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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/11/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Marta Vassallo Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 6290/2025 del Ruolo Generale Volontaria
Giurisdizione promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato CASARINI SARAH
e
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato CASARINI SARAH
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL TR I B U N A L E vista la domanda congiunta proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato il 13/08/2025 per lo scioglimento del loro CP_1 matrimonio, unione celebrata ad TO (PR) il 06/09/2013;
pagina 1 di 3 rilevato che dall'unione dei coniugi in data 04/10/2011 è nata la figlia Persona_1
[.. ; rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipote- si previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifi- cazioni posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previ- sto dalla legge a far data dall'udienza cartolare del 15/03/2024 nel procedimento di separazione definito con sentenza n. 549/2025 del Tribunale di Parma del
29/03/2025;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ri- costituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla determina- zione espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
preso atto del fatto che le parti hanno ribadito nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025 la volontà di sottoporre la domanda congiunta alle condizioni di cui al ricorso;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contra- rietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole;
visto il parere favorevole espresso dal P.M. in data 22/08/2025; visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato a Controparte_1
PR (TN) il 28/06/1985, celebrato ad TO (PR) il
06/09/2013 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AL-
BARETO al n.
3 - parte I – serie A, anno 2013;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle condizioni di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di TO (PR) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza pagina 2 di 3 e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 24/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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