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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/06/2025, n. 2628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2628 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2777/2020
TRIBUNALE DI BRESCIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice
Claudia Gheri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2777/2020 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dall'Avv. Adriana Vignoni, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 3.12.2020
RICORRENTE
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'Avv. Elisabetta Zambon, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 10.7.2024)
Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa:
DICHIARARE la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art.151/2 c.p.c. addebitando la stessa al marito.
AFFIDARE in via esclusiva le figlie minori e alla madre, con facoltà per il Per_1 Per_2 padre di vedere le figlie in modalità protetta, secondo le indicazioni dei Servizi Sociali.
DETERMINARE nell'importo di euro 600,00 mensili (euro 300,00ciascuna) il contributo mensile che il sig. dovrà versare, entro il giorno 10 di ogni mese, in favore di CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, somma rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia.
IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione delle prove tutte formulate nelle memorie ritualmente depositate.
Con vittoria di spese e compenso professionale”; Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa:
• Respingere la domanda di addebito istata dalla ricorrente.
• Disporre l'affidamento condiviso delle minori ai due genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Le figlie si recheranno presso la casa del padre tutti i fine settimana, dal sabato pomeriggio alla domenica sera. Questa modalità di esercizio del diritto di visita è già adottata dai genitori che l'hanno individuata come preferibile in ragione delle trasferte lavorative del padre che, spesso, sono disposte con minimo preavviso. Nel corso delle vacanze scolastiche, il padre terrà con sé le bambine alternativamente il Natale o il
Capodanno, così come si alternerà il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis. La medesima alternanza, di anno in anno, è adottata per le feste religiose legate alle tradizioni i genitori, entrambi islamici (in particolare, si intendono: la festa per la fine del Ramadan e la festa del sacrificio, detta anche festa dell'agnello). Nel corso delle vacanze estive il padre avrà le bambine con sé per una settimana continuata, in corrispondenza delle ferie concesse dal datore di lavoro. Con possibilità di diverse regolamentazioni su accordo dei coniugi, nell'interesse delle bambine.
• Il padre chiede di poter provvedere al mantenimento delle figlie mediante la corresponsione di un assegno mensile di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascuna figlia) oltre alla metà delle spese straordinarie, come da protocollo in uso nell'intestato Tribunale di Brescia. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre IVA e CPA come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.2.2020 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Marocco in data 5.12.2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1 del Comune di Livo (TN), unione dalla quale erano nate due figlie: (il Persona_3
2.2.2013) e (il 29.12.2014). Persona_4
LL, casalinga, rappresentava di aver subito le condotte violente del marito durante la convivenza matrimoniale anche alla presenza delle figlie, sino a che, in data 3.12.2018, aveva sporto denuncia - dalla quale era scaturito un procedimento penale a carico del marito per i reati di maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie, conclusosi con una sentenza di condanna confermata in appello – e si era allontanata dalla casa familiare, trovando accoglienza in una casa rifugio.
La ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della separazione con addebito al marito,
l'affidamento super esclusivo delle figlie a sé, con collocamento prevalente presso di sé, incontri protetti padre- figlie, e, a carico del resistente, un contributo al mantenimento delle figlie pari ad € 300,00 mensili per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre ad un contributo al proprio mantenimento, domanda quest'ultima poi oggetto di rinuncia nel corso del giudizio.
In vista dell'udienza presidenziale, celebrata il 9.12.2020, si costituiva per CP_1 evidenziare l'inattendibilità del riferito della ricorrente in ordine alle sue condotte violente e per allegare che la crisi coniugale era dovuta alla divergenza di vedute che si era venuta a creare fra i coniugi sulla conduzione della vita familiare, dal momento che, in un primo momento, la moglie aveva accettato di occuparsi esclusivamente degli impegni domestici e dell'accudimento delle figlie, lasciando il marito libero di dedicarsi al lavoro, ma, successivamente all'amicizia da lei stretta con una donna italiana, dalla primavera del 2018, ella aveva reclamato sempre maggiore libertà, manifestando la propria insofferenza per la vita domestica. Egli riferiva di essere operaio saldatore con contratto a tempo indeterminato e di avere un contrato di locazione da sostenere pari ad € 440,00 mensili.
Il resistente, quindi, aderiva alla richiesta di separazione, ma chiedeva il rigetto della domanda di addebito formulata dalla controparte, e che venisse disposto l'affidamento condiviso delle figlie, con collocamento prevalente presso la madre, incontri liberi con il padre, offrendo un contributo al mantenimento delle figlie pari ad € 300,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale, in via temporanea ed urgente, veniva disposto l'affidamento condiviso delle figlie, con collocamento prevalente presso la madre e incontri protetti con il padre, e posto a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento delle figlie pari ad € 200,00 mensili per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie. La causa veniva istruita con le relazioni dei Servizi Sociali incaricati, e, all'udienza del
10.7.2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza, avvenuta il giorno 11.7.2024.
***
1. Sulle questioni preliminari
Preliminarmente, occorre precisare che, pur presentando il caso oggetto del presente giudizio elementi di transnazionalità, in quanto i coniugi si sono sposati in Marocco, sussistono la giurisdizione del Giudice italiano e la competenza territoriale del Tribunale di Brescia.
Ai sensi dell'art. 4 del regolamento UE n. 1111/2019, regolamento di applicazione universale, infatti, “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi … le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto…”, e, nel caso di specie,
l'ultima residenza abituale dei coniugi è stata a Rezzato (BS), dove si trovava la casa familiare nella quale entrambe le parti risultavano ancora residenti al momento dell'introduzione del presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, del regolamento suddetto, inoltre, “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”: le minori, infatti, al momento dell'introduzione del giudizio, risiedevano abitualmente e risiedono ancora in provincia di Brescia, ossia in Italia.
Ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, infine, è competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente”, luogo che, nel caso di specie, è l'Italia, e, in particolare, Rezzato, al momento dell'introduzione del giudizio, con conseguente corretto radicamento del giudizio dinanzi all'intestato Tribunale.
2. Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, le parti vivono separate dal mese di dicembre 2018, momento in cui la ricorrente ha lasciato la casa coniugale con le figlie per trovare accoglienza in una casa rifugio, così da sottrarsi ai maltrattamenti subiti dal marito, condotta che l'ha indotta a chiedere l'addebito della separazione al resistente. L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata in sede di udienza presidenziale, ove entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
3. Sulla domanda di addebito della separazione al resistente
Ai fini dell'addebito della separazione, per giurisprudenza consolidata, è necessario che il coniuge abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ai sensi dell'art. 143 c.c., e che tale condotta inosservante sia stata la causa della crisi coniugale.
Fra le cause di addebito della separazione vi è la commissione di atti di violenza fisica nei confronti del coniuge o degli altri membri della famiglia. Infatti, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, e si traducano nell'aggressione a diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, si ravvisano invero elementi di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda, non potendosi giustificare neppure un solo episodio che assuma caratteristiche di violenza fisica, pertanto il loro accertamento esonera il Giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr, fra le ultime, Cass. civ. n. 22294/2024).
Nel caso di specie, il resistente ha avuto, nei confronti della moglie, durante la vita matrimoniale, molteplici manifestazioni di aggressività, sia verbale che fisica, anche in occasione del litigio del 13.6.2018, durante il quale egli l'aveva colpita al viso con una borsetta borchiata provocandole lesioni guaribili in sette giorni (cfr. verbale di Pronto
Soccorso allegato quale doc. n. 4 al ricorso), culminate nella discussione del 3.12.2018, durante la quale il resistente, in uno scoppio di gelosia, le aveva distrutto il cellulare, l'aveva afferrata per il collo e l'aveva minacciata di morte, inducendola a sporgere denuncia (cfr. doc.
n. 5 allegato al ricorso), e ad allontanarsi dalla casa familiare per trovare accoglienza in una casa rifugio. Per i fatti denunciati il resistente è stato condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della moglie, aggravati dal fatto di essere stati commessi in presenza delle figlie, con sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione G.i.p., n. 852/2021, depositata il 16.9.2021 (cfr. doc. n. 1 depositato in giudizio dalla ricorrente il 29.10.2021), confermata con sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 492/2022, pubblicata il
30.3.2022 (cfr. doc. n. 1 depositato in giudizio dalla ricorrente in data 30.5.2022).
Le condotte violente del resistente hanno, quindi, trovato pieno riscontro, sia nei documenti depositati in giudizio, che nelle parole delle figlie, le quali hanno riferito agli operatori dei
Servizi Sociali di aver assistito a scene di violenza domestica, che dalla scelta della ricorrente di allontanarsi dalla casa familiare per trovare accoglienza in una casa rifugio per il timore di tornare ad esporre se stessa e le figlie alle intemperanze del coniuge. Lo stesso resistente, sentito nel corso del giudizio penale, pur smentendo le violenze alla moglie o descrivendole come reciproche, ha confermato la propria visione patriarcale della famiglia, in cui la moglie avrebbe potuto lavorare solo col permesso del marito, dichiarando che la ricorrente avrebbe dovuto prima accudire le figlie fino a che non fossero diventate grandi e che solo dopo avrebbe potuto lavorare (“finché non crescono, accudisci le tue figlie, finché non diventano grandi, poi puoi lavorare”, cfr. sentenza di primo grado, pag. 7), e manifestando la sua disapprovazione per l'amicizia di costei con una donna italiana, colpevole di averla distolta dai doveri domestici (“ aveva iniziato a voler vivere, uscire, pensare ai soldi, Pt_1 divertirsi, il lavoro…non badava più alle bambine, era diversa”, cfr. sentenza di primo grado, pag. 7).
La condotta prevaricante e violenta di un coniuge ai danni dell'altro rappresenta grave violazione dei doveri di assistenza morale e materiale, e di collaborazione nell'interesse della famiglia di cui all'art. 143 c.c.
Quanto sopra detto rappresenta un'inosservanza così grave dei doveri nascenti dal matrimonio che si è rivelata causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale e che giustifica l'addito della separazione al resistente.
4. Sulla regolamentazione dei rapporti personali ed economici genitori- figlie
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo delle figlie minori a sé stessa.
Il resistente ne ha chiesto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Ebbene, nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater
c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, qualora venga accertata una condotta gravemente aggressiva e violenta tenuta dal padre in famiglia perfino in presenza dei figli, vada disposto l'affidamento esclusivo alla madre (cfr. Trib. Teramo, sent. n. 393/2021), anche in considerazione del fatto che le condotte aggressive e violente del padre, oltre ad essere espressive dell'incapacità di proteggere il benessere dei propri figli e di rispettare la figura materna ai loro occhi, renderebbero difficile e anzi pericolosa la gestione condivisa della responsabilità genitoriale (cfr. Trib. Roma, Sez. I, sent. 21.9.2018).
Nel caso di specie, il resistente non solo ha tenuto una condotta violenta verso la moglie alla presenza delle figlie, ma non ha nemmeno riconosciuto i propri errori né manifestato resipiscenza, anzi ha inizialmente violato la prescrizione del Tribunale dei Minorenni di incontrare le figlie solo in modalità protetta (cfr. comunicazione dei Servizi Sociali datata
13.11.2020), non comprendendo gli effetti negativi prodotti sulla prole dalla violenza assistita, ha attribuito, almeno in un primo momento, la volontà della moglie di separarsi ad una costrizione proveniente dagli operatori del centro antiviolenza, non accettando che ella desiderasse interrompere la loro convivenza e accettando davvero la separazione solo dopo la costruzione, da parte propria, di un nuovo nucleo familiare, e ha attribuito la sofferenza delle figlie alla scelta della moglie di sottrarsi alla convivenza familiare, non comprendendo che la protrazione dell'esposizione alla violenza da lui agita sulla madre ledeva il benessere delle minori ben più della separazione della coppia genitoriale, sgradita a lui soltanto, arrivando persino ad incolpare la moglie di aver trascurato le figlie semplicemente perché ella aveva desiderato una realizzazione lavorativa propria, così dimostrando di voler esercitare sulla donna un controllo incompatibile con il rispetto della personalità e dei desideri di costei (cfr. relazioni dei Servizi Sociali datate 230.11.2020 e 27.12.2020).
Il resistente, inoltre, con i propri rifiuti immotivati, ha spesso impedito o ritardato l'adozione di decisioni necessarie nell'interesse delle figlie: egli si è affidato ai suggerimenti degli operatori dei Servizi Sociali sulle cose pratiche da fare con le figlie durante gli incontri protetti, ma non su una riflessione più profonda sulla situazione familiare, evitando il confronto e rimandando ogni questione al proprio avvocato, ha rifiutato di firmare l'autorizzazione per far intraprendere alle figlie un percorso psicologico affermando di attendere che la progettualità familiare in essere fosse meglio definita (cfr. relazione dell'educatrice sugli incontri protetti datata 7.8.2020), ha rifiutato il consenso alla sottoposizione delle figlie a una visita presso la Neuro Psichiatria Infantile per diversi mesi per poi cedere solo dopo che i Servizi Sociali avevano contattato il suo difensore. Il resistente, inoltre, a differenza della madre, che si è sempre mostrata disponibile e attenta con la scuola, è risultato sconosciuto alle insegnanti delle figlie, non ha mai chiesto ai Servizi
Sociali informazioni sulla vita attuale delle minori (scuola, sport, amicizie), nemmeno quando le vedeva solo in forma protetta, e non ha mai seguito il corso di italiano suggeritogli dai
Servizi per migliorare la propria comunicazione con le figlie che parlano quasi esclusivamente solo tale lingua (avrebbe dovuto iniziare il corso nel mese di settembre 2022 ma nulla ha più allegato in proposito nei propri scritti conclusivi); infine, egli non ha mai pagato le spese straordinarie per le minori sottopostegli dalla moglie, continuando, per molto tempo, a percepire gli assegni familiari per le figlie senza collaborare con la ricorrente per farle avere quanto le spettava, e pagando con continuità e regolarità solo il contributo al mantenimento ordinario (cfr. relazioni dei Servizi Sociali datate 24.11.2021 e 30.11.2021).
Quanto sopra detto induce questo Collegio a ritenere la condotta sostanziale del resistente espressiva della sua incapacità genitoriale, così che l'affidamento delle figlie minori a lui non appare confacente all'interesse di costoro.
Sulla capacità genitoriale della ricorrente, invece, non vi è motivo di dubitare, dal momento che ella ha sempre provveduto integralmente e in via esclusiva alle esigenze affettive e materiali delle figlie, sottraendole al clima familiare nocivo che si era creato in conseguenza delle violenze agite dal marito e riuscendo a portare a termine con successo il percorso di autonomia con il supporto della casa rifugio che l'ha accolta il 3.12.2018, avendo ella trovato un lavoro a tempo indeterminato come ASA in una struttura semiresidenziale che le consente di mantenersi e un alloggio autonomo da occupare insieme alle proprie figlie.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda avanzata dalla ricorrente di disporre l'affidamento esclusivo delle figlie e a sé, nella forma così detta “rafforzata” o Per_2 Per_1
“superesclusiva” di cui all'art. 337-quater, comma 3, c.c., in cui anche le scelte di maggiore interesse in relazione alle figlie (relative alla salute, all'istruzione, alla residenza abituale, al rilascio di documenti validi per l'espatrio) sono assunte dal solo genitore affidatario.
Il collocamento prevalente delle minori non può che essere disposto presso la madre, unico genitore col quale costoro convivono dal mese di dicembre 2018.
Per quanto riguarda gli incontri con il padre, invece, questi potranno avvenire in forma libera, come suggerito dall'equipe dei Servizi Sociali che è subentrata alla precedente nel monitoraggio del nucleo familiare dalla prima metà del 2022, valorizzando gli accordi che le parti sono riuscite a trovare gradualmente sul punto, l'assenza di un reale pericolo per l'incolumità delle minori nel contatto con il padre, e l'esistenza di un forte legame affettivo fra quest'ultimo e le figlie: il padre potrà vedere e a weekend alternati, dal Per_2 Per_1 sabato mattina alla domenica sera, salvo ulteriori pomeriggi nel corso della settimana o nei weekend non di spettanza paterna previo accordo fra le parti, così che entrambi i genitori possano passare del tempo infrasettimanale e nel weekend con le figlie. Durante le vacanze estive il padre starà con le figlie per una settimana continuata, da concordare previamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le minori alternativamente il Natale o il Capodanno, così come il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo durante le vacanze pasquali. La medesima alternanza, di anno in anno, sarà adottata per le feste religiose legate alle tradizioni (in particolare, la festa per la fine del e la festa del sacrificio, detta anche festa dell'agnello). Per_5
Per quanto attiene agli aspetti economici, appare corretto porre a carico del resistente un contributo al mantenimento delle figlie pari ad € 250,00 mensili per ciascuna (ossia ad €
500,00 mensili complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie, alla luce delle condizioni economiche delle parti (la ricorrente ha un contratto part time a tempo indeterminato dal giorno 1.10.2021 come ASA in una struttura semiresidenziale con retribuzione mensile di €
1.000,00 circa dal 2022 in poi, come emerge dalle buste paga in atti, e, dalla fine del mese di gennaio 2022, dopo l'uscita dalla casa rifugio, si è trasferita con le figli in un immobile in locazione al costo di € 410,00 mensili complessivi, mentre il resistente è un operaio saldatore con contratto full time a tempo indeterminato con una retribuzione netta mensile compresa fra
€ 1.200,00 ed € 1.400,00, come emerge dalle buste paga in atti, ha avuto un figlio, in data
21.1.2024, dalla nuova compagna, con cui convive, e afferma di avere ancora da sostenere il canone di locazione di € 440,00 mensili relativo all'ex casa coniugale, sita a Rezzato, in via
Scalabrini n. 40, in cui abiterebbe ancora, ma il contratto in atti risulta scaduto a metà maggio
2024 e il terzo figlio del resistente, nato nel 2024, che dovrebbe vivere con i genitori, risulta residente in altro luogo in base alla carta di identità emessa il 15.3.2024, ossia a Rezzato, in via Monsignore Giovanni Battista n. 40, come emerge dal doc. n. 9 del fascicolo di parte resistente), della prevalenza dei compiti domestici e di cura della ricorrente, dell'età e delle esigenze delle minori.
5. Sulle spese di lite
Alla luce dei parziali accordi trovati dalle parti anche con l'ausilio dei Servizi Sociali, appare corretto disporre una compensazione parziale delle spese di lite del presente giudizio fra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella misura di 1/3, ponendo i restanti due terzi a carico del resistente, il quale dovrà rifondere la somma alla ricorrente, e, per essa, ammessa al
Patrocinio a Spese dello Stato, all'erario. La liquidazione avverrà come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 [...]
con addebito della stessa ad CP_1 CP_1
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Affida in via esclusiva le figlie minori e Persona_4 Persona_3 alla madre, attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva Parte_1
della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale delle figlie, ivi compresi il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore delle stesse, con collocamento presso la madre e frequentazione del padre a weekend alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, salvo ulteriori pomeriggi nel corso della settimana o nei weekend non di spettanza paterna previo accordo fra le parti;
durante le vacanze estive il padre starà con le figlie per una settimana continuata, da concordare previamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le minori alternativamente il Natale o il Capodanno, così come il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo durante le vacanze pasquali. La medesima alternanza, di anno in anno, sarà adottata per le feste religiose legate alle tradizioni (in particolare, la festa per la fine del e la festa del sacrificio, detta Per_5 anche festa dell'agnello);
4) Pone a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie CP_1
e con il versamento di un assegno Persona_4 Persona_3 dell'importo di € 250,00 mensili per ciascuna (ossia di € 500,00 mensili complessivi), con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(27.2.2020), da corrispondere ogni mese entro il giorno 20 nelle mani di Parte_1
importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici
[...]
Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5) CONDANNA il resistente, a rimborsare alla ricorrente, CP_1 Parte_1
e, per essa, allo Stato, le spese di lite del presente giudizio, che si
[...] liquidano in € 2.539,34 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 83,34.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 19.6.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Andrea Tinelli
TRIBUNALE DI BRESCIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice
Claudia Gheri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2777/2020 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dall'Avv. Adriana Vignoni, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 3.12.2020
RICORRENTE
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'Avv. Elisabetta Zambon, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 10.7.2024)
Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa:
DICHIARARE la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art.151/2 c.p.c. addebitando la stessa al marito.
AFFIDARE in via esclusiva le figlie minori e alla madre, con facoltà per il Per_1 Per_2 padre di vedere le figlie in modalità protetta, secondo le indicazioni dei Servizi Sociali.
DETERMINARE nell'importo di euro 600,00 mensili (euro 300,00ciascuna) il contributo mensile che il sig. dovrà versare, entro il giorno 10 di ogni mese, in favore di CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, somma rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia.
IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione delle prove tutte formulate nelle memorie ritualmente depositate.
Con vittoria di spese e compenso professionale”; Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa:
• Respingere la domanda di addebito istata dalla ricorrente.
• Disporre l'affidamento condiviso delle minori ai due genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Le figlie si recheranno presso la casa del padre tutti i fine settimana, dal sabato pomeriggio alla domenica sera. Questa modalità di esercizio del diritto di visita è già adottata dai genitori che l'hanno individuata come preferibile in ragione delle trasferte lavorative del padre che, spesso, sono disposte con minimo preavviso. Nel corso delle vacanze scolastiche, il padre terrà con sé le bambine alternativamente il Natale o il
Capodanno, così come si alternerà il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis. La medesima alternanza, di anno in anno, è adottata per le feste religiose legate alle tradizioni i genitori, entrambi islamici (in particolare, si intendono: la festa per la fine del Ramadan e la festa del sacrificio, detta anche festa dell'agnello). Nel corso delle vacanze estive il padre avrà le bambine con sé per una settimana continuata, in corrispondenza delle ferie concesse dal datore di lavoro. Con possibilità di diverse regolamentazioni su accordo dei coniugi, nell'interesse delle bambine.
• Il padre chiede di poter provvedere al mantenimento delle figlie mediante la corresponsione di un assegno mensile di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascuna figlia) oltre alla metà delle spese straordinarie, come da protocollo in uso nell'intestato Tribunale di Brescia. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre IVA e CPA come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.2.2020 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Marocco in data 5.12.2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1 del Comune di Livo (TN), unione dalla quale erano nate due figlie: (il Persona_3
2.2.2013) e (il 29.12.2014). Persona_4
LL, casalinga, rappresentava di aver subito le condotte violente del marito durante la convivenza matrimoniale anche alla presenza delle figlie, sino a che, in data 3.12.2018, aveva sporto denuncia - dalla quale era scaturito un procedimento penale a carico del marito per i reati di maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie, conclusosi con una sentenza di condanna confermata in appello – e si era allontanata dalla casa familiare, trovando accoglienza in una casa rifugio.
La ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della separazione con addebito al marito,
l'affidamento super esclusivo delle figlie a sé, con collocamento prevalente presso di sé, incontri protetti padre- figlie, e, a carico del resistente, un contributo al mantenimento delle figlie pari ad € 300,00 mensili per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre ad un contributo al proprio mantenimento, domanda quest'ultima poi oggetto di rinuncia nel corso del giudizio.
In vista dell'udienza presidenziale, celebrata il 9.12.2020, si costituiva per CP_1 evidenziare l'inattendibilità del riferito della ricorrente in ordine alle sue condotte violente e per allegare che la crisi coniugale era dovuta alla divergenza di vedute che si era venuta a creare fra i coniugi sulla conduzione della vita familiare, dal momento che, in un primo momento, la moglie aveva accettato di occuparsi esclusivamente degli impegni domestici e dell'accudimento delle figlie, lasciando il marito libero di dedicarsi al lavoro, ma, successivamente all'amicizia da lei stretta con una donna italiana, dalla primavera del 2018, ella aveva reclamato sempre maggiore libertà, manifestando la propria insofferenza per la vita domestica. Egli riferiva di essere operaio saldatore con contratto a tempo indeterminato e di avere un contrato di locazione da sostenere pari ad € 440,00 mensili.
Il resistente, quindi, aderiva alla richiesta di separazione, ma chiedeva il rigetto della domanda di addebito formulata dalla controparte, e che venisse disposto l'affidamento condiviso delle figlie, con collocamento prevalente presso la madre, incontri liberi con il padre, offrendo un contributo al mantenimento delle figlie pari ad € 300,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale, in via temporanea ed urgente, veniva disposto l'affidamento condiviso delle figlie, con collocamento prevalente presso la madre e incontri protetti con il padre, e posto a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento delle figlie pari ad € 200,00 mensili per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie. La causa veniva istruita con le relazioni dei Servizi Sociali incaricati, e, all'udienza del
10.7.2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza, avvenuta il giorno 11.7.2024.
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1. Sulle questioni preliminari
Preliminarmente, occorre precisare che, pur presentando il caso oggetto del presente giudizio elementi di transnazionalità, in quanto i coniugi si sono sposati in Marocco, sussistono la giurisdizione del Giudice italiano e la competenza territoriale del Tribunale di Brescia.
Ai sensi dell'art. 4 del regolamento UE n. 1111/2019, regolamento di applicazione universale, infatti, “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi … le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto…”, e, nel caso di specie,
l'ultima residenza abituale dei coniugi è stata a Rezzato (BS), dove si trovava la casa familiare nella quale entrambe le parti risultavano ancora residenti al momento dell'introduzione del presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, del regolamento suddetto, inoltre, “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”: le minori, infatti, al momento dell'introduzione del giudizio, risiedevano abitualmente e risiedono ancora in provincia di Brescia, ossia in Italia.
Ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, infine, è competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente”, luogo che, nel caso di specie, è l'Italia, e, in particolare, Rezzato, al momento dell'introduzione del giudizio, con conseguente corretto radicamento del giudizio dinanzi all'intestato Tribunale.
2. Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, le parti vivono separate dal mese di dicembre 2018, momento in cui la ricorrente ha lasciato la casa coniugale con le figlie per trovare accoglienza in una casa rifugio, così da sottrarsi ai maltrattamenti subiti dal marito, condotta che l'ha indotta a chiedere l'addebito della separazione al resistente. L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata in sede di udienza presidenziale, ove entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
3. Sulla domanda di addebito della separazione al resistente
Ai fini dell'addebito della separazione, per giurisprudenza consolidata, è necessario che il coniuge abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ai sensi dell'art. 143 c.c., e che tale condotta inosservante sia stata la causa della crisi coniugale.
Fra le cause di addebito della separazione vi è la commissione di atti di violenza fisica nei confronti del coniuge o degli altri membri della famiglia. Infatti, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, e si traducano nell'aggressione a diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, si ravvisano invero elementi di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda, non potendosi giustificare neppure un solo episodio che assuma caratteristiche di violenza fisica, pertanto il loro accertamento esonera il Giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr, fra le ultime, Cass. civ. n. 22294/2024).
Nel caso di specie, il resistente ha avuto, nei confronti della moglie, durante la vita matrimoniale, molteplici manifestazioni di aggressività, sia verbale che fisica, anche in occasione del litigio del 13.6.2018, durante il quale egli l'aveva colpita al viso con una borsetta borchiata provocandole lesioni guaribili in sette giorni (cfr. verbale di Pronto
Soccorso allegato quale doc. n. 4 al ricorso), culminate nella discussione del 3.12.2018, durante la quale il resistente, in uno scoppio di gelosia, le aveva distrutto il cellulare, l'aveva afferrata per il collo e l'aveva minacciata di morte, inducendola a sporgere denuncia (cfr. doc.
n. 5 allegato al ricorso), e ad allontanarsi dalla casa familiare per trovare accoglienza in una casa rifugio. Per i fatti denunciati il resistente è stato condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della moglie, aggravati dal fatto di essere stati commessi in presenza delle figlie, con sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione G.i.p., n. 852/2021, depositata il 16.9.2021 (cfr. doc. n. 1 depositato in giudizio dalla ricorrente il 29.10.2021), confermata con sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 492/2022, pubblicata il
30.3.2022 (cfr. doc. n. 1 depositato in giudizio dalla ricorrente in data 30.5.2022).
Le condotte violente del resistente hanno, quindi, trovato pieno riscontro, sia nei documenti depositati in giudizio, che nelle parole delle figlie, le quali hanno riferito agli operatori dei
Servizi Sociali di aver assistito a scene di violenza domestica, che dalla scelta della ricorrente di allontanarsi dalla casa familiare per trovare accoglienza in una casa rifugio per il timore di tornare ad esporre se stessa e le figlie alle intemperanze del coniuge. Lo stesso resistente, sentito nel corso del giudizio penale, pur smentendo le violenze alla moglie o descrivendole come reciproche, ha confermato la propria visione patriarcale della famiglia, in cui la moglie avrebbe potuto lavorare solo col permesso del marito, dichiarando che la ricorrente avrebbe dovuto prima accudire le figlie fino a che non fossero diventate grandi e che solo dopo avrebbe potuto lavorare (“finché non crescono, accudisci le tue figlie, finché non diventano grandi, poi puoi lavorare”, cfr. sentenza di primo grado, pag. 7), e manifestando la sua disapprovazione per l'amicizia di costei con una donna italiana, colpevole di averla distolta dai doveri domestici (“ aveva iniziato a voler vivere, uscire, pensare ai soldi, Pt_1 divertirsi, il lavoro…non badava più alle bambine, era diversa”, cfr. sentenza di primo grado, pag. 7).
La condotta prevaricante e violenta di un coniuge ai danni dell'altro rappresenta grave violazione dei doveri di assistenza morale e materiale, e di collaborazione nell'interesse della famiglia di cui all'art. 143 c.c.
Quanto sopra detto rappresenta un'inosservanza così grave dei doveri nascenti dal matrimonio che si è rivelata causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale e che giustifica l'addito della separazione al resistente.
4. Sulla regolamentazione dei rapporti personali ed economici genitori- figlie
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo delle figlie minori a sé stessa.
Il resistente ne ha chiesto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Ebbene, nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater
c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, qualora venga accertata una condotta gravemente aggressiva e violenta tenuta dal padre in famiglia perfino in presenza dei figli, vada disposto l'affidamento esclusivo alla madre (cfr. Trib. Teramo, sent. n. 393/2021), anche in considerazione del fatto che le condotte aggressive e violente del padre, oltre ad essere espressive dell'incapacità di proteggere il benessere dei propri figli e di rispettare la figura materna ai loro occhi, renderebbero difficile e anzi pericolosa la gestione condivisa della responsabilità genitoriale (cfr. Trib. Roma, Sez. I, sent. 21.9.2018).
Nel caso di specie, il resistente non solo ha tenuto una condotta violenta verso la moglie alla presenza delle figlie, ma non ha nemmeno riconosciuto i propri errori né manifestato resipiscenza, anzi ha inizialmente violato la prescrizione del Tribunale dei Minorenni di incontrare le figlie solo in modalità protetta (cfr. comunicazione dei Servizi Sociali datata
13.11.2020), non comprendendo gli effetti negativi prodotti sulla prole dalla violenza assistita, ha attribuito, almeno in un primo momento, la volontà della moglie di separarsi ad una costrizione proveniente dagli operatori del centro antiviolenza, non accettando che ella desiderasse interrompere la loro convivenza e accettando davvero la separazione solo dopo la costruzione, da parte propria, di un nuovo nucleo familiare, e ha attribuito la sofferenza delle figlie alla scelta della moglie di sottrarsi alla convivenza familiare, non comprendendo che la protrazione dell'esposizione alla violenza da lui agita sulla madre ledeva il benessere delle minori ben più della separazione della coppia genitoriale, sgradita a lui soltanto, arrivando persino ad incolpare la moglie di aver trascurato le figlie semplicemente perché ella aveva desiderato una realizzazione lavorativa propria, così dimostrando di voler esercitare sulla donna un controllo incompatibile con il rispetto della personalità e dei desideri di costei (cfr. relazioni dei Servizi Sociali datate 230.11.2020 e 27.12.2020).
Il resistente, inoltre, con i propri rifiuti immotivati, ha spesso impedito o ritardato l'adozione di decisioni necessarie nell'interesse delle figlie: egli si è affidato ai suggerimenti degli operatori dei Servizi Sociali sulle cose pratiche da fare con le figlie durante gli incontri protetti, ma non su una riflessione più profonda sulla situazione familiare, evitando il confronto e rimandando ogni questione al proprio avvocato, ha rifiutato di firmare l'autorizzazione per far intraprendere alle figlie un percorso psicologico affermando di attendere che la progettualità familiare in essere fosse meglio definita (cfr. relazione dell'educatrice sugli incontri protetti datata 7.8.2020), ha rifiutato il consenso alla sottoposizione delle figlie a una visita presso la Neuro Psichiatria Infantile per diversi mesi per poi cedere solo dopo che i Servizi Sociali avevano contattato il suo difensore. Il resistente, inoltre, a differenza della madre, che si è sempre mostrata disponibile e attenta con la scuola, è risultato sconosciuto alle insegnanti delle figlie, non ha mai chiesto ai Servizi
Sociali informazioni sulla vita attuale delle minori (scuola, sport, amicizie), nemmeno quando le vedeva solo in forma protetta, e non ha mai seguito il corso di italiano suggeritogli dai
Servizi per migliorare la propria comunicazione con le figlie che parlano quasi esclusivamente solo tale lingua (avrebbe dovuto iniziare il corso nel mese di settembre 2022 ma nulla ha più allegato in proposito nei propri scritti conclusivi); infine, egli non ha mai pagato le spese straordinarie per le minori sottopostegli dalla moglie, continuando, per molto tempo, a percepire gli assegni familiari per le figlie senza collaborare con la ricorrente per farle avere quanto le spettava, e pagando con continuità e regolarità solo il contributo al mantenimento ordinario (cfr. relazioni dei Servizi Sociali datate 24.11.2021 e 30.11.2021).
Quanto sopra detto induce questo Collegio a ritenere la condotta sostanziale del resistente espressiva della sua incapacità genitoriale, così che l'affidamento delle figlie minori a lui non appare confacente all'interesse di costoro.
Sulla capacità genitoriale della ricorrente, invece, non vi è motivo di dubitare, dal momento che ella ha sempre provveduto integralmente e in via esclusiva alle esigenze affettive e materiali delle figlie, sottraendole al clima familiare nocivo che si era creato in conseguenza delle violenze agite dal marito e riuscendo a portare a termine con successo il percorso di autonomia con il supporto della casa rifugio che l'ha accolta il 3.12.2018, avendo ella trovato un lavoro a tempo indeterminato come ASA in una struttura semiresidenziale che le consente di mantenersi e un alloggio autonomo da occupare insieme alle proprie figlie.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda avanzata dalla ricorrente di disporre l'affidamento esclusivo delle figlie e a sé, nella forma così detta “rafforzata” o Per_2 Per_1
“superesclusiva” di cui all'art. 337-quater, comma 3, c.c., in cui anche le scelte di maggiore interesse in relazione alle figlie (relative alla salute, all'istruzione, alla residenza abituale, al rilascio di documenti validi per l'espatrio) sono assunte dal solo genitore affidatario.
Il collocamento prevalente delle minori non può che essere disposto presso la madre, unico genitore col quale costoro convivono dal mese di dicembre 2018.
Per quanto riguarda gli incontri con il padre, invece, questi potranno avvenire in forma libera, come suggerito dall'equipe dei Servizi Sociali che è subentrata alla precedente nel monitoraggio del nucleo familiare dalla prima metà del 2022, valorizzando gli accordi che le parti sono riuscite a trovare gradualmente sul punto, l'assenza di un reale pericolo per l'incolumità delle minori nel contatto con il padre, e l'esistenza di un forte legame affettivo fra quest'ultimo e le figlie: il padre potrà vedere e a weekend alternati, dal Per_2 Per_1 sabato mattina alla domenica sera, salvo ulteriori pomeriggi nel corso della settimana o nei weekend non di spettanza paterna previo accordo fra le parti, così che entrambi i genitori possano passare del tempo infrasettimanale e nel weekend con le figlie. Durante le vacanze estive il padre starà con le figlie per una settimana continuata, da concordare previamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le minori alternativamente il Natale o il Capodanno, così come il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo durante le vacanze pasquali. La medesima alternanza, di anno in anno, sarà adottata per le feste religiose legate alle tradizioni (in particolare, la festa per la fine del e la festa del sacrificio, detta anche festa dell'agnello). Per_5
Per quanto attiene agli aspetti economici, appare corretto porre a carico del resistente un contributo al mantenimento delle figlie pari ad € 250,00 mensili per ciascuna (ossia ad €
500,00 mensili complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie, alla luce delle condizioni economiche delle parti (la ricorrente ha un contratto part time a tempo indeterminato dal giorno 1.10.2021 come ASA in una struttura semiresidenziale con retribuzione mensile di €
1.000,00 circa dal 2022 in poi, come emerge dalle buste paga in atti, e, dalla fine del mese di gennaio 2022, dopo l'uscita dalla casa rifugio, si è trasferita con le figli in un immobile in locazione al costo di € 410,00 mensili complessivi, mentre il resistente è un operaio saldatore con contratto full time a tempo indeterminato con una retribuzione netta mensile compresa fra
€ 1.200,00 ed € 1.400,00, come emerge dalle buste paga in atti, ha avuto un figlio, in data
21.1.2024, dalla nuova compagna, con cui convive, e afferma di avere ancora da sostenere il canone di locazione di € 440,00 mensili relativo all'ex casa coniugale, sita a Rezzato, in via
Scalabrini n. 40, in cui abiterebbe ancora, ma il contratto in atti risulta scaduto a metà maggio
2024 e il terzo figlio del resistente, nato nel 2024, che dovrebbe vivere con i genitori, risulta residente in altro luogo in base alla carta di identità emessa il 15.3.2024, ossia a Rezzato, in via Monsignore Giovanni Battista n. 40, come emerge dal doc. n. 9 del fascicolo di parte resistente), della prevalenza dei compiti domestici e di cura della ricorrente, dell'età e delle esigenze delle minori.
5. Sulle spese di lite
Alla luce dei parziali accordi trovati dalle parti anche con l'ausilio dei Servizi Sociali, appare corretto disporre una compensazione parziale delle spese di lite del presente giudizio fra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella misura di 1/3, ponendo i restanti due terzi a carico del resistente, il quale dovrà rifondere la somma alla ricorrente, e, per essa, ammessa al
Patrocinio a Spese dello Stato, all'erario. La liquidazione avverrà come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 [...]
con addebito della stessa ad CP_1 CP_1
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Affida in via esclusiva le figlie minori e Persona_4 Persona_3 alla madre, attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva Parte_1
della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale delle figlie, ivi compresi il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore delle stesse, con collocamento presso la madre e frequentazione del padre a weekend alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, salvo ulteriori pomeriggi nel corso della settimana o nei weekend non di spettanza paterna previo accordo fra le parti;
durante le vacanze estive il padre starà con le figlie per una settimana continuata, da concordare previamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le minori alternativamente il Natale o il Capodanno, così come il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo durante le vacanze pasquali. La medesima alternanza, di anno in anno, sarà adottata per le feste religiose legate alle tradizioni (in particolare, la festa per la fine del e la festa del sacrificio, detta Per_5 anche festa dell'agnello);
4) Pone a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie CP_1
e con il versamento di un assegno Persona_4 Persona_3 dell'importo di € 250,00 mensili per ciascuna (ossia di € 500,00 mensili complessivi), con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(27.2.2020), da corrispondere ogni mese entro il giorno 20 nelle mani di Parte_1
importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici
[...]
Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5) CONDANNA il resistente, a rimborsare alla ricorrente, CP_1 Parte_1
e, per essa, allo Stato, le spese di lite del presente giudizio, che si
[...] liquidano in € 2.539,34 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 83,34.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 19.6.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Andrea Tinelli