CA
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 22/09/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 263/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 263/2023; promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa in proprio Parte_1 C.F._1 ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata in Perugia, via Campo di Marte n. 2/L, presso il proprio studio (p.e.c. ; Email_1 appellante contro
c.f. , e c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
rappresentate ed assistite, anche disgiuntamente tra loro, dagli C.F._3 avvocati Patrizio Tofi e Luca Casiccio, presso il cui studio sito in via San Bernardino da
Siena, Assisi (PG) hanno eletto domicilio (p.e.c.: - Email_2
; Email_3 appellate
Oggetto: actio negatoria servitutis.
pagina 1 di 10 Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate in ottemperanza all'ordinanza ex art. 352 c.p.c.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
parte del giudizio di primo grado unitamente a Parte_1 [...]
ha impugnato la sentenza n. 686/2022 del Tribunale di Spoleto con la quale, Pt_2 in accoglimento delle eccezioni di e veniva rigettata Controparte_1 Controparte_2
l'actio negatoria servitutis proposta dalle comproprietarie, relativa all'accertamento della insussistenza di un diritto di servitù di passaggio vantato dalle convenute sulla strada denominata “Dalle Costarelle al Catino”. Ha sostenuto di essere comproprietaria, insieme a e dell'area su cui insisterebbe la suddetta Parte_2 Controparte_3 strada, distinta dalla particella n° 915, foglio di mappa 35 (definita “corte privata della proprietà ), specificando che la particella non rientra tra quelle del Parte_3 vicinale denominato “Dalle Costarelle al Catino”.
Col primo motivo, rubricato “errata ricostruzione del giudice di Prime Cure dei fatti indicati nell'atto di introduzione al giudizio di I° grado e nella richiesta di negatoria servitutis sul vicinale c.d. da ”, ha contestato la sentenza poiché sarebbe stata Controparte_4 operata un'errata ricostruzione dei fatti in ordine alla negatoria servitutis relativa alla particella n. 915 del foglio 35, in quanto le conclusioni rassegnate erano tese a richiedere di accertare l'inesistenza del diritto di passo delle convenute su tale particella e non invece il divieto di passo sulla strada vicinale c.d. da , precisando Controparte_4 non ha inteso proporre appello sull'accertato diritto di passaggio delle convenute sulla predetta strada vicinale.
Col secondo motivo, rubricato “dimostrazione della proprietà in capo alle attrici della particella n° 915 foglio di mappa 35 Comune di Gualdo Cattaneo”, ha sostenuto di aver soddisfatto i presupposti costitutivi della domanda di negatoria servitutis, censurando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto indimostrato il diritto di proprietà della particella n. 915 del foglio 35 (così come delle particelle 47-48-49-51-54-918-124 e 347), assumendo che tale diritto fosse invece dimostrato da presunzioni costituite: dalla mancata contestazione delle convenute del diritto di proprietà; dalla comparsa di costituzione del (in separato giudizio) nella quale l'Ente avrebbe Controparte_5
pagina 2 di 10 riconosciuto la proprietà delle suddette particelle in capo all'appellante; dalla documentazione che le convenute avrebbero depositato nel giudizio che precede da quella, irritualmente allegata dalle convenute, relativa alle dichiarazioni degli informatori rese in altra procedura possessoria;
dalla relazione del proprio consulente di parte, oltre che dal provvedimento emesso dal Tribunale di Spoleto (ord. n. 11434) nel giudizio promosso dall'appellante nei confronti del . Controparte_5
Col terzo motivo, rubricato “infondatezza della contestata mutatio libelli ex art. 183 comma 6° c.p.c.”, ha contestato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibili le ulteriori domande formulate con la prima memoria ex art. 183, comma 6 n.1, perché non considerabili frutto di una “mutatio libelli” ma, piuttosto, consistenti in una mera precisazione e modifica delle conclusioni già formulate con l'atto di citazione.
Le appellate hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi giacché non sarebbero state individuate le parti della sentenza di cui veniva richiesta la riforma (parziale), né individuato in cosa dovesse consistere la riforma.
Hanno poi evidenziato: la testuale differenza tra le conclusioni rassegnate dall'appellante sin dal proprio atto di citazione rispetto quelle rassegnate con l'atto di appello, aggiungendo che l'ampliamento della domanda svolta con la memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. era da ritenere inammissibile, come ritenuto in sentenza, in quanto modifica processuale non consentita rispetto le conclusioni dell'atto di citazione;
che in forza dell'eccezione riconvenzionale accolta conservano il diritto di servitù di passaggio perché usucapito, ciò che è in grado di paralizzare, per altra via, la domanda di accertamento ex adverso azionata.
Hanno contestato la prova presuntiva della proprietà della particella n. 915 foglio 35 in capo all'appellante, ritenendo i documenti inconferenti al giudizio e resi, comunque, tra parti diverse da quelle di questo giudizio, oltre che relativi a fatti irrilevanti per la sua definizione, considerato che i provvedimenti indicati come dirimenti attesterebbero soltanto in parte la proprietà delle particelle che, invece, era pure composta da quelle ulteriori di cui ai numeri: 47-48-40-51-54-918-124 e 347, e rispetto alle quali l'appellante non aveva fornito prova della relativa proprietà.
pagina 3 di 10 Con provvedimento di questa Corte del 23.11.2023 è stata disposta ctu al fine di: “a) descrivere, anche mediante adeguata documentazione fotografica il percorso della strada vicinale denominata “da Costarelle e Catino”, situata nel Comune di Gualdo Cattaneo e accertare se attraversa nel suo attuale percorso e in quello risultante in catasto la particella n. 915 del foglio
35 oggetto di controversia; b) verificare se le appellate per accedere al proprio fondo e alla propria abitazione (indicare le particelle che identificano la loro proprietà) devono necessariamente attraversare la suddetta strada vicinale e la predetta particella 915 ovvero hanno la possibilità di fruire di un percorso alternativo che si congiunge con la via pubblica”.
Le parti hanno rispettivamente depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25.6.2025.
In ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello si osserva che la comprensione delle questioni analiticamente indicate con l'atto di gravame (essenzialmente tre) consente di ritenere comprensibili e, quantomeno desumibili, le critiche mosse alla sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 23804 del 24.8.2025), anche se vi è stata asettica - ma imprecisa per quanto si dirà - riproposizione delle domande avanzate in primo grado, ciò che non esclude però la sufficiente specificità (e tassatività) dei motivi di appello, essendo percepibili senza di interpretazione i capi e i punti aggrediti.
Seguendo l'ordine delle prospettate questioni rituali, va rilevato che le conclusioni rassegnate dall'appellante risultano divergenti. E, infatti, con l'atto introduttivo del giudizio l'appellante ha così rassegnato le proprie conclusioni: “dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio;
condannare il convenuto al risarcimento del danno da liquidare anche in via equitativa oltre alle spese […]”. Le conclusioni spiegate con la prima memoria istruttoria sono invece le seguenti: “a) dichiarare in merito al vicinale individuato al n° 59, foglio di mappa 35, particelle 46-49, l'esistenza come risultante dai documenti in atti e rilasciati dal comune di Gualdo Cattaneo, di una via vicinale privata e/o agraria priva di interesse pubblico in quanto non interessa beni pubblici;
b) dichiarare in merito al cortile e /o aia individuato al foglio di mappa 35 particella 915 la proprietà esclusiva del medesimo in capo alle attrici non esistendo alcuna documentazione provante l'esproprio della suddetta proprietà in capo al comune di Gualdo Cattaneo;
c) dichiarare l'inesistenza di un diritto di passo a favore delle convenute nel cortile e/o nell'aia di proprietà esclusiva dell'attrici individuata al foglio 35 particella 915 in forza dell'art. 1051 u.c. c.p.c.; d) dichiarare l'inesistenza in capo alla proprietà
pagina 4 di 10 delle convenute di un fondo intercluso in quanto la proprietà delle stesse è costeggiata fino al cancello di ingresso dal vicinale n° 59 foglio di mappa 35 particelle 46-49 che immette alla strada provinciale 71”.
Giova poi all'esame del terzo motivo (esame di natura preliminare perché attinente al rito del processo) anche riportare le conclusive domande formulate con l'atto di appello del seguente tenore: “riconoscere: 1) la esclusiva proprietà della particella n° 915 foglio di mappa 35 in quanto la suddetta particella non rientra nelle particelle costituenti il vicinale c.d. da su cui le convenute chiedono il diritto di passo;
2) l'inesistenza di vicinale CP_4 CP_4 pubblico in merito al vicinale c.d. da Costarelle a quale vicinale privato e/o agricolo su cui CP_4 indicavano il diritto di passo delle convenute in quanto il medesimo è adiacente la proprietà delle convenute e si immette sulla strada provinciale”.
Se ne trae che l'originaria domanda formulata dall'appellante si era poi estesa nel richiedere: a) l'accertamento della proprietà della particella 915 – foglio 35, che l'attrice assumeva invasa dal passaggio delle convenute;
b) la natura del vicinale individuato al n. 59 foglio di mappa 35, oltre che c) la inesistenza del diritto di passo delle convenute nella particella che l'attrice assumeva di proprietà. La parte attrice avrebbe poi dovuto dimostrare la sussistenza di tali elementi giacché, in tema di actio negatoria servitutis la dimostrazione della titolarità del bene (che non va confusa a rigore con la “proprietà” né col “possesso” di questo) si pone come fatto costitutivo della domanda e requisito per la legittimazione attiva (cfr. Cass. ord. n. 18028/2019). Invece, la sussistenza del titolo è rimasta indimostrata, nonostante lo sforzo di aggrapparsi a prove presuntive emerse in altri processi. Ciò anche perché con il deposito della prima memoria istruttoria l'appellante aveva dilatato l'accertamento in più versanti che risultano nuovi, diversi, ed aggiuntivi rispetto l'originaria domanda formulata e, come tali, tardivi e, quindi, inammissibili con riguardo al dettato dell'art. 183, comma 6, n.1 c.p.c..
Ma, a ben guardare, vale notare che per la confusione e la genericità delle deduzioni diversamente cadenzate dall'appellante tra primo e secondo grado non è destituita di fondamento la doglianza secondo cui non è stato consentito alle appellate di prendere adeguata posizione sui fatti posti a fondamento della domanda avversaria.
E' vero che la modificazione della domanda ammessa ai sensi dell'art. 183 c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi)
pagina 5 di 10 ma è vero anche che tale modifica è ammissibile soltanto se strettamente connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e a condizione che non comprometta le possibilità di difesa della controparte (cfr. Cass. ord. n. 22203 in data 1.8.2025; Cass.
SS.UU. n. 12310/2015 in tema di distinzione tra mutatio libelli ed emendatio libelli e le successive: Cass. n. 30455/2023; Cass. n. 23975/2024; Cass. n. 22404/2018).
Se ne trae che, quanto al terzo motivo di appello, la statuizione di inammissibilità della domanda avanzata con la prima memoria istruttoria, contenuta nella sentenza appellata va esente da critiche, giacché l'allargamento della domanda originaria
(mutatio libelli) risulta aver dilatato in modo non consentito l'oggetto del giudizio, oltre ad aver violato il diritto di difesa delle convenute/appellate.
Va ora evidenziato che l'eccezione riconvenzionale delle appellate in merito alla natura di strada vicinale pubblica o privata è stata disattesa dal Tribunale - in quanto accertamento inutile perché non interessato dalla spiegata domanda di negatoria posto che il nel giudizio R.G. n. 1858/2019 del Trib. Spoleto e con Controparte_5 missiva del 14.2.2019 aveva informato che la strada vicinale fosse comunque da considerarsi “agraria/privata” - in separato giudizio per azione di reintegra nel possesso promosso dinanzi al Tribunale di Spoleto da e nei Controparte_2 Controparte_1 confronti di (proc. R.G. n. 312/2019). Tuttavia, le appellate hanno dichiarato di Pt_1 aver ottenuto, oltre alla reintegra nel possesso (rectius del “passaggio”) della strada vicinale anche l'usucapione della servitù di passaggio essendo stato accertato, seppur in via incidentale, che esse avevano percorso la strada vicinale che costeggiava presuntivamente la proprietà quantomeno sin dall'anno 2003 in Parte_3 modo pacifico ed ininterrotto (v. Sent. n. 117/2021 nel fascicolo di parte appellata).
Seppure l'usucapione della servitù di passaggio non ha affatto costituito oggetto di quell'accertamento (di natura possessoria e non petitoria), dalle argomentazioni a fondamento della motivazione si desume che è stata ritenuta legittima la percorrenza della strada vicinale da parte delle appellate anche a prescindere da ciò, che, Pt_1 per gli indimostrati contorni della proprietà e per la natura privata di quel tratto di strada vicinale, non possa accampare diritti nei confronti delle appellate.
Venendo al primo e secondo motivo di appello - che possono essere esaminati congiuntamente, giacché entrambi vertono sul diritto di proprietà che si assume pagina 6 di 10 lesionato – va detto che è inutile accertare se effettivamente la particella n. 915 foglio 35 fosse (anche) di proprietà dell'appellante per almeno tre ordini di ragioni.
La prima è che - fermo il mancato soddisfacimento dell'onere di allegare e provare la titolarità del bene oggetto di actio negatoria - l'originaria domanda dell'appellante era tesa a ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto di passaggio delle convenute nella strada denominata “Dalle costarelle al Catino” ma, a ben guardare, è la stessa appellante ad aver escluso che la particella ritenuta di sua proprietà facesse parte di tale strada, sulla quale e hanno difeso il loro diritto di Controparte_2 Controparte_1 servitù (pedonale e carrabile), non fornendo elementi positivi in senso diverso. Anzi,
l'appellante ha spiegato che non ha inteso riferire l'impugnazione all'accertato diritto di passaggio delle convenute sul vicinale privato e/o agricolo “Dalle Costarelle a ”. CP_4
Sicché non è dato comprendere in cosa consista la lesione del suo preteso diritto, non avendo dimostrato l'appellante di essere titolare della proprietà Corte
Ciminati/Campana, né che la strada vicinale ove si verificava il passaggio delle appellate fosse (anche) la propria o, quantomeno, andasse ad incidere (ed in quale misura) nella sua proprietà.
E allora l'actio negatoria servitutis non poteva consistere, nella sua originaria formulazione, nella domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto al passaggio di terzi attraverso una strada vicinale (privata) e aliena alla sua proprietà.
Sul punto non sono peraltro di aiuto le prove presuntive che l'appellante ha offerto per provare il diritto di proprietà non giovando la deduzione secondo cui la prova della proprietà è data dalla mancata contestazione da parte delle convenute/appellate, giacché le regole del riparto dell'onere probatorio impongono che sia il proprietario che agisce per actio negatoria a dover dimostrare la titolarità o proprietà del bene oggetto dell'accertamento e non, invece, chi intenda contraddire la domanda. Quando infatti difetta la prova della proprietà manca la dimostrazione del titolo di legittimazione dell'azione proposta (Cass. ord. n.10543 del 3.06.2020).
Del resto, posto che non è possibile neppure in astratto giovarsi di documentazione
“irritualmente prodotta” (così definita dalla medesima appellante), i provvedimenti resi in separati giudizi tra soggetti diversi (ci si riferisce in particolare alla comparsa di costituzione del nel Proc. R.G. n. 2052/2019 e all'ordinanza Controparte_5
pagina 7 di 10 resa nel Proc. R.G. n. 2058/2019) non possono supplire l'onere probatorio imposto all'appellante - in specie quando si discute di diritti reali - proprio al fine di non poter lasciar consolidare situazioni instabili. Non giovano in tal senso neanche le risultanze della propria consulenza di parte, documento unilaterale che non può essere apprezzato ove invocato al fine di supplire l'onere probatorio che incombeva sulla parte. E nella specie l'onere probatorio in capo all'appellante rimane rigoroso (e non attenuato) anche in virtù del fatto che le appellate hanno contrastato l'azione esperita opponendo anche la (ritenuta) accertata usucapione della servitù di passaggio (Cass.
n.17004/2014).
La seconda ragione dell'inutilità dell'accertamento se effettivamente la particella n.
915, foglio 35, fosse (anche) di proprietà dell'appellante consiste nel dato per cui la domanda dell'appellante - dando per ammesso che la proprietà risulti dimostrata nel senso richiesto, e cioè per presunzioni - sarebbe stata comunque privo di effetti risultando la reintegra nel possesso, all'esito di altro giudizio, di e Controparte_2
del passaggio sulla strada vicinale intercorrente all'interno di un più Controparte_1 ampio appezzamento (solo presumibilmente anche di proprietà di Parte_1
sin dal 2003 e l'incidentale accertamento del diritto di servitù di passaggio.
[...]
Tale risultanza si aggiunge all'affermazione del Tribunale secondo cui la servitù della strada “Dalle Costarelle al ” non potesse considerarsi ad uso pubblico “come CP_4
d'altronde accertato da questo Tribunale con ordinanza del 4.11.2020”.
E allora emerge che il diritto preteso dall'appellante non possa collimare con l'accertamento domandato;
invero, se la strada vicinale in questione è privata, e se le convenute/appellate esercitavano comunque il loro passaggio su tale strada in modo continuato ed ininterrotto sin dall'anno 2003, indimostrato che tale strada vicinale passasse (e passa) attraverso la proprietà di l'actio negatoria Parte_1 servitutis non è rimedio esperibile.
La terza ragione è che neppure la c.t.u. ha appurato che il transito di Controparte_2
e attraverso la strada vicinale sarebbe avvenuto attraverso la Controparte_1 proprietà E' stato, infatti, accertato che le appellate per accedere al Persona_1 proprio fondo e alla propria abitazione dovevano necessariamente passare, sia a piedi che con le autovetture, attraverso la strada vicinale “Dalle Costarelle al Catino”, non pagina 8 di 10 avendo possibilità di fruire di un percorso alternativo che si congiungesse alla via pubblica. Elemento poi dirimente è che il consulente ha accertato come “sia in loco che catastalmente, il tracciato della strada vicinale “Dalle Costarelle a non attraversa la CP_4 part. n. 915 del Fg. n. 35, bensì la costeggia lungo due lati, come visibile nel seguente estratto di mappa del vigente catasto dei terreni” (cfr. pag. n. 11 della relazione del c.t.u.). Pertanto, la strada vicinale di passaggio utilizzata da e Controparte_2 Controparte_1 costeggiava ma non attraversava, né attraversa, la particella n. 915, foglio 35, che l'appellante ha affermato essere corte di sua (com)proprietà.
Neppure la c.t.u., dunque, viene in soccorso alle ragioni dell'appellante ed anzi contribuisce pure a dissolverle.
Vanno pertanto disattesi anche il primo ed il secondo motivo di appello, non potendo comunque le presunzioni semplici evidenziate, peraltro espressamente contrastate, soddisfare né supplire l'onere della prova incombente sull'appellante e posto a fondamento dell'azione. Il Tribunale non ha infatti errato nella ricostruzione del fatto e nella lettura della domanda attorea, giacché difettava la dimostrazione che la proprietà della particella n. 915, foglio n.35 fosse combaciante, quantomeno in parte, con la corte Ciminati/Campana, oltre che la dimostrazione che le appellate attraversassero tale proprietà in qualche misura.
Ne deriva il rigetto del gravame.
Ciò posto, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, le spese vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, tenuto conto del valore della causa, dell'importanza e della natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m.
n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n. 38/2018, e del d.m. n. 147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale medio per la non particolare complessità della questione trattata, disattendendo il dichiarato valore della controversia di € 5.000,00, e, in applicazione dell'art. 15, comma 3 c.p.c., prendendo a riferimento il parametro del valore indeterminabile relativo alla domanda in tema di diritti reali (scaglione di valore ricompreso tra € 26.001 ed € 52.000,00).
Le spese di c.t.u. seguono il medesimo criterio della soccombenza e vengono poste a totale carico dell'appellante che l'ha richiesta.
pagina 9 di 10 Si dà atto che l'appellante è tenuta al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna l'appellante a rifondere alle appellate Parte_1 CP_1
e le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in €
[...] Controparte_2
5.800,00, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara l'appellante tenuta, ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello; pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'appellante.
Perugia, 11.9.2025.
Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 263/2023; promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa in proprio Parte_1 C.F._1 ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata in Perugia, via Campo di Marte n. 2/L, presso il proprio studio (p.e.c. ; Email_1 appellante contro
c.f. , e c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
rappresentate ed assistite, anche disgiuntamente tra loro, dagli C.F._3 avvocati Patrizio Tofi e Luca Casiccio, presso il cui studio sito in via San Bernardino da
Siena, Assisi (PG) hanno eletto domicilio (p.e.c.: - Email_2
; Email_3 appellate
Oggetto: actio negatoria servitutis.
pagina 1 di 10 Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate in ottemperanza all'ordinanza ex art. 352 c.p.c.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
parte del giudizio di primo grado unitamente a Parte_1 [...]
ha impugnato la sentenza n. 686/2022 del Tribunale di Spoleto con la quale, Pt_2 in accoglimento delle eccezioni di e veniva rigettata Controparte_1 Controparte_2
l'actio negatoria servitutis proposta dalle comproprietarie, relativa all'accertamento della insussistenza di un diritto di servitù di passaggio vantato dalle convenute sulla strada denominata “Dalle Costarelle al Catino”. Ha sostenuto di essere comproprietaria, insieme a e dell'area su cui insisterebbe la suddetta Parte_2 Controparte_3 strada, distinta dalla particella n° 915, foglio di mappa 35 (definita “corte privata della proprietà ), specificando che la particella non rientra tra quelle del Parte_3 vicinale denominato “Dalle Costarelle al Catino”.
Col primo motivo, rubricato “errata ricostruzione del giudice di Prime Cure dei fatti indicati nell'atto di introduzione al giudizio di I° grado e nella richiesta di negatoria servitutis sul vicinale c.d. da ”, ha contestato la sentenza poiché sarebbe stata Controparte_4 operata un'errata ricostruzione dei fatti in ordine alla negatoria servitutis relativa alla particella n. 915 del foglio 35, in quanto le conclusioni rassegnate erano tese a richiedere di accertare l'inesistenza del diritto di passo delle convenute su tale particella e non invece il divieto di passo sulla strada vicinale c.d. da , precisando Controparte_4 non ha inteso proporre appello sull'accertato diritto di passaggio delle convenute sulla predetta strada vicinale.
Col secondo motivo, rubricato “dimostrazione della proprietà in capo alle attrici della particella n° 915 foglio di mappa 35 Comune di Gualdo Cattaneo”, ha sostenuto di aver soddisfatto i presupposti costitutivi della domanda di negatoria servitutis, censurando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto indimostrato il diritto di proprietà della particella n. 915 del foglio 35 (così come delle particelle 47-48-49-51-54-918-124 e 347), assumendo che tale diritto fosse invece dimostrato da presunzioni costituite: dalla mancata contestazione delle convenute del diritto di proprietà; dalla comparsa di costituzione del (in separato giudizio) nella quale l'Ente avrebbe Controparte_5
pagina 2 di 10 riconosciuto la proprietà delle suddette particelle in capo all'appellante; dalla documentazione che le convenute avrebbero depositato nel giudizio che precede da quella, irritualmente allegata dalle convenute, relativa alle dichiarazioni degli informatori rese in altra procedura possessoria;
dalla relazione del proprio consulente di parte, oltre che dal provvedimento emesso dal Tribunale di Spoleto (ord. n. 11434) nel giudizio promosso dall'appellante nei confronti del . Controparte_5
Col terzo motivo, rubricato “infondatezza della contestata mutatio libelli ex art. 183 comma 6° c.p.c.”, ha contestato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibili le ulteriori domande formulate con la prima memoria ex art. 183, comma 6 n.1, perché non considerabili frutto di una “mutatio libelli” ma, piuttosto, consistenti in una mera precisazione e modifica delle conclusioni già formulate con l'atto di citazione.
Le appellate hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi giacché non sarebbero state individuate le parti della sentenza di cui veniva richiesta la riforma (parziale), né individuato in cosa dovesse consistere la riforma.
Hanno poi evidenziato: la testuale differenza tra le conclusioni rassegnate dall'appellante sin dal proprio atto di citazione rispetto quelle rassegnate con l'atto di appello, aggiungendo che l'ampliamento della domanda svolta con la memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. era da ritenere inammissibile, come ritenuto in sentenza, in quanto modifica processuale non consentita rispetto le conclusioni dell'atto di citazione;
che in forza dell'eccezione riconvenzionale accolta conservano il diritto di servitù di passaggio perché usucapito, ciò che è in grado di paralizzare, per altra via, la domanda di accertamento ex adverso azionata.
Hanno contestato la prova presuntiva della proprietà della particella n. 915 foglio 35 in capo all'appellante, ritenendo i documenti inconferenti al giudizio e resi, comunque, tra parti diverse da quelle di questo giudizio, oltre che relativi a fatti irrilevanti per la sua definizione, considerato che i provvedimenti indicati come dirimenti attesterebbero soltanto in parte la proprietà delle particelle che, invece, era pure composta da quelle ulteriori di cui ai numeri: 47-48-40-51-54-918-124 e 347, e rispetto alle quali l'appellante non aveva fornito prova della relativa proprietà.
pagina 3 di 10 Con provvedimento di questa Corte del 23.11.2023 è stata disposta ctu al fine di: “a) descrivere, anche mediante adeguata documentazione fotografica il percorso della strada vicinale denominata “da Costarelle e Catino”, situata nel Comune di Gualdo Cattaneo e accertare se attraversa nel suo attuale percorso e in quello risultante in catasto la particella n. 915 del foglio
35 oggetto di controversia; b) verificare se le appellate per accedere al proprio fondo e alla propria abitazione (indicare le particelle che identificano la loro proprietà) devono necessariamente attraversare la suddetta strada vicinale e la predetta particella 915 ovvero hanno la possibilità di fruire di un percorso alternativo che si congiunge con la via pubblica”.
Le parti hanno rispettivamente depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25.6.2025.
In ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello si osserva che la comprensione delle questioni analiticamente indicate con l'atto di gravame (essenzialmente tre) consente di ritenere comprensibili e, quantomeno desumibili, le critiche mosse alla sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 23804 del 24.8.2025), anche se vi è stata asettica - ma imprecisa per quanto si dirà - riproposizione delle domande avanzate in primo grado, ciò che non esclude però la sufficiente specificità (e tassatività) dei motivi di appello, essendo percepibili senza di interpretazione i capi e i punti aggrediti.
Seguendo l'ordine delle prospettate questioni rituali, va rilevato che le conclusioni rassegnate dall'appellante risultano divergenti. E, infatti, con l'atto introduttivo del giudizio l'appellante ha così rassegnato le proprie conclusioni: “dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio;
condannare il convenuto al risarcimento del danno da liquidare anche in via equitativa oltre alle spese […]”. Le conclusioni spiegate con la prima memoria istruttoria sono invece le seguenti: “a) dichiarare in merito al vicinale individuato al n° 59, foglio di mappa 35, particelle 46-49, l'esistenza come risultante dai documenti in atti e rilasciati dal comune di Gualdo Cattaneo, di una via vicinale privata e/o agraria priva di interesse pubblico in quanto non interessa beni pubblici;
b) dichiarare in merito al cortile e /o aia individuato al foglio di mappa 35 particella 915 la proprietà esclusiva del medesimo in capo alle attrici non esistendo alcuna documentazione provante l'esproprio della suddetta proprietà in capo al comune di Gualdo Cattaneo;
c) dichiarare l'inesistenza di un diritto di passo a favore delle convenute nel cortile e/o nell'aia di proprietà esclusiva dell'attrici individuata al foglio 35 particella 915 in forza dell'art. 1051 u.c. c.p.c.; d) dichiarare l'inesistenza in capo alla proprietà
pagina 4 di 10 delle convenute di un fondo intercluso in quanto la proprietà delle stesse è costeggiata fino al cancello di ingresso dal vicinale n° 59 foglio di mappa 35 particelle 46-49 che immette alla strada provinciale 71”.
Giova poi all'esame del terzo motivo (esame di natura preliminare perché attinente al rito del processo) anche riportare le conclusive domande formulate con l'atto di appello del seguente tenore: “riconoscere: 1) la esclusiva proprietà della particella n° 915 foglio di mappa 35 in quanto la suddetta particella non rientra nelle particelle costituenti il vicinale c.d. da su cui le convenute chiedono il diritto di passo;
2) l'inesistenza di vicinale CP_4 CP_4 pubblico in merito al vicinale c.d. da Costarelle a quale vicinale privato e/o agricolo su cui CP_4 indicavano il diritto di passo delle convenute in quanto il medesimo è adiacente la proprietà delle convenute e si immette sulla strada provinciale”.
Se ne trae che l'originaria domanda formulata dall'appellante si era poi estesa nel richiedere: a) l'accertamento della proprietà della particella 915 – foglio 35, che l'attrice assumeva invasa dal passaggio delle convenute;
b) la natura del vicinale individuato al n. 59 foglio di mappa 35, oltre che c) la inesistenza del diritto di passo delle convenute nella particella che l'attrice assumeva di proprietà. La parte attrice avrebbe poi dovuto dimostrare la sussistenza di tali elementi giacché, in tema di actio negatoria servitutis la dimostrazione della titolarità del bene (che non va confusa a rigore con la “proprietà” né col “possesso” di questo) si pone come fatto costitutivo della domanda e requisito per la legittimazione attiva (cfr. Cass. ord. n. 18028/2019). Invece, la sussistenza del titolo è rimasta indimostrata, nonostante lo sforzo di aggrapparsi a prove presuntive emerse in altri processi. Ciò anche perché con il deposito della prima memoria istruttoria l'appellante aveva dilatato l'accertamento in più versanti che risultano nuovi, diversi, ed aggiuntivi rispetto l'originaria domanda formulata e, come tali, tardivi e, quindi, inammissibili con riguardo al dettato dell'art. 183, comma 6, n.1 c.p.c..
Ma, a ben guardare, vale notare che per la confusione e la genericità delle deduzioni diversamente cadenzate dall'appellante tra primo e secondo grado non è destituita di fondamento la doglianza secondo cui non è stato consentito alle appellate di prendere adeguata posizione sui fatti posti a fondamento della domanda avversaria.
E' vero che la modificazione della domanda ammessa ai sensi dell'art. 183 c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi)
pagina 5 di 10 ma è vero anche che tale modifica è ammissibile soltanto se strettamente connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e a condizione che non comprometta le possibilità di difesa della controparte (cfr. Cass. ord. n. 22203 in data 1.8.2025; Cass.
SS.UU. n. 12310/2015 in tema di distinzione tra mutatio libelli ed emendatio libelli e le successive: Cass. n. 30455/2023; Cass. n. 23975/2024; Cass. n. 22404/2018).
Se ne trae che, quanto al terzo motivo di appello, la statuizione di inammissibilità della domanda avanzata con la prima memoria istruttoria, contenuta nella sentenza appellata va esente da critiche, giacché l'allargamento della domanda originaria
(mutatio libelli) risulta aver dilatato in modo non consentito l'oggetto del giudizio, oltre ad aver violato il diritto di difesa delle convenute/appellate.
Va ora evidenziato che l'eccezione riconvenzionale delle appellate in merito alla natura di strada vicinale pubblica o privata è stata disattesa dal Tribunale - in quanto accertamento inutile perché non interessato dalla spiegata domanda di negatoria posto che il nel giudizio R.G. n. 1858/2019 del Trib. Spoleto e con Controparte_5 missiva del 14.2.2019 aveva informato che la strada vicinale fosse comunque da considerarsi “agraria/privata” - in separato giudizio per azione di reintegra nel possesso promosso dinanzi al Tribunale di Spoleto da e nei Controparte_2 Controparte_1 confronti di (proc. R.G. n. 312/2019). Tuttavia, le appellate hanno dichiarato di Pt_1 aver ottenuto, oltre alla reintegra nel possesso (rectius del “passaggio”) della strada vicinale anche l'usucapione della servitù di passaggio essendo stato accertato, seppur in via incidentale, che esse avevano percorso la strada vicinale che costeggiava presuntivamente la proprietà quantomeno sin dall'anno 2003 in Parte_3 modo pacifico ed ininterrotto (v. Sent. n. 117/2021 nel fascicolo di parte appellata).
Seppure l'usucapione della servitù di passaggio non ha affatto costituito oggetto di quell'accertamento (di natura possessoria e non petitoria), dalle argomentazioni a fondamento della motivazione si desume che è stata ritenuta legittima la percorrenza della strada vicinale da parte delle appellate anche a prescindere da ciò, che, Pt_1 per gli indimostrati contorni della proprietà e per la natura privata di quel tratto di strada vicinale, non possa accampare diritti nei confronti delle appellate.
Venendo al primo e secondo motivo di appello - che possono essere esaminati congiuntamente, giacché entrambi vertono sul diritto di proprietà che si assume pagina 6 di 10 lesionato – va detto che è inutile accertare se effettivamente la particella n. 915 foglio 35 fosse (anche) di proprietà dell'appellante per almeno tre ordini di ragioni.
La prima è che - fermo il mancato soddisfacimento dell'onere di allegare e provare la titolarità del bene oggetto di actio negatoria - l'originaria domanda dell'appellante era tesa a ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto di passaggio delle convenute nella strada denominata “Dalle costarelle al Catino” ma, a ben guardare, è la stessa appellante ad aver escluso che la particella ritenuta di sua proprietà facesse parte di tale strada, sulla quale e hanno difeso il loro diritto di Controparte_2 Controparte_1 servitù (pedonale e carrabile), non fornendo elementi positivi in senso diverso. Anzi,
l'appellante ha spiegato che non ha inteso riferire l'impugnazione all'accertato diritto di passaggio delle convenute sul vicinale privato e/o agricolo “Dalle Costarelle a ”. CP_4
Sicché non è dato comprendere in cosa consista la lesione del suo preteso diritto, non avendo dimostrato l'appellante di essere titolare della proprietà Corte
Ciminati/Campana, né che la strada vicinale ove si verificava il passaggio delle appellate fosse (anche) la propria o, quantomeno, andasse ad incidere (ed in quale misura) nella sua proprietà.
E allora l'actio negatoria servitutis non poteva consistere, nella sua originaria formulazione, nella domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto al passaggio di terzi attraverso una strada vicinale (privata) e aliena alla sua proprietà.
Sul punto non sono peraltro di aiuto le prove presuntive che l'appellante ha offerto per provare il diritto di proprietà non giovando la deduzione secondo cui la prova della proprietà è data dalla mancata contestazione da parte delle convenute/appellate, giacché le regole del riparto dell'onere probatorio impongono che sia il proprietario che agisce per actio negatoria a dover dimostrare la titolarità o proprietà del bene oggetto dell'accertamento e non, invece, chi intenda contraddire la domanda. Quando infatti difetta la prova della proprietà manca la dimostrazione del titolo di legittimazione dell'azione proposta (Cass. ord. n.10543 del 3.06.2020).
Del resto, posto che non è possibile neppure in astratto giovarsi di documentazione
“irritualmente prodotta” (così definita dalla medesima appellante), i provvedimenti resi in separati giudizi tra soggetti diversi (ci si riferisce in particolare alla comparsa di costituzione del nel Proc. R.G. n. 2052/2019 e all'ordinanza Controparte_5
pagina 7 di 10 resa nel Proc. R.G. n. 2058/2019) non possono supplire l'onere probatorio imposto all'appellante - in specie quando si discute di diritti reali - proprio al fine di non poter lasciar consolidare situazioni instabili. Non giovano in tal senso neanche le risultanze della propria consulenza di parte, documento unilaterale che non può essere apprezzato ove invocato al fine di supplire l'onere probatorio che incombeva sulla parte. E nella specie l'onere probatorio in capo all'appellante rimane rigoroso (e non attenuato) anche in virtù del fatto che le appellate hanno contrastato l'azione esperita opponendo anche la (ritenuta) accertata usucapione della servitù di passaggio (Cass.
n.17004/2014).
La seconda ragione dell'inutilità dell'accertamento se effettivamente la particella n.
915, foglio 35, fosse (anche) di proprietà dell'appellante consiste nel dato per cui la domanda dell'appellante - dando per ammesso che la proprietà risulti dimostrata nel senso richiesto, e cioè per presunzioni - sarebbe stata comunque privo di effetti risultando la reintegra nel possesso, all'esito di altro giudizio, di e Controparte_2
del passaggio sulla strada vicinale intercorrente all'interno di un più Controparte_1 ampio appezzamento (solo presumibilmente anche di proprietà di Parte_1
sin dal 2003 e l'incidentale accertamento del diritto di servitù di passaggio.
[...]
Tale risultanza si aggiunge all'affermazione del Tribunale secondo cui la servitù della strada “Dalle Costarelle al ” non potesse considerarsi ad uso pubblico “come CP_4
d'altronde accertato da questo Tribunale con ordinanza del 4.11.2020”.
E allora emerge che il diritto preteso dall'appellante non possa collimare con l'accertamento domandato;
invero, se la strada vicinale in questione è privata, e se le convenute/appellate esercitavano comunque il loro passaggio su tale strada in modo continuato ed ininterrotto sin dall'anno 2003, indimostrato che tale strada vicinale passasse (e passa) attraverso la proprietà di l'actio negatoria Parte_1 servitutis non è rimedio esperibile.
La terza ragione è che neppure la c.t.u. ha appurato che il transito di Controparte_2
e attraverso la strada vicinale sarebbe avvenuto attraverso la Controparte_1 proprietà E' stato, infatti, accertato che le appellate per accedere al Persona_1 proprio fondo e alla propria abitazione dovevano necessariamente passare, sia a piedi che con le autovetture, attraverso la strada vicinale “Dalle Costarelle al Catino”, non pagina 8 di 10 avendo possibilità di fruire di un percorso alternativo che si congiungesse alla via pubblica. Elemento poi dirimente è che il consulente ha accertato come “sia in loco che catastalmente, il tracciato della strada vicinale “Dalle Costarelle a non attraversa la CP_4 part. n. 915 del Fg. n. 35, bensì la costeggia lungo due lati, come visibile nel seguente estratto di mappa del vigente catasto dei terreni” (cfr. pag. n. 11 della relazione del c.t.u.). Pertanto, la strada vicinale di passaggio utilizzata da e Controparte_2 Controparte_1 costeggiava ma non attraversava, né attraversa, la particella n. 915, foglio 35, che l'appellante ha affermato essere corte di sua (com)proprietà.
Neppure la c.t.u., dunque, viene in soccorso alle ragioni dell'appellante ed anzi contribuisce pure a dissolverle.
Vanno pertanto disattesi anche il primo ed il secondo motivo di appello, non potendo comunque le presunzioni semplici evidenziate, peraltro espressamente contrastate, soddisfare né supplire l'onere della prova incombente sull'appellante e posto a fondamento dell'azione. Il Tribunale non ha infatti errato nella ricostruzione del fatto e nella lettura della domanda attorea, giacché difettava la dimostrazione che la proprietà della particella n. 915, foglio n.35 fosse combaciante, quantomeno in parte, con la corte Ciminati/Campana, oltre che la dimostrazione che le appellate attraversassero tale proprietà in qualche misura.
Ne deriva il rigetto del gravame.
Ciò posto, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, le spese vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, tenuto conto del valore della causa, dell'importanza e della natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m.
n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n. 38/2018, e del d.m. n. 147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale medio per la non particolare complessità della questione trattata, disattendendo il dichiarato valore della controversia di € 5.000,00, e, in applicazione dell'art. 15, comma 3 c.p.c., prendendo a riferimento il parametro del valore indeterminabile relativo alla domanda in tema di diritti reali (scaglione di valore ricompreso tra € 26.001 ed € 52.000,00).
Le spese di c.t.u. seguono il medesimo criterio della soccombenza e vengono poste a totale carico dell'appellante che l'ha richiesta.
pagina 9 di 10 Si dà atto che l'appellante è tenuta al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna l'appellante a rifondere alle appellate Parte_1 CP_1
e le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in €
[...] Controparte_2
5.800,00, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara l'appellante tenuta, ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello; pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'appellante.
Perugia, 11.9.2025.
Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni
pagina 10 di 10