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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/09/2025, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice Rel. ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8908/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE VINCENTIS DARIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 URA
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa audizione del ricorrente, annullare l'impugnato provvedimento emesso dalla Questura di e per l'effetto ordinare alla suddetta CP_2 Questura il rilascio del relativo permesso di soggiorno per ione speciale ex art. 19, comma 1.1, T.U.I., come novellato dal D.L. 130/2020. Con condanna del resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva come per legge.
Per la resistente: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere la domanda tesa al riconoscimento della protezione speciale siccome infondata. Vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con il presente ricorso, tempestivamente depositato, viene impugnato il provvedimento del 14 marzo del 2023 e notificato in data 24.05.2024 con cui la Questura di ha rigettato la richiesta di rilascio del CP_2 permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 del T.U.I. presentata dal ricorrente in data 23.09.2022, facendo rinvio al parere contrario emesso dalla competente Commissione Territoriale.
A fondamento dell'istanza si fa riferimento all'esigenza di salvaguardia della vita privata del ricorrente in Italia, dove si trova dall'estate del 2022 ed alla situazione di insicurezza del Senegal, suo paese di pagina 1 di 7 provenienza.
In data 30.4.2025 si è proceduto all'ascolto del ricorrente, il quale, in lingua italiana che ha dimostrato di comprendere e parlare bene, ha dichiarato:: Test arla italiano?
R. Si.
D. Mi comprende bene mentre le sto parlando in italiano?
R. Si.
D. Quanti anni ha?
R. 30.
D. Da quanto tempo è in Italia?
R. Quasi 10 anni, sono arrivato nel 2015.
ha svolto attività di studio e di formazione? CP_3
R. Si, ho la licenza media. Ho fatto corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro.
D. Ha conseguito qualche tipo di patente?
R. Si e sto prendendo quella da camionista.
D. Quali attività lavorative ha svolto da quando è in Italia e quali sta svolgendo attualmente? Specifichi i periodi lavorati dall'arrivo in Italia, il settore di occupazione, se l'attività è stata svolta presso lo stesso o diversi datori di lavoro, se a tempo determinato o indeterminato, quale è la sua paga mensile. Riferisca anche eventuali attività svolte irregolarmente.
R. Si, sto lavorando in un'azienda multinazionale, la da oltre un anno. Ora ho un contratto a tempo Pt_2 determinato fino a dicembre poi mi faranno l'inde inato. Guadagno circa 1.800,00 euro al mese, anche 2.000,00 quando faccio gli straordinari. Ho lavorato per un'altra azienda a tempo indeterminato ma ho avuto problemi di salute quando è morta mia mamma e mi sono licenziato, con i pensieri e la paura ho avuto problemi alla testa, psicologici. Quando è morta mia mamma ero preoccupato per mia sorella che viveva con la mamma e mia sorella che aveva 13 anni non poteva stare al villaggio e io ero preoccupato. Ora sto meglio. Ho sempre lavorato da quando sono in Italia.
Il ricorrente mostra contratto di lavoro con la ditta e relazione medica del 13/02/2021 a conferma di Pt_2 quanto dichiarato.
D. Ha svolto anche attività di volontariato o servizio civile?
R. Si, dal 2016 ho fatto volontariato a Salsomaggiore Terme, manutenzione del verde e delle strade, per conto di un'associazione Talitacum, quando hanno bisogno mi chiamano. Anche ora lo faccio.
D. Partecipa ad attività sportiva o ad attività di aggregazione sociale in Italia? (comunità religiosa, associazione, teatro, ecc..)
R. Gioco a calcetto con gli amici.
ha familiari? CP_3
R. No.
ha una relazione affettiva? CP_3
R. Si, ho una ragazza italiana, , lei mi ha aiutato, mi ha incoraggiato ad andare a scuola, anche a Per_1 prendere la patente. Stiamo insi tre anni, non viviamo insieme, ci stiamo organizzando ma non ancora. Lei sta facendo l'università, sta facendo medicina. pagina 2 di 7 D. Ha relazioni sociali stabili? Ha altri legami o contatti in Italia?
R. Si ho tanti amici, sia italiani che stranieri. Ci troviamo fuori e passiamo del tempo insieme.
D. Dove vive e con chi? Chiarisca se in accoglienza oppure no ed in quest'ultimo caso quando ne è uscito. Se vive autonomia, chiarisca se in locazione e con che canone. Se invece è ospite chiarisca da chi è ospitato, se con dichiarazione alla Questura oppure ospite precario, e quanto paga per l'alloggio.
R. Vivo a in un appartamento con un amico. Il contratto è a mio nome. Questo mio amico CP_2 abitava a ra ha trovato lavoro a e l'ho ospitato io. Poi quando andrà via spero verrà ad CP_2 abitare con me la mia ragazza. Pago 450,00 euro al mese di affitto più le bollette delle utenze. Il mio amico guadagna poco e contribuisce alle spese quando riesce.
D. Quali familiari ha ancora nel Paese d'origine e con quali ha mantenuto i contatti? Se non li ha mantenuti chiarisca come mai.
R. Con mia sorella, non ho altri. Mio padre era morto prima di mia madre. La sto aiutando a pagare gli studi. Tutti i mesi le mando soldi a seconda di quanto ha bisogno: 100,00 euro ogni mese per la scuola e poi se ha bisogno di altro me lo chiede lei.
D. Oltre a sua sorella, quali altri legami e contatti ha mantenuto nel Paese d'origine?
R. Ho un amico, ma anche lui è in Europa, in Spagna.
D. Ci sono altre sue condizioni personali che vuole evidenziare oppure altri suoi problemi di cui non abbiamo parlato o altro che desidera aggiungere? (es. condizioni di salute)
R. Si solo un ringraziamento. Qui è cambiata la mia vita. La dottoressa che mi ha seguito mi ha dato forza per andare avanti, mi ha incoraggiato. Posso solo ringraziare gli italiani, mi trovo bene qui.
All'udienza del 17 giugno il ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso e successivamente, acquisiti i certificati penali, il giudice ha riservato la decisione al collegio.
2. La domanda merita accoglimento.
Va premesso che nella fattispecie trova applicazione la disciplina di cui al decreto c.d. Lamorgese nr. 130 del 2020 e ciò sulla base della data di presentazione della domanda (23.09.2022 e non 11.3.2023 come erroneamente indicato nel parere della CT). Tale disciplina, innovando la previsione di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI prevedeva: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sia pure chiamata a pronunciarsi sulla protezione umanitaria vigente prima dell'emanazione del d.l. nr. 113 del 2018, ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di pagina 3 di 7 una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati poi confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente (Cass. n. 9080 del 31/03/2023; Cass. Sez. I, 465/22).
Ciò posto in linea generale e venendo al caso di specie, il ricorrente è giunto in Italia novembre del 2015 e
, nonostante il rigetto della sua domanda di protezione internazionale (con provvedimento confermato dal Tribunale prima e dalla Corte di Appello dopo) e da allora non si è mai allontanato dal territorio nazionale. In Senegal al momento ha solo una sorella in vita, alla quale manda un sostentamento economico per gli studi. In Italia il ricorrente ha raggiunto una buona autonomia economica ed abitativa ed ha intessuto una relazione sentimentale con una cittadina italiana. Parla perfettamente la lingua italiana ed ha conseguito la patente di guida e si è occupato di volontariato.
In particolare, dai documenti dimessi, risulta che il ricorrente risiede a via Firenze nr. 51, dove CP_2 conduce un appartamento in locazione (doc.1); ha frequentato corsi di f ne professionale (doc. 6); ha una stabile occupazione lavorativa presso la ditta ST , filiale di presso cui si occupa di CP_2 facchinaggio (cfr. proroga del contratto fino al 31.12.025) ed anche i enza ha lavorato presso diverse ditte dal 2018 al 2021 (vedi “percorso lavoratore prodotto sub. Doc. 5). I redditi percepiti sono sufficienti al suo mantenimento (cfr. il CUD 2024, da cui risulta un guadagno di euro 15.450, nonché le ultime buste paga di oltre 1000 euro (1750 maggio 2025).
La durata della sua permanenza sul territorio e la sua raggiunta autonomia depongono quindi senz'altro nel senso di ritenere che un suo allontanamento dal territorio determinerebbe una violazione grave del suo Contr diritto alla vita privata (19
Tale diritto come noto è tutelato dall'art. 8 CEDU, il quale prevede al comma 1 “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza”, impedendo allo Stato di effettuare alcuna ingerenza nell'esercizio di tale diritto se non nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda necessario, in una società democratica, per le ragioni individuate dal comma 2 (sicurezza nazione, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui). pagina 4 di 7 La norma è, dunque essenzialmente posta a tutela della vita privata e familiare dell'individuo e pone a carico degli Stati parte sia obblighi negativi, di ingerenza ingiustificata, sia positivi, volti all'adozione di misure atte a garantire il rispetto effettivo del diritto.
La nozione di “vita privata”, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, è ampia e insuscettibile di esatta delimitazione e ricomprende una pluralità di proiezioni dell'identità fisica e psichica dell'individuo fra le quali possono annoverarsi: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (cfr. sentenza del 16.12.1992, n. 13710/88, c. Germania, § 29), incluse Per_2 quelle di natura professionale o lavorativa (cfr. sentenza del 28.01.2003, n. 44647/1998, Peck c. Regno Unito,
§ 57; cfr. sentenza del 05.09.2017, n. 61496/2008, Bărbulescu v. Romania, § 71); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (cfr. sentenza del 29.04.2002, n. 2346/2002, Pretty c. Regno Unito, § 61).
Ebbene, il diritto al rispetto della vita privata e familiare del singolo, per come delineato dall'art. 8 CEDU, non ha tuttavia carattere assoluto e può trovare adeguata tutela all'esito di un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati, consentendo l'ingerenza nel diritto del singolo nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda “necessario in una società democratica” per i motivi di cui al comma 2 dell'art. 8 CEDU, ossia di “sicurezza della nazione, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui”, limiti ben più stringenti delle cause ostative individuate dalla normativa interna previgente.
Sul punto è sufficiente sottolineare, in questa sede, che lo Stato è tenuto, in adempimento degli obblighi sanciti dalla Convenzione, al contemperamento degli interessi generali con l'interesse del singolo individuo, nell'ambito del margine di apprezzamento che gli è conferito, alla luce dei superiori principi di ragionevolezza e proporzionalità. La giurisprudenza della Corte EDU ha quindi ritenuto legittima l'interferenza statuale nelle prerogative del singolo nei casi in cui è necessario soddisfare un “bisogno sociale imperativo” (sentenze del 13.02.2003, c. Francia; n. 13441/1987, c. Svezia), individuato nel Per_3 Per_4 settore dell'immigrazione, ad esempi necessità di preservare il sere della popolazione in rapporto alla sua densità territoriale, di regolare il mercato del lavoro (sentenza del 21.06.1988, n. 10730/1984, c. Paesi Bassi, § 26). Al fine di verificare quando l'interferenza sia “necessaria” in una Per_5 società democratica e costituisca, dunque, un bisogno sociale imperativo è necessario tenere presente che gli Stati hanno il diritto di controllare l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel territorio nazionale (sentenza 28.05.1985, serie A n. 94, , e c. Regno Unito, § 67; sentenza 21.10.1997, Per_6 Per_7 Per_8 serie 1997-VI, Boujlifa c. Francia, § n ntisce infatti il diritto di uno straniero a entrare o risiedere in un particolare Paese (sentenza del 03.10.2014, n. 12738/2010, Jeunesse c. Paesi Bassi, § 103; sentenza del 28.06.2011, c. Norvegia, § 66) e lo Stato conserva il potere di espellere lo straniero Per_9 condannato per la commissione di reati al fine di garantire il mantenimento dell'ordine pubblico (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. , § 68, nel richiamare i c.d. Üner ctieria sui quali cfr. sentenza Per_10 Per_11 Per_1 del 18.10.2006, n. 46410/99, Üner c. Paesi Bassi; sentenza GC del. 7.12.2021, n. 57467/2015, c.
). Per_13
Nel bilanciamento tra interesse del singolo al rispetto della vita privata e familiare e interessi statuali di tutela, tali da giustificare l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, rileva inoltre la durata e la regolarità o meno del soggiorno sul territorio nazionale, richiedendosi un maggior rigore nel decretare l'allontanamento di uno straniero nei casi di lunga permanenza regolare (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. , § 75). Per_10 Per_11
Con particolare riferimento poi al caso dello straniero gravato da precedenti penali, la Corte EDU, con la sentenza della grande camera, 18 ottobre 2006, Üner
contro
Olanda – nel ripercorrere propri precedenti arresti, concernenti i limiti dell'ingerenza dei pubblici poteri sui diritti tutelati dall'art. 8 CEDU, in chiave di proporzionalità – ha specificamente individuato i criteri che consentono di valutare se la misura dell'allontanamento di uno straniero possa considerarsi «necessaria», in una società democratica, e «proporzionata» allo scopo legittimo perseguito. Tali criteri, poi sostanzialmente ripresi anche dalla pagina 5 di 7 successiva giurisprudenza della stessa Corte di RG (da ultimo, sentenza della quarta sezione, 27 settembre 2022, Otite
contro
Regno Unito), sono, in sintesi, i seguenti: natura e serietà del reato commesso dallo straniero;
lunghezza del suo soggiorno sul territorio nazionale;
tempo trascorso dalla commissione del reato (considerando anche la condotta tenuta dallo straniero in tale frangente temporale); nazionalità delle persone coinvolte;
situazione familiare dello straniero che dovrebbe essere allontanato (considerando le ripercussioni sul coniuge e sui figli, se ve ne siano, anche in considerazione delle difficoltà che costoro incontrerebbero nel Paese di allontanamento dello straniero).
Anche la Corte Costituzionale, nel recepire i pronunciamenti della Corte di RG ha affermato, anche di recente (sent. ordinanza n. 217 del 2021, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e sentenza di accoglimento nr. 88 del 2023), la necessità di «un conveniente bilanciamento» tra le ragioni che giustificano la misura di volta in volta prescelta dal legislatore, tra le quali, segnatamente, la commissione di reati da parte dello straniero, «e le confliggenti ragioni di tutela del diritto dell'interessato, fondato appunto sull'art. 8 CEDU, a non essere sradicato dal luogo in cui intrattenga la parte più significativa dei propri rapporti sociali, lavorativi, familiari, affettivi» .
Nel bilanciamento fra tali interessi va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato disciplinato Per_4 consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Ciò posto in linea generale e tornando al caso di specie risulta che il ricorrente è gravato da un unico precedente penale risalente alla fine del 2019 e fino al febbraio del 2020 (violenza sessuale ed illecito profitto tratto da associazione mafiosa) per il quale è stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, pena mai eseguita perché sospesa).
Il fatto è di indubbia gravità ma , ad avviso del Collegio, non può considerarsi ostativo rispetto alla concessione del richiesto permesso e ciò alla luce del proficuo inserimento sociale attuale del ricorrente, il quale non risulta da allora aver commesso altri illeciti (il certificato dei carichi pendenti aggiornato è negativo). Né il ricorrente risulta essere stato destinatario di misure cautelari coercitive, che avrebbero potuto essere indice di pericolosità.
Il giudizio di bilanciamento, di cui si è sopra detto, è quindi in favore del diritto al rispetto della sua vita privata. Del resto, il ricorrente va reso edotto che qualsiasi ulteriore violazione delle regole del comune vivere civile sul territorio italiano comporterà l'immediata revoca del permesso di soggiorno riconosciuto.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Le spese possono essere compensate attese le ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: pagina 6 di 7 Accerta in capo a il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno ex artt. 32 Parte_1 co.3 D.lgs 25/08 e 19 co.
1.1 D.lgs 286/98 di durata biennale, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Compensa le spese.
Si comunichi.
Bologna, camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Giudice rel.
dott.ssa Emanuela Romano Il Presidente
dott. Marco Gattuso
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice Rel. ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8908/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE VINCENTIS DARIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 URA
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa audizione del ricorrente, annullare l'impugnato provvedimento emesso dalla Questura di e per l'effetto ordinare alla suddetta CP_2 Questura il rilascio del relativo permesso di soggiorno per ione speciale ex art. 19, comma 1.1, T.U.I., come novellato dal D.L. 130/2020. Con condanna del resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva come per legge.
Per la resistente: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere la domanda tesa al riconoscimento della protezione speciale siccome infondata. Vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con il presente ricorso, tempestivamente depositato, viene impugnato il provvedimento del 14 marzo del 2023 e notificato in data 24.05.2024 con cui la Questura di ha rigettato la richiesta di rilascio del CP_2 permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 del T.U.I. presentata dal ricorrente in data 23.09.2022, facendo rinvio al parere contrario emesso dalla competente Commissione Territoriale.
A fondamento dell'istanza si fa riferimento all'esigenza di salvaguardia della vita privata del ricorrente in Italia, dove si trova dall'estate del 2022 ed alla situazione di insicurezza del Senegal, suo paese di pagina 1 di 7 provenienza.
In data 30.4.2025 si è proceduto all'ascolto del ricorrente, il quale, in lingua italiana che ha dimostrato di comprendere e parlare bene, ha dichiarato:: Test arla italiano?
R. Si.
D. Mi comprende bene mentre le sto parlando in italiano?
R. Si.
D. Quanti anni ha?
R. 30.
D. Da quanto tempo è in Italia?
R. Quasi 10 anni, sono arrivato nel 2015.
ha svolto attività di studio e di formazione? CP_3
R. Si, ho la licenza media. Ho fatto corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro.
D. Ha conseguito qualche tipo di patente?
R. Si e sto prendendo quella da camionista.
D. Quali attività lavorative ha svolto da quando è in Italia e quali sta svolgendo attualmente? Specifichi i periodi lavorati dall'arrivo in Italia, il settore di occupazione, se l'attività è stata svolta presso lo stesso o diversi datori di lavoro, se a tempo determinato o indeterminato, quale è la sua paga mensile. Riferisca anche eventuali attività svolte irregolarmente.
R. Si, sto lavorando in un'azienda multinazionale, la da oltre un anno. Ora ho un contratto a tempo Pt_2 determinato fino a dicembre poi mi faranno l'inde inato. Guadagno circa 1.800,00 euro al mese, anche 2.000,00 quando faccio gli straordinari. Ho lavorato per un'altra azienda a tempo indeterminato ma ho avuto problemi di salute quando è morta mia mamma e mi sono licenziato, con i pensieri e la paura ho avuto problemi alla testa, psicologici. Quando è morta mia mamma ero preoccupato per mia sorella che viveva con la mamma e mia sorella che aveva 13 anni non poteva stare al villaggio e io ero preoccupato. Ora sto meglio. Ho sempre lavorato da quando sono in Italia.
Il ricorrente mostra contratto di lavoro con la ditta e relazione medica del 13/02/2021 a conferma di Pt_2 quanto dichiarato.
D. Ha svolto anche attività di volontariato o servizio civile?
R. Si, dal 2016 ho fatto volontariato a Salsomaggiore Terme, manutenzione del verde e delle strade, per conto di un'associazione Talitacum, quando hanno bisogno mi chiamano. Anche ora lo faccio.
D. Partecipa ad attività sportiva o ad attività di aggregazione sociale in Italia? (comunità religiosa, associazione, teatro, ecc..)
R. Gioco a calcetto con gli amici.
ha familiari? CP_3
R. No.
ha una relazione affettiva? CP_3
R. Si, ho una ragazza italiana, , lei mi ha aiutato, mi ha incoraggiato ad andare a scuola, anche a Per_1 prendere la patente. Stiamo insi tre anni, non viviamo insieme, ci stiamo organizzando ma non ancora. Lei sta facendo l'università, sta facendo medicina. pagina 2 di 7 D. Ha relazioni sociali stabili? Ha altri legami o contatti in Italia?
R. Si ho tanti amici, sia italiani che stranieri. Ci troviamo fuori e passiamo del tempo insieme.
D. Dove vive e con chi? Chiarisca se in accoglienza oppure no ed in quest'ultimo caso quando ne è uscito. Se vive autonomia, chiarisca se in locazione e con che canone. Se invece è ospite chiarisca da chi è ospitato, se con dichiarazione alla Questura oppure ospite precario, e quanto paga per l'alloggio.
R. Vivo a in un appartamento con un amico. Il contratto è a mio nome. Questo mio amico CP_2 abitava a ra ha trovato lavoro a e l'ho ospitato io. Poi quando andrà via spero verrà ad CP_2 abitare con me la mia ragazza. Pago 450,00 euro al mese di affitto più le bollette delle utenze. Il mio amico guadagna poco e contribuisce alle spese quando riesce.
D. Quali familiari ha ancora nel Paese d'origine e con quali ha mantenuto i contatti? Se non li ha mantenuti chiarisca come mai.
R. Con mia sorella, non ho altri. Mio padre era morto prima di mia madre. La sto aiutando a pagare gli studi. Tutti i mesi le mando soldi a seconda di quanto ha bisogno: 100,00 euro ogni mese per la scuola e poi se ha bisogno di altro me lo chiede lei.
D. Oltre a sua sorella, quali altri legami e contatti ha mantenuto nel Paese d'origine?
R. Ho un amico, ma anche lui è in Europa, in Spagna.
D. Ci sono altre sue condizioni personali che vuole evidenziare oppure altri suoi problemi di cui non abbiamo parlato o altro che desidera aggiungere? (es. condizioni di salute)
R. Si solo un ringraziamento. Qui è cambiata la mia vita. La dottoressa che mi ha seguito mi ha dato forza per andare avanti, mi ha incoraggiato. Posso solo ringraziare gli italiani, mi trovo bene qui.
All'udienza del 17 giugno il ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso e successivamente, acquisiti i certificati penali, il giudice ha riservato la decisione al collegio.
2. La domanda merita accoglimento.
Va premesso che nella fattispecie trova applicazione la disciplina di cui al decreto c.d. Lamorgese nr. 130 del 2020 e ciò sulla base della data di presentazione della domanda (23.09.2022 e non 11.3.2023 come erroneamente indicato nel parere della CT). Tale disciplina, innovando la previsione di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI prevedeva: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sia pure chiamata a pronunciarsi sulla protezione umanitaria vigente prima dell'emanazione del d.l. nr. 113 del 2018, ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di pagina 3 di 7 una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati poi confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente (Cass. n. 9080 del 31/03/2023; Cass. Sez. I, 465/22).
Ciò posto in linea generale e venendo al caso di specie, il ricorrente è giunto in Italia novembre del 2015 e
, nonostante il rigetto della sua domanda di protezione internazionale (con provvedimento confermato dal Tribunale prima e dalla Corte di Appello dopo) e da allora non si è mai allontanato dal territorio nazionale. In Senegal al momento ha solo una sorella in vita, alla quale manda un sostentamento economico per gli studi. In Italia il ricorrente ha raggiunto una buona autonomia economica ed abitativa ed ha intessuto una relazione sentimentale con una cittadina italiana. Parla perfettamente la lingua italiana ed ha conseguito la patente di guida e si è occupato di volontariato.
In particolare, dai documenti dimessi, risulta che il ricorrente risiede a via Firenze nr. 51, dove CP_2 conduce un appartamento in locazione (doc.1); ha frequentato corsi di f ne professionale (doc. 6); ha una stabile occupazione lavorativa presso la ditta ST , filiale di presso cui si occupa di CP_2 facchinaggio (cfr. proroga del contratto fino al 31.12.025) ed anche i enza ha lavorato presso diverse ditte dal 2018 al 2021 (vedi “percorso lavoratore prodotto sub. Doc. 5). I redditi percepiti sono sufficienti al suo mantenimento (cfr. il CUD 2024, da cui risulta un guadagno di euro 15.450, nonché le ultime buste paga di oltre 1000 euro (1750 maggio 2025).
La durata della sua permanenza sul territorio e la sua raggiunta autonomia depongono quindi senz'altro nel senso di ritenere che un suo allontanamento dal territorio determinerebbe una violazione grave del suo Contr diritto alla vita privata (19
Tale diritto come noto è tutelato dall'art. 8 CEDU, il quale prevede al comma 1 “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza”, impedendo allo Stato di effettuare alcuna ingerenza nell'esercizio di tale diritto se non nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda necessario, in una società democratica, per le ragioni individuate dal comma 2 (sicurezza nazione, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui). pagina 4 di 7 La norma è, dunque essenzialmente posta a tutela della vita privata e familiare dell'individuo e pone a carico degli Stati parte sia obblighi negativi, di ingerenza ingiustificata, sia positivi, volti all'adozione di misure atte a garantire il rispetto effettivo del diritto.
La nozione di “vita privata”, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, è ampia e insuscettibile di esatta delimitazione e ricomprende una pluralità di proiezioni dell'identità fisica e psichica dell'individuo fra le quali possono annoverarsi: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (cfr. sentenza del 16.12.1992, n. 13710/88, c. Germania, § 29), incluse Per_2 quelle di natura professionale o lavorativa (cfr. sentenza del 28.01.2003, n. 44647/1998, Peck c. Regno Unito,
§ 57; cfr. sentenza del 05.09.2017, n. 61496/2008, Bărbulescu v. Romania, § 71); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (cfr. sentenza del 29.04.2002, n. 2346/2002, Pretty c. Regno Unito, § 61).
Ebbene, il diritto al rispetto della vita privata e familiare del singolo, per come delineato dall'art. 8 CEDU, non ha tuttavia carattere assoluto e può trovare adeguata tutela all'esito di un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati, consentendo l'ingerenza nel diritto del singolo nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda “necessario in una società democratica” per i motivi di cui al comma 2 dell'art. 8 CEDU, ossia di “sicurezza della nazione, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui”, limiti ben più stringenti delle cause ostative individuate dalla normativa interna previgente.
Sul punto è sufficiente sottolineare, in questa sede, che lo Stato è tenuto, in adempimento degli obblighi sanciti dalla Convenzione, al contemperamento degli interessi generali con l'interesse del singolo individuo, nell'ambito del margine di apprezzamento che gli è conferito, alla luce dei superiori principi di ragionevolezza e proporzionalità. La giurisprudenza della Corte EDU ha quindi ritenuto legittima l'interferenza statuale nelle prerogative del singolo nei casi in cui è necessario soddisfare un “bisogno sociale imperativo” (sentenze del 13.02.2003, c. Francia; n. 13441/1987, c. Svezia), individuato nel Per_3 Per_4 settore dell'immigrazione, ad esempi necessità di preservare il sere della popolazione in rapporto alla sua densità territoriale, di regolare il mercato del lavoro (sentenza del 21.06.1988, n. 10730/1984, c. Paesi Bassi, § 26). Al fine di verificare quando l'interferenza sia “necessaria” in una Per_5 società democratica e costituisca, dunque, un bisogno sociale imperativo è necessario tenere presente che gli Stati hanno il diritto di controllare l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel territorio nazionale (sentenza 28.05.1985, serie A n. 94, , e c. Regno Unito, § 67; sentenza 21.10.1997, Per_6 Per_7 Per_8 serie 1997-VI, Boujlifa c. Francia, § n ntisce infatti il diritto di uno straniero a entrare o risiedere in un particolare Paese (sentenza del 03.10.2014, n. 12738/2010, Jeunesse c. Paesi Bassi, § 103; sentenza del 28.06.2011, c. Norvegia, § 66) e lo Stato conserva il potere di espellere lo straniero Per_9 condannato per la commissione di reati al fine di garantire il mantenimento dell'ordine pubblico (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. , § 68, nel richiamare i c.d. Üner ctieria sui quali cfr. sentenza Per_10 Per_11 Per_1 del 18.10.2006, n. 46410/99, Üner c. Paesi Bassi; sentenza GC del. 7.12.2021, n. 57467/2015, c.
). Per_13
Nel bilanciamento tra interesse del singolo al rispetto della vita privata e familiare e interessi statuali di tutela, tali da giustificare l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, rileva inoltre la durata e la regolarità o meno del soggiorno sul territorio nazionale, richiedendosi un maggior rigore nel decretare l'allontanamento di uno straniero nei casi di lunga permanenza regolare (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. , § 75). Per_10 Per_11
Con particolare riferimento poi al caso dello straniero gravato da precedenti penali, la Corte EDU, con la sentenza della grande camera, 18 ottobre 2006, Üner
contro
Olanda – nel ripercorrere propri precedenti arresti, concernenti i limiti dell'ingerenza dei pubblici poteri sui diritti tutelati dall'art. 8 CEDU, in chiave di proporzionalità – ha specificamente individuato i criteri che consentono di valutare se la misura dell'allontanamento di uno straniero possa considerarsi «necessaria», in una società democratica, e «proporzionata» allo scopo legittimo perseguito. Tali criteri, poi sostanzialmente ripresi anche dalla pagina 5 di 7 successiva giurisprudenza della stessa Corte di RG (da ultimo, sentenza della quarta sezione, 27 settembre 2022, Otite
contro
Regno Unito), sono, in sintesi, i seguenti: natura e serietà del reato commesso dallo straniero;
lunghezza del suo soggiorno sul territorio nazionale;
tempo trascorso dalla commissione del reato (considerando anche la condotta tenuta dallo straniero in tale frangente temporale); nazionalità delle persone coinvolte;
situazione familiare dello straniero che dovrebbe essere allontanato (considerando le ripercussioni sul coniuge e sui figli, se ve ne siano, anche in considerazione delle difficoltà che costoro incontrerebbero nel Paese di allontanamento dello straniero).
Anche la Corte Costituzionale, nel recepire i pronunciamenti della Corte di RG ha affermato, anche di recente (sent. ordinanza n. 217 del 2021, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e sentenza di accoglimento nr. 88 del 2023), la necessità di «un conveniente bilanciamento» tra le ragioni che giustificano la misura di volta in volta prescelta dal legislatore, tra le quali, segnatamente, la commissione di reati da parte dello straniero, «e le confliggenti ragioni di tutela del diritto dell'interessato, fondato appunto sull'art. 8 CEDU, a non essere sradicato dal luogo in cui intrattenga la parte più significativa dei propri rapporti sociali, lavorativi, familiari, affettivi» .
Nel bilanciamento fra tali interessi va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato disciplinato Per_4 consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Ciò posto in linea generale e tornando al caso di specie risulta che il ricorrente è gravato da un unico precedente penale risalente alla fine del 2019 e fino al febbraio del 2020 (violenza sessuale ed illecito profitto tratto da associazione mafiosa) per il quale è stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, pena mai eseguita perché sospesa).
Il fatto è di indubbia gravità ma , ad avviso del Collegio, non può considerarsi ostativo rispetto alla concessione del richiesto permesso e ciò alla luce del proficuo inserimento sociale attuale del ricorrente, il quale non risulta da allora aver commesso altri illeciti (il certificato dei carichi pendenti aggiornato è negativo). Né il ricorrente risulta essere stato destinatario di misure cautelari coercitive, che avrebbero potuto essere indice di pericolosità.
Il giudizio di bilanciamento, di cui si è sopra detto, è quindi in favore del diritto al rispetto della sua vita privata. Del resto, il ricorrente va reso edotto che qualsiasi ulteriore violazione delle regole del comune vivere civile sul territorio italiano comporterà l'immediata revoca del permesso di soggiorno riconosciuto.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Le spese possono essere compensate attese le ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: pagina 6 di 7 Accerta in capo a il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno ex artt. 32 Parte_1 co.3 D.lgs 25/08 e 19 co.
1.1 D.lgs 286/98 di durata biennale, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Compensa le spese.
Si comunichi.
Bologna, camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Giudice rel.
dott.ssa Emanuela Romano Il Presidente
dott. Marco Gattuso
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