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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 17/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 24500/2024, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BENEVENTI ALESSANDRA e
, c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. FEBBRARI SILVIA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 16/12/2024, con cui e Parte_1
, unitisi in matrimonio a Reggio Calabria in data 8.10.1998 (atto trascritto Controparte_1 nei registri dello stato civile del Comune di Reggio Calabria al numero 640, parte II, serie A, dell'anno 1998), hanno chiesto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 23.1.25;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza emessa in questo stesso procedimento il 8-15.5.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
Pag. 1 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
«1) Casa coniugale sita in Roncadelle, Via Padre Marcolini n. 29, resta assegnata in abitazione alla moglie, peraltro di sua proprietà al 100%, corredata di tutti i mobili e gli arredi. Il mutuo bancario contratto dai coniugi per l'acquisto della predetta abitazione rimarrà ad esclusivo carico della dott.ssa la quale sarà l'unica chiamata a corrispondere il Pt_1 pagamento di quanto dovuto all'Istituto di credito.
2) I figli e entrambi maggiorenni, avranno residenza privilegiata presso l'abitazione materna e potranno Per_1 Per_2 vedere il padre quando desiderano.
3) Assegno di mantenimento per i figli pari a €. 600,00 mensili, €. 300,00 per ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia.
4) Le Parti si dichiarano autonomamente economicamente autosufficienti, rinunciano a qualsiasi assegno di mantenimento reciproco;
i coniugi hanno altresì già prima d'ora provveduto a dividersi eventuali depositi della famiglia e ogni loro reciproca cointestazione mobiliare, dichiarando di non aver null'altro a pretendere reciprocamente a nessun titolo;
5) I genitori provvederanno al pagamento del 50% ciascuno delle spese universitarie relative alla figlia , iscritta Per_2 alla Università Iulm di Milano, delle spese per l'alloggio della medesima in Milano, nonché delle spese universitarie del figlio Per_1
6) Le spese per l'assicurazione ed il bollo dell'autovettura intestata all'avv. attualmente in uso alla figlia CP_1
, rimarranno a carico dello stesso, mentre quelle per l'assicurazione ed il bollo dell'autovettura intestata alla Per_2 dott.ssa attualmente in uso al figlio rimarranno a carico della moglie. Allo stesso modo, le autovetture Pt_1 Per_1 intestate ai due coniugi e utilizzate dagli stessi, resteranno intestate ai medesimi.
7) I genitori provvederanno al pagamento del 50% ciascuno delle spese odontoiatriche di cui i figli e Per_2 Per_1 necessitassero.
8) Il pagamento dell'abbonamento internet, già intestato all'avv. continuerà ad essere pagato dal padre CP_1 nell'interesse dei figli. Tutte le altre utenze legate all'abitazione familiare dovranno essere intestate unicamente alla dott.ssa la quale si fa carico di eventuali volture che si rendessero necessarie.»; Pt_1
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) tra i coniugi:
e Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 17/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Pag. 2 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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