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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/10/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3229/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3229/2025 v.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MARENGO SIMONA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. LEO CINZIA che lo rappresenta e difende Controparte_1 in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta del 13/10/2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 in PINEROLO il 27/09/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n. 32 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 01/02/2010. Persona_1
Con ricorso depositato il 14/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la casa coniugale ubicata a Pinerolo, Corso Torino n. 234, condotta in locazione dai coniugi, è già stata rilasciata da entrambi.
DISPONE che il figlio minore sia affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione e residenza presso la madre.
DISPONE che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al figlio, quelle relative alla salute, l'istruzione, l'educazione, le attività sportive ed extrascolastiche tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Limitatamente all'ordinaria Per_1 amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c.;
DISPONE che i genitori si impegnino a trascorrere in presenza il tempo delle visite con il figlio e a seguirlo nell'esecuzione dei compiti e nello svolgimento di attività culturali, religiose e sportive che il medesimo si troverà ad espletare, provvedendo altresì ad accompagnarlo e prelevarlo dai luoghi ove dovrà recarsi per lo svolgimento delle attività di cui sopra.
DISPONE che il Sig. fatti salvi diversi accordi con la Sig.ra e, in ogni caso, nel CP_1 Parte_1 rispetto della volontà di ormai quindicenne, incontri il figlio secondo il seguente calendario: Per_1
A week-end alternati, dall'uscita da scuola del venerdì (o in mancanza ore 17,00) al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola (o in mancanza a casa della madre entro le ore 9); infrasettimanalmente, nella settimana che prevede il week-end di competenza, dal lunedì dall'uscita da scuola (o in mancanza dalle ore 17,00) al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola (o in mancanza dalla madre entro le ore 9) e nella settimana che non prevede il week-end, dal mercoledì dall'uscita da scuola (o in mancanza dalle ore 17) al giovedì mattina con accompagnamento a scuola (o in mancanza, dalla madre entro le ore 9); durante le vacanze di Natale, ad anni alterni, dal 23 dicembre (uscita da scuola) al 31 dicembre ore 10,00 e dal 31.12 ore 10,00 al 06.01 ore 21; con riguardo alle vacanze di Pasqua, trascorrerà ad anni alterni dal giovedì dalle ore 18,00 Per_1 alla sera della domenica di Pasqua alle ore 18,00 con un genitore, e dalla sera della domenica di Pasqua dalle ore 18,00 fino alla fine del periodo di vacanza con l'altro genitore;
ponti ed altre festività infrasettimanali in modo alternato tra i genitori;
per tre settimane durante le vacanze estive, di cui due consecutive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, con conseguente sospensione del calendario ordinario e con obbligo per i genitori di comunicarsi reciprocamente il luogo del soggiorno estivo con il figlio se diverso da quello abitativo;
la Festa del Papà e della mamma e rispettivi compleanni con il genitore festeggiato, dall'uscita da scuola, o, in mancanza, dalle ore 17,00, alle ore 21,00 e dalle ore 9 alle ore 21,00 se dette feste e compleanni cadono in giorni non lavorativi;
il giorno del compleanno del figlio ad anni alterni, dalle ore 9 alle ore 21;
DISPONE che ciascun genitore possa contattare il figlio telefonicamente (anche per il tramite della videochiamata), quando è con l'altro, direttamente sul cellulare del ragazzo preferibilmente nella fascia oraria fra le 19 e le 21;
DISPONE che lo spostamento del figlio presso ciascun genitore avvenga con le seguenti modalità: sarà il genitore con il quale il minore si appresta a stare a prelevarlo dall'altro.
DISPONE che il Sig. dal mese di novembre 2025 e finché non abbia reperito un'altra CP_1 occupazione lavorativa che gli consenta pari guadagni a quelli che percepiva dalla Algo S.p.A., corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , Parte_1 Per_1 la somma mensile di € 300 (euro trecento) -anziché quella originariamente prevista di € 400,00- tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Nel momento in cui egli avrà reperito detta nuova occupazione, ne farà comunicazione in tempo reale alla moglie ed aumenterà l'importo per il contributo al mantenimento del figlio di € 100,00 in modo da riportarlo ad € 400,00 mensili.
DÀ ATTO che l'assegno unico universale riferito alla prole, previsto dalla L. n. 46/2021, e futuri equipollenti, sarà percepito in via esclusiva dalla Sig.ra Parte_1
DISPONE che il Sig. corrisponda il 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie CP_1 relative al figlio da individuarsi secondo quanto previsto dal Protocollo sulle spese straordinarie firmato dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
DISPONE che il Sig. contribuisca al mantenimento della moglie con il versamento, entro il CP_1 giorno 10 di ogni mese fino a quanto la stessa non reperirà un'occupazione lavorativa stabile, della somma di € 100,00 (euro cento), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
DÀ ATTO che la signora si impegna, sin da ora, a reperire una posizione lavorativa che Parte_1 le consenta di rendersi autonoma e si obbliga ad informare il marito, in tempo reale, del detto reperimento e di ogni miglioramento delle proprie condizioni economico-reddituali-patrimoniali;
DÀ ATTO che entrambi i coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente, in tempo reale, l'instaurazione di nuove convivenze finché sarà minorenne. Per_1
DÀ ATTO che i genitori si impegnano a non ostacolare i rapporti familiari del figlio con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonché con quanti abbiano costruito con lui legami significativi.
DÀ ATTO che i ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
DÀ ATTO che i ricorrenti si, impegnano, altresì, a provvedere alla sottoscrizione di qualsivoglia modulistica necessiti per il rilascio della carta di identità o documenti equipollenti, anche se validi per l'espatrio del minore.
NULLA sulle spese di lite tra le parti. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3229/2025 v.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MARENGO SIMONA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. LEO CINZIA che lo rappresenta e difende Controparte_1 in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta del 13/10/2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 in PINEROLO il 27/09/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n. 32 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 01/02/2010. Persona_1
Con ricorso depositato il 14/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la casa coniugale ubicata a Pinerolo, Corso Torino n. 234, condotta in locazione dai coniugi, è già stata rilasciata da entrambi.
DISPONE che il figlio minore sia affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione e residenza presso la madre.
DISPONE che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al figlio, quelle relative alla salute, l'istruzione, l'educazione, le attività sportive ed extrascolastiche tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Limitatamente all'ordinaria Per_1 amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c.;
DISPONE che i genitori si impegnino a trascorrere in presenza il tempo delle visite con il figlio e a seguirlo nell'esecuzione dei compiti e nello svolgimento di attività culturali, religiose e sportive che il medesimo si troverà ad espletare, provvedendo altresì ad accompagnarlo e prelevarlo dai luoghi ove dovrà recarsi per lo svolgimento delle attività di cui sopra.
DISPONE che il Sig. fatti salvi diversi accordi con la Sig.ra e, in ogni caso, nel CP_1 Parte_1 rispetto della volontà di ormai quindicenne, incontri il figlio secondo il seguente calendario: Per_1
A week-end alternati, dall'uscita da scuola del venerdì (o in mancanza ore 17,00) al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola (o in mancanza a casa della madre entro le ore 9); infrasettimanalmente, nella settimana che prevede il week-end di competenza, dal lunedì dall'uscita da scuola (o in mancanza dalle ore 17,00) al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola (o in mancanza dalla madre entro le ore 9) e nella settimana che non prevede il week-end, dal mercoledì dall'uscita da scuola (o in mancanza dalle ore 17) al giovedì mattina con accompagnamento a scuola (o in mancanza, dalla madre entro le ore 9); durante le vacanze di Natale, ad anni alterni, dal 23 dicembre (uscita da scuola) al 31 dicembre ore 10,00 e dal 31.12 ore 10,00 al 06.01 ore 21; con riguardo alle vacanze di Pasqua, trascorrerà ad anni alterni dal giovedì dalle ore 18,00 Per_1 alla sera della domenica di Pasqua alle ore 18,00 con un genitore, e dalla sera della domenica di Pasqua dalle ore 18,00 fino alla fine del periodo di vacanza con l'altro genitore;
ponti ed altre festività infrasettimanali in modo alternato tra i genitori;
per tre settimane durante le vacanze estive, di cui due consecutive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, con conseguente sospensione del calendario ordinario e con obbligo per i genitori di comunicarsi reciprocamente il luogo del soggiorno estivo con il figlio se diverso da quello abitativo;
la Festa del Papà e della mamma e rispettivi compleanni con il genitore festeggiato, dall'uscita da scuola, o, in mancanza, dalle ore 17,00, alle ore 21,00 e dalle ore 9 alle ore 21,00 se dette feste e compleanni cadono in giorni non lavorativi;
il giorno del compleanno del figlio ad anni alterni, dalle ore 9 alle ore 21;
DISPONE che ciascun genitore possa contattare il figlio telefonicamente (anche per il tramite della videochiamata), quando è con l'altro, direttamente sul cellulare del ragazzo preferibilmente nella fascia oraria fra le 19 e le 21;
DISPONE che lo spostamento del figlio presso ciascun genitore avvenga con le seguenti modalità: sarà il genitore con il quale il minore si appresta a stare a prelevarlo dall'altro.
DISPONE che il Sig. dal mese di novembre 2025 e finché non abbia reperito un'altra CP_1 occupazione lavorativa che gli consenta pari guadagni a quelli che percepiva dalla Algo S.p.A., corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , Parte_1 Per_1 la somma mensile di € 300 (euro trecento) -anziché quella originariamente prevista di € 400,00- tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Nel momento in cui egli avrà reperito detta nuova occupazione, ne farà comunicazione in tempo reale alla moglie ed aumenterà l'importo per il contributo al mantenimento del figlio di € 100,00 in modo da riportarlo ad € 400,00 mensili.
DÀ ATTO che l'assegno unico universale riferito alla prole, previsto dalla L. n. 46/2021, e futuri equipollenti, sarà percepito in via esclusiva dalla Sig.ra Parte_1
DISPONE che il Sig. corrisponda il 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie CP_1 relative al figlio da individuarsi secondo quanto previsto dal Protocollo sulle spese straordinarie firmato dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
DISPONE che il Sig. contribuisca al mantenimento della moglie con il versamento, entro il CP_1 giorno 10 di ogni mese fino a quanto la stessa non reperirà un'occupazione lavorativa stabile, della somma di € 100,00 (euro cento), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
DÀ ATTO che la signora si impegna, sin da ora, a reperire una posizione lavorativa che Parte_1 le consenta di rendersi autonoma e si obbliga ad informare il marito, in tempo reale, del detto reperimento e di ogni miglioramento delle proprie condizioni economico-reddituali-patrimoniali;
DÀ ATTO che entrambi i coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente, in tempo reale, l'instaurazione di nuove convivenze finché sarà minorenne. Per_1
DÀ ATTO che i genitori si impegnano a non ostacolare i rapporti familiari del figlio con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonché con quanti abbiano costruito con lui legami significativi.
DÀ ATTO che i ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
DÀ ATTO che i ricorrenti si, impegnano, altresì, a provvedere alla sottoscrizione di qualsivoglia modulistica necessiti per il rilascio della carta di identità o documenti equipollenti, anche se validi per l'espatrio del minore.
NULLA sulle spese di lite tra le parti. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.