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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 02/10/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1548/2022 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CONTU CIPRIANA per la parte ricorrente
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 01/10/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1548 del R.G. Contenzioso di Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 vertente TRA
(C.F.= ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, via Cavour, 97, presso lo studio dell'Avv. Cipriana Contu, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(P.IVA = ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Viterbo, via dell'Agricoltura snc, CONVENUTA CONTUMACE OGGETTO: differenze retributive. CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 1.12.2022 ha adito questo Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che dal 10.11.2015 al 7.01.2022 è intercorso tra il Sig. e Parte_1 la , in persona del legale rappresentante e titolare firmatario Sig. Controparte_1 Parte_2 un rapporto di lavoro subordinato;
Accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente alle
[...] dipendenze della ditta , per il periodo lavorativo rientrano nel IV Livello Controparte_1 retributivo CCNL Commercio, Accertare e dichiarare che la ha omesso di versare Controparte_1 al Sig. parte del trattamento di fine rapporto (TFR), le tredicesima Parte_3 mensilità dal 2018 al 2021 e le quattordicesima mensilità 2020-2021 per l'effetto condannare la
[...]
, con sede legale in Viterbo, Via dell'Agricoltura snc, P.Iva in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentate e titolare firmatario Sig. al pagamento della Parte_2 somma complessiva di € 10.469,67 o alla diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, per i titoli di cui sopra, così come specificato dai conteggi sindacali redatti sulla base dell'Estratto CP_ Contributivo rilasciato dall oltre interessi e liquidazione del maggior danno ex art. 429 co. 3 c.p.c. dalla maturazione al saldo;
condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”. La società convenuta, pur ritualmente vocata in giudizio, è rimasta contumace. La causa, istruita con prove documentali ed interrogatorio formale, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Dalla documentazione in atti (buste paga ed estratto conto previdenziale) risulta che il ricorrente è stato assunto dalla società convenuta dal 10.11.2015 a gennaio 2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time orizzontale al 60%, con la qualifica di addetto alle vendite, livello 4 del Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi. Il ricorrente rivendica, in relazione a tale periodo e alla stregua dei parametri (livello e orario di lavoro) risultanti per tabulas, differenze retributive a titolo di paga oraria relativa al mese di gennaio 2022, 13° mensilità dal 2018 al 2021, 14° mensilità dal 2020 al 2021 e TFR per un totale di € 10.469,67 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Per orientamento pacifico della Suprema Corte il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione (cfr., ex multis, Cass. 26985/2009). Tale principio vale per la retribuzione mensile, per le mensilità aggiuntive e per la corresponsione del trattamento di fine rapporto. Nel caso di specie l'esistenza, il livello di inquadramento e l'orario relativi al rapporto di lavoro subordinato risultano per tabulas. Il ricorrente ha dedotto che, a seguito delle proprie dimissioni intervenute il 7.1.2022, la società ha omesso di corrispondergli integralmente il TFR, procedendo al pagamento solo di un acconto di € 2.000,00. Ha inoltre rappresentato di non aver percepito la retribuzione per i giorni di gennaio 2022 lavorati, le 13° mensilità dal 2018 al 2021 e le 14°mensilità dal 2020 al 2021. La società convenuta, rimasta contumace, nulla ha provato circa il pagamento delle somme dovute. Si impone pertanto la condanna della stessa alla corresponsione in favore del ricorrente degli importi rivendicati per paga oraria, 13°,14° e TFR, così come quantificati nei conteggi allegati (€ 10.469,67 lordi), da considerarsi corretti in quanto elaborati sulla base di dati risultanti dalle buste paga (orario lavorativo e livello di inquadramento) ed applicando i parametri retributivi previsti dal Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi, la cui applicazione al rapporto è evincibile dai cedolini paga. Inoltre, la documentazione richiamata, unitamente alla mancata presentazione a rendere l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta - comportamento valutabile dal giudice ex art. 232 c.p.c. quale ficta confessio dei fatti dedotti nell'interrogatorio unitamente ad altri elementi di prova - consente di ritenere provata la cessazione del rapporto in data 7.1.2022. Le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di , condanna la società convenuta, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 10.469,67 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste al saldo;
- condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento in favore del procuratore antistatario del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2.695,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo, lì 1 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 1548/2022 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CONTU CIPRIANA per la parte ricorrente
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 01/10/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1548 del R.G. Contenzioso di Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 vertente TRA
(C.F.= ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, via Cavour, 97, presso lo studio dell'Avv. Cipriana Contu, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(P.IVA = ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Viterbo, via dell'Agricoltura snc, CONVENUTA CONTUMACE OGGETTO: differenze retributive. CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 1.12.2022 ha adito questo Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che dal 10.11.2015 al 7.01.2022 è intercorso tra il Sig. e Parte_1 la , in persona del legale rappresentante e titolare firmatario Sig. Controparte_1 Parte_2 un rapporto di lavoro subordinato;
Accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente alle
[...] dipendenze della ditta , per il periodo lavorativo rientrano nel IV Livello Controparte_1 retributivo CCNL Commercio, Accertare e dichiarare che la ha omesso di versare Controparte_1 al Sig. parte del trattamento di fine rapporto (TFR), le tredicesima Parte_3 mensilità dal 2018 al 2021 e le quattordicesima mensilità 2020-2021 per l'effetto condannare la
[...]
, con sede legale in Viterbo, Via dell'Agricoltura snc, P.Iva in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentate e titolare firmatario Sig. al pagamento della Parte_2 somma complessiva di € 10.469,67 o alla diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, per i titoli di cui sopra, così come specificato dai conteggi sindacali redatti sulla base dell'Estratto CP_ Contributivo rilasciato dall oltre interessi e liquidazione del maggior danno ex art. 429 co. 3 c.p.c. dalla maturazione al saldo;
condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”. La società convenuta, pur ritualmente vocata in giudizio, è rimasta contumace. La causa, istruita con prove documentali ed interrogatorio formale, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Dalla documentazione in atti (buste paga ed estratto conto previdenziale) risulta che il ricorrente è stato assunto dalla società convenuta dal 10.11.2015 a gennaio 2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time orizzontale al 60%, con la qualifica di addetto alle vendite, livello 4 del Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi. Il ricorrente rivendica, in relazione a tale periodo e alla stregua dei parametri (livello e orario di lavoro) risultanti per tabulas, differenze retributive a titolo di paga oraria relativa al mese di gennaio 2022, 13° mensilità dal 2018 al 2021, 14° mensilità dal 2020 al 2021 e TFR per un totale di € 10.469,67 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Per orientamento pacifico della Suprema Corte il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione (cfr., ex multis, Cass. 26985/2009). Tale principio vale per la retribuzione mensile, per le mensilità aggiuntive e per la corresponsione del trattamento di fine rapporto. Nel caso di specie l'esistenza, il livello di inquadramento e l'orario relativi al rapporto di lavoro subordinato risultano per tabulas. Il ricorrente ha dedotto che, a seguito delle proprie dimissioni intervenute il 7.1.2022, la società ha omesso di corrispondergli integralmente il TFR, procedendo al pagamento solo di un acconto di € 2.000,00. Ha inoltre rappresentato di non aver percepito la retribuzione per i giorni di gennaio 2022 lavorati, le 13° mensilità dal 2018 al 2021 e le 14°mensilità dal 2020 al 2021. La società convenuta, rimasta contumace, nulla ha provato circa il pagamento delle somme dovute. Si impone pertanto la condanna della stessa alla corresponsione in favore del ricorrente degli importi rivendicati per paga oraria, 13°,14° e TFR, così come quantificati nei conteggi allegati (€ 10.469,67 lordi), da considerarsi corretti in quanto elaborati sulla base di dati risultanti dalle buste paga (orario lavorativo e livello di inquadramento) ed applicando i parametri retributivi previsti dal Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi, la cui applicazione al rapporto è evincibile dai cedolini paga. Inoltre, la documentazione richiamata, unitamente alla mancata presentazione a rendere l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta - comportamento valutabile dal giudice ex art. 232 c.p.c. quale ficta confessio dei fatti dedotti nell'interrogatorio unitamente ad altri elementi di prova - consente di ritenere provata la cessazione del rapporto in data 7.1.2022. Le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di , condanna la società convenuta, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 10.469,67 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste al saldo;
- condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento in favore del procuratore antistatario del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2.695,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo, lì 1 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci