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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/03/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 10578/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10578/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a TEVEROLA (CE) il 29/09/1959 e Parte_1 Parte_2
n. a SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) il 04/04/1968, quali
[...] genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
n. ad AVERSA (CE) il 29/08/2011 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. PECORARIO VINCENZO, come da procura in atti.
RICORRENTI
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dal funzionario, dott.ssa AQUINO MONICA
RESISTENTE
OGGETTO: ratei di indennità di frequenza
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01/09/2023 i ricorrenti nell'indicata qualità hanno dedotto con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord reso nel giudizio recante R.G. 4137/2021, veniva riconosciuta la sussistenza del
1 requisito sanitario utile per l'indennità di frequenza per il minore
[...]
; di aver notificato il decreto di omologa all' di Persona_1 CP_1 possedere i requisiti necessari per l'erogazione della prestazione richiesta.
Essi hanno quindi agito in giudizio chiedendo la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei della prestazione richiesta, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento dei ratei di indennità di frequenza in favore della minore dal 18.2.2022. L' non contesta la sussistenza dei presupposti per CP_1
l'erogazione dell'indennità in esame ma evidenzia di non aver proceduto al pagamento in ragione dell'omesso invio del modello AP70 e per il conseguente inadempimento all'onere di cooperazione.
REQUISITI PER INDENNITA' DI FREQUENZA
Sussistono, nel caso in esame, non solo il requisito sanitario, come accertato con decreto di omologa del 25/08/2022, ma anche gli ulteriori requisiti socio-reddituali in quanto il minore è cittadino italiano residente a
Teverola (cfr. documento di riconoscimento) non ha mai percepito redditi
(cfr. certificato dell'Agenzia delle Entrate e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà depositato in sede di integrazione documentale) ed ha frequentato per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
l'istituto comprensivo D. (cfr. certificato dell'istituto scolastico Pt_3 del 04/03/2025).
2 L' non ha fornito la prova del pagamento di tali ratei o la fruizione CP_1 di prestazioni incompatibili con l'indennità di frequenza.
FREQUENZA PERIODICA O CONTINUA
Per quanto riguarda, però, il requisito della frequenza di corsi di riabilitazione, il giudicante, in sede di richiesta di integrazione documentale, con ordinanza del 13.11.2024, ha richiesto expressis verbis certificati di frequenza scolastica o di centri di formazione professionale od ambulatoriali “con la specifica indicazione dei giorni di inizio e di termine finale di tale frequenza e delle relative modalità (frequenza continua o periodica con relativa specificazione)”.
Parte ricorrente ha depositato solo un certificato di frequenza scolastica.
Per tali ragioni, deve essere rigettata la richiesta di pagamento dei ratei di indennità di frequenza per i mesi da luglio a settembre degli anni 2022,
2023 e 2024 in ragione della carenza di prova del requisito della continuità
o della periodicità della frequenza ex art. 1 co. 4 l. 289/1990.
Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 5057/2018) secondo cui “Invero, la L. 11 ottobre 1990,
n. 289, riguardante l'istituzione dell'indennità di frequenza per i minori invalidi individua, all'art. 1, comma 1, i soggetti beneficiari, cioè i mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonchè ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500,
1.000, 2.000 hertz, e al secondo comma stabilisce che la concessione dell'indennità è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. La stessa norma prevede, inoltre, al terzo comma che
l'indennità di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni
3 ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonchè centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi, precisando, al successivo quarto comma, che il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonchè la condizione di cui al comma primo, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3. Tra l'altro, questa Corte (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7919 del 4.4.2014) ha già avuto modo di ribadire che il diritto all'indennità mensile di frequenza per il minore invalido riconosciuto dalla L. 11 ottobre 1990, n. 289, art. 1, nel caso di frequentazione continuativa o periodica di centri ospedalieri, è attribuito - giusto il limite espressamente previsto dalla stessa L. n. 289 del 1990, art.
2, commi 3 e 4, - per i soli mesi di reale durata del trattamento
(riabilitativo o terapeutico) o del corso e, comunque, per i soli periodi in cui risulti soddisfatto il requisito della frequenza. Anche in precedenza si era chiarito (Cass. Sez. Lav. n. 8253 del 7.4.2010) che "in tema di indennità di frequenza in favore dei minori di diciotto anni che si trovino nelle condizioni stabilite dalla L. n. 289 del 1990, la durata del beneficio è commisurata al periodo di svolgimento del corso ed è correlata alla reale durata del corso, onde il termine finale - alla stregua del dettato normativo secondo cui la prestazione "ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza"- va riferito al mese finale del corso e non all'inizio del mese successivo a quello di cessazione della frequenza".
Pertanto, considerato che la frequentazione effettiva dei corsi scolastici rappresenta un elemento costitutivo dell'insorgenza del diritto all'indennità di cui trattasi (v. al riguardo anche Cass. sez. lav. n. 3629 del 13.3.2001 e
n. 11678 del 29.7.2003), è certamente fondato il rilievo dell' in merito CP_1 alla necessità della sussistenza, per tutto il tempo del giudizio e fino alla data di emissione della sentenza conclusiva, del suddetto requisito”.
Per tali ragioni, l' deve essere condannato al pagamento dei ratei di CP_1 indennità di frequenza a favore di e nella Parte_1 Parte_2 qualità genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
, dal 18.2.2024, con esclusione dei mesi di luglio, Persona_1
4 agosto e settembre per gli anni 2022, 2023 e 2024, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
In base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, gli interessi decorrono dalla scadenza del dies ad quem di conclusione del procedimento amministrativo ed il loro importo, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame il ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
SPESE DI LITE
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto di
[...]
e , nella qualità genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore , Persona_1 all'erogazione dell'indennità mensile di frequenza dal 18.2.2024, con esclusione dei mesi di luglio, agosto e settembre degli anni 2022,
2023 e 2024, e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in CP_1 loro favore, nella qualità indicata, dei relativi importi, oltre interessi dalla maturazione al saldo;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Aversa, 24/03/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10578/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a TEVEROLA (CE) il 29/09/1959 e Parte_1 Parte_2
n. a SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) il 04/04/1968, quali
[...] genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
n. ad AVERSA (CE) il 29/08/2011 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. PECORARIO VINCENZO, come da procura in atti.
RICORRENTI
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dal funzionario, dott.ssa AQUINO MONICA
RESISTENTE
OGGETTO: ratei di indennità di frequenza
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01/09/2023 i ricorrenti nell'indicata qualità hanno dedotto con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord reso nel giudizio recante R.G. 4137/2021, veniva riconosciuta la sussistenza del
1 requisito sanitario utile per l'indennità di frequenza per il minore
[...]
; di aver notificato il decreto di omologa all' di Persona_1 CP_1 possedere i requisiti necessari per l'erogazione della prestazione richiesta.
Essi hanno quindi agito in giudizio chiedendo la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei della prestazione richiesta, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento dei ratei di indennità di frequenza in favore della minore dal 18.2.2022. L' non contesta la sussistenza dei presupposti per CP_1
l'erogazione dell'indennità in esame ma evidenzia di non aver proceduto al pagamento in ragione dell'omesso invio del modello AP70 e per il conseguente inadempimento all'onere di cooperazione.
REQUISITI PER INDENNITA' DI FREQUENZA
Sussistono, nel caso in esame, non solo il requisito sanitario, come accertato con decreto di omologa del 25/08/2022, ma anche gli ulteriori requisiti socio-reddituali in quanto il minore è cittadino italiano residente a
Teverola (cfr. documento di riconoscimento) non ha mai percepito redditi
(cfr. certificato dell'Agenzia delle Entrate e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà depositato in sede di integrazione documentale) ed ha frequentato per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
l'istituto comprensivo D. (cfr. certificato dell'istituto scolastico Pt_3 del 04/03/2025).
2 L' non ha fornito la prova del pagamento di tali ratei o la fruizione CP_1 di prestazioni incompatibili con l'indennità di frequenza.
FREQUENZA PERIODICA O CONTINUA
Per quanto riguarda, però, il requisito della frequenza di corsi di riabilitazione, il giudicante, in sede di richiesta di integrazione documentale, con ordinanza del 13.11.2024, ha richiesto expressis verbis certificati di frequenza scolastica o di centri di formazione professionale od ambulatoriali “con la specifica indicazione dei giorni di inizio e di termine finale di tale frequenza e delle relative modalità (frequenza continua o periodica con relativa specificazione)”.
Parte ricorrente ha depositato solo un certificato di frequenza scolastica.
Per tali ragioni, deve essere rigettata la richiesta di pagamento dei ratei di indennità di frequenza per i mesi da luglio a settembre degli anni 2022,
2023 e 2024 in ragione della carenza di prova del requisito della continuità
o della periodicità della frequenza ex art. 1 co. 4 l. 289/1990.
Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 5057/2018) secondo cui “Invero, la L. 11 ottobre 1990,
n. 289, riguardante l'istituzione dell'indennità di frequenza per i minori invalidi individua, all'art. 1, comma 1, i soggetti beneficiari, cioè i mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonchè ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500,
1.000, 2.000 hertz, e al secondo comma stabilisce che la concessione dell'indennità è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. La stessa norma prevede, inoltre, al terzo comma che
l'indennità di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni
3 ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonchè centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi, precisando, al successivo quarto comma, che il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonchè la condizione di cui al comma primo, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3. Tra l'altro, questa Corte (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7919 del 4.4.2014) ha già avuto modo di ribadire che il diritto all'indennità mensile di frequenza per il minore invalido riconosciuto dalla L. 11 ottobre 1990, n. 289, art. 1, nel caso di frequentazione continuativa o periodica di centri ospedalieri, è attribuito - giusto il limite espressamente previsto dalla stessa L. n. 289 del 1990, art.
2, commi 3 e 4, - per i soli mesi di reale durata del trattamento
(riabilitativo o terapeutico) o del corso e, comunque, per i soli periodi in cui risulti soddisfatto il requisito della frequenza. Anche in precedenza si era chiarito (Cass. Sez. Lav. n. 8253 del 7.4.2010) che "in tema di indennità di frequenza in favore dei minori di diciotto anni che si trovino nelle condizioni stabilite dalla L. n. 289 del 1990, la durata del beneficio è commisurata al periodo di svolgimento del corso ed è correlata alla reale durata del corso, onde il termine finale - alla stregua del dettato normativo secondo cui la prestazione "ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza"- va riferito al mese finale del corso e non all'inizio del mese successivo a quello di cessazione della frequenza".
Pertanto, considerato che la frequentazione effettiva dei corsi scolastici rappresenta un elemento costitutivo dell'insorgenza del diritto all'indennità di cui trattasi (v. al riguardo anche Cass. sez. lav. n. 3629 del 13.3.2001 e
n. 11678 del 29.7.2003), è certamente fondato il rilievo dell' in merito CP_1 alla necessità della sussistenza, per tutto il tempo del giudizio e fino alla data di emissione della sentenza conclusiva, del suddetto requisito”.
Per tali ragioni, l' deve essere condannato al pagamento dei ratei di CP_1 indennità di frequenza a favore di e nella Parte_1 Parte_2 qualità genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
, dal 18.2.2024, con esclusione dei mesi di luglio, Persona_1
4 agosto e settembre per gli anni 2022, 2023 e 2024, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
In base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, gli interessi decorrono dalla scadenza del dies ad quem di conclusione del procedimento amministrativo ed il loro importo, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame il ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
SPESE DI LITE
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto di
[...]
e , nella qualità genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore , Persona_1 all'erogazione dell'indennità mensile di frequenza dal 18.2.2024, con esclusione dei mesi di luglio, agosto e settembre degli anni 2022,
2023 e 2024, e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in CP_1 loro favore, nella qualità indicata, dei relativi importi, oltre interessi dalla maturazione al saldo;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Aversa, 24/03/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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