Ordinanza cautelare 16 gennaio 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00950/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02193/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2193 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessia Arcidiacono e Salvatore Vittorio, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’interno – Ufficio territoriale del governo di Siracusa – Questura di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento della Prefettura di Siracusa - prot. uscita n. -OMISSIS- dell’11 ottobre 2024, notificato a mani all’’odierno ricorrente dalla Questura di Catania in data 15 ottobre 2024, con il quale è stato comunicato il diniego al “titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività di pirotecnico, deposito e vendita ai sensi degli artt. 101 r.d. 635/1940 e 11 e 52 r.d. 18 giugno 1931, n. 773”;
- nei limiti dell’interesse del ricorrente della nota n. -OMISSIS-, citata nel precedente provvedimento amministrativo, con cui la Questura di Catania “ha confermato il parere sfavorevole precedentemente espresso”;
- della nota di preavviso comunicazione ex art. 10- bis della l. n. 241/90 (Prot. n. -OMISSIS-), notificata in data 10 giugno 2024, e di ogni altro atto precedente, coevo o consequenziale, coevo e/o successivo comunque collegato e/o connesso con gli impugnati provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso notificato il 2 dicembre 2024 e depositato il successivo 3 dicembre 2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto con cui la Prefettura di Siracusa gli ha negato il titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività di pirotecnico, deposito e vendita ai sensi degli artt. 101 r.d. 635/1940 e 11 e 52 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 all’esito di un procedimento instaurato dal predetto volto ad ottenere l’accertamento – mediante esami – della sua capacità tecnica a svolgere l’attività di “pirotecnico” ex art. 101 r.d. n. 635/1940.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 del r.d. n. 635 del 1940. Errore in iudicando nella applicazione delle norme che regolano il rapporto giuridico dedotto in giudizio. Violazione dell’art. 12 delle preleggi.
Con tale motivo, parte ricorrente chiarisce di avere richiesto la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività pirotecniche e non già il titolo abilitativo per fabbricare o accendere fuochi d’artificio, sicché le valutazioni espresse dall’amministrazione resistente in ordine all’affidabilità dell’istante non sono pertinenti rispetto al titolo richiesto.
2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27 e 97 cost., degli artt. 3, 7 e 24 della l. 7 agosto 1990 n. 241, degli artt. 11, 43, 47, 48 e 52 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773, e del giusto procedimento amministrativo. Eccesso di potere per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, carenza motivazionale, motivazione erronea e contraddittoria, travisamento. Manifesta irragionevolezza. In via gradata rispetto al primo motivo, parte ricorrente sottolinea, in ogni caso, la carenza d’istruttoria e il difetto di motivazione del provvedimento impugnato anche con riferimento alla prospettata sua inaffidabilità.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato che ha depositato documenti e una memoria.
Con ordinanza n. 153/2025 del 26 maggio 2025, il C.G.A.R.S. – in riforma dell’ordinanza di questo T.a.r. n. 14/2025 del 15 gennaio 2025 – ha accolto l’istanza cautelare del ricorrente, compensando le spese di fase, con la seguente motivazione quanto al fumus: “ che l’orientamento – seguito dalla gravata ordinanza e, per vero, anche da questo Consiglio, ancorché solo in sede cautelare (ord. 90/2021) – secondo cui la lettura costituzionalmente orientata dell’art.101, comma 1, r.d. 6 maggio 1940, n. 635, porti a ritenere che anche il rilascio del certificato di idoneità rilasciato dal prefetto su conforme parere della competente commissione tecnica, fondato sull’accertamento della conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali e della tecnica della fabbricazione e dell’accensione dei fuochi, e propedeutico all’ottenimento dell’autorizzazione (di polizia) per fabbricare o accendere fuochi d’artificio, richieda, all’identico modo di quest’ultima, la verifica del possesso in capo all’aspirante del requisito dell’affidabilità, si ponga in contrasto con la lettera dello stesso art. 101, comma 3, il quale prevede che la certificazione tecnica in parola possa essere sostituita da un “certificato di idoneità rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi di artificieri ”.
All’udienza pubblica indicata in epigrafe – in vista della quale le parti hanno depositato memorie – la causa è stata posta in decisione.
Il Collegio – melius re perpensa rispetto alla sommaria delibazione resa nella fase cautelare e rispetto ai precedenti di questo T.a.r. (T.a.r. Sicilia, Catania, sez. I, 6 marzo 2024, n. 899, 29 dicembre 2023, n. 4045 – ritiene di dovere aderire all’interpretazione adottata nell’ordinanza del CGARS stante la differenza ricavabile nell’ambito dell’art. 101 del citato r.d. n. 635/1940 tra
i) la licenza (prevista dal comma 1) per fabbricare o accendere fuochi d’artificio – per cui sono necessari i requisiti di affidabilità di cui all’art. 11 e 43 TULPS – e ii ) il propedeutico, ma autonomo certificato di idoneità richiamato dal medesimo comma 1 e il cui equipollente è previsto dal successivo comma 3 (cfr. T.a.r. FVG, sez. I, 30 ottobre 2023, n. 339).
Tale distinzione tra il titolo abilitativo per fabbricare o accendere fuochi d’artificio e la certificazione di idoneità di cui al già citato art. 101 è chiarita dalla giurisprudenza più attenta che sottolinea come la certificazione sia necessaria sia per il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli pirotecnici, sia per lavorare come operaio in una fabbrica di fuochi pirotecnici (Cons. Stato, sez. III, 11 aprile 2022, n. 2714).
Tale ricostruzione è confortata anche dall’omologo regime autorizzatorio di cui all’art. 8 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144 (recante , rubricato “ Integrazione della disciplina amministrativa e delle attività concernenti l’uso di esplosivi ”, che, nell’innovare l’art. 163 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, rubricato “ trasferimenti agli enti locali ”, al comma 2 prevede che “ Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi ” […] e) il rilascio della licenza per l’esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell’interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 e previo nulla osta del questore della provincia in cui l’interessato risiede, che può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi .”
Il disposto normativo contribuisce a chiarire – tramite la ripetizione dell’aggettivo “previo” – la necessaria concorrenza per il rilascio della licenza per l’esercizio del mestiere di fochino del certificato di idoneità tecnica rilasciato da una pubblica autorità (la Prefettura o le altre autorità pubbliche di cui all’art. 101, comma 3, r.d.), da un lato, e del nulla-osta questorile (implicante le valutazioni di cui agli artt. 11 e 43 TULPS), dall’altro, evitando così sovrapposizioni tra le valutazioni di idoneità tecnica e quelle sull’affidabilità dell’istante.
Non a caso il comma 4 del citato art. 8 del d.l. n. 144/2005 prevede che “ La revoca del nulla osta disposta ai sensi dell’articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 112 del 1998, come modificato dal comma 3 del presente articolo, è comunicata al comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro”, influendo pertanto solo sulla licenza e non già sulla certificazione di idoneità che non è incisa dalla revoca del nulla osta questorile.
In conclusione, il provvedimento prefettizio impugnato è illegittimo giacché: i) non si è limitato ad accertare i presupposti di idoneità tecnica necessari al rilascio della certificazione, unico titolo richiesto dal ricorrente, ma ha rigettato l’istanza sulla base di valutazioni che si sarebbero dovute formulare in sede di rilascio della licenza ex art. 101 r.d. n. 635/1940; ii ) è stato adottato ultra petita in quanto ha rigetto la licenza ex art. 101 r.d. n. 635/1940, a fronte di una richiesta volta ad ottenere solo la prodromica certificazione di idoneità tecnica.
Alla luce di tali considerazioni, ritenuta la fondatezza del primo motivo e assorbito il secondo motivo articolato in via subordinata, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato va annullato.
L’esito del giudizio cautelare e le difficoltà interpretative legittimano la compensazione delle spese di lite, fatto salvo il contributo unificato, ove versato, da porre a carico dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, fatta salva la refusione al ricorrente, da parte dell’amministrazione resistente, del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN RI AS, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | AN RI AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.