Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 3583
CS
Decreto presidenziale 5 maggio 2026
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CS
Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Irregolarità nella congiunzione dei fogli della dichiarazione di presentazione della lista

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'unione dei fogli con nastro adesivo, in assenza di timbri o firme di congiunzione, non sia sufficiente a garantire la piena consapevolezza dei sottoscrittori e la celere verificabilità da parte della Commissione elettorale, come richiesto dalla giurisprudenza e dalla normativa di riferimento, che richiede collegamenti sostanziali che rendano il documento oggettivamente unico sin da prima dell'apposizione delle firme. La dichiarazione successiva dell'autenticatore non ha valore sanante.

  • Altro
    Mancanza della dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco e del certificato di iscrizione alle liste elettorali

    Il motivo è stato assorbito in quanto l'esclusione della lista è già sufficientemente giustificata dagli altri vizi riscontrati.

  • Rigettato
    Mancanza dell'indicazione della lista nelle dichiarazioni di accettazione della candidatura a consigliere comunale

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il motivo, ribadendo che la giurisprudenza è costante nel ritenere che i requisiti di forma nel procedimento elettorale abbiano contenuto sostanziale e non siano surrogabili. L'accettazione della candidatura deve essere esplicita e riferita a una specifica lista, per garantire la consapevolezza dei candidati e la certezza per la Commissione. Elementi estrinseci o ricostruzioni ex post non sono ammessi.

  • Rigettato
    Omessa sanatoria delle irregolarità formali da parte della Commissione elettorale circondariale

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il motivo, affermando che non sussiste un obbligo di soccorso istruttorio per formalità indefettibili, in quanto ciò violerebbe la par condicio tra i candidati e il principio di autoresponsabilità. L'art. 33 del d.P.R. n. 570 del 1960 è interpretabile in modo tassativo per mera regolarizzazione di elementi formalmente viziati, senza dubbi sul contenuto sostanziale e senza ricostruzioni postume. Le irregolarità relative all'unione dei fogli e all'accettazione delle candidature non sono sanabili in sede di soccorso istruttorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 3583
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3583
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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