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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/12/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio d'appello iscritto al R.G.NR. 2771/2023 avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza di applicazione di sanzioni amministrative
TRA
, in persona del Prefetto p.t. (Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato – Napoli) parte appellante
E
(contumace in appello – in primo grado rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Controparte_1
Matera) parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 23/12/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo x artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “la mancata previsione di un termine perentorio, la cui inosservanza sia sanzionata a pena di nullità, per la notifica del provvedimento di
sospensione (ndr. “della patente”) non si pone in contrasto né con l'art. 24 Cost., in quanto l'interessato può immediatamente proporre opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione e di ritiro della patente […] né con l'art. 3 Cost., in quanto deve ritenersi non irragionevole la scelta del legislatore di stabilire un termine perentorio entro cui deve essere emesso il provvedimento prefettizio di sospensione della
patente di guida, e non anche un termine di notifica di tale provvedimento” (Cassazione, sez. I, sent. nr.
10666/2006). La pronuncia della Cassazione, per quanto di interesse in questa sede, si riferisce
p. 1/3 all'ipotesi della sospensione della patente di guida a norma dell'art. 218, co. 2, ma i principi in essa contenuti sono sovrapponibili alla fattispecie in esame. Infatti, va tenuto conto del fatto che nel procedimento amministrativo l'individuazione del termine come perentorio è basata sulla ratio dello stesso in rapporto alla fase del procedimento in cui si colloca l'adempimento.
Pertanto, l'art. 152 c.p.c., che definisce i termini processuali come ordinatori salvo quelli espressamente qualificati come perentori, vale esclusivamente per i termini processuali, mentre con riguardo ai termini esistenti all'interno del procedimento amministrativo il carattere perentorio o meno va ricavato dalla loro ratio; ove manchi un'espressa indicazione circa la natura del termine o gli specifici effetti dell'inerzia, deve aversi riguardo alla funzione che lo stesso in concreto assolve nel procedimento, nonché alla peculiarità dell'interesse pubblico coinvolto, con la conseguenza che, in mancanza di elementi certi per qualificare un termine come perentorio, per evidenti ragioni di favor, esso deve ritenersi ordinatorio (TAR Pescara, sez. I, sent. nr. 24/2025).
2. Se così è, ritiene il giudicante che la ratio della fissazione di un termine di per sé già ampio per l'adozione del provvedimento di sospensione della patente di guida ex art. 75, co. 4 DPR
309/1990, è quella di consentire all'interessato di avere certezza dei tempi massimi entro cui potrà essere destinatario delle sanzioni accessorie di cui all'art. 75, co. 1 DPR 309/1990 (tra cui quella della sospensione della patente di guida), in modo tale da poter organizzare, in funzione di esso, le proprie esigenze di vita (familiari, di svago e lavorative) nel rispetto dell'art. 3 Cost. Opinare
diversamente significherebbe, da un lato la totale inutilità della previsione di un termine per l'adozione dell'ordinanza prefettizia di applicazione delle sanzioni accessorie ex art. 75 co. 1 DPR
309/1990, dall'altro lato lasciare l'interessato in una situazione di incertezza destinata a protrarsi sine die. D'altronde, la previsione del suindicato termine assolve anche alla funzione di far sì che la risposta dell'ordinamento sia immediata rispetto alla commissione del fatto per finalità repressiva e di prevenzione generale/speciale, finalità che verrebbero disattese ove il suindicato provvedimento intervenisse a distanza di anni.
3. In definitiva, non è condivisibile l'opzione interpretativa che esclude la natura perentoria del termine ex art. 75, co. 4 DPR 309/1990 per l'adozione del provvedimento prefettizio di applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 75 co. 1 del medesimo testo normativo, di modo che ne deve essere affermata la natura perentoria. Pertanto, tenuto conto che l'informativa è stata trasmessa dalle forze dell'ordine al Prefetto in data 9/3/2020 e che l'ordinanza nr. 92876 di sospensione della patente di guida è stata adottata in data 8/11/2022, ben oltre il termine di cui all'art. 75, co. 4 DPR
309/1990, correttamente il giudice di prime cure ha annullato tale provvedimento.
p. 2/3
4. L'appello, per quanto innanzi, è infondato ed è rigettato ed è confermata l'impugnata sentenza.
5. Nulla sulle spese di lite, attesa la mancata costituzione in giudizio della parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- nulla sulle spese di lite.
Benevento, 23 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio d'appello iscritto al R.G.NR. 2771/2023 avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza di applicazione di sanzioni amministrative
TRA
, in persona del Prefetto p.t. (Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato – Napoli) parte appellante
E
(contumace in appello – in primo grado rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Controparte_1
Matera) parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 23/12/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo x artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “la mancata previsione di un termine perentorio, la cui inosservanza sia sanzionata a pena di nullità, per la notifica del provvedimento di
sospensione (ndr. “della patente”) non si pone in contrasto né con l'art. 24 Cost., in quanto l'interessato può immediatamente proporre opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione e di ritiro della patente […] né con l'art. 3 Cost., in quanto deve ritenersi non irragionevole la scelta del legislatore di stabilire un termine perentorio entro cui deve essere emesso il provvedimento prefettizio di sospensione della
patente di guida, e non anche un termine di notifica di tale provvedimento” (Cassazione, sez. I, sent. nr.
10666/2006). La pronuncia della Cassazione, per quanto di interesse in questa sede, si riferisce
p. 1/3 all'ipotesi della sospensione della patente di guida a norma dell'art. 218, co. 2, ma i principi in essa contenuti sono sovrapponibili alla fattispecie in esame. Infatti, va tenuto conto del fatto che nel procedimento amministrativo l'individuazione del termine come perentorio è basata sulla ratio dello stesso in rapporto alla fase del procedimento in cui si colloca l'adempimento.
Pertanto, l'art. 152 c.p.c., che definisce i termini processuali come ordinatori salvo quelli espressamente qualificati come perentori, vale esclusivamente per i termini processuali, mentre con riguardo ai termini esistenti all'interno del procedimento amministrativo il carattere perentorio o meno va ricavato dalla loro ratio; ove manchi un'espressa indicazione circa la natura del termine o gli specifici effetti dell'inerzia, deve aversi riguardo alla funzione che lo stesso in concreto assolve nel procedimento, nonché alla peculiarità dell'interesse pubblico coinvolto, con la conseguenza che, in mancanza di elementi certi per qualificare un termine come perentorio, per evidenti ragioni di favor, esso deve ritenersi ordinatorio (TAR Pescara, sez. I, sent. nr. 24/2025).
2. Se così è, ritiene il giudicante che la ratio della fissazione di un termine di per sé già ampio per l'adozione del provvedimento di sospensione della patente di guida ex art. 75, co. 4 DPR
309/1990, è quella di consentire all'interessato di avere certezza dei tempi massimi entro cui potrà essere destinatario delle sanzioni accessorie di cui all'art. 75, co. 1 DPR 309/1990 (tra cui quella della sospensione della patente di guida), in modo tale da poter organizzare, in funzione di esso, le proprie esigenze di vita (familiari, di svago e lavorative) nel rispetto dell'art. 3 Cost. Opinare
diversamente significherebbe, da un lato la totale inutilità della previsione di un termine per l'adozione dell'ordinanza prefettizia di applicazione delle sanzioni accessorie ex art. 75 co. 1 DPR
309/1990, dall'altro lato lasciare l'interessato in una situazione di incertezza destinata a protrarsi sine die. D'altronde, la previsione del suindicato termine assolve anche alla funzione di far sì che la risposta dell'ordinamento sia immediata rispetto alla commissione del fatto per finalità repressiva e di prevenzione generale/speciale, finalità che verrebbero disattese ove il suindicato provvedimento intervenisse a distanza di anni.
3. In definitiva, non è condivisibile l'opzione interpretativa che esclude la natura perentoria del termine ex art. 75, co. 4 DPR 309/1990 per l'adozione del provvedimento prefettizio di applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 75 co. 1 del medesimo testo normativo, di modo che ne deve essere affermata la natura perentoria. Pertanto, tenuto conto che l'informativa è stata trasmessa dalle forze dell'ordine al Prefetto in data 9/3/2020 e che l'ordinanza nr. 92876 di sospensione della patente di guida è stata adottata in data 8/11/2022, ben oltre il termine di cui all'art. 75, co. 4 DPR
309/1990, correttamente il giudice di prime cure ha annullato tale provvedimento.
p. 2/3
4. L'appello, per quanto innanzi, è infondato ed è rigettato ed è confermata l'impugnata sentenza.
5. Nulla sulle spese di lite, attesa la mancata costituzione in giudizio della parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- nulla sulle spese di lite.
Benevento, 23 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 3/3