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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/11/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 1457/2024 promossa in grado di appello d a
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cacioppo.
[...]
APPELLANTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Russo. Controparte_1
APPELLATO
All'udienza del 25 settembre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in cancelleria il 13/12/2024 l' propose appello avverso la Parte_1 sentenza N. 4963/2024 emessa dal Tribunale di Palermo in data 2 dicembre 2024 che lo aveva condannato al pagamento dell'indennizzo in rendita per malattia professionale in favore di sulla base di una invalidità del 28%. Controparte_1
Dedusse l'appellante l'erroneità delle conclusioni della consulenza tecnica sulle quali si fondava la decisione impugnata e concluse chiedendo il rigetto della pretesa azionata. Ritualmente notificati ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza si costituì l'appellato, che dedusse l'infondatezza del gravame.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, all'udienza sopra indicata è stata discussa e decisa come da dispositivo in atti. Il C.T.U. nominato in questo grado del giudizio ,sulla base degli accertamenti effettuati, ha concluso l'indagine demandata affermando che , in conseguenza della Controparte_1 malattia professionale contratta, ha subito una riduzione della capacità lavorativa in misura del 28%, in tal modo confermando l'avviso già espresso dal C.T.U. di primo grado.
Il c.t.u. ha puntualizzato e ribadito il nesso eziologico tra le rilevate limitazioni funzionali
– ipoacusia percettiva bilaterale – e l'attività lavorativa di carrozziere, la quale ha costituito, per la peculiarità delle lavorazioni effettuate (martellatura, molatura, ribattitura di materiali metallici) una concausa efficiente nel determinismo della patologia accertata. Alla stregua delle suesposte considerazioni, deve pronunciarsi conferma della sentenza impugnata e l'istituto appellante deve essere condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate e distratte come da dispositivo che segue.
Vanno, altresì, definitivamente poste a carico dell' le spese liquidate per la Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio. Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 4963/2024 emessa dal
Tribunale di Palermo in data 2 dicembre 2024 e condanna l' appellante al Pt_1 pagamento delle spese processuali relative al presente grado del giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.800,00 e si distraggono in favore del procuratore antistatario avv. Antonino Russo. Lascia definitivamente a carico dell' le spese relative alla consulenza tecnica Pt_1 espletata e già liquidate.
Da' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002. Palermo 25 settembre 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco