CA
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1370/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere all'esito della discussione svolta all'udienza, ex art. 281 sexies c.p.c. ratione temporis applicabile, del 25 novembre 2025, riservando il deposito della decisione nel termine di 30 giorni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1370/2022, promossa da:
(C.F.: ), nato a Reggio Emilia (RE) in [...] Parte_1 C.F._1
19/10/1973, residente in [...]1, rappresentato e difeso dall'avv. Paola
Soragni del foro di Reggio Emilia (PEC: , elettivamente Email_1 domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito Reggio Emilia (RE) viale Dei Mille n. 22
APPELLANTE contro
(C.F. ), nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Gallusi
SA del foro di Reggio Emilia (PEC: , elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Guastalla (RE) Piazza Mazzini n. 3/1
APPELLATA
IN PUNTO A: impugnazione della sentenza n. 184/2022, emessa in data 10/02/2022 dal Tribunale di
Reggio Emilia e pubblicata in data 14/02/2022, nella causa iscritta al n. R.G. 262/2021.
pagina 1 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, domandando l'accertamento dell'incapacità a testare del padre deceduto in
[...] Parte_2 data 11/02/2015, all'epoca della sottoscrizione del testamento olografo del 06/02/2014 e, per l'effetto,
l'annullamento dell'impugnato testamento.
L'attore rappresentava che all'epoca della redazione di tale testamento il padre si trovava in una condizione di incapacità di intendere e di volere a causa della patologia da cui era affetto
(segnatamente, trattavasi di neoplasia gliale, diagnosticata nell'aprile 2014). Con tale testamento il de cuius aveva attribuito all'odierna convenuta, sua nuova compagna dopo la morte della moglie,
l'usufrutto della propria quota di proprietà (pari a 3/4; proprietario per il restante quarto era l'odierno attore) dell'appartamento sito in Reggio Emilia, Viale Risorgimento n. 10, in cui conviveva con la stessa. CP_1
In data 14/04/2021, si costituiva in giudizio , contestando in toto la prospettazione Controparte_1 dei fatti offerta da controparte e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Al procedimento in parola veniva riunito il diverso procedimento, pendente tra le stesse parti, instaurato dal per ottenere la condanna della al pagamento dell'indennità di Pt_1 CP_1 occupazione del predetto immobile, occupato in via esclusiva dalla medesima. CP_1
Quest'ultima si costituiva anche in tale giudizio, chiedendo il rigetto delle domande ex adverso proposte e, in via riconvenzionale, l'accertamento del suo diritto ad abitare nell'immobile controverso,
l'intervenuto pagamento, da parte della stessa, di una somma corrispondente al diritto di godimento dei frutti civili dell'appartamento per un periodo corrispondente a cinquanta mensilità, l'accertamento dell'intervenuto pagamento delle spese condominiali nonché la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.
Con la sentenza 184/2022 il Tribunale di Reggio Emilia rigettava tanto la domanda di annullamento del testamento olografo di quanto quella ex art. 96 c.p.c. proposta in via riconvenzionale;
Parte_2 dichiarava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale volta all'accertamento del pagamento delle spese condominiali;
accertava il diritto della convenuta di occupare l'appartamento in forza del diritto di usufrutto sulla quota di 3/4 del diritto di proprietà lasciato in suo favore dal de cuius con il suddetto testamento olografo;
infine, accertava l'intervenuto pagamento, da parte della , di € 5.000,00 a CP_1 titolo di indennità di occupazione (corrispondente a cinquanta mensilità, da marzo 2015 a maggio
2019), condannando la stessa a pagare all'attore, per il medesimo titolo, la somma di € 3.300,00 per il periodo da maggio 2019 a gennaio 2022, nonché la somma mensile di € 100,00 per ogni mese pagina 2 di 12 successivo fino alla liberazione dell'immobile stesso. Le spese venivano integralmente compensate, in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
1.2 - A sostegno del rigetto della domanda di annullamento del testamento, il giudice di prime cure affermava il mancato adempimento dell'onere probatorio gravante sull'attore in ordine all'effettiva incapacità del padre al momento della redazione del testamento olografo del 06/02/2014, posto che tale incapacità poteva ritenersi integrata, ai sensi dell'art. 591, comma 2, n. 3 c.c., per costante giurisprudenza di legittimità, solo ove si dimostrasse che il testatore fosse, al momento della redazione,
“assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione (Cass. 25845/2008, Cass. 1444/2003, Cass. 15480/2001)”. In particolare, il Tribunale di Reggio Emilia evidenziava come, seppur non fosse in dubbio che la patologia affliggente il de cuius avesse comportato un progressivo decadimento nel tempo delle sue capacità cognitive (tanto che in un diverso procedimento il medesimo Tribunale aveva annullato il testamento pubblico del 15/10/2014 di proprio per incapacità naturale di quest'ultimo), Parte_2 non vi erano prove che già nel febbraio dello stesso anno le facoltà mentali del de cuius si fossero tanto affievolite da fare ritenere lo stesso incapace di intendere e di volere, anche in considerazione del fatto che “la più rapida involuzione peggiorativa della malattia” si era registrata a partire dall'autunno 2014.
1.2- Per quanto concerne, invece, la questione relativa all'indennità di occupazione dell'appartamento sito in Reggio Emilia, viale Risorgimento n. 10, il giudice di primo grado preliminarmente rilevava che l'immobile in parola era divenuto, dopo la morte di integralmente di proprietà Parte_2 dell'attore (che prima deteneva la quota di 1/4, mentre i restanti 3/4 erano di proprietà del padre) e che il medesimo aveva in precedenza adito il Giudice di Pace, il quale aveva condannato la a CP_1 corrispondergli un'indennità di occupazione pari a € 400,00 mensili;
dopodiché, sulla base di siffatti rilievi affermava che, avendo il Giudice di Pace trattenuto la causa in decisione nel dicembre 2019 e, quindi, prima della pubblicazione del testamento oggetto dell'odierna impugnazione (occorsa nel maggio 2020), la suddetta quantificazione dovesse “intendersi riferita all'intero e pieno diritto di proprietà spettante in quel momento all'attore”. Di conseguenza, stante, da una parte, l'avvenuta pubblicazione del testamento che riconosce alla il diritto di usufrutto sulla quota di 3/4 di CP_1 comproprietà dell'immobile e, dall'altra, il rigetto della domanda di impugnazione di tale testamento, il
Tribunale di Reggio Emilia concludeva che l'attore avesse diritto “a percepire la sola somma di €
100,00 al mese, corrispondente alla sua quota di ¼ del diritto di proprietà”. Pertanto, dal momento che la convenuta aveva provato di avere corrisposto, a titolo di indennità di occupazione, la somma di €
5.000,00 e che tale somma, divisa per l'ammontare mensile testé riportato, corrisponde a cinquanta pagina 3 di 12 mensilità, decorrenti da marzo 2015 (mese successivo alla morte del de cuius), il giudice di prime cure concludeva che quanto versato dalla convenuta aveva coperto il periodo di occupazione fino a maggio
2019, mentre restava scoperto il periodo successivo, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado
(pari a trentatré mensilità, per complessivi € 3.300,00).
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia ha proposto appello Parte_1 formulando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo il ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui rigetta la Pt_1 domanda di annullamento del testamento olografo alla luce della mancata prova dell'incapacità di intendere e di volere del testatore.
Al riguardo, anzitutto ha contestato il fatto che “nella motivazione [della sentenza di primo Pt_1 grado] si parla e si valuta la capacità di intendere e di volere del de cujus anziché la capacità di testare”; così facendo, il giudice di prime cure sarebbe incorso in errore, in quanto “si è basato su semplici elementi e generici (…) che nulla hanno a che fare con la ben più specifica capacità di testare, per affermare sussistente la capacità d'intendere e di volere del de cujus, ma senza pronunciarsi invece sulla capacità di testare”.
In secondo luogo, l'appellante ha valorizzato le relazioni dei consulenti tecnici di parte, la dott.ssa
(specialista medico-legale e in psichiatria) e il dott. (neurologo). In Persona_1 Persona_2 particolare, il dott. ha concluso nel seguente senso: “appare lecito inferire, con ragionevole Per_2 grado di probabilità, che un uomo quale il Sig. affetto da imponente neoplasia cerebrale Pt_1 maligna emisferica destra con chiaro coinvolgimento 'frontale', che nel marzo 2014 esibiva documentati segni di compromissione cognitiva (basse prestazioni a test 'frontali'), il febbraio 2014 fosse compromesso nelle sue capacità di autodeterminazione. Per quanto detto, in chiave medico- legale, appare altamente improbabile che, stante le lesioni cerebrali presenti all'epoca, il Sig. alla data del 6 febbraio 2014, allorchè sembra aver disposto testamento olografo, abbia Pt_1 avuto un'integrità cognitiva tale da permettergli di disporre in maniera lucida e consapevole del suo patrimonio”; dalla relazione della dott.ssa , invece, si legge come “nel caso specifico, oltre ai Per_1 deficit attentivi e cognitivi ampiamente segnalati nella perizia del professor connessi allo Per_2 stadio di progressione avanzata del tumore, si deve rilevare lo stato di fragilita' in cui versava il sig.
, condizione che facilmente si prestava alla manipolabilita' da parte di terzi: e' verosimile Pt_1 infatti che il sig. per le condizioni di disautonomia in cui versava, manifestasse un elevato Pt_1 grado di suggestionabilita' (…) Nel caso di l'indebolimento della funzione volitiva, Parte_3 che rende facile la suggestionabilità, era ascrivibile sia alle condizioni cliniche di paziente portatore di una neoplasia cerebrale, delle cui caratteristiche si è ampiamente discusso, sia ad una particolare pagina 4 di 12 condizione di “vulnerabilità” , largamente dipendente dai propri bisogni soggettivi e dall'assetto ambientale”.
In terzo luogo, l'appellante ha affermato che, essendo provato che il de cuius era affetto da una patologia permanente e inguaribile, “non spetta a parte appellante dimostrare l'incapacità a testare del padre, ma a controparte dimostrare che al momento del testamento il Sig. era in grado di Pt_1 autodeterminarsi”.
Da ultimo, l'appellante ha evidenziato come dai documenti prodotti emerga “una pluralità di fatti noti gravi, precisi e univocamente convergenti” nella dimostrazione dell'incapacità a testare del de cuius, quali il fatto che il testamento del 06/02/2014 fosse stato redatto nello stesso giorno in cui il de cuius aveva effettuato una TAC cerebrale, circostanza da cui è possibile evincersi che “la condizione psicologica del Sig. (…) era caratterizzata da estrema fragilità e confusione”, nonché Pt_1
l'utilizzo erroneo del verbo 'destituire' per designare l'odierno appellante quale erede.
Con il secondo motivo di appello il ha contestato la quantificazione dell'indennità di Pt_1 occupazione da parte del giudice di primo grado, pari a € 100,00 mensili. In particolare, l'appellante ha chiesto, in via principale, “un'indennità di occupazione per l'intero immobile, alla luce della proprietà esclusiva e dell'intero usufrutto dello stesso a seguito della sentenza della Corte di Appello di Bologna
n. 1463/2022 del 27/06/2022” e, in via subordinata, “una indennità di occupazione per il 50% della quota di usufrutto di cui dovrebbe godere il Sig. . Con riferimento al primo punto, Pt_1
l'appellante ha affermato il proprio diritto “di ottenere il risarcimento del danno per il mancato godimento del bene, a causa dell'occupazione dello stesso in via esclusiva di terza persona, risarcimento rapportato al pregiudizio arrecato per la perdita di proprietà del bene, ossia del valore venale dello stesso”, proponendo la somma di € 800,00 mensili, in considerazione del luogo di ubicazione dell'immobile, “in Reggio Emilia, Viale Risorgimento, zona ricercata anche per le locazioni brevi e lunghe, in quanto comoda al centro, all'Arcispedale Santa Maria nuova, e all'università”. L'appellante ha altresì evidenziato l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale di Reggio
Emilia nel ritenere che “la valutazione [da parte del giudice di pace] in euro 400,00 fosse il valore di mercato mensile di locazione dell'intero appartamento” e che il giudice di pace, avendo trattenuto la causa in decisione quando il testamento pubblico di del 15/10/2014 (che attribuiva alla Parte_2
, a titolo di legato, la proprietà per 3/4 dell'appartamento in Viale Risorgimento) era già stato CP_1 annullato mentre quello olografo del 06/02/2014 non era ancora stato pubblicato, avesse effettuato tale quantificazione con riferimento all'intero e pieno diritto di proprietà spettante all'attore. Ciò che il giudice di prime cure ha omesso di considerare, nella prospettazione dell'appellante, è che, al momento del trattenimento della causa in decisione, la sentenza di annullamento del testamento pubblico del pagina 5 di 12 15/10/2014 non era ancora passata in giudicato, in quanto appellata;
pertanto, “il giudice di pace di
Reggio Emilia aveva (…) ritenuto un indennizzo congruo agli 800,00 euro, ridotto al 50% per
l'occupazione esclusiva”.
2.1- Si è costituita in appello chiedendo il rigetto delle domande dell'appellante, in Controparte_1 quanto infondate in fatto e in diritto, ed eccependo altresì l'inammissibilità dell'appello principale, in quanto lo stesso “riporta e ricopia le difese svolte dall'appellante in Primo Grado nelle due cause riunite, senza apportare novità od elementi che non siano già stati esaminati dal Giudice di Primo
Grado”.
La Corte d'Appello, ritenuta l'opportunità di “integrare l'istruttoria demandando a consulenti dotati di competenze scientifiche del settore, di accertare se dalla documentazione medica in atti emerga alla data del 6 febbraio 2014 (data della redazione dell'atto di ultima volontà), , a cagione Parte_2 di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, sia stato privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi”, ha disposto c.t.u.,
“nominando il prof e il dott affinchè accertino se dalla Persona_3 Persona_4 documentazione medica in atti emerga alla data del 6 febbraio 2014 (data della redazione dell'atto di ultima volontà), , a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra Parte_2 causa perturbatrice, sia stato privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi”.
All'esito delle operazioni peritali, i consulenti d'ufficio hanno concluso nel senso che “sulla scorta della documentazione medica in atti non emerge che alla data del 6 febbraio 2014, , Parte_2 fosse privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice”, ritenendo le osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte appellante inidonei a smentire tali risultanze.
*
3- L'appello può essere accolto solo in minima parte, dovendosi preliminarmente respingere l'eccezione di inammissibilità formulata da parte appellata, atteso che il non si è limitato a Pt_1 riproporre le difese già espletate nel primo grado di giudizio, ma ha avanzato specifiche critiche alla ricostruzione in fatto e in diritto operata dal Tribunale di Reggio Emilia nel provvedimento impugnato.
3.1- Il primo motivo è infondato.
In primo luogo, non possono condividersi le censure, mosse alla sentenza di primo grado dall'appellante, fondate sulla netta distinzione tra capacità di testare e capacità di intendere e di volere.
Invero, pur non trattandosi di concetti coincidenti, deve rilevarsi che il primo presuppone il secondo, come emerge chiaramente dal tenore letterale dell'art. 591, comma 2, n. 3 c.c., ai sensi del quale è pagina 6 di 12 incapace di testare chi si provi essere stato incapace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento. Pertanto, le valutazioni del giudice di prime cure circa la capacità naturale del de cuius sono tutt'altro che ultronee, ma risultano anzi necessarie al fine di verificare la capacità di testare del medesimo, a fronte del fatto che lo stesso non era, nel momento in cui fece testamento, né minore di età né interdetto né altrimenti dichiarato incapace dalla legge.
Ciò premesso, la motivazione del provvedimento impugnato non risulta affetta da illogicità nella parte in cui viene argomentato il mancato espletamento dell'onere probatorio, da parte dell'attore, in ordine all'incapacità naturale del de cuius al momento della redazione del testamento. Sono anzi condivisibili le affermazioni con cui il giudice di prime cure evidenzia come non risultino in tal senso decisive le considerazioni dei consulenti tecnici di parte, risolvendosi le stesse in presunzioni circa l'incapacità di intendere e di volere del testatore fondate su elementi labili e non univoci, in quanto tali inidonee a fornire la prova rigorosa di detta incapacità.
Ad ogni modo, la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente grado di giudizio è in grado di fugare ogni dubbio circa l'avvenuto espletamento dell'onere probatorio da parte del Invero, i Pt_1 consulenti d'ufficio hanno escluso che dalla documentazione medica agli atti emerga che il de cuius al momento della redazione del testamento fosse assolutamente privo della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. Tali conclusioni sono coerenti con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale l'incapacità ex art. 591 c.c. “ postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi” (Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 3934 del 19/02/2018). Trattasi, pertanto, di una prova rigorosa, che non può ritenersi raggiunta in costanza di elementi, quali quelli valorizzati dall'appellante e dai suoi consulenti tecnici, che tutt'al più potrebbero dimostrare un affievolimento delle capacità mentali del de cuius nel febbraio 2014, ma non certo la sua assoluta incapacità di comprendere il significato dei propri atti o di autodeterminarsi. Sul punto, è altresì possibile valorizzare la valutazione neuropsicologica effettuata dal Dott. Persona_5 in data 03/03/2014, da cui emerge che, nonostante il riscontro di “prestazioni di basso profilo in alcune prove esecutivo-attentive (Stroop, Matrici, FAB, Fluenza fonemica)”, “non evidenzia Parte_2 deficit cognitivi nelle aree analizzate”; con particolare riguardo per il “basso profilo” delle prestazioni, peraltro, i cc.tt.uu. evidenziano come tale dato possa, tutt'al più, “essere considerato rappresentativo di performances per così dire “ai limiti” o anche leggermente deficitarie”, ma non consenta in alcun modo di dimostrare che il de cuius fosse, in quel momento (ossia circa un mese dopo la redazione del pagina 7 di 12 testamento impugnato), “privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi”.
Non può inoltre ritenersi rovesciato, nel caso di specie, l'onere probatorio: la sussistenza di una patologia terminale che affliggeva il de cuius non comporta automaticamente una presunzione di incapacità dello stesso, quantomeno con riferimento al periodo del febbraio 2014. Come emerge dalla consulenza tecnica d'ufficio, infatti, sebbene “al momento della redazione del testamento del
06.02.2024 il Sig. fosse portatore di una neoplasia cerebrale localizzata in aree Parte_2 dell'encefalo che sottendono funzioni che possono essere alterate dalla particolare localizzazione e/o dall'estensione della neoplasia stessa”, ciò non comporta “che tutte le lesioni anatomo-patologiche cerebrali localizzate in tali aree comportino automaticamente ed in tutti i casi alterazioni delle funzioni superiori”. Né è decisiva in senso contrario la circostanza, eccepita dal consulente tecnico di parte appellante nelle controdeduzioni alla bozza di relazione dei CTU, per cui la consulenza disposta nel diverso procedimento di impugnazione del testamento pubblico del 15/10/2014 avesse evidenziato che al momento della redazione di quest'ultimo si trovava in condizioni di incapacità di Parte_2 intendere e di volere: infatti, la prova dell'incapacità nell'ottobre 2014 non comporta la presunzione dell'incapacità per il periodo anteriore, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
In proposito si è espressamente pronunciata la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 3040 del
30/03/1987), affermando che “Il principio secondo cui, accertata la totale incapacità di un soggetto in due determinati periodi, prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell'incapacità è assistita da presunzione iuris tantum, con conseguente inversione dell'Onere della prova - nel senso che deve essere colui che vi ha interesse a dimostrare che il soggetto ha agito in una fase di lucido intervallo -, è inapplicabile nella diversa ipotesi in cui si tratti di stabilire se una persona, totalmente incapace in una determinata epoca, lo fosse anche in un'epoca precedente (nella specie circa sei mesi prima), poiché in tal caso il principio dell'Onere della prova non soffre deroga ed è chi sostiene la incapacità a doverne dare la dimostrazione”.). Sul punto hanno, peraltro, specificamente preso posizione i consulenti dell'Ufficio, in risposta alle controdeduzioni del consulente tecnico dell'appellante, affermando in maniera condivisibile che l'accertamento dell'incapacità a testare del de cuius nell'ottobre 2014 non sia idoneo a sconfessare le loro conclusioni, “vuoi perché in otto mesi
l'evoluzione di una neoplasia come quella del Sig. è una evoluzione rapidamente Pt_1 ingravescente e quindi tale da creare progressive compromissioni (così come evincibile dalla plurima documentazione allegata in atti), vuoi perché questo riferimento non può essere assunto a valenza e significato retroattivo”.
pagina 8 di 12 Quanto agli ulteriori elementi addotti da parte appellante e dal suo consulente tecnico, essi non risultano di per sé idonei a comprovare l'incapacità a testare del de cuius. In particolare, l'alterazione emotiva in cui avrebbe versato quest'ultimo al momento della redazione del testamento costituisce oggetto di una mera allegazione, non essendo stato fornito alcun elemento di prova a tal riguardo (e potendosi per contro obiettare che la diagnosi della patologia, cui è presumibilmente ricollegabile un contraccolpo emotivo, si è avuta due mesi dopo la redazione del testamento); a ogni modo, anche qualora una prova in tal senso potesse dirsi raggiunta, da ciò non sarebbe possibile desumere in via automatica l'incapacità a testare del de cuius, giacché quest'ultima, come visto, è integrata solo in presenza di una totale incapacità di intendere e di volere e non anche in costanza di meri turbamenti emotivi. Per quanto concerne, invece, l'utilizzo del verbo 'destituire' da parte del testatore al fine di designare il figlio quale erede, esso parimenti non risulta decisivo, in primo luogo poiché da Pt_1 solo non idoneo a fornire la prova dell'incapacità ex art. 591 c.c., in secondo luogo perché, venendo in rilievo un testamento olografo (quindi integralmente scritto, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore ex art. 602 c.c.), ben potrebbe essersi trattato di una svista o di un errore del de cuius (non essendovi oltretutto agli atti elementi da cui evincere che, alla luce del livello di istruzione e di cultura di quest'ultimo, si sia trattato di un errore in cui lo stesso in condizioni di normalità psichica mai avrebbe potuto cadere).
Pertanto, alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che non sia stata fornita la prova in ordine all'incapacità di intendere e di volere di al momento della redazione del testamento Parte_2 olografo in data 06/02/2024.
3.2 Il secondo motivo è parzialmente fondato.
Sul punto, occorre preliminarmente rilevare come non sia controversa la debenza, da parte della e in favore del di una somma a titolo di indennità per avere la prima occupato CP_1 Pt_1
l'immobile di viale Risorgimento senza consentire in alcun modo al secondo di accedervi e, comunque, di goderne secondo il proprio diritto;
oggetto del contendere è unicamente la determinazione di detta indennità.
Nel merito, la motivazione con cui il Tribunale di Reggio Emilia ha quantificato in € 100,00 mensili la somma dovuta dalla al a titolo di indennità di occupazione si fonda su una lettura CP_1 Pt_1 non corretta della sentenza 773/2020 del Giudice di Pace di Reggio Emilia. Dalla disamina di quest'ultimo provvedimento emerge, infatti, che la somma di € 400,00 mensili di cui al dispositivo non fa riferimento “all'intero e pieno diritto di proprietà spettante in quel momento all'attore”, ma soltanto al 50% di esso (rectius: alla quota del 50% di piena proprietà), per due ordini di ragioni.
pagina 9 di 12 Anzitutto, il Giudice di Pace, se da un lato ha preso atto dell'intervenuto annullamento del testamento pubblico di del 15/10/2014, dall'altro ha fondato la propria decisione su Parte_2
“una nuova versione del testamento”, prodotta dalla in quel procedimento e non oggetto di CP_1 contestazione da parte dell'odierno appellante, che nella medesima sentenza si afferma attributiva alla stessa dell'usufrutto sull'appartamento di Viale Risorgimento su una quota del 50%. CP_1
In secondo luogo, il Giudice di Pace, nell'argomentare il diritto all'indennità di occupazione in capo al ha fatto riferimento ad alcuni precedenti giurisprudenziali relativi all'art. 1102 c.c. Orbene, Pt_1 tali riferimenti, da leggersi in un'ottica analogica dal momento che tecnicamente non entrava in rilievo alcun fenomeno di comunione, confermano che il Giudice di Pace, nel considerare la posizione del non ha ritenuto quest'ultimo titolare di un diritto di piena proprietà sull'intero appartamento, Pt_1 ma ha anzi reputato il suo diritto come compresso da un concorrente altrui diritto, segnatamente l'usufrutto della su una quota del 50%. CP_1
Di conseguenza, se si intende basare la quantificazione dell'indennità di occupazione sulle valutazioni operate dal Giudice di Pace – come ha condivisibilmente fatto la sentenza di primo grado, senza che su questo specifico punto abbia avanzato contestazioni alcuna delle parti –, occorre considerare che sia stata ritenuta come base di calcolo, la somma di € 800,00 mensili, quale valore locativo dell'intero immobile. Poiché, tuttavia, la , alla luce del testamento olografo del CP_1
06/02/2014, è titolare di un diritto di usufrutto sui 3/4 e non sulla metà della proprietà dell'appartamento, l'indennità di occupazione mensile da essa dovuta all'appellante deve individuarsi nella misura di € 200,00 mensili (pari al quarto di piena proprietà di spettanza del . Pt_1
Ai fini della determinazione dell'importo complessivamente dovuto dalla a titolo di CP_1 indennità di occupazione per il periodo pregresso, tuttavia, non è possibile prescindere dalla statuizione di condanna di cui alla sentenza del Giudice di Pace, su cui è caduto il giudicato. Tale statuizione aveva a oggetto la condanna della al pagamento di € 400,00 mensili “nei limiti della competenza del CP_1 giudice adito”, ossia fino a € 5.000,00, sulla base della formulazione dell'art. 7 c.p.c. ratione temporis vigente. Di conseguenza, il giudicato in esame copre un periodo pari a dodici mensilità e mezzo
(5.000÷400=12,5), segnatamente quello intercorrente dal marzo 2015 (mese successivo alla morte del de cuius) al 15 marzo 2016. Orbene, considerato che la somma di € 5.000,00 è stata già corrisposta dalla come accertato nella sentenza di primo grado, deve rilevarsi come Parte_4 Pt_1
l'appellata abbia già versato l'indennità di occupazione per il periodo fino al 15 marzo 2016 (così ottemperando integralmente alla condanna pronunciata dal Giudice di Pace), mentre deve ancora versare quella relativa al periodo successivo fino alla data odierna. Ciò risulta del resto coerente con le pagina 10 di 12 conclusioni formulate dal tanto nell'atto di appello quanto nell'atto di citazione del primo Pt_1 grado di giudizio, avendo lo stesso domandato l'indennità “a far data dal marzo 2016”.
Pertanto, rilevato che dal 15 marzo 2016 alla data odierna (considerando, quindi, fino al mese di ottobre 2025) sono trascorsi centoquindici mesi e mezzo, la somma complessivamente dovuta dalla a titolo di indennità di occupazione equivale a € 23.100,00 (115,5×200=23.100), al cui CP_1 pagamento la stessa deve essere condannata. Deve inoltre accertarsi l'obbligo, in capo all'appellata, di corrispondere € 200,00 per ogni mese in cui continuerà a occupare l'immobile di viale Risorgimento senza consentirne in alcun modo il godimento al Pt_1
*
4- La riforma, anche se parziale, della sentenza impugnata impone a questo giudice d'appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali sulla base del complessivo esito della lite quale conseguenza della pronuncia di merito adottata.
Nel caso di specie si osserva che anche all'esito del giudizio di appello le parti sono reciprocamente soccombenti, in quanto la domanda di impugnazione del testamento del è risultata destituita Pt_1 di fondamento, mentre è stata in misura parziale, anche se non irrisoria, accolta quella relativa all'indennità di impugnazione.
Appare quindi equa l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio,
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, disposta nel presente grado di giudizio unicamente a seguito dell'impugnazione del capo della sentenza di primo grado vanno invece definitivamente poste a carico dell'appellante, che vi ha dato causa.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) condanna a pagare, in favore di , € 23.100,00 a titolo di Controparte_1 Parte_1 indennità di occupazione dell'immobile sito in Reggio Emilia, viale Risorgimento 10, per il periodo dal
15 marzo 2016 al 31 ottobre 2025, oltre alla somma mensile di € 200,00 per ogni mese in cui continuerà a occupare il predetto immobile senza consentire a di goderne in alcun Parte_1 modo;
2) ferma nel resto la decisione impugnata, compensa integralmente le spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio;
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU come liquidate in corso di causa. Parte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 novembre 2025 pagina 11 di 12 Il consigliere estensore dott. Antonella Allegra
:
Il Presidente
Dott Giuseppe De Rosa
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere all'esito della discussione svolta all'udienza, ex art. 281 sexies c.p.c. ratione temporis applicabile, del 25 novembre 2025, riservando il deposito della decisione nel termine di 30 giorni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1370/2022, promossa da:
(C.F.: ), nato a Reggio Emilia (RE) in [...] Parte_1 C.F._1
19/10/1973, residente in [...]1, rappresentato e difeso dall'avv. Paola
Soragni del foro di Reggio Emilia (PEC: , elettivamente Email_1 domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito Reggio Emilia (RE) viale Dei Mille n. 22
APPELLANTE contro
(C.F. ), nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Gallusi
SA del foro di Reggio Emilia (PEC: , elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Guastalla (RE) Piazza Mazzini n. 3/1
APPELLATA
IN PUNTO A: impugnazione della sentenza n. 184/2022, emessa in data 10/02/2022 dal Tribunale di
Reggio Emilia e pubblicata in data 14/02/2022, nella causa iscritta al n. R.G. 262/2021.
pagina 1 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, domandando l'accertamento dell'incapacità a testare del padre deceduto in
[...] Parte_2 data 11/02/2015, all'epoca della sottoscrizione del testamento olografo del 06/02/2014 e, per l'effetto,
l'annullamento dell'impugnato testamento.
L'attore rappresentava che all'epoca della redazione di tale testamento il padre si trovava in una condizione di incapacità di intendere e di volere a causa della patologia da cui era affetto
(segnatamente, trattavasi di neoplasia gliale, diagnosticata nell'aprile 2014). Con tale testamento il de cuius aveva attribuito all'odierna convenuta, sua nuova compagna dopo la morte della moglie,
l'usufrutto della propria quota di proprietà (pari a 3/4; proprietario per il restante quarto era l'odierno attore) dell'appartamento sito in Reggio Emilia, Viale Risorgimento n. 10, in cui conviveva con la stessa. CP_1
In data 14/04/2021, si costituiva in giudizio , contestando in toto la prospettazione Controparte_1 dei fatti offerta da controparte e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Al procedimento in parola veniva riunito il diverso procedimento, pendente tra le stesse parti, instaurato dal per ottenere la condanna della al pagamento dell'indennità di Pt_1 CP_1 occupazione del predetto immobile, occupato in via esclusiva dalla medesima. CP_1
Quest'ultima si costituiva anche in tale giudizio, chiedendo il rigetto delle domande ex adverso proposte e, in via riconvenzionale, l'accertamento del suo diritto ad abitare nell'immobile controverso,
l'intervenuto pagamento, da parte della stessa, di una somma corrispondente al diritto di godimento dei frutti civili dell'appartamento per un periodo corrispondente a cinquanta mensilità, l'accertamento dell'intervenuto pagamento delle spese condominiali nonché la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.
Con la sentenza 184/2022 il Tribunale di Reggio Emilia rigettava tanto la domanda di annullamento del testamento olografo di quanto quella ex art. 96 c.p.c. proposta in via riconvenzionale;
Parte_2 dichiarava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale volta all'accertamento del pagamento delle spese condominiali;
accertava il diritto della convenuta di occupare l'appartamento in forza del diritto di usufrutto sulla quota di 3/4 del diritto di proprietà lasciato in suo favore dal de cuius con il suddetto testamento olografo;
infine, accertava l'intervenuto pagamento, da parte della , di € 5.000,00 a CP_1 titolo di indennità di occupazione (corrispondente a cinquanta mensilità, da marzo 2015 a maggio
2019), condannando la stessa a pagare all'attore, per il medesimo titolo, la somma di € 3.300,00 per il periodo da maggio 2019 a gennaio 2022, nonché la somma mensile di € 100,00 per ogni mese pagina 2 di 12 successivo fino alla liberazione dell'immobile stesso. Le spese venivano integralmente compensate, in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
1.2 - A sostegno del rigetto della domanda di annullamento del testamento, il giudice di prime cure affermava il mancato adempimento dell'onere probatorio gravante sull'attore in ordine all'effettiva incapacità del padre al momento della redazione del testamento olografo del 06/02/2014, posto che tale incapacità poteva ritenersi integrata, ai sensi dell'art. 591, comma 2, n. 3 c.c., per costante giurisprudenza di legittimità, solo ove si dimostrasse che il testatore fosse, al momento della redazione,
“assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione (Cass. 25845/2008, Cass. 1444/2003, Cass. 15480/2001)”. In particolare, il Tribunale di Reggio Emilia evidenziava come, seppur non fosse in dubbio che la patologia affliggente il de cuius avesse comportato un progressivo decadimento nel tempo delle sue capacità cognitive (tanto che in un diverso procedimento il medesimo Tribunale aveva annullato il testamento pubblico del 15/10/2014 di proprio per incapacità naturale di quest'ultimo), Parte_2 non vi erano prove che già nel febbraio dello stesso anno le facoltà mentali del de cuius si fossero tanto affievolite da fare ritenere lo stesso incapace di intendere e di volere, anche in considerazione del fatto che “la più rapida involuzione peggiorativa della malattia” si era registrata a partire dall'autunno 2014.
1.2- Per quanto concerne, invece, la questione relativa all'indennità di occupazione dell'appartamento sito in Reggio Emilia, viale Risorgimento n. 10, il giudice di primo grado preliminarmente rilevava che l'immobile in parola era divenuto, dopo la morte di integralmente di proprietà Parte_2 dell'attore (che prima deteneva la quota di 1/4, mentre i restanti 3/4 erano di proprietà del padre) e che il medesimo aveva in precedenza adito il Giudice di Pace, il quale aveva condannato la a CP_1 corrispondergli un'indennità di occupazione pari a € 400,00 mensili;
dopodiché, sulla base di siffatti rilievi affermava che, avendo il Giudice di Pace trattenuto la causa in decisione nel dicembre 2019 e, quindi, prima della pubblicazione del testamento oggetto dell'odierna impugnazione (occorsa nel maggio 2020), la suddetta quantificazione dovesse “intendersi riferita all'intero e pieno diritto di proprietà spettante in quel momento all'attore”. Di conseguenza, stante, da una parte, l'avvenuta pubblicazione del testamento che riconosce alla il diritto di usufrutto sulla quota di 3/4 di CP_1 comproprietà dell'immobile e, dall'altra, il rigetto della domanda di impugnazione di tale testamento, il
Tribunale di Reggio Emilia concludeva che l'attore avesse diritto “a percepire la sola somma di €
100,00 al mese, corrispondente alla sua quota di ¼ del diritto di proprietà”. Pertanto, dal momento che la convenuta aveva provato di avere corrisposto, a titolo di indennità di occupazione, la somma di €
5.000,00 e che tale somma, divisa per l'ammontare mensile testé riportato, corrisponde a cinquanta pagina 3 di 12 mensilità, decorrenti da marzo 2015 (mese successivo alla morte del de cuius), il giudice di prime cure concludeva che quanto versato dalla convenuta aveva coperto il periodo di occupazione fino a maggio
2019, mentre restava scoperto il periodo successivo, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado
(pari a trentatré mensilità, per complessivi € 3.300,00).
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia ha proposto appello Parte_1 formulando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo il ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui rigetta la Pt_1 domanda di annullamento del testamento olografo alla luce della mancata prova dell'incapacità di intendere e di volere del testatore.
Al riguardo, anzitutto ha contestato il fatto che “nella motivazione [della sentenza di primo Pt_1 grado] si parla e si valuta la capacità di intendere e di volere del de cujus anziché la capacità di testare”; così facendo, il giudice di prime cure sarebbe incorso in errore, in quanto “si è basato su semplici elementi e generici (…) che nulla hanno a che fare con la ben più specifica capacità di testare, per affermare sussistente la capacità d'intendere e di volere del de cujus, ma senza pronunciarsi invece sulla capacità di testare”.
In secondo luogo, l'appellante ha valorizzato le relazioni dei consulenti tecnici di parte, la dott.ssa
(specialista medico-legale e in psichiatria) e il dott. (neurologo). In Persona_1 Persona_2 particolare, il dott. ha concluso nel seguente senso: “appare lecito inferire, con ragionevole Per_2 grado di probabilità, che un uomo quale il Sig. affetto da imponente neoplasia cerebrale Pt_1 maligna emisferica destra con chiaro coinvolgimento 'frontale', che nel marzo 2014 esibiva documentati segni di compromissione cognitiva (basse prestazioni a test 'frontali'), il febbraio 2014 fosse compromesso nelle sue capacità di autodeterminazione. Per quanto detto, in chiave medico- legale, appare altamente improbabile che, stante le lesioni cerebrali presenti all'epoca, il Sig. alla data del 6 febbraio 2014, allorchè sembra aver disposto testamento olografo, abbia Pt_1 avuto un'integrità cognitiva tale da permettergli di disporre in maniera lucida e consapevole del suo patrimonio”; dalla relazione della dott.ssa , invece, si legge come “nel caso specifico, oltre ai Per_1 deficit attentivi e cognitivi ampiamente segnalati nella perizia del professor connessi allo Per_2 stadio di progressione avanzata del tumore, si deve rilevare lo stato di fragilita' in cui versava il sig.
, condizione che facilmente si prestava alla manipolabilita' da parte di terzi: e' verosimile Pt_1 infatti che il sig. per le condizioni di disautonomia in cui versava, manifestasse un elevato Pt_1 grado di suggestionabilita' (…) Nel caso di l'indebolimento della funzione volitiva, Parte_3 che rende facile la suggestionabilità, era ascrivibile sia alle condizioni cliniche di paziente portatore di una neoplasia cerebrale, delle cui caratteristiche si è ampiamente discusso, sia ad una particolare pagina 4 di 12 condizione di “vulnerabilità” , largamente dipendente dai propri bisogni soggettivi e dall'assetto ambientale”.
In terzo luogo, l'appellante ha affermato che, essendo provato che il de cuius era affetto da una patologia permanente e inguaribile, “non spetta a parte appellante dimostrare l'incapacità a testare del padre, ma a controparte dimostrare che al momento del testamento il Sig. era in grado di Pt_1 autodeterminarsi”.
Da ultimo, l'appellante ha evidenziato come dai documenti prodotti emerga “una pluralità di fatti noti gravi, precisi e univocamente convergenti” nella dimostrazione dell'incapacità a testare del de cuius, quali il fatto che il testamento del 06/02/2014 fosse stato redatto nello stesso giorno in cui il de cuius aveva effettuato una TAC cerebrale, circostanza da cui è possibile evincersi che “la condizione psicologica del Sig. (…) era caratterizzata da estrema fragilità e confusione”, nonché Pt_1
l'utilizzo erroneo del verbo 'destituire' per designare l'odierno appellante quale erede.
Con il secondo motivo di appello il ha contestato la quantificazione dell'indennità di Pt_1 occupazione da parte del giudice di primo grado, pari a € 100,00 mensili. In particolare, l'appellante ha chiesto, in via principale, “un'indennità di occupazione per l'intero immobile, alla luce della proprietà esclusiva e dell'intero usufrutto dello stesso a seguito della sentenza della Corte di Appello di Bologna
n. 1463/2022 del 27/06/2022” e, in via subordinata, “una indennità di occupazione per il 50% della quota di usufrutto di cui dovrebbe godere il Sig. . Con riferimento al primo punto, Pt_1
l'appellante ha affermato il proprio diritto “di ottenere il risarcimento del danno per il mancato godimento del bene, a causa dell'occupazione dello stesso in via esclusiva di terza persona, risarcimento rapportato al pregiudizio arrecato per la perdita di proprietà del bene, ossia del valore venale dello stesso”, proponendo la somma di € 800,00 mensili, in considerazione del luogo di ubicazione dell'immobile, “in Reggio Emilia, Viale Risorgimento, zona ricercata anche per le locazioni brevi e lunghe, in quanto comoda al centro, all'Arcispedale Santa Maria nuova, e all'università”. L'appellante ha altresì evidenziato l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale di Reggio
Emilia nel ritenere che “la valutazione [da parte del giudice di pace] in euro 400,00 fosse il valore di mercato mensile di locazione dell'intero appartamento” e che il giudice di pace, avendo trattenuto la causa in decisione quando il testamento pubblico di del 15/10/2014 (che attribuiva alla Parte_2
, a titolo di legato, la proprietà per 3/4 dell'appartamento in Viale Risorgimento) era già stato CP_1 annullato mentre quello olografo del 06/02/2014 non era ancora stato pubblicato, avesse effettuato tale quantificazione con riferimento all'intero e pieno diritto di proprietà spettante all'attore. Ciò che il giudice di prime cure ha omesso di considerare, nella prospettazione dell'appellante, è che, al momento del trattenimento della causa in decisione, la sentenza di annullamento del testamento pubblico del pagina 5 di 12 15/10/2014 non era ancora passata in giudicato, in quanto appellata;
pertanto, “il giudice di pace di
Reggio Emilia aveva (…) ritenuto un indennizzo congruo agli 800,00 euro, ridotto al 50% per
l'occupazione esclusiva”.
2.1- Si è costituita in appello chiedendo il rigetto delle domande dell'appellante, in Controparte_1 quanto infondate in fatto e in diritto, ed eccependo altresì l'inammissibilità dell'appello principale, in quanto lo stesso “riporta e ricopia le difese svolte dall'appellante in Primo Grado nelle due cause riunite, senza apportare novità od elementi che non siano già stati esaminati dal Giudice di Primo
Grado”.
La Corte d'Appello, ritenuta l'opportunità di “integrare l'istruttoria demandando a consulenti dotati di competenze scientifiche del settore, di accertare se dalla documentazione medica in atti emerga alla data del 6 febbraio 2014 (data della redazione dell'atto di ultima volontà), , a cagione Parte_2 di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, sia stato privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi”, ha disposto c.t.u.,
“nominando il prof e il dott affinchè accertino se dalla Persona_3 Persona_4 documentazione medica in atti emerga alla data del 6 febbraio 2014 (data della redazione dell'atto di ultima volontà), , a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra Parte_2 causa perturbatrice, sia stato privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi”.
All'esito delle operazioni peritali, i consulenti d'ufficio hanno concluso nel senso che “sulla scorta della documentazione medica in atti non emerge che alla data del 6 febbraio 2014, , Parte_2 fosse privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice”, ritenendo le osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte appellante inidonei a smentire tali risultanze.
*
3- L'appello può essere accolto solo in minima parte, dovendosi preliminarmente respingere l'eccezione di inammissibilità formulata da parte appellata, atteso che il non si è limitato a Pt_1 riproporre le difese già espletate nel primo grado di giudizio, ma ha avanzato specifiche critiche alla ricostruzione in fatto e in diritto operata dal Tribunale di Reggio Emilia nel provvedimento impugnato.
3.1- Il primo motivo è infondato.
In primo luogo, non possono condividersi le censure, mosse alla sentenza di primo grado dall'appellante, fondate sulla netta distinzione tra capacità di testare e capacità di intendere e di volere.
Invero, pur non trattandosi di concetti coincidenti, deve rilevarsi che il primo presuppone il secondo, come emerge chiaramente dal tenore letterale dell'art. 591, comma 2, n. 3 c.c., ai sensi del quale è pagina 6 di 12 incapace di testare chi si provi essere stato incapace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento. Pertanto, le valutazioni del giudice di prime cure circa la capacità naturale del de cuius sono tutt'altro che ultronee, ma risultano anzi necessarie al fine di verificare la capacità di testare del medesimo, a fronte del fatto che lo stesso non era, nel momento in cui fece testamento, né minore di età né interdetto né altrimenti dichiarato incapace dalla legge.
Ciò premesso, la motivazione del provvedimento impugnato non risulta affetta da illogicità nella parte in cui viene argomentato il mancato espletamento dell'onere probatorio, da parte dell'attore, in ordine all'incapacità naturale del de cuius al momento della redazione del testamento. Sono anzi condivisibili le affermazioni con cui il giudice di prime cure evidenzia come non risultino in tal senso decisive le considerazioni dei consulenti tecnici di parte, risolvendosi le stesse in presunzioni circa l'incapacità di intendere e di volere del testatore fondate su elementi labili e non univoci, in quanto tali inidonee a fornire la prova rigorosa di detta incapacità.
Ad ogni modo, la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente grado di giudizio è in grado di fugare ogni dubbio circa l'avvenuto espletamento dell'onere probatorio da parte del Invero, i Pt_1 consulenti d'ufficio hanno escluso che dalla documentazione medica agli atti emerga che il de cuius al momento della redazione del testamento fosse assolutamente privo della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. Tali conclusioni sono coerenti con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale l'incapacità ex art. 591 c.c. “ postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi” (Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 3934 del 19/02/2018). Trattasi, pertanto, di una prova rigorosa, che non può ritenersi raggiunta in costanza di elementi, quali quelli valorizzati dall'appellante e dai suoi consulenti tecnici, che tutt'al più potrebbero dimostrare un affievolimento delle capacità mentali del de cuius nel febbraio 2014, ma non certo la sua assoluta incapacità di comprendere il significato dei propri atti o di autodeterminarsi. Sul punto, è altresì possibile valorizzare la valutazione neuropsicologica effettuata dal Dott. Persona_5 in data 03/03/2014, da cui emerge che, nonostante il riscontro di “prestazioni di basso profilo in alcune prove esecutivo-attentive (Stroop, Matrici, FAB, Fluenza fonemica)”, “non evidenzia Parte_2 deficit cognitivi nelle aree analizzate”; con particolare riguardo per il “basso profilo” delle prestazioni, peraltro, i cc.tt.uu. evidenziano come tale dato possa, tutt'al più, “essere considerato rappresentativo di performances per così dire “ai limiti” o anche leggermente deficitarie”, ma non consenta in alcun modo di dimostrare che il de cuius fosse, in quel momento (ossia circa un mese dopo la redazione del pagina 7 di 12 testamento impugnato), “privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi”.
Non può inoltre ritenersi rovesciato, nel caso di specie, l'onere probatorio: la sussistenza di una patologia terminale che affliggeva il de cuius non comporta automaticamente una presunzione di incapacità dello stesso, quantomeno con riferimento al periodo del febbraio 2014. Come emerge dalla consulenza tecnica d'ufficio, infatti, sebbene “al momento della redazione del testamento del
06.02.2024 il Sig. fosse portatore di una neoplasia cerebrale localizzata in aree Parte_2 dell'encefalo che sottendono funzioni che possono essere alterate dalla particolare localizzazione e/o dall'estensione della neoplasia stessa”, ciò non comporta “che tutte le lesioni anatomo-patologiche cerebrali localizzate in tali aree comportino automaticamente ed in tutti i casi alterazioni delle funzioni superiori”. Né è decisiva in senso contrario la circostanza, eccepita dal consulente tecnico di parte appellante nelle controdeduzioni alla bozza di relazione dei CTU, per cui la consulenza disposta nel diverso procedimento di impugnazione del testamento pubblico del 15/10/2014 avesse evidenziato che al momento della redazione di quest'ultimo si trovava in condizioni di incapacità di Parte_2 intendere e di volere: infatti, la prova dell'incapacità nell'ottobre 2014 non comporta la presunzione dell'incapacità per il periodo anteriore, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
In proposito si è espressamente pronunciata la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 3040 del
30/03/1987), affermando che “Il principio secondo cui, accertata la totale incapacità di un soggetto in due determinati periodi, prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell'incapacità è assistita da presunzione iuris tantum, con conseguente inversione dell'Onere della prova - nel senso che deve essere colui che vi ha interesse a dimostrare che il soggetto ha agito in una fase di lucido intervallo -, è inapplicabile nella diversa ipotesi in cui si tratti di stabilire se una persona, totalmente incapace in una determinata epoca, lo fosse anche in un'epoca precedente (nella specie circa sei mesi prima), poiché in tal caso il principio dell'Onere della prova non soffre deroga ed è chi sostiene la incapacità a doverne dare la dimostrazione”.). Sul punto hanno, peraltro, specificamente preso posizione i consulenti dell'Ufficio, in risposta alle controdeduzioni del consulente tecnico dell'appellante, affermando in maniera condivisibile che l'accertamento dell'incapacità a testare del de cuius nell'ottobre 2014 non sia idoneo a sconfessare le loro conclusioni, “vuoi perché in otto mesi
l'evoluzione di una neoplasia come quella del Sig. è una evoluzione rapidamente Pt_1 ingravescente e quindi tale da creare progressive compromissioni (così come evincibile dalla plurima documentazione allegata in atti), vuoi perché questo riferimento non può essere assunto a valenza e significato retroattivo”.
pagina 8 di 12 Quanto agli ulteriori elementi addotti da parte appellante e dal suo consulente tecnico, essi non risultano di per sé idonei a comprovare l'incapacità a testare del de cuius. In particolare, l'alterazione emotiva in cui avrebbe versato quest'ultimo al momento della redazione del testamento costituisce oggetto di una mera allegazione, non essendo stato fornito alcun elemento di prova a tal riguardo (e potendosi per contro obiettare che la diagnosi della patologia, cui è presumibilmente ricollegabile un contraccolpo emotivo, si è avuta due mesi dopo la redazione del testamento); a ogni modo, anche qualora una prova in tal senso potesse dirsi raggiunta, da ciò non sarebbe possibile desumere in via automatica l'incapacità a testare del de cuius, giacché quest'ultima, come visto, è integrata solo in presenza di una totale incapacità di intendere e di volere e non anche in costanza di meri turbamenti emotivi. Per quanto concerne, invece, l'utilizzo del verbo 'destituire' da parte del testatore al fine di designare il figlio quale erede, esso parimenti non risulta decisivo, in primo luogo poiché da Pt_1 solo non idoneo a fornire la prova dell'incapacità ex art. 591 c.c., in secondo luogo perché, venendo in rilievo un testamento olografo (quindi integralmente scritto, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore ex art. 602 c.c.), ben potrebbe essersi trattato di una svista o di un errore del de cuius (non essendovi oltretutto agli atti elementi da cui evincere che, alla luce del livello di istruzione e di cultura di quest'ultimo, si sia trattato di un errore in cui lo stesso in condizioni di normalità psichica mai avrebbe potuto cadere).
Pertanto, alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che non sia stata fornita la prova in ordine all'incapacità di intendere e di volere di al momento della redazione del testamento Parte_2 olografo in data 06/02/2024.
3.2 Il secondo motivo è parzialmente fondato.
Sul punto, occorre preliminarmente rilevare come non sia controversa la debenza, da parte della e in favore del di una somma a titolo di indennità per avere la prima occupato CP_1 Pt_1
l'immobile di viale Risorgimento senza consentire in alcun modo al secondo di accedervi e, comunque, di goderne secondo il proprio diritto;
oggetto del contendere è unicamente la determinazione di detta indennità.
Nel merito, la motivazione con cui il Tribunale di Reggio Emilia ha quantificato in € 100,00 mensili la somma dovuta dalla al a titolo di indennità di occupazione si fonda su una lettura CP_1 Pt_1 non corretta della sentenza 773/2020 del Giudice di Pace di Reggio Emilia. Dalla disamina di quest'ultimo provvedimento emerge, infatti, che la somma di € 400,00 mensili di cui al dispositivo non fa riferimento “all'intero e pieno diritto di proprietà spettante in quel momento all'attore”, ma soltanto al 50% di esso (rectius: alla quota del 50% di piena proprietà), per due ordini di ragioni.
pagina 9 di 12 Anzitutto, il Giudice di Pace, se da un lato ha preso atto dell'intervenuto annullamento del testamento pubblico di del 15/10/2014, dall'altro ha fondato la propria decisione su Parte_2
“una nuova versione del testamento”, prodotta dalla in quel procedimento e non oggetto di CP_1 contestazione da parte dell'odierno appellante, che nella medesima sentenza si afferma attributiva alla stessa dell'usufrutto sull'appartamento di Viale Risorgimento su una quota del 50%. CP_1
In secondo luogo, il Giudice di Pace, nell'argomentare il diritto all'indennità di occupazione in capo al ha fatto riferimento ad alcuni precedenti giurisprudenziali relativi all'art. 1102 c.c. Orbene, Pt_1 tali riferimenti, da leggersi in un'ottica analogica dal momento che tecnicamente non entrava in rilievo alcun fenomeno di comunione, confermano che il Giudice di Pace, nel considerare la posizione del non ha ritenuto quest'ultimo titolare di un diritto di piena proprietà sull'intero appartamento, Pt_1 ma ha anzi reputato il suo diritto come compresso da un concorrente altrui diritto, segnatamente l'usufrutto della su una quota del 50%. CP_1
Di conseguenza, se si intende basare la quantificazione dell'indennità di occupazione sulle valutazioni operate dal Giudice di Pace – come ha condivisibilmente fatto la sentenza di primo grado, senza che su questo specifico punto abbia avanzato contestazioni alcuna delle parti –, occorre considerare che sia stata ritenuta come base di calcolo, la somma di € 800,00 mensili, quale valore locativo dell'intero immobile. Poiché, tuttavia, la , alla luce del testamento olografo del CP_1
06/02/2014, è titolare di un diritto di usufrutto sui 3/4 e non sulla metà della proprietà dell'appartamento, l'indennità di occupazione mensile da essa dovuta all'appellante deve individuarsi nella misura di € 200,00 mensili (pari al quarto di piena proprietà di spettanza del . Pt_1
Ai fini della determinazione dell'importo complessivamente dovuto dalla a titolo di CP_1 indennità di occupazione per il periodo pregresso, tuttavia, non è possibile prescindere dalla statuizione di condanna di cui alla sentenza del Giudice di Pace, su cui è caduto il giudicato. Tale statuizione aveva a oggetto la condanna della al pagamento di € 400,00 mensili “nei limiti della competenza del CP_1 giudice adito”, ossia fino a € 5.000,00, sulla base della formulazione dell'art. 7 c.p.c. ratione temporis vigente. Di conseguenza, il giudicato in esame copre un periodo pari a dodici mensilità e mezzo
(5.000÷400=12,5), segnatamente quello intercorrente dal marzo 2015 (mese successivo alla morte del de cuius) al 15 marzo 2016. Orbene, considerato che la somma di € 5.000,00 è stata già corrisposta dalla come accertato nella sentenza di primo grado, deve rilevarsi come Parte_4 Pt_1
l'appellata abbia già versato l'indennità di occupazione per il periodo fino al 15 marzo 2016 (così ottemperando integralmente alla condanna pronunciata dal Giudice di Pace), mentre deve ancora versare quella relativa al periodo successivo fino alla data odierna. Ciò risulta del resto coerente con le pagina 10 di 12 conclusioni formulate dal tanto nell'atto di appello quanto nell'atto di citazione del primo Pt_1 grado di giudizio, avendo lo stesso domandato l'indennità “a far data dal marzo 2016”.
Pertanto, rilevato che dal 15 marzo 2016 alla data odierna (considerando, quindi, fino al mese di ottobre 2025) sono trascorsi centoquindici mesi e mezzo, la somma complessivamente dovuta dalla a titolo di indennità di occupazione equivale a € 23.100,00 (115,5×200=23.100), al cui CP_1 pagamento la stessa deve essere condannata. Deve inoltre accertarsi l'obbligo, in capo all'appellata, di corrispondere € 200,00 per ogni mese in cui continuerà a occupare l'immobile di viale Risorgimento senza consentirne in alcun modo il godimento al Pt_1
*
4- La riforma, anche se parziale, della sentenza impugnata impone a questo giudice d'appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali sulla base del complessivo esito della lite quale conseguenza della pronuncia di merito adottata.
Nel caso di specie si osserva che anche all'esito del giudizio di appello le parti sono reciprocamente soccombenti, in quanto la domanda di impugnazione del testamento del è risultata destituita Pt_1 di fondamento, mentre è stata in misura parziale, anche se non irrisoria, accolta quella relativa all'indennità di impugnazione.
Appare quindi equa l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio,
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, disposta nel presente grado di giudizio unicamente a seguito dell'impugnazione del capo della sentenza di primo grado vanno invece definitivamente poste a carico dell'appellante, che vi ha dato causa.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) condanna a pagare, in favore di , € 23.100,00 a titolo di Controparte_1 Parte_1 indennità di occupazione dell'immobile sito in Reggio Emilia, viale Risorgimento 10, per il periodo dal
15 marzo 2016 al 31 ottobre 2025, oltre alla somma mensile di € 200,00 per ogni mese in cui continuerà a occupare il predetto immobile senza consentire a di goderne in alcun Parte_1 modo;
2) ferma nel resto la decisione impugnata, compensa integralmente le spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio;
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU come liquidate in corso di causa. Parte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 novembre 2025 pagina 11 di 12 Il consigliere estensore dott. Antonella Allegra
:
Il Presidente
Dott Giuseppe De Rosa
pagina 12 di 12