in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
RESISTENTE - CONTUMACE
OGGETTO: riconoscimento prestazione dopo omologa ed azione di condanna CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 08/01/2024 il ricorrente in epigrafe agiva per il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi all'assegno dell'invalidità civile ex L. 118/1971. A fondamento della domanda deduceva che a seguito di ATPO, il Tribunale omologava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione in oggetto, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico nominato e che l , nonostante la rituale comunicazione del decreto e la CP_1 sussistenza degli altri requisiti di legge, non procedeva al pagamento. Non si costituiva l' sebbene ritualmente chiamata in giudizio. All'udienza del CP_1
15.4.2025, nelle note di trattazione, parte ricorrente dava atto del pagamento eseguito dall'Istituto nel febbraio2024, dopo il deposito del ricorso, e chiedeva pronunziarsi sentenza di cessata materia del contendere.
* Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. E' incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio. La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno 1 la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua, piuttosto, il profilo delle spese. In base al principio di soccombenza virtuale le stesse vanno poste a carico dell' , nei limiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. penultimo periodo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere. b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1.050,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 16/04/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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