Art. 4.
Allo scopo di porre gli istituti in condizione di praticare il tasso d'interesse di cui al precedente articolo 3, il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale di cui all' articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 , corrispondera' agli istituti stessi un contributo annuo posticipato in relazione alla differenza fra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso che l'istituto pratica per operazioni similari e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso stabilito, ai sensi dell'articolo 3.
Tale contributo decorre dalla data di stipulazione del contratto.
In caso di estinzione anticipata del mutuo ovvero di fallimento dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione e dalla data del riparto finale dell'attivo.
Allo scopo di porre gli istituti in condizione di praticare il tasso d'interesse di cui al precedente articolo 3, il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale di cui all' articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 , corrispondera' agli istituti stessi un contributo annuo posticipato in relazione alla differenza fra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso che l'istituto pratica per operazioni similari e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso stabilito, ai sensi dell'articolo 3.
Tale contributo decorre dalla data di stipulazione del contratto.
In caso di estinzione anticipata del mutuo ovvero di fallimento dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione e dalla data del riparto finale dell'attivo.