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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 8451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8451 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.38174/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ZO BA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.38174/2022 promossa da
(C.F. Parte_1
) -in persona dei legali rappresentanti in carica, P.IVA_1 Parte_2 signori e , elettivamente domiciliata in Roma, via Ombrone 14, presso lo CP_1 CP_2 studio dell'avv. LENTSCH ANGELIKA ( , che la rappresenta e difende per C.F._1 procura allegata all'atto di citazione, unitamente all'avv. MATTIA ROSA ANNA RENATA
( ) C.F._2
ATTORE contro
(C.F. , in persona del presidente dott.ssa Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
, elettivamente domiciliata in Corso di Porta Romana 122, Milano, presso lo studio dell'avv.
[...]
CORBO' FI MA ( , che lo rappresenta e difende per procura allegata C.F._3 alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni avversa richiesta, eccezione, deduzione e domanda anche di carattere riconvenzionale, così giudicare e decidere:
pagina 1 di 9 a) preliminarmente, in via istruttoria: in base alle norme civilistiche (artt.198 e seguenti c.p.c.) e in conformità con il più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n.3086/2022) ammettersi la documentazione depositata dal C.T. della nel corso della C.T.U. (ovvero le Pt_1 polizze che rappresentano l'analitico sottostante del documento -All.7 fascicolo di parte attrice -già prodotto in atti nel corso del giudizio), in quanto assolutamente ammissibile e necessaria per essere utilizzata per rispondere ai quesiti formulati al C.T.U (in particolare al quesito n.1), anche alla luce del fatto che tale documentazione è stata prodotta a seguito del consenso delle parti e nel rispetto del principio del contraddittorio, trattandosi di documenti sottostanti ad una allegazione e produzione pregressa mai contestata dalla convenuta.; per l'effetto disporre la riconvocazione del CTU e/o il supplemento di CTU affinché venga effettuato un conteggio, ai fini della risposta al quesito sub n.1, sulla base dell'allegato 7 alla citazione utilizzando anche le suddette polizze prodotte nel corso della
C.T.U.; se del caso, anche mediante rimessione della questione al Presidente di Codesta undicesima
Sezione, affinché voglia pronunciarsi sul punto;
b) nel merito: -accertare e dichiarare l'inadempimento della agli obblighi previsti nel CP_3 contratto di intermediazione assicurativa di natura agenziale stipulato il 01.07.2013 con , CP_5 omettendo il versamento alla propria mandante di premi assicurativi emessi ed incassati per un importo complessivo di €1.012.700,00 già computati al netto delle provvigioni di spettanza dell'agenzia convenuta, ovvero per il diverso importo maggiore o minore che risulterà dovuto all'esito del giudizio o che verrà ritenuto di giustizia, oltre interessi ed altri accessori;
-per l'effetto condannare la convenuta in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento degli importi suddetti, oltre interessi moratori ed accessori;
-accertare e dichiarare altresì la fondatezza e legittimità del recesso per giusta causa operato dalla con lettera del 13.7.2022; -accertare e dichiarare l'inadempimento della Pt_1 società convenuta all'obbligo di gestione dei sinistri per il periodo sopra indicato (4 mesi) così come stabilito al punto 12.1 del contratto di agenzia;
-per l'effetto condannare la in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante p.t. a corrispondere l'importo di €200.000,00, calcolato sulla base degli attuali parametri relativi alle spese di gestione sinistri nei rami danni i ovvero il diverso importo maggiore o minore che verrà ritenuto di giustizia, oltre interessi moratori ed altri accessori.
In ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande riconvenzionali e/o eccezioni avversarie, in particolare accertando che le uniche indennità che possano essere riconosciute a favore di sono quelle indicate nel contratto individuale di agenzia al punto 18.5, Parte_3 rigettando ogni e qualsiasi altra diversa istanza o richiesta.
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari ed accessori di legge per il presente giudizio.
pagina 2 di 9 Per il convenuto:
Piaccia al Tribunale adito, rigettare le domande formulate da
[...]
(d'ora innanzi in persona dei Controparte_6 Pt_1 suoi legali rappresentanti, in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso assolutamente non provate in ordine al quantum richiesto e per ciò che attiene la domanda relativa ai presunti oneri che avrebbe sopportato per la gestione dei sinistri, oneri (spese gestione sinistri) quantificati in euro Pt_1
200.000,00, rispetto a tale domanda vi è assoluta carenza di legittimazione attiva della IA, in quanto i sinistri, anche successivamente all'interruzione del rapporto con non sono CP_3 stati gestiti direttamente da ed in ogni caso la domanda è infondata in fatto ed in diritto e non Pt_1 provata anche per ciò che attiene il quantum che è indicato in maniera del tutto generica.
Nella denegata e non creduta ipotesi che le domande formulate da risultassero in tutto o in parte Pt_1 fondate e provate anche per ciò che attiene il quantum accertare e dichiarare, con riferimento agli importi che risulteranno in tale ipotesi eventualmente dovuti in favore di il diritto di Pt_1 di compensazione giudiziale, o il diritto di regolazione dei conti dare avere ex art.34 CP_3
ANA fino a concorrenza di quanto risulterà dovuto da ad a titolo di indennità Pt_1 CP_3
e/o risarcimento danni per i titoli di cui alle domande riconvenzionali qui di seguito riportate.
In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il rapporto di agenzia si è interrotto per giusta causa imputabile alla IA Wiener o, comunque, in estremo subordine per recesso che deve accertarsi da parte della IA Wiener ai sensi e per gli effetti dell'art.12 II comma n.1 ANA 2003 (recesso con indicazione dei motivi), peraltro infondati e quindi non per giusta causa imputabile ad e per l'effetto dichiarare dovute ad le indennità di fine rapporto sulla CP_3 CP_3 base dei parametri e voci previsti dall'ANA 2003 quale fonte regolatrice anche di carattere collettivo dei rapporti per l'importo complessivo di euro 1.562.985,06 (di cui euro 968.061,23 Parte_4 riferite alle indennità da 25 a 33 ANA e la restante parte indennità sostitutiva del preavviso e somma aggiuntiva), o il diverso importo che risulterà accertato in causa, con conseguente condanna di Pt_1 in persona dei suoi legali rappresentanti al pagamento dell'importo di euro 1.562.985,06 o il diverso importo che risulterà accertato in causa, oltre interessi moratori ai sensi dell'art.1284 c.c. quarto comma ex d.lgs. n.231/2002 dal 28.10.2022 in favore di o, in subordine, condannare in ogni CP_3 caso la al pagamento del minor importo pari ad euro 524.088,66 sempre a titolo di indennità Pt_1 per la voce di cui agli artt.27 e 33 ANA, in ogni caso dovuta in favore di oltre CP_3 interessi moratori ai sensi dell'art.1284 c.c. quarto comma ex d.lgs. n.231/2002 dal 28.10.2022 o il diverso importo che risulterà in causa, o in estremo subordine per l'importo di euro 127.826,51 importo pagina 3 di 9 che pur contestato è stato riconosciuto come dovuto da oltre interessi moratori ai sensi Pt_1 dell'art.1284 c.c. quarto comma ex d.lgs. n.231/2002 dal 28.10.2022.
Sempre in via riconvenzionale, previo accertamento e declaratoria di indebita interruzione dell'attività di intermediazione assicurativa nel periodo da Febbraio a Luglio 2022 da parte di condannare Pt_1 quest'ultima in persona dei suoi legali rappresentanti, al pagamento dell'importo che viene indicato in euro 1 milione o la diversa misura che risulterà accertata in causa, rispetto al quale anche in subordine si chiede la liquidazione in via equitativa, oltre interessi moratori ai sensi dell'art.1284 c.c. IV comma sulla base del d.lgs. n.231/2002 dal 13.07.2022 o, dalla presente domanda, a titolo di risarcimento danni subiti da CP_3
Con vittoria degli onorari professionali del presente giudizio.
In via subordinata ed istruttoria, pur ribadendo che la causa è di natura documentale, come peraltro già emerso nel corso dell'istruttoria in cui è stata ritenuta la non necessità di prove orali, si richiamano, comunque, le richieste istruttorie formulate nelle memorie ex art.183 n.2 e n.3 per quelle in prova contraria, nonché le deduzioni e le eccezioni svolte nella memoria ex art.183 n.3 in ordine alle richieste istruttorie di parte attrice.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 03.10.2022, l'attrice
[...]
-di seguito, - Controparte_6 Pt_1 ha convenuto avanti a questo Tribunale la , deducendo di essere primaria Controparte_3 compagnia assicuratrice europea con sede in Austria, e in Roma;
di Controparte_7 avere stipulato, in data 01.07.13, con controparte, contratto a tempo indeterminato di intermediazione assicurativa di natura agenziale, per la stipula di polizze a copertura dei rischi delle scuole ed in particolare dei rischi relativi alla responsabilità civile verso terzi degli Istituti scolastici (tra cui infortuni e responsabilità civile per il personale scolastico –alunni, bidelli ecc.); di avere autorizzato l'agente a trattenere le provvigioni maturate a suo favore (nella misura del 30% del premio netto), con obbligo di trasmettere ogni altro incasso alla direzione della , nei termini contrattualmente CP_5 stabiliti (ogni 15 giorni); di avere constatato, a far tempo dal mese di febbraio 2020, l'andamento negativo dell'indice di qualità tecnica della gestione danni (cd combined ratio) per le polizze denominate “Programma ambiente scuola -pacchetto assicurativo per scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado), prospettando a controparte un aumento del costo delle polizze in misura del 30% a far tempo dal 01.03.2021; di avere, tuttavia, pattuito, con l'agente -che lamentava ridotta competitività nel mercato delle polizze in parola, a seguito del prospettato aumento di costi -un più contenuto aumento, pagina 4 di 9 pari al 20%, con risoluzione consensuale del contratto d'agenzia a far tempo dal 01.08.2022; di avere, peraltro, constatato una notevole differenza tra quanto rimessogli da per incassi CP_3 provenienti dagli assicurati e le somme effettivamente introitate dall'agente, riferibile in parte all'anno
2020 e maggiormente all'anno 2021; di avere chiesto rendiconto all'agente, senza, tuttavia, ottenere il pieno pagamento del dovuto, per oltre un milione di euro.
Risolto il contratto, agisce, perciò, qui, il preponente per la condanna dell'agente al pagamento di quanto incassato per polizze e non riversato, e, altresì, per il danno causato dalla mancata gestione dei sinistri per un periodo di quattro mesi, dal 13.07.2022 al 13.01.2023, come da accordo risolutorio.
Costituitasi, la convenuta ha replicato negando le mancate rimesse lamentate ex CP_3 adverso ed evidenziando, per contro, di avere inviato missiva di recesso immediato per giusta causa, sul rilievo per cui la preponente le ha impedito di operare tra l'aprile ed il luglio 2022, omettendo di conferirle la necessaria procura, a seguito del cambio del legale rappresentante dell'agente.
Agisce, perciò, l'agente, in via riconvenzionale, per la condanna di controparte al pagamento dell'indennità di fine rapporto ed al ristoro del danno da “indebita interruzione dell'attività di intermediazione assicurativa per il periodo tra febbraio e luglio 2022”, causato dal preponente.
Espletata CTU contabile -relazione depositata in data 10.02.2025 -la causa è senz'altro passata in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza cd cartolare del 16.07.2025, decorsi i termini assegnati ex art.190 cpc per conclusionali e repliche.
Per inquadrare correttamente la vicenda per cui è lite, occorre muovere dalla risoluzione consensuale del contratto d'agenzia de quo, stipulata dalle parti qui in lite con scrittura privata 30.09.2021 (doc.3 attore), con cui le medesime hanno risolto consensualmente il contratto con effetto dal 01.08.2022, sul presupposto, descritto nella premessa del documento negoziale di risoluzione, che la preponente, ritenendo di non poter offrire le previgenti tariffe, valide per il triennio 2019/2022, per “andamento negativo della combined ratio”, ha deciso di procedere ad un aumento del minimo tariffario in misura pari al 30% a far tempo dal 01.03.2021, e l'agente ha evidenziato a controparte l'impossibilità di
“promuovere, nella logica delle gare, la conclusione di nuove polizze con la clientela finale”, chiedendo al preponente una riduzione dell'aumento al 20% -ciò che quest'ultima ha accettato, preferendo, tuttavia, risolvere comunque il contratto alla data del 31.07.22.
La risoluzione consensuale, pattuita al punto n.2 dell'accordo, comporta che l'agente si è obbligato
(art.3) “a non svolgere più alcun tipo di attività di promozione e vendita dei prodotti della IA a far data dallo 01.08.2022” e, altresì, che, nel periodo tra il 30.09.2021 ed il 31.07.2022, “non sarà più
pagina 5 di 9 possibile concludere contratti pluriennali e pertanto l'Agente si impegna a rinnovare o concludere nuovi contratti assicurativi per una durata massima di un anno”, a far tempo dal settembre 2021.
Ciò significa che la legittimità del recesso esercitato dall'agente con PEC del 13.07.2022, ore 08.48
(doc.14 convenuto), dev'essere valutata in relazione a detta clausola, pattuita sub n.3, e può ritenersi fondata, anzitutto, se l'agente dimostri di avere avuto, nell'arco annuale tra settembre 2021 e luglio
2022, la concreta possibilità di procurare a controparte contratti di durata annuale, con scadenza all'agosto 2022, e di non aver potuto svolgere il proprio incarico soltanto per avere la preponente
“impedito di partecipare a gare per l'aggiudicazione delle polizze” (stesso doc.14, con riferimento al doc.7, dell'aprile 2022); ma di ciò l'agente non ha dato prova idonea, non avendo adeguatamente dimostrato di avere procurato a controparte, nel periodo anzidetto, contratti con scadenza all'agosto
2022 e neppure che la preponente abbia posto in essere, nel periodo in parola, quelli che indica -nella propria missiva del 1°.04.2022 (doc.7 citato) -come “atteggiamenti volti CP_3 ad ostacolare la ripresa dell'attività” dell'agente, cioè il rifiuto di conferire procura al nuovo legale rappresentante dell'agente, per la prosecuzione dell'attività agenziale.
Perciò, il recesso unilaterale in tronco dell'agente, intimato al preponente con la missiva 13.07.2022, ore 08.48, “con effetto immediato” (così, testualmente, nell'ultimo capoverso di pag.1), ha l'effetto di estinguere, immediatamente ed automaticamente, il rapporto agenziale, privando di efficacia il successivo recesso del preponente, inviato all'agente con missiva PEC dello stesso giorno 13.07.2022, ma ad ore 10.51 (doc.15 attore). Né rileva, quanto risulta scritto nel primo capoverso di pag.2 della missiva dell'agente 13.07.2022, ore 08.48, circa la disponibilità di “a proseguire CP_3
l'attività per un periodo di 60 giorni al fine di consentire in particolar modo la restituzione dell'attività sinistri nel suo complesso”, essendo la stessa subordinata alla disponibilità del preponente affinché ciò avvenga “con oneri a vostro pieno carico e con completo effetto liberatorio e manleva nei confronti della nostra società”; disponibilità che il preponente non risulta avere prestato.
Il recesso dell'agente, tuttavia, risulta privo di giusta causa, e priva, perciò, il medesimo del diritto di percepire l'indennità di fine rapporto, ex art.1751, secondo comma, secondo alinea, cc.
Parimenti dev'essere respinta la domanda di risarcimento del danno svolta in via riconvenzionale dal convenuto agente, essendo la stessa risultata priva di adeguato supporto probatorio (relazione di CTU, par. IV, punto 5, pag.52).
Neppure il recesso del preponente -intimato con PEC dl 13.07.2022, ore 10.51 -è, tuttavia, legittimo, poiché fondato su una circostanza di fatto, cioè il non avere l'agente trasmesso premi assicurativi incassati, per oltre due milioni di euro, che non risulta dimostrata in causa. pagina 6 di 9 Il CTU, incaricato di verificare il residuo debito dell'agente nei confronti del preponente a detto titolo, ha concluso di non potervi dare risposta, “per l'assenza in atti della documentazione (le polizze assicurative) sottostanti alla medesima” (ivi, par. IV, pag.50, sub n.1).
In proposito, l'attore, ancora in sede di precisazione delle conclusioni definitive -con note depositate in data 14.07.2025 -insiste per “riconvocazione del C.T.U. e/o supplemento di C.T.U., affinché venga effettuato un conteggio sulla base dell'allegato 7 alla citazione per rispondere al quesito sub n.1, utilizzando a tal fine anche le polizze prodotte nel corso della C.T.U costituenti il mero sottostante di un documento già prodotto dall'attrice” (ivi, pag.1), richiamando, a correlativo sostegno, la nota pronuncia della Suprema Corte, n.3086/2022, a sezioni unite, laddove è statuito che, “in materia di esame contabile ai sensi dell'art.198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni” (par.41, pagg.50,51).
Reputa, tuttavia, questo giudice che la lettura proposta dall'attore con riguardo al disposto del primo inciso del secondo comma dell'art.198 cpc travalichi i limiti posti dalla Cassazione col citato arresto, laddove, al precedente par.32, laddove si legge che “la specialità dell'art.198 cod. proc. civ. sta dunque nel consentire espressamente al consulente contabile l'esame di documenti non prodotti in giudizio, anche se questi riguardino fatti principali ordinariamente soggetti ad essere provati per iniziativa delle parti”, purché la materia su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi sia connotata da elevata difficoltà tecnica, correlata “segnatamente alla necessità di scrutinare sovente un'ingente mole di documenti che adottano un linguaggio specialistico e non si prestano ad un'interpretazione di senso comune”, e che riverbera i suoi effetti, non solo “nel determinare la specialità delle indagini che hanno luogo nell'esame contabile e che ne giustificano l'autonomia concettuale, prima che normativa, rispetto ad una comune consulenza disposta in via ordinaria”, ma “anche con riferimento all'attività di allegazione delle parti, posto che le difficoltà di sondare compiutamente tutti gli aspetti di quanto è oggetto di lite, potrebbero risolversi nell'impedire alle parti, anche quando siano assistite dal consiglio di un esperto, una corretta valorizzazione dei temi decisionali ed, insieme, dei temi probatori postulati dal giudizio”.
Conclude la Suprema Corte, con l'arresto in parola, che “nel ragionare, perciò, sull'onere di allegazione che compete alle parti nelle controversie aventi ad oggetto siffatte materie non si può non tenere conto di ciò e non si può perciò non assecondare, con riferimento ai profili istruttori della lite, l'idea di una sua attenuazione a misura della complessità tecnica di questa, così da permettere al consulente pagina 7 di 9 contabile anche l'esame di quei documenti che, ancorché afferenti alla prova di fatti principali, le parti non siano state in grado di individuare e di indicare tempestivamente” (ivi, par.32, pagg.38,39).
Ma, nel caso concreto, non si dà alcuna complessità tecnica, dato che il doc.7 di parte attrice è un riepilogo dei premi non incassati, in relazione ad un elenco di polizze, che l'attore avrebbe ben potuto produrre fin dalla costituzione in giudizio, o, al più tardi, a fronte delle contestazioni di controparte, in allegato alla seconda memoria ex art.183 sesto comma cpc, essendo logicamente prevedibile che il
CTU, per redigere la propria verifica contabile d'ufficio, avrebbe avuto necessità di consultare le stesse polizze sulle quali l'attore aveva effettuato la verifica contabile di parte.
Si tratta, qui, semplicemente, di un'omessa produzione di una prova documentale rilevante, a sostegno del fatto principale allegato dall'attore, sicché vale la regola generale in tema di CTU, per cui il consulente tecnico nominato d'ufficio non può acquisire documenti diretti a provare fatti principali dedotti a fondamento della domanda, che è onere della parte provare, non trattandosi, qui, di fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass.n.3086/'22 citata, par.41, pag.50, primo capoverso), né di documenti occorrenti al CTU per rispondere al quesito peritale così come formulato, e non risultando il consenso all'acquisizione della parte qui convenuta (nota del CTU, del 10.11.2024).
Neppure è, altresì, possibile determinare l'ammontare dei costi sostenuti dal preponente per la gestione dei sinistri relativi alle polizze concluse nell'ambito del rapporto agenziale per il periodo dal 13/9/2022 sino al 13/1/2023, e che siano dovuti dal convenuto, non essendovi in atti dettaglio, accompagnato dalla documentazione sottostante, né dei sinistri gestiti/liquidati nel periodo 13/9/2022–13/1/2023 in oggetto, né dei relativi costi sostenuti dalla stessa (così in relazione di CTU, par. IV, n.2, pagg.50,51). Pt_1
Dunque, a norma dell'art.18.5 del contratto d'agenzia de quo, è dovuta all'agente soltanto l'indennità di risoluzione ex art.27 ANA, pari ad euro 127.826,50 (relazione di CTU citata, par. IV, n.3, pag.51) -che l'attore riconosce come dovuta (in prima memoria ex art.183, sesto comma cpc, pag.3).
La sostanziale reciproca soccombenza, avuto riguardo all'ammontare delle pretese azionate in giudizio, rispetto al cd decisum, porta ad applicare il disposto dell'art.92 secondo comma cpc, con conseguente totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Il compenso liquidato al CTU resta in via definitiva a carico di ambo le parti, per metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 9 1) respinge tutte le domande svolte dall'attore
[...]
; Controparte_6
2) in parziale accoglimento della riconvenzionale della convenuta condanna Controparte_3
l'attore al pagamento dell'importo di euro 127.826,50, oltre interessi moratori secondo Decreto legislativo n.231/2002, dal 13.07.2022 al saldo;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
4) pone in via definitiva il compenso liquidato al CTU col decreto del 26.02.2025 -euro 9.000,00 oltre accessori di legge -a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà.
Milano, 06 novembre 2025
Il Giudice
ZO BA
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ZO BA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.38174/2022 promossa da
(C.F. Parte_1
) -in persona dei legali rappresentanti in carica, P.IVA_1 Parte_2 signori e , elettivamente domiciliata in Roma, via Ombrone 14, presso lo CP_1 CP_2 studio dell'avv. LENTSCH ANGELIKA ( , che la rappresenta e difende per C.F._1 procura allegata all'atto di citazione, unitamente all'avv. MATTIA ROSA ANNA RENATA
( ) C.F._2
ATTORE contro
(C.F. , in persona del presidente dott.ssa Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
, elettivamente domiciliata in Corso di Porta Romana 122, Milano, presso lo studio dell'avv.
[...]
CORBO' FI MA ( , che lo rappresenta e difende per procura allegata C.F._3 alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni avversa richiesta, eccezione, deduzione e domanda anche di carattere riconvenzionale, così giudicare e decidere:
pagina 1 di 9 a) preliminarmente, in via istruttoria: in base alle norme civilistiche (artt.198 e seguenti c.p.c.) e in conformità con il più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n.3086/2022) ammettersi la documentazione depositata dal C.T. della nel corso della C.T.U. (ovvero le Pt_1 polizze che rappresentano l'analitico sottostante del documento -All.7 fascicolo di parte attrice -già prodotto in atti nel corso del giudizio), in quanto assolutamente ammissibile e necessaria per essere utilizzata per rispondere ai quesiti formulati al C.T.U (in particolare al quesito n.1), anche alla luce del fatto che tale documentazione è stata prodotta a seguito del consenso delle parti e nel rispetto del principio del contraddittorio, trattandosi di documenti sottostanti ad una allegazione e produzione pregressa mai contestata dalla convenuta.; per l'effetto disporre la riconvocazione del CTU e/o il supplemento di CTU affinché venga effettuato un conteggio, ai fini della risposta al quesito sub n.1, sulla base dell'allegato 7 alla citazione utilizzando anche le suddette polizze prodotte nel corso della
C.T.U.; se del caso, anche mediante rimessione della questione al Presidente di Codesta undicesima
Sezione, affinché voglia pronunciarsi sul punto;
b) nel merito: -accertare e dichiarare l'inadempimento della agli obblighi previsti nel CP_3 contratto di intermediazione assicurativa di natura agenziale stipulato il 01.07.2013 con , CP_5 omettendo il versamento alla propria mandante di premi assicurativi emessi ed incassati per un importo complessivo di €1.012.700,00 già computati al netto delle provvigioni di spettanza dell'agenzia convenuta, ovvero per il diverso importo maggiore o minore che risulterà dovuto all'esito del giudizio o che verrà ritenuto di giustizia, oltre interessi ed altri accessori;
-per l'effetto condannare la convenuta in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento degli importi suddetti, oltre interessi moratori ed accessori;
-accertare e dichiarare altresì la fondatezza e legittimità del recesso per giusta causa operato dalla con lettera del 13.7.2022; -accertare e dichiarare l'inadempimento della Pt_1 società convenuta all'obbligo di gestione dei sinistri per il periodo sopra indicato (4 mesi) così come stabilito al punto 12.1 del contratto di agenzia;
-per l'effetto condannare la in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante p.t. a corrispondere l'importo di €200.000,00, calcolato sulla base degli attuali parametri relativi alle spese di gestione sinistri nei rami danni i ovvero il diverso importo maggiore o minore che verrà ritenuto di giustizia, oltre interessi moratori ed altri accessori.
In ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande riconvenzionali e/o eccezioni avversarie, in particolare accertando che le uniche indennità che possano essere riconosciute a favore di sono quelle indicate nel contratto individuale di agenzia al punto 18.5, Parte_3 rigettando ogni e qualsiasi altra diversa istanza o richiesta.
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari ed accessori di legge per il presente giudizio.
pagina 2 di 9 Per il convenuto:
Piaccia al Tribunale adito, rigettare le domande formulate da
[...]
(d'ora innanzi in persona dei Controparte_6 Pt_1 suoi legali rappresentanti, in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso assolutamente non provate in ordine al quantum richiesto e per ciò che attiene la domanda relativa ai presunti oneri che avrebbe sopportato per la gestione dei sinistri, oneri (spese gestione sinistri) quantificati in euro Pt_1
200.000,00, rispetto a tale domanda vi è assoluta carenza di legittimazione attiva della IA, in quanto i sinistri, anche successivamente all'interruzione del rapporto con non sono CP_3 stati gestiti direttamente da ed in ogni caso la domanda è infondata in fatto ed in diritto e non Pt_1 provata anche per ciò che attiene il quantum che è indicato in maniera del tutto generica.
Nella denegata e non creduta ipotesi che le domande formulate da risultassero in tutto o in parte Pt_1 fondate e provate anche per ciò che attiene il quantum accertare e dichiarare, con riferimento agli importi che risulteranno in tale ipotesi eventualmente dovuti in favore di il diritto di Pt_1 di compensazione giudiziale, o il diritto di regolazione dei conti dare avere ex art.34 CP_3
ANA fino a concorrenza di quanto risulterà dovuto da ad a titolo di indennità Pt_1 CP_3
e/o risarcimento danni per i titoli di cui alle domande riconvenzionali qui di seguito riportate.
In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il rapporto di agenzia si è interrotto per giusta causa imputabile alla IA Wiener o, comunque, in estremo subordine per recesso che deve accertarsi da parte della IA Wiener ai sensi e per gli effetti dell'art.12 II comma n.1 ANA 2003 (recesso con indicazione dei motivi), peraltro infondati e quindi non per giusta causa imputabile ad e per l'effetto dichiarare dovute ad le indennità di fine rapporto sulla CP_3 CP_3 base dei parametri e voci previsti dall'ANA 2003 quale fonte regolatrice anche di carattere collettivo dei rapporti per l'importo complessivo di euro 1.562.985,06 (di cui euro 968.061,23 Parte_4 riferite alle indennità da 25 a 33 ANA e la restante parte indennità sostitutiva del preavviso e somma aggiuntiva), o il diverso importo che risulterà accertato in causa, con conseguente condanna di Pt_1 in persona dei suoi legali rappresentanti al pagamento dell'importo di euro 1.562.985,06 o il diverso importo che risulterà accertato in causa, oltre interessi moratori ai sensi dell'art.1284 c.c. quarto comma ex d.lgs. n.231/2002 dal 28.10.2022 in favore di o, in subordine, condannare in ogni CP_3 caso la al pagamento del minor importo pari ad euro 524.088,66 sempre a titolo di indennità Pt_1 per la voce di cui agli artt.27 e 33 ANA, in ogni caso dovuta in favore di oltre CP_3 interessi moratori ai sensi dell'art.1284 c.c. quarto comma ex d.lgs. n.231/2002 dal 28.10.2022 o il diverso importo che risulterà in causa, o in estremo subordine per l'importo di euro 127.826,51 importo pagina 3 di 9 che pur contestato è stato riconosciuto come dovuto da oltre interessi moratori ai sensi Pt_1 dell'art.1284 c.c. quarto comma ex d.lgs. n.231/2002 dal 28.10.2022.
Sempre in via riconvenzionale, previo accertamento e declaratoria di indebita interruzione dell'attività di intermediazione assicurativa nel periodo da Febbraio a Luglio 2022 da parte di condannare Pt_1 quest'ultima in persona dei suoi legali rappresentanti, al pagamento dell'importo che viene indicato in euro 1 milione o la diversa misura che risulterà accertata in causa, rispetto al quale anche in subordine si chiede la liquidazione in via equitativa, oltre interessi moratori ai sensi dell'art.1284 c.c. IV comma sulla base del d.lgs. n.231/2002 dal 13.07.2022 o, dalla presente domanda, a titolo di risarcimento danni subiti da CP_3
Con vittoria degli onorari professionali del presente giudizio.
In via subordinata ed istruttoria, pur ribadendo che la causa è di natura documentale, come peraltro già emerso nel corso dell'istruttoria in cui è stata ritenuta la non necessità di prove orali, si richiamano, comunque, le richieste istruttorie formulate nelle memorie ex art.183 n.2 e n.3 per quelle in prova contraria, nonché le deduzioni e le eccezioni svolte nella memoria ex art.183 n.3 in ordine alle richieste istruttorie di parte attrice.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 03.10.2022, l'attrice
[...]
-di seguito, - Controparte_6 Pt_1 ha convenuto avanti a questo Tribunale la , deducendo di essere primaria Controparte_3 compagnia assicuratrice europea con sede in Austria, e in Roma;
di Controparte_7 avere stipulato, in data 01.07.13, con controparte, contratto a tempo indeterminato di intermediazione assicurativa di natura agenziale, per la stipula di polizze a copertura dei rischi delle scuole ed in particolare dei rischi relativi alla responsabilità civile verso terzi degli Istituti scolastici (tra cui infortuni e responsabilità civile per il personale scolastico –alunni, bidelli ecc.); di avere autorizzato l'agente a trattenere le provvigioni maturate a suo favore (nella misura del 30% del premio netto), con obbligo di trasmettere ogni altro incasso alla direzione della , nei termini contrattualmente CP_5 stabiliti (ogni 15 giorni); di avere constatato, a far tempo dal mese di febbraio 2020, l'andamento negativo dell'indice di qualità tecnica della gestione danni (cd combined ratio) per le polizze denominate “Programma ambiente scuola -pacchetto assicurativo per scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado), prospettando a controparte un aumento del costo delle polizze in misura del 30% a far tempo dal 01.03.2021; di avere, tuttavia, pattuito, con l'agente -che lamentava ridotta competitività nel mercato delle polizze in parola, a seguito del prospettato aumento di costi -un più contenuto aumento, pagina 4 di 9 pari al 20%, con risoluzione consensuale del contratto d'agenzia a far tempo dal 01.08.2022; di avere, peraltro, constatato una notevole differenza tra quanto rimessogli da per incassi CP_3 provenienti dagli assicurati e le somme effettivamente introitate dall'agente, riferibile in parte all'anno
2020 e maggiormente all'anno 2021; di avere chiesto rendiconto all'agente, senza, tuttavia, ottenere il pieno pagamento del dovuto, per oltre un milione di euro.
Risolto il contratto, agisce, perciò, qui, il preponente per la condanna dell'agente al pagamento di quanto incassato per polizze e non riversato, e, altresì, per il danno causato dalla mancata gestione dei sinistri per un periodo di quattro mesi, dal 13.07.2022 al 13.01.2023, come da accordo risolutorio.
Costituitasi, la convenuta ha replicato negando le mancate rimesse lamentate ex CP_3 adverso ed evidenziando, per contro, di avere inviato missiva di recesso immediato per giusta causa, sul rilievo per cui la preponente le ha impedito di operare tra l'aprile ed il luglio 2022, omettendo di conferirle la necessaria procura, a seguito del cambio del legale rappresentante dell'agente.
Agisce, perciò, l'agente, in via riconvenzionale, per la condanna di controparte al pagamento dell'indennità di fine rapporto ed al ristoro del danno da “indebita interruzione dell'attività di intermediazione assicurativa per il periodo tra febbraio e luglio 2022”, causato dal preponente.
Espletata CTU contabile -relazione depositata in data 10.02.2025 -la causa è senz'altro passata in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza cd cartolare del 16.07.2025, decorsi i termini assegnati ex art.190 cpc per conclusionali e repliche.
Per inquadrare correttamente la vicenda per cui è lite, occorre muovere dalla risoluzione consensuale del contratto d'agenzia de quo, stipulata dalle parti qui in lite con scrittura privata 30.09.2021 (doc.3 attore), con cui le medesime hanno risolto consensualmente il contratto con effetto dal 01.08.2022, sul presupposto, descritto nella premessa del documento negoziale di risoluzione, che la preponente, ritenendo di non poter offrire le previgenti tariffe, valide per il triennio 2019/2022, per “andamento negativo della combined ratio”, ha deciso di procedere ad un aumento del minimo tariffario in misura pari al 30% a far tempo dal 01.03.2021, e l'agente ha evidenziato a controparte l'impossibilità di
“promuovere, nella logica delle gare, la conclusione di nuove polizze con la clientela finale”, chiedendo al preponente una riduzione dell'aumento al 20% -ciò che quest'ultima ha accettato, preferendo, tuttavia, risolvere comunque il contratto alla data del 31.07.22.
La risoluzione consensuale, pattuita al punto n.2 dell'accordo, comporta che l'agente si è obbligato
(art.3) “a non svolgere più alcun tipo di attività di promozione e vendita dei prodotti della IA a far data dallo 01.08.2022” e, altresì, che, nel periodo tra il 30.09.2021 ed il 31.07.2022, “non sarà più
pagina 5 di 9 possibile concludere contratti pluriennali e pertanto l'Agente si impegna a rinnovare o concludere nuovi contratti assicurativi per una durata massima di un anno”, a far tempo dal settembre 2021.
Ciò significa che la legittimità del recesso esercitato dall'agente con PEC del 13.07.2022, ore 08.48
(doc.14 convenuto), dev'essere valutata in relazione a detta clausola, pattuita sub n.3, e può ritenersi fondata, anzitutto, se l'agente dimostri di avere avuto, nell'arco annuale tra settembre 2021 e luglio
2022, la concreta possibilità di procurare a controparte contratti di durata annuale, con scadenza all'agosto 2022, e di non aver potuto svolgere il proprio incarico soltanto per avere la preponente
“impedito di partecipare a gare per l'aggiudicazione delle polizze” (stesso doc.14, con riferimento al doc.7, dell'aprile 2022); ma di ciò l'agente non ha dato prova idonea, non avendo adeguatamente dimostrato di avere procurato a controparte, nel periodo anzidetto, contratti con scadenza all'agosto
2022 e neppure che la preponente abbia posto in essere, nel periodo in parola, quelli che indica -nella propria missiva del 1°.04.2022 (doc.7 citato) -come “atteggiamenti volti CP_3 ad ostacolare la ripresa dell'attività” dell'agente, cioè il rifiuto di conferire procura al nuovo legale rappresentante dell'agente, per la prosecuzione dell'attività agenziale.
Perciò, il recesso unilaterale in tronco dell'agente, intimato al preponente con la missiva 13.07.2022, ore 08.48, “con effetto immediato” (così, testualmente, nell'ultimo capoverso di pag.1), ha l'effetto di estinguere, immediatamente ed automaticamente, il rapporto agenziale, privando di efficacia il successivo recesso del preponente, inviato all'agente con missiva PEC dello stesso giorno 13.07.2022, ma ad ore 10.51 (doc.15 attore). Né rileva, quanto risulta scritto nel primo capoverso di pag.2 della missiva dell'agente 13.07.2022, ore 08.48, circa la disponibilità di “a proseguire CP_3
l'attività per un periodo di 60 giorni al fine di consentire in particolar modo la restituzione dell'attività sinistri nel suo complesso”, essendo la stessa subordinata alla disponibilità del preponente affinché ciò avvenga “con oneri a vostro pieno carico e con completo effetto liberatorio e manleva nei confronti della nostra società”; disponibilità che il preponente non risulta avere prestato.
Il recesso dell'agente, tuttavia, risulta privo di giusta causa, e priva, perciò, il medesimo del diritto di percepire l'indennità di fine rapporto, ex art.1751, secondo comma, secondo alinea, cc.
Parimenti dev'essere respinta la domanda di risarcimento del danno svolta in via riconvenzionale dal convenuto agente, essendo la stessa risultata priva di adeguato supporto probatorio (relazione di CTU, par. IV, punto 5, pag.52).
Neppure il recesso del preponente -intimato con PEC dl 13.07.2022, ore 10.51 -è, tuttavia, legittimo, poiché fondato su una circostanza di fatto, cioè il non avere l'agente trasmesso premi assicurativi incassati, per oltre due milioni di euro, che non risulta dimostrata in causa. pagina 6 di 9 Il CTU, incaricato di verificare il residuo debito dell'agente nei confronti del preponente a detto titolo, ha concluso di non potervi dare risposta, “per l'assenza in atti della documentazione (le polizze assicurative) sottostanti alla medesima” (ivi, par. IV, pag.50, sub n.1).
In proposito, l'attore, ancora in sede di precisazione delle conclusioni definitive -con note depositate in data 14.07.2025 -insiste per “riconvocazione del C.T.U. e/o supplemento di C.T.U., affinché venga effettuato un conteggio sulla base dell'allegato 7 alla citazione per rispondere al quesito sub n.1, utilizzando a tal fine anche le polizze prodotte nel corso della C.T.U costituenti il mero sottostante di un documento già prodotto dall'attrice” (ivi, pag.1), richiamando, a correlativo sostegno, la nota pronuncia della Suprema Corte, n.3086/2022, a sezioni unite, laddove è statuito che, “in materia di esame contabile ai sensi dell'art.198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni” (par.41, pagg.50,51).
Reputa, tuttavia, questo giudice che la lettura proposta dall'attore con riguardo al disposto del primo inciso del secondo comma dell'art.198 cpc travalichi i limiti posti dalla Cassazione col citato arresto, laddove, al precedente par.32, laddove si legge che “la specialità dell'art.198 cod. proc. civ. sta dunque nel consentire espressamente al consulente contabile l'esame di documenti non prodotti in giudizio, anche se questi riguardino fatti principali ordinariamente soggetti ad essere provati per iniziativa delle parti”, purché la materia su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi sia connotata da elevata difficoltà tecnica, correlata “segnatamente alla necessità di scrutinare sovente un'ingente mole di documenti che adottano un linguaggio specialistico e non si prestano ad un'interpretazione di senso comune”, e che riverbera i suoi effetti, non solo “nel determinare la specialità delle indagini che hanno luogo nell'esame contabile e che ne giustificano l'autonomia concettuale, prima che normativa, rispetto ad una comune consulenza disposta in via ordinaria”, ma “anche con riferimento all'attività di allegazione delle parti, posto che le difficoltà di sondare compiutamente tutti gli aspetti di quanto è oggetto di lite, potrebbero risolversi nell'impedire alle parti, anche quando siano assistite dal consiglio di un esperto, una corretta valorizzazione dei temi decisionali ed, insieme, dei temi probatori postulati dal giudizio”.
Conclude la Suprema Corte, con l'arresto in parola, che “nel ragionare, perciò, sull'onere di allegazione che compete alle parti nelle controversie aventi ad oggetto siffatte materie non si può non tenere conto di ciò e non si può perciò non assecondare, con riferimento ai profili istruttori della lite, l'idea di una sua attenuazione a misura della complessità tecnica di questa, così da permettere al consulente pagina 7 di 9 contabile anche l'esame di quei documenti che, ancorché afferenti alla prova di fatti principali, le parti non siano state in grado di individuare e di indicare tempestivamente” (ivi, par.32, pagg.38,39).
Ma, nel caso concreto, non si dà alcuna complessità tecnica, dato che il doc.7 di parte attrice è un riepilogo dei premi non incassati, in relazione ad un elenco di polizze, che l'attore avrebbe ben potuto produrre fin dalla costituzione in giudizio, o, al più tardi, a fronte delle contestazioni di controparte, in allegato alla seconda memoria ex art.183 sesto comma cpc, essendo logicamente prevedibile che il
CTU, per redigere la propria verifica contabile d'ufficio, avrebbe avuto necessità di consultare le stesse polizze sulle quali l'attore aveva effettuato la verifica contabile di parte.
Si tratta, qui, semplicemente, di un'omessa produzione di una prova documentale rilevante, a sostegno del fatto principale allegato dall'attore, sicché vale la regola generale in tema di CTU, per cui il consulente tecnico nominato d'ufficio non può acquisire documenti diretti a provare fatti principali dedotti a fondamento della domanda, che è onere della parte provare, non trattandosi, qui, di fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass.n.3086/'22 citata, par.41, pag.50, primo capoverso), né di documenti occorrenti al CTU per rispondere al quesito peritale così come formulato, e non risultando il consenso all'acquisizione della parte qui convenuta (nota del CTU, del 10.11.2024).
Neppure è, altresì, possibile determinare l'ammontare dei costi sostenuti dal preponente per la gestione dei sinistri relativi alle polizze concluse nell'ambito del rapporto agenziale per il periodo dal 13/9/2022 sino al 13/1/2023, e che siano dovuti dal convenuto, non essendovi in atti dettaglio, accompagnato dalla documentazione sottostante, né dei sinistri gestiti/liquidati nel periodo 13/9/2022–13/1/2023 in oggetto, né dei relativi costi sostenuti dalla stessa (così in relazione di CTU, par. IV, n.2, pagg.50,51). Pt_1
Dunque, a norma dell'art.18.5 del contratto d'agenzia de quo, è dovuta all'agente soltanto l'indennità di risoluzione ex art.27 ANA, pari ad euro 127.826,50 (relazione di CTU citata, par. IV, n.3, pag.51) -che l'attore riconosce come dovuta (in prima memoria ex art.183, sesto comma cpc, pag.3).
La sostanziale reciproca soccombenza, avuto riguardo all'ammontare delle pretese azionate in giudizio, rispetto al cd decisum, porta ad applicare il disposto dell'art.92 secondo comma cpc, con conseguente totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Il compenso liquidato al CTU resta in via definitiva a carico di ambo le parti, per metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 9 1) respinge tutte le domande svolte dall'attore
[...]
; Controparte_6
2) in parziale accoglimento della riconvenzionale della convenuta condanna Controparte_3
l'attore al pagamento dell'importo di euro 127.826,50, oltre interessi moratori secondo Decreto legislativo n.231/2002, dal 13.07.2022 al saldo;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
4) pone in via definitiva il compenso liquidato al CTU col decreto del 26.02.2025 -euro 9.000,00 oltre accessori di legge -a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà.
Milano, 06 novembre 2025
Il Giudice
ZO BA
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