Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 18/12/2025, n. 8211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8211 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08211/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05666/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5666 del 2022, proposto da
SS AV, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Montefusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 44054 del 24.08.2022 - notificato il 05.09.2022 – ad “oggetto: Istanza di condono Edilizio, ai sensi della legge n. 724/94, prot. n. 11916 del 17.02.1995, prodotta dal sig. AV SS, per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria - PROVVEDIMENTO DI RIGETTO” dell'VIII Settore “Politiche di Programmazione ed Assetto del Territorio” - Servizio Condono Edilizio - del Comune di Torre del Greco –, a firma del Dirigente e del Responsabile del Procedimento con cui: “Rigetta l'istanza acquisita al Protocollo dell'Ente in data 17.02.1995, prot. 11916, fasc. 124, prodotta dal sig. AV SS, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], tesa a conseguire il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi della legge n. 724/94, per le opere abusive realizzate in questo Comune, consistenti in:
-- Unità immobiliare (lato Ovest) adibita ad uso abitativo, posta ad altra metà dell'intero piano terra del fabbricato sviluppato n. 2 livelli (piano seminterrato e piano terra), costituito per un lato Sud da n. 2 piani fuori terra e per n. 3 lati Nord, Ovest ed Est da un solo piano fuori terra. Detta unità avente una superficie complessiva di mq. 56,61 e un volume di mc 212,32, è composta da n. 2 vani utili, cucina/pranzo, servizio igienico e corridoio;
-- metà del piccolo locale deposito disposto su unico livello (piano terra), di comproprietario al 50% con il germano sig. AV Francesco, come sopra, poco discosto dal suddetto fabbricato e avente una superficie di mq. 8,55 e un volume di mc. 42,93;
-- n. 2 locali ad uso garage siti al piano seminterrato, aventi una superficie complessiva di mq. 49,98 e un volume di mc. 143,95”
- nonché di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e/o conseguente, ivi compresi:
- la relazione tecnica a firma del Responsabile del Procedimento prot. 17214 del 28.03.2022;
- le relazioni tecniche a firma del Servizio Antiabusivismo prot. 63236 del 29.09.2017 e prot. A4653 del 08.11.1995;
- la comunicazione di avvio del procedimento e comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 17682 del 31/03/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa RA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel ricorso in epigrafe – con cui è stato impugnato il provvedimento di rigetto della domanda di condono edilizio relativa alle opere sopra meglio specificate, unitamente agli atti endoprocedimentali presupposti – la difesa di parte ricorrente ha dichiarato, con nota del 18 settembre 2025, che è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso, poiché « il ricorrente, ha provveduto alla demolizione e riduzione in pristino stato degli interventi oggetto di Istanza di condono Edilizio, ai sensi della legge n. 724/94, prot. n. 11916 del 17.02.1995 ».
La difesa del Comune ha preso atto della dichiarazione.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria del 5 dicembre 2025.
In conformità alla richiesta di parte ricorrente e stante la dichiarata demolizione delle opere oggetto di domanda di condono, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti in ragione della definizione in rito della controversia e della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN Di VI, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
RA LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA LL | AN Di VI |
IL SEGRETARIO