Versione
18 dicembre 1970
18 dicembre 1970
Art. 2.
Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non puo' essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.
Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non puo' essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.
Commentari • 23
- 1. terminihttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 12.38921
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi Decorso il termine di legge ex art. 3, n. 2 lett b) Legge n. 898/1970, emergendo dalle difese delle parti che la separazione si è protratta senza interruzioni per il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni concordate in sede di separazione, quantunque il convenuto, pur invitato, non abbia comunicato la volontà di non comparire o diverse volontà rispetto a quelle già rassegnate in sede di separazione Rif. […]
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