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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 25/11/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3261 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14/08/2025 da: 1) , nato a [...] il [...] - Cod. Parte_1
Fisc. , residente in San Michele al Tagliamento (VE), via Aulo Gellio Cassi. C.F._1
14/7 2) , nata in [...] il [...] - Cod. Fisc. , Parte_2 C.F._2 residente in [...]7 entrambi con l'Avv. LENA SARA, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Portogruaro (VE) il 3/9/2016 (registri atti di matrimonio, anno 2016, atto n. 31 reg. 2 parte 2 serie A), in regime di comunione dei beni.
con i seguenti figli: a Portogruaro (VE) il 15.7.2018 Persona_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/08/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Portogruaro (VE) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) I sig. e vivranno separati di tetto e di mensa;
Pt_1 Pt_2
2) Disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente e Persona_1 residenza presso la madre;
3) La casa familiare sita a San Michele al Tagliamento di proprietà esclusiva del sig. , Pt_1 compresi gli arredi (salvo quanto la sig.ra ha acquistato personalmente: la cameretta di Pt_2
l'asciugatrice e la lavastoviglie, le attrezzature della cucina, oltre gli effetti personali), Per_2 rimane nell'esclusiva disponibilità del medesimo, nulla avendo a pretendere la sig.ra in Pt_2 merito;
4) Il sig. verserà -in modo tracciabile- alla sig. ra a titolo di Parte_1 Parte_2 Per_ contributo al mantenimento della figlia la somma di € 250,00 mensili, che verserà anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2025 e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo della vita, a partire dal 1 settembre 2026;
5) I genitori sosterranno nella misura del 50% le spese straordinarie della figlia minore: 1) Spese mediche, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche, oculistiche e protesi e comunque relative alla salute, compresi “i tickets". 2) Spese scolastiche, ossia rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico ed integrazioni annuali, scuolabus o altro mezzo di trasporto, viaggi di studio ed istruzione, ripetizioni se concordate. 3) Spese per attività sportive, artistiche (es. musica), ricreative e di svago (es. scoutismo, punti verdi,centri estivi, ecc.): spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzature necessarie. 4) Spese di custodia dei minori (baby sitter), se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di altemative gratuite (es. strutture pubbliche / scolastiche, genitore non collocatario, parenti disponibili). In ogni caso le spese straordinarie superiori ad € 200,00 per ciascuna voce di spesa annuale ed in ogni caso quelle relative ad eventuali cure di "medicina non convenzionale", devono essere concordate fra i coniugi, fatta eccezione per: -spese mediche urgenti e non programmabili;
-visite specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche/ortodontiche presso strutture pubbliche;
- ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese per medicinali prescritti dal medico curante;
- tasse scolastiche richieste da istituti pubblici sino alle scuole di secondo grado;
- libri scolastici e materiale di corredo scolastico di inizio anno ed infrannale;
- gite scolastiche senza pemottamento;
- spese per trasporto pubblico per la scuola;
- assicurazione scolastica obbligatoria. Le spese da concordare dovranno essere richieste per iscritto all'altro genitore, che dovrà manifestare il proprio eventuale e motivato dissenso per iscritto entro i dieci giomi dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà valutato dal giudice anche ai fini della sussistenza di una ipotesi di consenso tacito. La quota parte delle spese sostenute o da sostenere, idoneamente documentate da fattura o preventivo, dovrà essere versata al genitore che le anticipa entro quindici giomi dalla richiesta corredata dalla documentazione. Ogni altra spesa connessa alla esigenza ordinaria della figlia (esemplificativamente, vitto e mensa scolastica, alloggio, utenze telefoniche, abbigliamento, medicinali da banco, ecc.) deve ritenersi ricompresa nell'assegno di mantenimento. 6) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia: in linea di massima un fine settimana al mese, previo accordo con la madre, tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e scolastici della minore;
metà delle festività natalizie, alternando con la madre di anno anno, il giorno di natale;
le altre festività scolastiche in alternanza di anno in anno con la madre e se superiori alla settimana, da dividersi a metà tra i genitori;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive che il padre comunicherà alla madre, in linea di massima, entro il 30 giugno di ogni anno;
la madre, nello spirito di collaborazione che anima entrambi i genitori, si impegna a portare e riprendere la figlia dal padre, facendosi carico di metà del viaggio di trasferimento, ovvero dell'andata o del ritorno per l'intero;
7) il padre rinuncia all'Assegno Unico che percepisce attualmente a favore della madre, libera di inoltrare separata e autonoma richiesta, con la collaborazione, se necessaria, del padre;
8) i genitori acconsentono al rilascio di documenti per la figlia minore validi per l'espatrio;
9) l'auto FIAT Tipo tg. GJ481GY rimane di proprietà esclusiva della sig.ra dichiarando il Pt_2 sig. di non avere nulla da pretendere;
Pt_1
10) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che con le pattuizioni di cui sopra di aver definito ogni loro rapporto e pendenza, anche patrimoniale, dichiarando di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro alla data di sottoscrizione del ricorso, anche in conseguenza dello scioglimento della comunione legale
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 comma 3 c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della figlia minorenne deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età e dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
I ricorrenti hanno anche richiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla scadenza del termine previsto dall'art. 3 legge n.898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, per cui la causa va rimessa in istruttoria, per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in Portogruaro (VE) in data 3/9/2016.
[...] 1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Nulla sulle spese.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portogruaro (VE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registri atti di matrimonio, anno 2016, atto n. 31 reg. 2 parte 2 serie A), anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
5) Rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Così deciso in Pordenone, il 21/11/2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14/08/2025 da: 1) , nato a [...] il [...] - Cod. Parte_1
Fisc. , residente in San Michele al Tagliamento (VE), via Aulo Gellio Cassi. C.F._1
14/7 2) , nata in [...] il [...] - Cod. Fisc. , Parte_2 C.F._2 residente in [...]7 entrambi con l'Avv. LENA SARA, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Portogruaro (VE) il 3/9/2016 (registri atti di matrimonio, anno 2016, atto n. 31 reg. 2 parte 2 serie A), in regime di comunione dei beni.
con i seguenti figli: a Portogruaro (VE) il 15.7.2018 Persona_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/08/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Portogruaro (VE) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) I sig. e vivranno separati di tetto e di mensa;
Pt_1 Pt_2
2) Disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente e Persona_1 residenza presso la madre;
3) La casa familiare sita a San Michele al Tagliamento di proprietà esclusiva del sig. , Pt_1 compresi gli arredi (salvo quanto la sig.ra ha acquistato personalmente: la cameretta di Pt_2
l'asciugatrice e la lavastoviglie, le attrezzature della cucina, oltre gli effetti personali), Per_2 rimane nell'esclusiva disponibilità del medesimo, nulla avendo a pretendere la sig.ra in Pt_2 merito;
4) Il sig. verserà -in modo tracciabile- alla sig. ra a titolo di Parte_1 Parte_2 Per_ contributo al mantenimento della figlia la somma di € 250,00 mensili, che verserà anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2025 e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo della vita, a partire dal 1 settembre 2026;
5) I genitori sosterranno nella misura del 50% le spese straordinarie della figlia minore: 1) Spese mediche, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche, oculistiche e protesi e comunque relative alla salute, compresi “i tickets". 2) Spese scolastiche, ossia rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico ed integrazioni annuali, scuolabus o altro mezzo di trasporto, viaggi di studio ed istruzione, ripetizioni se concordate. 3) Spese per attività sportive, artistiche (es. musica), ricreative e di svago (es. scoutismo, punti verdi,centri estivi, ecc.): spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzature necessarie. 4) Spese di custodia dei minori (baby sitter), se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di altemative gratuite (es. strutture pubbliche / scolastiche, genitore non collocatario, parenti disponibili). In ogni caso le spese straordinarie superiori ad € 200,00 per ciascuna voce di spesa annuale ed in ogni caso quelle relative ad eventuali cure di "medicina non convenzionale", devono essere concordate fra i coniugi, fatta eccezione per: -spese mediche urgenti e non programmabili;
-visite specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche/ortodontiche presso strutture pubbliche;
- ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese per medicinali prescritti dal medico curante;
- tasse scolastiche richieste da istituti pubblici sino alle scuole di secondo grado;
- libri scolastici e materiale di corredo scolastico di inizio anno ed infrannale;
- gite scolastiche senza pemottamento;
- spese per trasporto pubblico per la scuola;
- assicurazione scolastica obbligatoria. Le spese da concordare dovranno essere richieste per iscritto all'altro genitore, che dovrà manifestare il proprio eventuale e motivato dissenso per iscritto entro i dieci giomi dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà valutato dal giudice anche ai fini della sussistenza di una ipotesi di consenso tacito. La quota parte delle spese sostenute o da sostenere, idoneamente documentate da fattura o preventivo, dovrà essere versata al genitore che le anticipa entro quindici giomi dalla richiesta corredata dalla documentazione. Ogni altra spesa connessa alla esigenza ordinaria della figlia (esemplificativamente, vitto e mensa scolastica, alloggio, utenze telefoniche, abbigliamento, medicinali da banco, ecc.) deve ritenersi ricompresa nell'assegno di mantenimento. 6) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia: in linea di massima un fine settimana al mese, previo accordo con la madre, tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e scolastici della minore;
metà delle festività natalizie, alternando con la madre di anno anno, il giorno di natale;
le altre festività scolastiche in alternanza di anno in anno con la madre e se superiori alla settimana, da dividersi a metà tra i genitori;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive che il padre comunicherà alla madre, in linea di massima, entro il 30 giugno di ogni anno;
la madre, nello spirito di collaborazione che anima entrambi i genitori, si impegna a portare e riprendere la figlia dal padre, facendosi carico di metà del viaggio di trasferimento, ovvero dell'andata o del ritorno per l'intero;
7) il padre rinuncia all'Assegno Unico che percepisce attualmente a favore della madre, libera di inoltrare separata e autonoma richiesta, con la collaborazione, se necessaria, del padre;
8) i genitori acconsentono al rilascio di documenti per la figlia minore validi per l'espatrio;
9) l'auto FIAT Tipo tg. GJ481GY rimane di proprietà esclusiva della sig.ra dichiarando il Pt_2 sig. di non avere nulla da pretendere;
Pt_1
10) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che con le pattuizioni di cui sopra di aver definito ogni loro rapporto e pendenza, anche patrimoniale, dichiarando di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro alla data di sottoscrizione del ricorso, anche in conseguenza dello scioglimento della comunione legale
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 comma 3 c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della figlia minorenne deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età e dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
I ricorrenti hanno anche richiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla scadenza del termine previsto dall'art. 3 legge n.898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, per cui la causa va rimessa in istruttoria, per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in Portogruaro (VE) in data 3/9/2016.
[...] 1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Nulla sulle spese.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portogruaro (VE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registri atti di matrimonio, anno 2016, atto n. 31 reg. 2 parte 2 serie A), anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
5) Rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Così deciso in Pordenone, il 21/11/2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini